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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/09/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3697/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3697/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
DESSANTI OPPONENTE contro
col patrocinio dell'avv. VANESSA PORQUEDDU Controparte_1
OPPOSTA
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “Il tribunale Ill.mo, 'adversis reiectis', in accoglimento dell'opposizione revochi il decreto ingiuntivo;
con la rifusione delle spese. Condanni l'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.” PER L'OPPOSTA: “Contrariis reiectis, 1) In via preliminare e pregiudiziale dichiarare la nullità della citazione per manifesta genericità e indeterminatezza della domanda ai sensi dell'art. 164 c.p.c.; 2) Nel merito, rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto e confermare il decreto monitorio;
3) Il tutto con vittoria di spese e di compensi. Inoltre, si chiede il richiamo della CT per i motivi di cui alle osservazioni formulate dal CTP Dott.ssa del 30.10.2024, di seguito riportate: Persona_1
“Riepilogando quanto esposto nell'interesse del avuto riguardo alle Controparte_1 risultanze della relazione tecnica predisposta dal Dott. si osserva quanto segue: Pur Persona_2 non essendo previsto nel quesito peritale, il saldo finale del conto corrente è stato rideterminato espungendo le commissioni di istruttoria veloce, pattuite nella proposta di modifica unilaterale del 30.6.2012 già in atti;
La capitalizzazione trimestrale degli interessi è stata eliminata dall'1.1.2014 benché i criteri di addebito degli interessi previsti dal novellato art. 120 TUB siano applicabili solo per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 3.8.2016; È stato individuato il cd.
“fido di fatto” la cui configurabilità è stata anche di recente negata dalla Suprema Corte (Cass. 6684/2024).” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 5 dicembre 2022 conveniva davanti a questo tribunale il Parte_1 [...] proponendo tempestiva opposizione al decreto n. 831 del 17 ottobre 2022 con cui Controparte_1 pagina 1 di 5 questo tribunale lo aveva condannato al pagamento della somma di € 37393,05, oltre interessi e spese, che la banca ricorrente assumeva dovutale per il saldo negativo del conto corrente n.0400/70202116, stipulato il 5 maggio 2009, rinegoziato il 25 luglio 2011 e chiuso il 17 marzo 2022.
L'opponente contestava il credito azionato, eccependo: che la produzione del saldo del conto corrente non era sufficiente prova scritta del credito, difettando l'allegazione dell'estratto analitico dei conti dalla loro apertura, munito della certificazione prescritta dall'art. 50 TUB;
la violazione dell'art. 117 TUB, dato che il primo saldo, datato 31 luglio 2009, faceva riferimento ad un conto corrente non stipulato in forma scritta e rinegoziato solo nel luglio 2011, con conseguente inesistenza di ogni pattuizione anche in ordine al tasso d'interesse applicato, alle spese e alle commissioni, non dovute dal correntista;
la mancata osservanza nel contratto di conto corrente della clausola di reciprocità prevista dall'art. 2 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 che, all'art. 2, consentiva la capitalizzazione degli interessi ma solo ove ne fosse stabilita la reciprocità e la stessa periodicità, per quelli a debito e a credito;
l'illegittima applicazione degli interessi a decorrere dal 1° gennaio 2014 in forza della previsione dell'art. 1, L. 147/2013. Sulla base di tali rilievi chiedeva la revoca del decreto opposto, concludendo come sopra trascritto. Si costituiva il e, eccependo preliminarmente la genericità della domanda e la Controparte_1 conseguente nullità della citazione, nel merito contestava tutte le eccezioni sollevate dal correntista, osservando: di aver dato adeguata prova del credito, producendo l'estratto conto certificato ai sensi Co dell'art. 50 T.U.B nonché tutti gli estratti conto relativi al rapporto di , dall'apertura risalente al 31 maggio 2009 alla data di chiusura;
di aver depositato il contratto rinegoziato, non essendo stata reperita la copia di quello precedentemente sottoscritto nel 2009, con cui erano state legittimamente pattuite le clausole inerenti alla misura e alla reciproca capitalizzazione degli interessi, nonché all'applicazione di commissioni e spese a carico del correntista, tutte concordate. Sosteneva che la capitalizzazione operata doveva reputarsi consentita dalla normativa introdotta dal D.L. n. 18/2016, convertito con L. n. 49/20106, che, riformulando l'art. 120, co. 2°, T.U.B. aveva ribadito la possibilità che il CICR stabilisse “modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”, mediante delibera già emanata dal comitato interministeriale. Concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio. Disposta una consulenza tecnica d'ufficio per la rideterminazione del saldo del conto corrente in oggetto, la causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 20 marzo 2025 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
*** L'opposizione è fondata, nei limiti e sulla base delle seguenti argomentazioni. Parte opponente ha contestato il saldo passivo del conto corrente intercorso col , sia Controparte_1 negando che la banca abbia fornito prova adeguata dell'ammontare del credito, sia lamentando l'applicazione ingiustificata di interessi ultralegali e capitalizzati contra legem, nonché di commissioni e spese non validamente concordate, stante la mancanza, almeno fino alla richiamata rinegoziazione del contratto, di alcun precedente documento che soddisfacesse il requisito della necessaria forma scritta. Va premesso che resta a carico della banca, attrice sostanziale, che assuma, come nella specie, l'esistenza del credito derivante dal saldo negativo a carico del correntista l'onere di dimostrare un valido titolo giustificante sia il sorgere del rapporto sia il legittimo addebito delle poste passive che ha pagina 2 di 5 condotto alla quantificazione nella misura contestata e che il precedente contratto di conto corrente, sottoscritto in data 4 maggio 2009 (e al quale si fa riferimento nella successiva regolare scrittura privata di rinegoziazione), non risulta validamente concluso, in difetto della sua avvenuta stipulazione per iscritto, né, evidentemente, risulta osservata la forma necessaria alla pattuizione di interessi ultralegali e alla loro capitalizzazione. La ricognizione dell'esistenza del precedente contratto non può infatti surrogare il contratto stipulato nella forma scritta ad substantiam imposta dall'art. 117, D.L.vo n. 385 del 1993, forma che dev'essere osservata con riferimento a tutti i suoi elementi essenziali. Dai documenti comprovanti i movimenti contabili precedenti alla rinegoziazione emerge comunque la contestuale presenza di un conto corrente e di un separato contratto di affidamento, concesso dalla banca per 30.000,00 euro a far data dal 30 giugno 1999 sino alla chiusura del conto (il CT precisa come il differente tasso d'interesse applicato riveli movimenti entro il fido ed extra fido). Tanto premesso, risultando versati in atti gli estratti conto idonei a documentare e ricostruire i movimenti del conto corrente in parola, i pagamenti del correntista e gli addebiti effettuati dall'istituto bancario sul suo conto, in difetto di alcun contratto scritto e in applicazione della disciplina introdotta dalla L. 154 del 17 febbraio 1992, in vigore dal 10 marzo 1992 e poi dell'art. 117, co. 3°, TUB, deve rilevarsi come siano privi della necessaria causa giustificativa, in difetto di alcuna pattuizione che deroghi efficacemente alla disciplina legale, tutti gli addebiti a titolo d'interessi in misura superiore a quella legale, nonché quelli effettuati dalla banca per commissioni, oneri e spese non concordati. L'applicazione di un tasso d'interesse superiore a quello legale viola anche l'art. 1284, uc, c.c., in difetto della forma scritta richiesta, a pena di nullità, per la determinazione di interessi in misura superiore a quella indicata dal legislatore. Né l'eventuale conoscenza sopravvenuta del saggio applicato, mediante comunicazioni successive, vale in nessun caso a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione per carenza del requisito di forma e di determinabilità, la cui sussistenza l'art. 1346 c.c. esige a priori, né il requisito stesso può essere integrato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti ma, in ipotesi, da una soltanto di esse, l'istituto di credito. Correttamente, dunque, il CT incaricato di espungere dal saldo tutti gli oneri e commissioni non pattuiti, ha proceduto al relativo ricalcolo, eliminando ogni spesa ed onere addebitati nel periodo compreso tra l'inizio del rapporto e sino alla rinegoziazione del 24 luglio 2011 ed eliminando nel periodo successivo solamente le Commissioni d'Istruttoria Veloce, in quanto non espressamente indicate nemmeno nel nuovo contratto. Alla stregua dei richiamati principi, solo dalla stipulazione del conto corrente del 25 luglio 2011 risultano regolarmente pattuiti i tassi di interesse, ivi compresi quelli praticati sui crediti concessi entro il fido ed extra fido, che risultano chiaramente applicati dalla banca. Sino alla rinegoziazione, il saldo è stato ricalcolato dall'ausiliario, come da quesito, in conformità a quello previsto dall'art. 117, co. 7, TUB, come modificato dal D. Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010, applicabile ratione temporis. I criteri di calcolo utilizzati dal consulente d'ufficio, di cui egli fornisce analitica spiegazione nell'elaborato (v. pagg. 10-12 della relazione) appaiono del tutto coretti e coerenti al dato normativo. Quanto all'anatocismo, valgono analoghe considerazioni, non risultando intervenuta prima del luglio 2011 alcuna pattuizione scritta circa la capitalizzazione degli interessi a debito, e ciò sia in violazione della disposizione di cui all'art.1283, c.c. (al riguardo, fra i tanti precedenti, Cass. Civ., n.4490/02, n.
pagina 3 di 5 8442/02, n. 2593/03 e S.U. n. 21095/04 ed inoltre ribadito da S.U.
2.12.2010 n. 24418) che della Delibera Cicr successivamente emanata. La pratica della capitalizzazione periodica degli interessi debitori, in quanto comporta la produzione di interessi su interessi, è infatti nella specie illegittima ai sensi dell'art.1283, c.c., né la relativa regolamentazione era stata adeguata successivamente all'intervento della deliberazione del CICR del 9.2.2000, in vigore dal 22.4.2000. La disposizione prevede infatti che “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzioni posteriori alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”. Ne consegue che la convenuta non aveva diritto, sino alla stipulazione del nuovo CP_3 contratto del 2011, a percepire interessi maturati su altri interessi a prescindere dalla periodicità della capitalizzazione e dalla previsione di una chiusura contabile eguale degli interessi creditori e debitori. In difetto della pattuizione di adeguamento a seguito della delibera CICR nessuna valida clausola contrattuale aveva pertanto attribuito al il relativo diritto, nemmeno per il periodo Controparte_1 successivo all'entrata in vigore della richiamata delibera CICR, in mancanza di un espresso accordo che consentisse la capitalizzazione con identica periodicità. L'art. 7 co. 3° della delibera prevede, infatti, la necessaria approvazione della clientela, trattandosi, secondo un orientamento ormai ampiamente consolidato, di clausola comportante una variazione in peius delle condizioni precedentemente applicate (sulla necessaria approvazione mediante successiva pattuizione scritta, v. anche la recente Cass. Civ., ordinanza n.17634/2021). Anche la capitalizzazione va dunque totalmente esclusa dal computo del saldo fino alla rinegoziazione del contratto intervenuta nel luglio del 2011, con previsione in forma scritta della reciprocità per le competenze passive e per quelle attive. Correttamente, quindi, il CT ha ricalcolato il saldo escludendo ogni anatocismo, salvo che per il periodo tra il 3° trimestre 2011 e il 4° trimestre 2013, in cui è stata effettuata la capitalizzazione trimestrale, siccome correttamente concordata a condizione di reciprocità. Detto calcolo risulta corretto anche laddove tiene conto dell'esistenza di un affidamento, non formalmente contrattualizzato ma riconosciuto dalla stessa banca. L'esistenza del fido di fatto, peraltro, viene in considerazione nella specie solamente per la rilevazione degli interessi in base ai due tassi applicati dal in costanza di rapporto “al fine di determinare quale sia la parte di Controparte_1 saldo a cui applicare il tasso minore (entro il fido) e quella a cui applicare il tasso maggiore (extra fido)” (così la relazione a pag.21). Si richiamano le puntuali ed esaurienti argomentazioni del CT, le illustrazioni dei criteri di calcolo e le relative tabelle riepilogative che conducono dunque ad un saldo negativo, determinato alla data del 17 marzo 2022, ossia di chiusura del conto, di € 24.035,93, a debito del correntista. Quanto alle osservazioni critiche formulate dal consulente di parte convenuta, è sufficiente richiamare le premesse già illustrate sulla mancanza di un conto corrente stipulato in forma scritta e, circa l'esistenza di un affidamento, questo ben può essere desunto dai movimenti contabili e segnatamente dai relativi addebiti, che ne rivelano con certezza l'esistenza. In assenza di un contratto scritto che dimostri la pattuizione dell'affidamento questa ben può desumersi da altri elementi contabili desunti dagli estratti conto, rivelanti la costante messa a disposizione di credito, rammentandosi come la nullità del contratto per l'assenza della forma scritta nella relativa pattuizione non possa essere invocata dalla stessa banca. Trattandosi di nullità di protezione, ex art. 127, TUB, non può infatti la banca avvalersi della mancata stipulazione formale dell'apertura di credito (in tal senso, v. l'ordinanza della Cassazione n.17982 del 22 giugno 2023 e la recente Cass. civ. n. 2338 del 24 gennaio 2024). pagina 4 di 5 In ordine all'illegittima capitalizzazione operata dalla banca sugli interessi passivi maturati a carico del correntista, deve infine ribadirsi come detta pratica sia da ritenersi non più consentita a partire dal 1° gennaio 2014. Con la cosiddetta Legge di Stabilità 2014 (27 dicembre 2013, n. 147) era stato infatti modificato l'art. 120, co. 2, del T.U.B. con la previsione secondo cui “Gli interessi periodicamente capitalizzati (contabilizzati) non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La capitalizzazione, trimestrale o annuale (quest'ultima non pattuita dopo l'entrata in vigore del DLgs 18/2016), reciproca delle competenze, applicata dalla banca e coerente con la richiamata, previgente, delibera Cicr in quanto specificamente pattuita, deve pertanto reputarsi illegittima, essendosi espresso in tal senso anche il giudice di legittimità che ha ritenuto il divieto di anatocismo pienamente applicabile, in assenza di delibere attuative da parte del CICR, anche qualora il contratto preveda la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (in tal senso, Cass. Civ., sent. n. 9127 del 6 maggio 2015). Il credito della banca è pertanto rideterminato nella minor somma come sopra calcolata al cui pagamento, oltre interessi dalla domanda al saldo, dev'essere condannato l'opponente, revocandosi il decreto ingiuntivo. Le spese processuali, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione ma tenuto conto che in esito al giudizio è rimasto comunque provata l'esistenza del credito azionato, sono liquidate per l'intero come in dispositivo e compensate per un terzo, quindi poste a carico del comunque Parte_1 soccombente, per i residui due terzi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta Parte_1 Controparte_1 della minor somma di € 24.035,93, oltre interessi dalla domanda al saldo.
[...]
Condanna altresì l'opponente alla rifusione in favore della banca opposta dei due terzi delle spese processuali, liquidate per l'intero in complessivi € 5000,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, e compensate fra le parti per il residuo terzo. Pone le spese della CT definitivamente a carico del Controparte_1
Sassari, 15 settembre 2025 Il giudice
Stefania Deiana
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3697/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO Parte_1 C.F._1
DESSANTI OPPONENTE contro
col patrocinio dell'avv. VANESSA PORQUEDDU Controparte_1
OPPOSTA
Oggetto: contratti bancari
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “Il tribunale Ill.mo, 'adversis reiectis', in accoglimento dell'opposizione revochi il decreto ingiuntivo;
con la rifusione delle spese. Condanni l'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.” PER L'OPPOSTA: “Contrariis reiectis, 1) In via preliminare e pregiudiziale dichiarare la nullità della citazione per manifesta genericità e indeterminatezza della domanda ai sensi dell'art. 164 c.p.c.; 2) Nel merito, rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto e confermare il decreto monitorio;
3) Il tutto con vittoria di spese e di compensi. Inoltre, si chiede il richiamo della CT per i motivi di cui alle osservazioni formulate dal CTP Dott.ssa del 30.10.2024, di seguito riportate: Persona_1
“Riepilogando quanto esposto nell'interesse del avuto riguardo alle Controparte_1 risultanze della relazione tecnica predisposta dal Dott. si osserva quanto segue: Pur Persona_2 non essendo previsto nel quesito peritale, il saldo finale del conto corrente è stato rideterminato espungendo le commissioni di istruttoria veloce, pattuite nella proposta di modifica unilaterale del 30.6.2012 già in atti;
La capitalizzazione trimestrale degli interessi è stata eliminata dall'1.1.2014 benché i criteri di addebito degli interessi previsti dal novellato art. 120 TUB siano applicabili solo per il periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR del 3.8.2016; È stato individuato il cd.
“fido di fatto” la cui configurabilità è stata anche di recente negata dalla Suprema Corte (Cass. 6684/2024).” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 5 dicembre 2022 conveniva davanti a questo tribunale il Parte_1 [...] proponendo tempestiva opposizione al decreto n. 831 del 17 ottobre 2022 con cui Controparte_1 pagina 1 di 5 questo tribunale lo aveva condannato al pagamento della somma di € 37393,05, oltre interessi e spese, che la banca ricorrente assumeva dovutale per il saldo negativo del conto corrente n.0400/70202116, stipulato il 5 maggio 2009, rinegoziato il 25 luglio 2011 e chiuso il 17 marzo 2022.
L'opponente contestava il credito azionato, eccependo: che la produzione del saldo del conto corrente non era sufficiente prova scritta del credito, difettando l'allegazione dell'estratto analitico dei conti dalla loro apertura, munito della certificazione prescritta dall'art. 50 TUB;
la violazione dell'art. 117 TUB, dato che il primo saldo, datato 31 luglio 2009, faceva riferimento ad un conto corrente non stipulato in forma scritta e rinegoziato solo nel luglio 2011, con conseguente inesistenza di ogni pattuizione anche in ordine al tasso d'interesse applicato, alle spese e alle commissioni, non dovute dal correntista;
la mancata osservanza nel contratto di conto corrente della clausola di reciprocità prevista dall'art. 2 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 che, all'art. 2, consentiva la capitalizzazione degli interessi ma solo ove ne fosse stabilita la reciprocità e la stessa periodicità, per quelli a debito e a credito;
l'illegittima applicazione degli interessi a decorrere dal 1° gennaio 2014 in forza della previsione dell'art. 1, L. 147/2013. Sulla base di tali rilievi chiedeva la revoca del decreto opposto, concludendo come sopra trascritto. Si costituiva il e, eccependo preliminarmente la genericità della domanda e la Controparte_1 conseguente nullità della citazione, nel merito contestava tutte le eccezioni sollevate dal correntista, osservando: di aver dato adeguata prova del credito, producendo l'estratto conto certificato ai sensi Co dell'art. 50 T.U.B nonché tutti gli estratti conto relativi al rapporto di , dall'apertura risalente al 31 maggio 2009 alla data di chiusura;
di aver depositato il contratto rinegoziato, non essendo stata reperita la copia di quello precedentemente sottoscritto nel 2009, con cui erano state legittimamente pattuite le clausole inerenti alla misura e alla reciproca capitalizzazione degli interessi, nonché all'applicazione di commissioni e spese a carico del correntista, tutte concordate. Sosteneva che la capitalizzazione operata doveva reputarsi consentita dalla normativa introdotta dal D.L. n. 18/2016, convertito con L. n. 49/20106, che, riformulando l'art. 120, co. 2°, T.U.B. aveva ribadito la possibilità che il CICR stabilisse “modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”, mediante delibera già emanata dal comitato interministeriale. Concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio. Disposta una consulenza tecnica d'ufficio per la rideterminazione del saldo del conto corrente in oggetto, la causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 20 marzo 2025 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
*** L'opposizione è fondata, nei limiti e sulla base delle seguenti argomentazioni. Parte opponente ha contestato il saldo passivo del conto corrente intercorso col , sia Controparte_1 negando che la banca abbia fornito prova adeguata dell'ammontare del credito, sia lamentando l'applicazione ingiustificata di interessi ultralegali e capitalizzati contra legem, nonché di commissioni e spese non validamente concordate, stante la mancanza, almeno fino alla richiamata rinegoziazione del contratto, di alcun precedente documento che soddisfacesse il requisito della necessaria forma scritta. Va premesso che resta a carico della banca, attrice sostanziale, che assuma, come nella specie, l'esistenza del credito derivante dal saldo negativo a carico del correntista l'onere di dimostrare un valido titolo giustificante sia il sorgere del rapporto sia il legittimo addebito delle poste passive che ha pagina 2 di 5 condotto alla quantificazione nella misura contestata e che il precedente contratto di conto corrente, sottoscritto in data 4 maggio 2009 (e al quale si fa riferimento nella successiva regolare scrittura privata di rinegoziazione), non risulta validamente concluso, in difetto della sua avvenuta stipulazione per iscritto, né, evidentemente, risulta osservata la forma necessaria alla pattuizione di interessi ultralegali e alla loro capitalizzazione. La ricognizione dell'esistenza del precedente contratto non può infatti surrogare il contratto stipulato nella forma scritta ad substantiam imposta dall'art. 117, D.L.vo n. 385 del 1993, forma che dev'essere osservata con riferimento a tutti i suoi elementi essenziali. Dai documenti comprovanti i movimenti contabili precedenti alla rinegoziazione emerge comunque la contestuale presenza di un conto corrente e di un separato contratto di affidamento, concesso dalla banca per 30.000,00 euro a far data dal 30 giugno 1999 sino alla chiusura del conto (il CT precisa come il differente tasso d'interesse applicato riveli movimenti entro il fido ed extra fido). Tanto premesso, risultando versati in atti gli estratti conto idonei a documentare e ricostruire i movimenti del conto corrente in parola, i pagamenti del correntista e gli addebiti effettuati dall'istituto bancario sul suo conto, in difetto di alcun contratto scritto e in applicazione della disciplina introdotta dalla L. 154 del 17 febbraio 1992, in vigore dal 10 marzo 1992 e poi dell'art. 117, co. 3°, TUB, deve rilevarsi come siano privi della necessaria causa giustificativa, in difetto di alcuna pattuizione che deroghi efficacemente alla disciplina legale, tutti gli addebiti a titolo d'interessi in misura superiore a quella legale, nonché quelli effettuati dalla banca per commissioni, oneri e spese non concordati. L'applicazione di un tasso d'interesse superiore a quello legale viola anche l'art. 1284, uc, c.c., in difetto della forma scritta richiesta, a pena di nullità, per la determinazione di interessi in misura superiore a quella indicata dal legislatore. Né l'eventuale conoscenza sopravvenuta del saggio applicato, mediante comunicazioni successive, vale in nessun caso a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione per carenza del requisito di forma e di determinabilità, la cui sussistenza l'art. 1346 c.c. esige a priori, né il requisito stesso può essere integrato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti ma, in ipotesi, da una soltanto di esse, l'istituto di credito. Correttamente, dunque, il CT incaricato di espungere dal saldo tutti gli oneri e commissioni non pattuiti, ha proceduto al relativo ricalcolo, eliminando ogni spesa ed onere addebitati nel periodo compreso tra l'inizio del rapporto e sino alla rinegoziazione del 24 luglio 2011 ed eliminando nel periodo successivo solamente le Commissioni d'Istruttoria Veloce, in quanto non espressamente indicate nemmeno nel nuovo contratto. Alla stregua dei richiamati principi, solo dalla stipulazione del conto corrente del 25 luglio 2011 risultano regolarmente pattuiti i tassi di interesse, ivi compresi quelli praticati sui crediti concessi entro il fido ed extra fido, che risultano chiaramente applicati dalla banca. Sino alla rinegoziazione, il saldo è stato ricalcolato dall'ausiliario, come da quesito, in conformità a quello previsto dall'art. 117, co. 7, TUB, come modificato dal D. Lgs. n. 141 del 13 agosto 2010, applicabile ratione temporis. I criteri di calcolo utilizzati dal consulente d'ufficio, di cui egli fornisce analitica spiegazione nell'elaborato (v. pagg. 10-12 della relazione) appaiono del tutto coretti e coerenti al dato normativo. Quanto all'anatocismo, valgono analoghe considerazioni, non risultando intervenuta prima del luglio 2011 alcuna pattuizione scritta circa la capitalizzazione degli interessi a debito, e ciò sia in violazione della disposizione di cui all'art.1283, c.c. (al riguardo, fra i tanti precedenti, Cass. Civ., n.4490/02, n.
pagina 3 di 5 8442/02, n. 2593/03 e S.U. n. 21095/04 ed inoltre ribadito da S.U.
2.12.2010 n. 24418) che della Delibera Cicr successivamente emanata. La pratica della capitalizzazione periodica degli interessi debitori, in quanto comporta la produzione di interessi su interessi, è infatti nella specie illegittima ai sensi dell'art.1283, c.c., né la relativa regolamentazione era stata adeguata successivamente all'intervento della deliberazione del CICR del 9.2.2000, in vigore dal 22.4.2000. La disposizione prevede infatti che “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzioni posteriori alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”. Ne consegue che la convenuta non aveva diritto, sino alla stipulazione del nuovo CP_3 contratto del 2011, a percepire interessi maturati su altri interessi a prescindere dalla periodicità della capitalizzazione e dalla previsione di una chiusura contabile eguale degli interessi creditori e debitori. In difetto della pattuizione di adeguamento a seguito della delibera CICR nessuna valida clausola contrattuale aveva pertanto attribuito al il relativo diritto, nemmeno per il periodo Controparte_1 successivo all'entrata in vigore della richiamata delibera CICR, in mancanza di un espresso accordo che consentisse la capitalizzazione con identica periodicità. L'art. 7 co. 3° della delibera prevede, infatti, la necessaria approvazione della clientela, trattandosi, secondo un orientamento ormai ampiamente consolidato, di clausola comportante una variazione in peius delle condizioni precedentemente applicate (sulla necessaria approvazione mediante successiva pattuizione scritta, v. anche la recente Cass. Civ., ordinanza n.17634/2021). Anche la capitalizzazione va dunque totalmente esclusa dal computo del saldo fino alla rinegoziazione del contratto intervenuta nel luglio del 2011, con previsione in forma scritta della reciprocità per le competenze passive e per quelle attive. Correttamente, quindi, il CT ha ricalcolato il saldo escludendo ogni anatocismo, salvo che per il periodo tra il 3° trimestre 2011 e il 4° trimestre 2013, in cui è stata effettuata la capitalizzazione trimestrale, siccome correttamente concordata a condizione di reciprocità. Detto calcolo risulta corretto anche laddove tiene conto dell'esistenza di un affidamento, non formalmente contrattualizzato ma riconosciuto dalla stessa banca. L'esistenza del fido di fatto, peraltro, viene in considerazione nella specie solamente per la rilevazione degli interessi in base ai due tassi applicati dal in costanza di rapporto “al fine di determinare quale sia la parte di Controparte_1 saldo a cui applicare il tasso minore (entro il fido) e quella a cui applicare il tasso maggiore (extra fido)” (così la relazione a pag.21). Si richiamano le puntuali ed esaurienti argomentazioni del CT, le illustrazioni dei criteri di calcolo e le relative tabelle riepilogative che conducono dunque ad un saldo negativo, determinato alla data del 17 marzo 2022, ossia di chiusura del conto, di € 24.035,93, a debito del correntista. Quanto alle osservazioni critiche formulate dal consulente di parte convenuta, è sufficiente richiamare le premesse già illustrate sulla mancanza di un conto corrente stipulato in forma scritta e, circa l'esistenza di un affidamento, questo ben può essere desunto dai movimenti contabili e segnatamente dai relativi addebiti, che ne rivelano con certezza l'esistenza. In assenza di un contratto scritto che dimostri la pattuizione dell'affidamento questa ben può desumersi da altri elementi contabili desunti dagli estratti conto, rivelanti la costante messa a disposizione di credito, rammentandosi come la nullità del contratto per l'assenza della forma scritta nella relativa pattuizione non possa essere invocata dalla stessa banca. Trattandosi di nullità di protezione, ex art. 127, TUB, non può infatti la banca avvalersi della mancata stipulazione formale dell'apertura di credito (in tal senso, v. l'ordinanza della Cassazione n.17982 del 22 giugno 2023 e la recente Cass. civ. n. 2338 del 24 gennaio 2024). pagina 4 di 5 In ordine all'illegittima capitalizzazione operata dalla banca sugli interessi passivi maturati a carico del correntista, deve infine ribadirsi come detta pratica sia da ritenersi non più consentita a partire dal 1° gennaio 2014. Con la cosiddetta Legge di Stabilità 2014 (27 dicembre 2013, n. 147) era stato infatti modificato l'art. 120, co. 2, del T.U.B. con la previsione secondo cui “Gli interessi periodicamente capitalizzati (contabilizzati) non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La capitalizzazione, trimestrale o annuale (quest'ultima non pattuita dopo l'entrata in vigore del DLgs 18/2016), reciproca delle competenze, applicata dalla banca e coerente con la richiamata, previgente, delibera Cicr in quanto specificamente pattuita, deve pertanto reputarsi illegittima, essendosi espresso in tal senso anche il giudice di legittimità che ha ritenuto il divieto di anatocismo pienamente applicabile, in assenza di delibere attuative da parte del CICR, anche qualora il contratto preveda la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (in tal senso, Cass. Civ., sent. n. 9127 del 6 maggio 2015). Il credito della banca è pertanto rideterminato nella minor somma come sopra calcolata al cui pagamento, oltre interessi dalla domanda al saldo, dev'essere condannato l'opponente, revocandosi il decreto ingiuntivo. Le spese processuali, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione ma tenuto conto che in esito al giudizio è rimasto comunque provata l'esistenza del credito azionato, sono liquidate per l'intero come in dispositivo e compensate per un terzo, quindi poste a carico del comunque Parte_1 soccombente, per i residui due terzi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta Parte_1 Controparte_1 della minor somma di € 24.035,93, oltre interessi dalla domanda al saldo.
[...]
Condanna altresì l'opponente alla rifusione in favore della banca opposta dei due terzi delle spese processuali, liquidate per l'intero in complessivi € 5000,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, e compensate fra le parti per il residuo terzo. Pone le spese della CT definitivamente a carico del Controparte_1
Sassari, 15 settembre 2025 Il giudice
Stefania Deiana
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