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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3750 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 578 / 2022 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PEREZ IMMACOLATA, C.F._1 giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a CATANIA (CT) il 14/03/1971 C.F. Controparte_1
, C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza dell' 11.11.2024,svoltasi in modalità cartolare, sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato l' 11/01/2022 ha adìto questo Parte_1
Tribunale e chiesto la pronunzia di scioglimento del matrimonio contratto l'
11.2.1999 a Catania con (Atto N. 35 Parte 1 anno 1999 Controparte_1
).
Dal matrimonio sono nati i figli (il 7.11.1997) e (il 3.11.2006). Per_1 Per_2
1 Instauratosi il contraddittorio non si è costituita parte convenuta.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente
[...]
che, regolarmente citato, non ha curato di costituirsi in giudizio. CP_1
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Con sentenza n. 3403/19, del 24.7.2019, passata in giudicato, il Tribunale di Catania ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
La separazione si è protratta ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970), risultando impossibile, a causa del tempo trascorso la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia dello scioglimento del matrimonio è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che lo scioglimento del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonchè dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Sussistono pertanto le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 n.2 lett b della legge
898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto l' 11.2.1999 a
Catania, trascritto nei registri di detto Comune al N.35 P. 1 anno 1999.
Nulla si dispone in ordine all'affidamento e collocamento de figli, entrambi maggiorenni (il figlio ha raggiunto la maggiore età nel corso del giudizio). Per_2
La ricorrente ha chiesto che venga posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento di entrambi i figli maggiorenni, con lei conviventi, deducendo la loro non indipendenza economica.
L'art. 337-septies c.c., comma 1, dispone che il giudice "valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico".
È principio ormai costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli maggiorenni “non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: i) allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentire loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
ii) quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurare loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
iii) quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
iv) quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi (Cfr. Cass. 08/06/2023 n.16327 in motivazione)
Si è affermato, poi, che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente (“Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Questa conclusione è stata ritenuta coerente con il principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost., ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile
o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o
3 disponibilità dei mezzi di prova -cfr. Cass. n. 17108 del 2016; Cass. n. 486 del 2016;
Cass., SU, n. 13533 del 2001).
Nel caso di specie può riconoscersi il diritto al mantenimento in favore del figlio
, che ha appena raggiunto la maggiore età, per cui può presumersi la sua non Per_2 autosufficienza economica.
Al contrario, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per la figlia che ha raggiunto un'età (28 anni) idonea a ritenerla Per_1 in grado di provvedere a sé stessa, senza dipendere finanziariamente dai genitori, ciò in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in assenza di un percorso di studi in corso o della prova in ordine all'infruttuoso impegno nel reperire un'occupazione lavorativa, l'obbligo di mantenimento dei genitori non può protarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (Cass., n.
11186/2020).
In assenza di documentazione reddituale, l'assegno di mantenimento per il figlio va determinato in euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto Per_2 conto delle esigenze minime del figlio e della condizione del resistente che, secondo quanto emerso dalla sentenza di separazione, svolge lavori saltuari.
Le statuizioni di natura economica decorrono dalla sentenza, valendo per il pregresso quanto stabilito in seno alla sentenza di separazione personale.
La casa familiare va assegnata alla ricorrente, convivente con il figlio . Per_2
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 578 /2022 , disattesa ogni altra domanda: pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto l' 11.2.1999 tra i coniugi e a Catania trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri di detto Comune al N. 35 Parte 1 anno 1999; assegna la casa familiare a Parte_1 pone a carico di l'obbligo di versare, in favore di Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 250,00, quale contributo al
[...] mantenimento del figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente, Per_2 rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie,
4 Rigetta la domanda di mantenimento in favore della figlia maggiorenne con Per_1 decorrenza dalla sentenza, valendo per il pregresso quanto statuito in seno alla sentenza di separazione personale dei coniugi;
dichiara irripetibili le spese del giudizio;
dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA- I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania I sezione Civile composto dai signori Magistrati
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 578 / 2022 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PEREZ IMMACOLATA, C.F._1 giusta procura in atti
- RICORRENTE -
CONTRO
, nato a CATANIA (CT) il 14/03/1971 C.F. Controparte_1
, C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza dell' 11.11.2024,svoltasi in modalità cartolare, sulle conclusioni precisate come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
(ART. 132 C.P.C.)
Con ricorso depositato l' 11/01/2022 ha adìto questo Parte_1
Tribunale e chiesto la pronunzia di scioglimento del matrimonio contratto l'
11.2.1999 a Catania con (Atto N. 35 Parte 1 anno 1999 Controparte_1
).
Dal matrimonio sono nati i figli (il 7.11.1997) e (il 3.11.2006). Per_1 Per_2
1 Instauratosi il contraddittorio non si è costituita parte convenuta.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente
[...]
che, regolarmente citato, non ha curato di costituirsi in giudizio. CP_1
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Con sentenza n. 3403/19, del 24.7.2019, passata in giudicato, il Tribunale di Catania ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
La separazione si è protratta ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, per un tempo superiore a dodici mesi (art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970), risultando impossibile, a causa del tempo trascorso la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2., l. I dicembre 1970, n. 898 e succ. modif., la pronuncia dello scioglimento del matrimonio è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70, come modificato da ultimo dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, prevede che lo scioglimento del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ... . /In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonchè dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
2 Sussistono pertanto le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 n.2 lett b della legge
898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto l' 11.2.1999 a
Catania, trascritto nei registri di detto Comune al N.35 P. 1 anno 1999.
Nulla si dispone in ordine all'affidamento e collocamento de figli, entrambi maggiorenni (il figlio ha raggiunto la maggiore età nel corso del giudizio). Per_2
La ricorrente ha chiesto che venga posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento di entrambi i figli maggiorenni, con lei conviventi, deducendo la loro non indipendenza economica.
L'art. 337-septies c.c., comma 1, dispone che il giudice "valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico".
È principio ormai costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli maggiorenni “non possa protrarsi sine die e che, pertanto - a parte le situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento - esso trovi il suo limite logico e naturale: i) allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentire loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
ii) quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurare loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
iii) quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
iv) quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi (Cfr. Cass. 08/06/2023 n.16327 in motivazione)
Si è affermato, poi, che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente (“Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro. Questa conclusione è stata ritenuta coerente con il principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost., ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile
o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o
3 disponibilità dei mezzi di prova -cfr. Cass. n. 17108 del 2016; Cass. n. 486 del 2016;
Cass., SU, n. 13533 del 2001).
Nel caso di specie può riconoscersi il diritto al mantenimento in favore del figlio
, che ha appena raggiunto la maggiore età, per cui può presumersi la sua non Per_2 autosufficienza economica.
Al contrario, non sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per la figlia che ha raggiunto un'età (28 anni) idonea a ritenerla Per_1 in grado di provvedere a sé stessa, senza dipendere finanziariamente dai genitori, ciò in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in assenza di un percorso di studi in corso o della prova in ordine all'infruttuoso impegno nel reperire un'occupazione lavorativa, l'obbligo di mantenimento dei genitori non può protarsi oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (Cass., n.
11186/2020).
In assenza di documentazione reddituale, l'assegno di mantenimento per il figlio va determinato in euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto Per_2 conto delle esigenze minime del figlio e della condizione del resistente che, secondo quanto emerso dalla sentenza di separazione, svolge lavori saltuari.
Le statuizioni di natura economica decorrono dalla sentenza, valendo per il pregresso quanto stabilito in seno alla sentenza di separazione personale.
La casa familiare va assegnata alla ricorrente, convivente con il figlio . Per_2
In relazione alla natura della controversia, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al N. R.G. 578 /2022 , disattesa ogni altra domanda: pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto l' 11.2.1999 tra i coniugi e a Catania trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri di detto Comune al N. 35 Parte 1 anno 1999; assegna la casa familiare a Parte_1 pone a carico di l'obbligo di versare, in favore di Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 250,00, quale contributo al
[...] mantenimento del figlio , maggiorenne non economicamente autosufficiente, Per_2 rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie,
4 Rigetta la domanda di mantenimento in favore della figlia maggiorenne con Per_1 decorrenza dalla sentenza, valendo per il pregresso quanto statuito in seno alla sentenza di separazione personale dei coniugi;
dichiara irripetibili le spese del giudizio;
dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Dott.ssa Lidia Greco
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