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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/03/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
proc. n. 11754/24 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, composto dai signori magistrati:
Alessandra Aragno Presidente Est.
Tiziana De Fazio Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 11754/24 promossa da:
, nato a [...], Sierra Leone, in data 8. 11. 1984 ,rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Mauro Pigino
RICORRENTE- contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE NON COSTITUITO
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, in accoglimento del ricorso, in via principale: previo annullamento del provvedimento impugnato, riconoscere sussistere per il ricorrente i presupposti per il rilascio del permesso ex art. 32, comma 3 d.lgs. 25/2008 ed ex art. 19, comma 1.1 TUI e, conseguentemente, ordinare la trasmissione degli atti al Questore perché provveda al rilascio del permesso per protezione speciale. Con il favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Rinuncia ai termini ed alla discussione orale ex art 275 bis c.p.c., richiamato dall'art 281 terdecies c.p.c.”
****
pagina 1 di 6 Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del giorno 29.6.23, ha chiesto al Questore di Vercelli il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998.
Con provvedimento recante prot. nr. 36/2024/Imm, reso in data 23.3.24 e notificato al ricorrente in data 6.6.24, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del 21.3.24 reso dalla C.T. di Torino.
L'istante, quindi, con ricorso depositato in data 3.7.24, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di accogliere la domanda rigettata dal Questore.
Accolta la domanda di sospensione proposta in via cautelare, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa.
Su istanza del legale di parte ricorrente l'udienza di comparizione delle parti veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Depositate tali note, corredate di rinuncia ai termini di cui all'art. 275 bis c.p.c. il giudice riferiva al collegio.
****
Deve innanzi tutto darsi atto del fatto che, malgrado la regolarità della notifica, comprovata dai documenti prodotti in causa, la p.a. non si è costituita in giudizio: viene quindi dichiarata la sua contumacia.
La Questura di ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale CP_1 facendo proprie le valutazioni, vincolanti, della C.T. di Torino, che, in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, ha ritenuto che non sussistano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato evidenziando, da un lato, la critica situazione politico e sociale del Senegal, e, dall'altro, la sua integrazione lavorativa sul territorio nazionale.
Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. pagina 2 di 6 È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione, previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CE 13.12.2011 n. 95, dell'art. 3 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251, dell'art. 8 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25 e dell'art. 35 bis, comma 9, e 27, comma 1 bis, dello stesso d.lgs. 25/2008, è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non, quindi, relativamente alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Innanzi tutto, si evidenzia che il provvedimento impugnato dà atto del fatto che la domanda di rilascio del permesso di soggiorno è stata avanzata in data 29.6.23. L'art. 7 co. 2 del d. l. n. 20/2023 convertito in L. n. 50/2023 ha modificato l'art. 19 del d. lgs. n. 286/98 stabilendo che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Dalla documentazione prodotta (doc.3) risulta che la Questura in data 22.2.23 ha fissato al ricorrente appuntamento al 29.6.23 per formalizzare la domanda. Deve pertanto trovare applicazione la normativa previgente. In data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 che, nella sua nuova formulazione, tra l'altro prevede al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»; Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; pagina 3 di 6 Si legge nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Tali diritti possono essere limitati soltanto nel caso in cui l'allontanamento dello straniero dal territorio sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Più precisamente, la previgente formulazione dell'art. 19 TUI, applicabile al caso “de quo”, dà infatti attuazione al diritto fondamentale di ciascuna persona al rispetto della vita privata e familiare, così come enunciato all'Art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ed interpretato da orientamenti consolidati della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si sia creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli pagina 4 di 6 lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358, ), compresi legami Parte_2 familiari di fatto.
Ciò premesso, venendo nuovamente al caso di specie, sulla scorta del dato normativo de quo ed alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso deve essere accolto. Il ricorrente, infatti, ha prodotto idonea documentazione attestante il suo inserimento nel mondo del lavoro e la sua, conseguente, integrazione sul territorio italiano. Risulta infatti che il ricorrente ha svolto più attività lavorative sin dal 2022; che nel 2024 ha svolto prestazioni a favore della s.r.l. Foodinho;
che nel 2024 ha lavorato anche per la , con Controparte_3 contratti, via, via prorogati. Ritiene pertanto il Tribunale che, valutata la documentazione prodotta in corso di causa, la domanda debba essere accolta, anche al fine di consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità per completare il proprio sviluppo individuale e sociale. Alla luce delle circostanze appena analizzate, e procedendo alla valutazione comparativa del contesto di provenienza con l'attuale situazione, reputa il Collegio che il Richiedente, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto a una situazione personale di precarietà ed incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica raggiunta. La documentazione in atti costituita dai contratti di lavoro e dalle buste paga attestanti, nel complesso, un reddito idoneo a far fronte alle comuni esigenze di vita, consente di affermare che il ricorrente ha realizzato un grado adeguato di integrazione nel tessuto socio-economico in Italia da determinare l'accoglimento dell'invocata istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla luce del fatto che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata.
4. Per quanto attiene alle spese di lite, ritiene il Tribunale che sulle stesse non si debba provvedere, posto che il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio e che la parte resistente è una pubblica amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-. accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a , nato a [...], Sierra Leone, Parte_1 in data 8. 11. 1984 il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno con la dicitura per protezione speciale pagina 5 di 6 ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998, permesso convertibile, alla scadenza, in permesso di lavoro, e dispone la trasmissione degli atti al Questore di Vercelli.
Così deciso in Torino, 25.11.24
Il Presidente
Alessandra Aragno
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, composto dai signori magistrati:
Alessandra Aragno Presidente Est.
Tiziana De Fazio Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 11754/24 promossa da:
, nato a [...], Sierra Leone, in data 8. 11. 1984 ,rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Mauro Pigino
RICORRENTE- contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
RESISTENTE NON COSTITUITO
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, in accoglimento del ricorso, in via principale: previo annullamento del provvedimento impugnato, riconoscere sussistere per il ricorrente i presupposti per il rilascio del permesso ex art. 32, comma 3 d.lgs. 25/2008 ed ex art. 19, comma 1.1 TUI e, conseguentemente, ordinare la trasmissione degli atti al Questore perché provveda al rilascio del permesso per protezione speciale. Con il favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Rinuncia ai termini ed alla discussione orale ex art 275 bis c.p.c., richiamato dall'art 281 terdecies c.p.c.”
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pagina 1 di 6 Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del giorno 29.6.23, ha chiesto al Questore di Vercelli il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998.
Con provvedimento recante prot. nr. 36/2024/Imm, reso in data 23.3.24 e notificato al ricorrente in data 6.6.24, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del 21.3.24 reso dalla C.T. di Torino.
L'istante, quindi, con ricorso depositato in data 3.7.24, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di accogliere la domanda rigettata dal Questore.
Accolta la domanda di sospensione proposta in via cautelare, è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa.
Su istanza del legale di parte ricorrente l'udienza di comparizione delle parti veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Depositate tali note, corredate di rinuncia ai termini di cui all'art. 275 bis c.p.c. il giudice riferiva al collegio.
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Deve innanzi tutto darsi atto del fatto che, malgrado la regolarità della notifica, comprovata dai documenti prodotti in causa, la p.a. non si è costituita in giudizio: viene quindi dichiarata la sua contumacia.
La Questura di ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale CP_1 facendo proprie le valutazioni, vincolanti, della C.T. di Torino, che, in relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, ha ritenuto che non sussistano i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato evidenziando, da un lato, la critica situazione politico e sociale del Senegal, e, dall'altro, la sua integrazione lavorativa sul territorio nazionale.
Ciò posto, va precisato, in limine, che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che, in ogni caso, l'adito Giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, poiché il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale da parte della Questura non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante ad ottenere il permesso di soggiorno richiesto. Pertanto, sono irrilevanti doglianze puramente formali, in quanto è evidente che tali censure si appuntano all'iter procedimentale della fase amministrativa, piuttosto che alla decisione sul diritto ad ottenere il permesso di soggiorno che è, invece, il fulcro del presente giudizio (v. Cass. n. 25315/2020 che impone al giudice chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione di consentire all'impugnante di spiegare in sede giurisdizionale tutte le difese che, a causa dei vizi procedimentali, egli non abbia potuto avanzare in fase amministrativa). Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa. pagina 2 di 6 È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta. Osserva ancora il Collegio che “la giurisprudenza [della Suprema Corte di Cassazione] ha chiarito che il dovere di cooperazione istruttoria, che incombe sul giudice del procedimento, attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione, previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale, ai sensi dell'art. 4 della Direttiva CE 13.12.2011 n. 95, dell'art. 3 del d.lgs. 19.11.2007 n. 251, dell'art. 8 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25 e dell'art. 35 bis, comma 9, e 27, comma 1 bis, dello stesso d.lgs. 25/2008, è limitato alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non, quindi, relativamente alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo in Italia (Sez.1, n.41786 del 28.12.2021)” (Cass., Sez. I civile, ordinanza n. 11053/2023).
Tanto premesso, l'impugnazione è fondata alla luce dei motivi che seguono. Innanzi tutto, si evidenzia che il provvedimento impugnato dà atto del fatto che la domanda di rilascio del permesso di soggiorno è stata avanzata in data 29.6.23. L'art. 7 co. 2 del d. l. n. 20/2023 convertito in L. n. 50/2023 ha modificato l'art. 19 del d. lgs. n. 286/98 stabilendo che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Dalla documentazione prodotta (doc.3) risulta che la Questura in data 22.2.23 ha fissato al ricorrente appuntamento al 29.6.23 per formalizzare la domanda. Deve pertanto trovare applicazione la normativa previgente. In data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 che, nella sua nuova formulazione, tra l'altro prevede al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»; Il nuovo comma 1.2. prevede: Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»; pagina 3 di 6 Si legge nella Relazione illustrativa, “l'intervento normativo risponde all'esigenza di dar seguito alle osservazioni formulate dalla Presidenza della Repubblica in sede di emanazione del decreto-legge n. 113/2018” e di promulgazione della legge di conversione n. 77/2019, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”. Tali raccomandazioni, chiaramente connesse alla modifica all'epoca apportata all'articolo 5, comma 6 del TUI, si preoccupavano di precisare che restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia”. Tale richiamo assicura e garantisce una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana che, pur non rientrando nei rigidi canoni della protezione internazionale, siano tuttavia idonee a condizionare pesantemente, in senso negativo, la vita dell'individuo e le sue aspettative e prerogative individuali. Come sottolineato dalla Corte di Cassazione, “la nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D. L. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni nella Legge n. 132 del 2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298; Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17130 del 14/08/2020, Rv. 658471; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 1104 del 20/01/2020, Rv. 656791)” (Cass. n. 3705/2021). Ne consegue che i principi elaborati con riguardo alla disciplina previgente conservano la loro piena validità, tanto con riferimento alla disciplina anteriore al D.L. n. 113 del 2018, da ultimo richiamato, quanto nell'ambito della nuova normativa di cui al D.L. n. 130 del 2020. Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti. Tali diritti possono essere limitati soltanto nel caso in cui l'allontanamento dello straniero dal territorio sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Più precisamente, la previgente formulazione dell'art. 19 TUI, applicabile al caso “de quo”, dà infatti attuazione al diritto fondamentale di ciascuna persona al rispetto della vita privata e familiare, così come enunciato all'Art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ed interpretato da orientamenti consolidati della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si sia creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di 'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli pagina 4 di 6 lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358, ), compresi legami Parte_2 familiari di fatto.
Ciò premesso, venendo nuovamente al caso di specie, sulla scorta del dato normativo de quo ed alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, il ricorso deve essere accolto. Il ricorrente, infatti, ha prodotto idonea documentazione attestante il suo inserimento nel mondo del lavoro e la sua, conseguente, integrazione sul territorio italiano. Risulta infatti che il ricorrente ha svolto più attività lavorative sin dal 2022; che nel 2024 ha svolto prestazioni a favore della s.r.l. Foodinho;
che nel 2024 ha lavorato anche per la , con Controparte_3 contratti, via, via prorogati. Ritiene pertanto il Tribunale che, valutata la documentazione prodotta in corso di causa, la domanda debba essere accolta, anche al fine di consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità per completare il proprio sviluppo individuale e sociale. Alla luce delle circostanze appena analizzate, e procedendo alla valutazione comparativa del contesto di provenienza con l'attuale situazione, reputa il Collegio che il Richiedente, in caso di rimpatrio forzato, sarebbe sottoposto ad un sicuro pregiudizio, in quanto sarebbe coattivamente ricondotto a una situazione personale di precarietà ed incertezza e costretto a rinunciare alla stabilità economica raggiunta. La documentazione in atti costituita dai contratti di lavoro e dalle buste paga attestanti, nel complesso, un reddito idoneo a far fronte alle comuni esigenze di vita, consente di affermare che il ricorrente ha realizzato un grado adeguato di integrazione nel tessuto socio-economico in Italia da determinare l'accoglimento dell'invocata istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla luce del fatto che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata.
4. Per quanto attiene alle spese di lite, ritiene il Tribunale che sulle stesse non si debba provvedere, posto che il ricorrente è stato ammesso al gratuito patrocinio e che la parte resistente è una pubblica amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-. accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a , nato a [...], Sierra Leone, Parte_1 in data 8. 11. 1984 il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno con la dicitura per protezione speciale pagina 5 di 6 ex art. 19 d.lgs. n. 286/1998, permesso convertibile, alla scadenza, in permesso di lavoro, e dispone la trasmissione degli atti al Questore di Vercelli.
Così deciso in Torino, 25.11.24
Il Presidente
Alessandra Aragno
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