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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 29/11/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 4018/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 4018/2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio, promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Gorizia in via Randaccio n. 6 presso lo studio dell'Avv. STRATTA BARBARA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1 “1) dichiarare e pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti il
10.03.2007 in Ronchi dei Legionari (GO), con atto trascritto al n. 4 del Registro dell'Ufficio di stato civile dello stesso Comune, parte 1, anno 2007;
1) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ronchi dei Legionari (GO) di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio con quant'altro di sua competenza;
2) fissare le seguenti condizioni:
a) le parti continueranno a vivere separate, portandosi reciproco rispetto;
si danno fin da ora il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori;
b) le parti si dichiarano economicamente autonomi e quindi non prevedono alcun assegno divorzile a favore uno dell'altro;
c) i figli della coppia verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con stabile collocazione presso la madre.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dei minori saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
Il signor si intratterrà con i figli ogni martedì e venerdì, dalle ore 13.30 quando Pt_2 li preleverà da scuola o dalla madre alle ore 21, quando li accompagnerà dalla sig.ra dopo aver provveduto a doccia e cena. Inoltre il padre si intratterrà con i figli a Pt_1
weekend alternati, dalle 13.30 del sabato, prelevandoli dalla madre, al lunedì mattina, quando li accompagnerà presso i rispettivi istituti scolastici. Resta inteso che per entrambi i genitori è garantito il contatto telefonico giornaliero con i ragazzi compatibilmente con i lori impegni e che sono sempre salvi diversi accordi tra le parti.
Entrambi i genitori potranno tenere i minori con sé due settimane, anche non consecutive, d'estate da comunicare al coniuge quanto prima e comunque entro 30 giorni dalla data della partenza. Durante detto periodo, il diritto di visita del genitore che non è in vacanza è sospeso ma verrà garantita una fascia telefonica di reperibilità.
I minori, su accordo tra i genitori, potranno trascorrere periodi di vacanza con i parenti
2 dell'uno e dell'altro ramo familiare;
i coniugi si impegnano affinchè ai figli venga garantito il mantenimento di rapporti continuativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La parte che volesse partire per ferie personali (senza prole) verificherà la disponibilità dell'altro genitore ad intrattenersi con i figli in sua assenza. Qualora quest'ultimo non riuscisse a collaborare, il genitore che si allontana organizzerà con i mezzi propri la gestione dei minori. I figli della coppia trascorreranno, ad anni alterni,
Natale con la mamma e con il papà, compatibilmente con gli impegni Persona_1 lavorativi dei genitori. Ugualmente ad anni alterni trascorreranno anche Capodanno,
Carnevale, Pasqua, Pasquetta, Ferragosto con uno dei due genitori. Sono sempre fatti salvi diversi accordi intervenuti tra le parti. Ove un genitore si trovi impossibilitato ad occuparsi dei figli nei giorni di sua spettanza e non possa avvalersi di parenti, lo stesso verificherà se l'altro genitore possa occuparsene: ove questi sia disponibile, il primo genitore si impegna a recuperare la/le giornata/e persa/e entro il mese successivo;
ove questi non sia disponibile, sarà il primo genitore a doversi organizzare, sostenendo anche eventuali costi di babysitting. Qualora uno dei genitori volesse allontanarsi con i minori dalla città di residenza per due o più giorni nel periodo di propria competenza dovrà informare l'altro con un congruo anticipo, indicando esattamente luogo e periodo di permanenza.
d) Il sig. verserà entro il giorno 27 di ogni mese l'importo di € 317 a titolo di Pt_2
contributo al mantenimento dei tre figli. Fino a giugno 2026 il sig. verserà Pt_2
l'importo dovuto per la mensa scolastica della figlia , trattenendo per sé la relativa Per_2
detrazione; fino a giugno 2026 il sig. decurterà il proprio contributo al Pt_2
mantenimento dei figli versato mensilmente alla sig.ra di quanto versato a titolo Pt_1 di mensa per , purchè documentato. Le parti parteciperanno nella misura del 50% Per_2
alle spese mediche, scolastiche e straordinarie relative ai figli, in conformità a quanto previsto dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia – Sezione Territoriale di
Gorizia – , allegato alla separazione dei coniugi, eccezion fatta per il servizio di baby sitting come sopra previsto. Le parti concordano che verranno divisi a metà tra loro anche gli esborsi relativi all'abbonamento dell'autobus, alla ricarica dei cellulari e alla paghetta mensile (pari, allo stato, a € 50 per e a € 50 per ) dei ragazzi. I Per_1 Per_3 genitori, con riferimento a quest'ultima voce, si impegnano a versare l'importo con
3 regolarità, a meno che difficoltà finanziarie impediscano l'esborso. In caso di impossibilità documentata, le parti si impegnano fin da ora a non agire esecutivamente nei confronti dell'altro per il recupero di tale importo. I coniugi precisano che, comunque, gli esborsi relativi a spese straordinarie, escluse quelle mediche urgenti, relative ai minori che superino l'importo di € 100 per figlio saranno previamente concordate tra le parti. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto ove quest'ultimo, debitamente informato per iscritto, non manifesti per iscritto e motivatamente il proprio dissenso decorso un mese dalla data della richiesta formale.
Il rimborso delle spese avverrà entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta e presentazione del/i documento/i comprovante/i la spesa. Per ragioni di speditezza e semplicità la suddetta trasmissione potrà avvenire anche via mail. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi e/o contributi e/o bonus disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche, sanitarie, sportive e a qualsiasi titolo relative alla prole saranno divisi tra i coniugi al 50%. Le detrazioni spetteranno alla sig.ra (con eccezione per quella relativa alla mensa di , che fino a giugno Pt_1 Per_2
2026 sarà goduta dal sig. ). L'assegno unico, attualmente pari a € 666,20 per Pt_2 tutti e tre i figli (tenuto conto del raggiungimento della maggior età di e la Per_1
conseguente riduzione dell'importo) sarà percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
Atteso che l'assegno unico è destinato a ridursi ulteriormente e poi a sparire, il sig.
si impegna a incrementare la somma prevista all'inizio della clausola 3d) a Pt_2 titolo di contributo al mantenimento dei figli fino al raggiungimento dell'importo di €
650 o della sua rivalutazione.
4) Le parti dichiarano che l'auto KIA RIO, targata EV069FT di proprietà della Sig.ra
(all. 7), rimarrà nell'esclusiva disponibilità della stessa e che l'auto KIA Pt_1
SPORTAGE, targata FY640YR di proprietà del Sign. (all. 8), rimarrà Pt_2 nell'esclusiva disponibilità dello stesso.
5) Le parti comunicano di essere titolari dei seguenti rapporti finanziari:
- conto corrente ING DIRECT n 2360511, conto deposito ING DIRECT Parte_1
n. 33495685, carta prepagata ING DIRECT n. **** 2032, libretto di risparmio BANCO
POSTA n. 5867291, cointestato con il sig. una postepay ****1615 (all. Persona_4
9);
4 - : polizza vita presso GROUPAMA n. 0789098, conto corrente ING Parte_2
DIRECT n. 2109965, conto deposito ING DIRECT n. 331909408 (all. 10).
6) I coniugi si danno atto di non avere null'altro a che pretendere l'un l'altro ad alcun titolo, avendo già in precedenza risolto le pendenze riportate nel ricorso per la separazione dei coniugi e dipendenti dal rapporto di coniugio.
7) Le spese del giudizio verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50%.
8) I coniugi, con dichiarazione che si deposita (all. 11), prestano acquiescenza all'emananda sentenza.”
Conclusioni del P.M.:
Visto, il P.M. esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Ronchi dei
Legionari in data 10/03/2007 (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2007, parte 1, atto n. 4) e si sono separati consensualmente con verbale in data 24/02/2021, omologato con decreto del 24/03/2021.
Dall'unione coniugale sono nati figli il 09/07/2007 a Monfalcone, Persona_5
il 22/12/2010 a Monfalcone ed il 19/07/2015 a Persona_6 Persona_7
Monfalcone.
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 13/10/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al PM, il quale ha espresso parere positivo.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898: la domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
5 Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti e nell'interesse di figli.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 10/03/2007 in Ronchi dei Legionari con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ronchi dei Legionari (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2007, parte 1, atto n. 4), alle condizioni indicate dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- nulla per le spese
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ronchi dei Legionari perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della presente sentenza.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Presidente est.
dott. Riccardo Merluzzi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 4018/2025 avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio, promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]
e da
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati in Gorizia in via Randaccio n. 6 presso lo studio dell'Avv. STRATTA BARBARA, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1 “1) dichiarare e pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti il
10.03.2007 in Ronchi dei Legionari (GO), con atto trascritto al n. 4 del Registro dell'Ufficio di stato civile dello stesso Comune, parte 1, anno 2007;
1) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ronchi dei Legionari (GO) di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio con quant'altro di sua competenza;
2) fissare le seguenti condizioni:
a) le parti continueranno a vivere separate, portandosi reciproco rispetto;
si danno fin da ora il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori;
b) le parti si dichiarano economicamente autonomi e quindi non prevedono alcun assegno divorzile a favore uno dell'altro;
c) i figli della coppia verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con stabile collocazione presso la madre.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dei minori saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
Il signor si intratterrà con i figli ogni martedì e venerdì, dalle ore 13.30 quando Pt_2 li preleverà da scuola o dalla madre alle ore 21, quando li accompagnerà dalla sig.ra dopo aver provveduto a doccia e cena. Inoltre il padre si intratterrà con i figli a Pt_1
weekend alternati, dalle 13.30 del sabato, prelevandoli dalla madre, al lunedì mattina, quando li accompagnerà presso i rispettivi istituti scolastici. Resta inteso che per entrambi i genitori è garantito il contatto telefonico giornaliero con i ragazzi compatibilmente con i lori impegni e che sono sempre salvi diversi accordi tra le parti.
Entrambi i genitori potranno tenere i minori con sé due settimane, anche non consecutive, d'estate da comunicare al coniuge quanto prima e comunque entro 30 giorni dalla data della partenza. Durante detto periodo, il diritto di visita del genitore che non è in vacanza è sospeso ma verrà garantita una fascia telefonica di reperibilità.
I minori, su accordo tra i genitori, potranno trascorrere periodi di vacanza con i parenti
2 dell'uno e dell'altro ramo familiare;
i coniugi si impegnano affinchè ai figli venga garantito il mantenimento di rapporti continuativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La parte che volesse partire per ferie personali (senza prole) verificherà la disponibilità dell'altro genitore ad intrattenersi con i figli in sua assenza. Qualora quest'ultimo non riuscisse a collaborare, il genitore che si allontana organizzerà con i mezzi propri la gestione dei minori. I figli della coppia trascorreranno, ad anni alterni,
Natale con la mamma e con il papà, compatibilmente con gli impegni Persona_1 lavorativi dei genitori. Ugualmente ad anni alterni trascorreranno anche Capodanno,
Carnevale, Pasqua, Pasquetta, Ferragosto con uno dei due genitori. Sono sempre fatti salvi diversi accordi intervenuti tra le parti. Ove un genitore si trovi impossibilitato ad occuparsi dei figli nei giorni di sua spettanza e non possa avvalersi di parenti, lo stesso verificherà se l'altro genitore possa occuparsene: ove questi sia disponibile, il primo genitore si impegna a recuperare la/le giornata/e persa/e entro il mese successivo;
ove questi non sia disponibile, sarà il primo genitore a doversi organizzare, sostenendo anche eventuali costi di babysitting. Qualora uno dei genitori volesse allontanarsi con i minori dalla città di residenza per due o più giorni nel periodo di propria competenza dovrà informare l'altro con un congruo anticipo, indicando esattamente luogo e periodo di permanenza.
d) Il sig. verserà entro il giorno 27 di ogni mese l'importo di € 317 a titolo di Pt_2
contributo al mantenimento dei tre figli. Fino a giugno 2026 il sig. verserà Pt_2
l'importo dovuto per la mensa scolastica della figlia , trattenendo per sé la relativa Per_2
detrazione; fino a giugno 2026 il sig. decurterà il proprio contributo al Pt_2
mantenimento dei figli versato mensilmente alla sig.ra di quanto versato a titolo Pt_1 di mensa per , purchè documentato. Le parti parteciperanno nella misura del 50% Per_2
alle spese mediche, scolastiche e straordinarie relative ai figli, in conformità a quanto previsto dall'Osservatorio Nazionale sul diritto di Famiglia – Sezione Territoriale di
Gorizia – , allegato alla separazione dei coniugi, eccezion fatta per il servizio di baby sitting come sopra previsto. Le parti concordano che verranno divisi a metà tra loro anche gli esborsi relativi all'abbonamento dell'autobus, alla ricarica dei cellulari e alla paghetta mensile (pari, allo stato, a € 50 per e a € 50 per ) dei ragazzi. I Per_1 Per_3 genitori, con riferimento a quest'ultima voce, si impegnano a versare l'importo con
3 regolarità, a meno che difficoltà finanziarie impediscano l'esborso. In caso di impossibilità documentata, le parti si impegnano fin da ora a non agire esecutivamente nei confronti dell'altro per il recupero di tale importo. I coniugi precisano che, comunque, gli esborsi relativi a spese straordinarie, escluse quelle mediche urgenti, relative ai minori che superino l'importo di € 100 per figlio saranno previamente concordate tra le parti. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto ove quest'ultimo, debitamente informato per iscritto, non manifesti per iscritto e motivatamente il proprio dissenso decorso un mese dalla data della richiesta formale.
Il rimborso delle spese avverrà entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta e presentazione del/i documento/i comprovante/i la spesa. Per ragioni di speditezza e semplicità la suddetta trasmissione potrà avvenire anche via mail. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi e/o contributi e/o bonus disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche, sanitarie, sportive e a qualsiasi titolo relative alla prole saranno divisi tra i coniugi al 50%. Le detrazioni spetteranno alla sig.ra (con eccezione per quella relativa alla mensa di , che fino a giugno Pt_1 Per_2
2026 sarà goduta dal sig. ). L'assegno unico, attualmente pari a € 666,20 per Pt_2 tutti e tre i figli (tenuto conto del raggiungimento della maggior età di e la Per_1
conseguente riduzione dell'importo) sarà percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
Atteso che l'assegno unico è destinato a ridursi ulteriormente e poi a sparire, il sig.
si impegna a incrementare la somma prevista all'inizio della clausola 3d) a Pt_2 titolo di contributo al mantenimento dei figli fino al raggiungimento dell'importo di €
650 o della sua rivalutazione.
4) Le parti dichiarano che l'auto KIA RIO, targata EV069FT di proprietà della Sig.ra
(all. 7), rimarrà nell'esclusiva disponibilità della stessa e che l'auto KIA Pt_1
SPORTAGE, targata FY640YR di proprietà del Sign. (all. 8), rimarrà Pt_2 nell'esclusiva disponibilità dello stesso.
5) Le parti comunicano di essere titolari dei seguenti rapporti finanziari:
- conto corrente ING DIRECT n 2360511, conto deposito ING DIRECT Parte_1
n. 33495685, carta prepagata ING DIRECT n. **** 2032, libretto di risparmio BANCO
POSTA n. 5867291, cointestato con il sig. una postepay ****1615 (all. Persona_4
9);
4 - : polizza vita presso GROUPAMA n. 0789098, conto corrente ING Parte_2
DIRECT n. 2109965, conto deposito ING DIRECT n. 331909408 (all. 10).
6) I coniugi si danno atto di non avere null'altro a che pretendere l'un l'altro ad alcun titolo, avendo già in precedenza risolto le pendenze riportate nel ricorso per la separazione dei coniugi e dipendenti dal rapporto di coniugio.
7) Le spese del giudizio verranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50%.
8) I coniugi, con dichiarazione che si deposita (all. 11), prestano acquiescenza all'emananda sentenza.”
Conclusioni del P.M.:
Visto, il P.M. esprime parere favorevole
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile in Ronchi dei
Legionari in data 10/03/2007 (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2007, parte 1, atto n. 4) e si sono separati consensualmente con verbale in data 24/02/2021, omologato con decreto del 24/03/2021.
Dall'unione coniugale sono nati figli il 09/07/2007 a Monfalcone, Persona_5
il 22/12/2010 a Monfalcone ed il 19/07/2015 a Persona_6 Persona_7
Monfalcone.
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 13/10/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al PM, il quale ha espresso parere positivo.
II) La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898: la domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
5 Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti e nell'interesse di figli.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 10/03/2007 in Ronchi dei Legionari con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ronchi dei Legionari (Reg. Atti di Matrimonio, anno 2007, parte 1, atto n. 4), alle condizioni indicate dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- nulla per le spese
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ronchi dei Legionari perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della presente sentenza.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Presidente est.
dott. Riccardo Merluzzi
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