Sentenza 5 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2018, n. 5075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5075 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 11790-2013 proposto da: ES GI [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BELSIANA
71, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE DELL'ERBA, rappresentato e difeso dall'avvocato ORONZO DE DONNO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VITTORIA COLONNA
40, presso lo studio dell'avvocato DAMIANO LIPANI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1451/2012 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 26/10/2012 r.g.n. 2197/2001; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato SERGIO GALLEANO per delega verbale Avvocato ORONZO DE DONNO;
udito l'Avvocato GIORGIO MAZZONE per delega verbale Avvocato DAMIANO LIPANI.
Fatti di causa
1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di IG MA intesa all.'accertamento della nullità del termine apposto ai due contratti con Poste Italiane s.p.a. stipulati, ai sensi dell'art. 2 comma 1 bis d. Igs. 06/09/2001 n. 368, 'per i periodi dal 10 luglio al 31 ottobre 2006 e dal 10 febbraio al 31 marzo 2007, con ripristino del rapporto e condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate.
1.1. Il giudice di appello ha convenuto con la decisione di prime cure che aveva ritenuto il rapporto di lavoro cessato per effetto del comportamento concludente delle parti osservando che nella specie il rapporto di lavoro a tempo determinato con Poste Italiane s.p.a. aveva avuto complessivamente una durata limitata pari a cinque mesi e che, dopo la cessazione, l'interessato aveva atteso ben tre anni prima di impugnare il contratto e offrire le proprie prestazioni alla società. Ha osservato che, a prescindere dal rilievo che nulla il lavoratore aveva allegato e provato in ordine alle ragioni per le quali non aveva ritenuto di reagire immediatamente alla cessazione del rapporto, neppure era ipotizzabile un affidamento nel ripristino del rapporto di lavoro;
anzi, la circostanza della mancata offerta di un nuovo contratto da parte di Poste non poteva che essere intesa se non quale intenzione di considerare definitivamente cessato il rapporto, intenzione questa alla quale il lavoratore aveva dimostrato di prestare acquiescenza.
2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso IG MA sulla base di un unico motivo;
la parte intimata ha resistito con controricorso illustrato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 cod.proc. civ. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 cod. civ., censurando, con ampie argomentazioni, la decisione sul rilievo del difetto di concludenza degli elementi considerati dal primo giudice di appello nel conferire valenza negoziale alla condotta del lavoratore. In particolare richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di neutralità del dato temporale al fine di desumere la volontà di porre fine al rapporto di lavoro.
2. Preliminarmente deve escludersi la eccepita da Poste Italiane s.p.a. inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di specificità delle censure in quanto le ragioni di critica alla decisione impugnata risultano adeguatamente rappresentate mediante i richiami alla pertinente giurisprudenza di legittimità.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. La sentenza impugnata, infatti, ha valorizzato il solo dato temporale per conferire valenza negoziale alla condotta inerte del lavoratore, non avendo evidenziato alcun ulteriore elemento in concreto destinato a dimostrare la chiara e certa volontà del lavoratore di porre fine al rapporto di lavoro.
2.3. Invero, le ulteriori considerazioni alle quali ha fatto riferimento il giudice di appello, rappresentate dal non avere nulla allegato il lavoratore a giustificazione del ritardo nel far valere la illegittimità del termine e nel non potersi configurare un affidamento del lavoratore nella possibilità di future assunzioni da parte della società,stante la mancanza di offerte lavorative da parte di Poste Italiane s.p.a. - sono tutte riconducibili al mero decorso del tempo e sembrano implicare un onere per il lavoratore di tempestiva impugnazione del contratto a termine del tutto privo, all'epoca, di fondamento normativo ( per essere stato introdotto solo dall'art. 3 Legge 04/011/2010 n. 183).
2.4. La decisione non è, quindi, conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, ai fini della configurabilità della risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso - costituente una eccezione in senso stretto, Cass.7/5/2009 n. 10526, il cui onere della prova grava evidentemente sull'eccepiente, Cass. 1/2/ 2010 n. 2279 -, non è di per sé sufficiente la mera inerzia del lavoratore dopo l'impugnazione del termine, essendo piuttosto necessario che sia fornita la prova di altre significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (cfr., tra le altre, Cass.17/3/2015 n. 5240, Cass. 28/1/2014 n. 1780, Cass. 11/3/2011 n. 5887, Cass.4/8/2011 n. 16932, Cass. 18/11/2010 n. 23319, Cass. 15/11/2010 n. 23057).
2.4. Tale orientamento è stato confermato del recente arresto delle Sezioni unite civili rappresentato dalla sentenza n. 21691 del 27 ottobre 2016 (punti 55, 56, 57, 58). In tale pronuncia, premesso il dato normativo dell'art. 1372, co. 1, c.c., secondo cui il contratto può essere sciolto "per mutuo consenso", si è rammentato l'insegnamento in base al quale, salvo che non sia richiesta la forma scritta ad substantiam, il mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto può essere desumibile da comportamenti concludenti.
2.5. Con specifico riferimento al caso dei contratti a tempo determinato detta sentenza, avallato l'orientamento giurisprudenziale in base al quale la durata rilevante del comportamento omissivo del lavoratore nell'impugnare la clausola che fissa il termine può considerarsi "indicativa della volontà di estinguere il rapporto di lavoro tra le parti" ove "concorra con altri elementi convergenti", ha statuito che "il relativo giudizio attiene al merito della controversia" ed in linea con tale affermazione, anche in ordine alla necessità che, ai fini della configurabilità del mutuo consenso, si richiede che la durata del comportamento omissivo si accompagni ad ulteriori circostanze si pone la successiva giurisprudenza di questa Corte.
3. A tanto consegue la cassazione della sentenza con rinvio per il riesame, alla luce del principio sopra ribadito, ad altro giudice di secondo grado che si indica nella Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, alla quale è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità .
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità , alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione. Roma, 16 novembre 2017 Il Consigliere est. Il Presidente Ftmzionarto Ottulizia