Art. 7. 1. Alle imprese di demolizione navale puo' essere concesso un contributo per gli anni 1987 e 1988 pari a L. 35.000 per tonnellata di stazza lorda compensata convenzionale demolita, diminuito a lire 30.000 per l'anno 1989; a lire 25.000 per l'anno 1990; a lire 20.000 per l'anno 1991. I contributi concessi sono riferiti a lavori
iniziati nel periodo dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1991. 2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, il tonnellaggio di stazza lorda compensata convenzionale e' calcolato moltiplicando il tonnellaggio di stazza lorda per i coefficienti che saranno stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile con riferimento alle navi stazzate secondo la normativa nazionale o a quelle stazzate in conformita' della Convenzione di Londra del 23 giugno 1969, ratificata e resa esecutiva con legge 22 ottobre 1973, n. 958 . 3. Quando, nell'ambito della stessa categoria tipologica, il calcolo effettuato secondo le modalita' di cui al comma 2 da' luogo ad un valore piu' basso di quello massimo della classe di tonnellaggio immediatamente inferiore, il tonnellaggio di stazza lorda compensata convenzionale e' considerato pari al valore piu' elevato. La cifra ottenuta e' arrotondata all'unita' per difetto o per eccesso. 4. Sono ammissibili al contributo i lavori concernenti:
a) navi mercantili non inferiori alle 1.000 TSLC; b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 HP se inferiori alle 1.000 TSLC. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni, per l'anno 1989, e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
iniziati nel periodo dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1991. 2. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, il tonnellaggio di stazza lorda compensata convenzionale e' calcolato moltiplicando il tonnellaggio di stazza lorda per i coefficienti che saranno stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile con riferimento alle navi stazzate secondo la normativa nazionale o a quelle stazzate in conformita' della Convenzione di Londra del 23 giugno 1969, ratificata e resa esecutiva con legge 22 ottobre 1973, n. 958 . 3. Quando, nell'ambito della stessa categoria tipologica, il calcolo effettuato secondo le modalita' di cui al comma 2 da' luogo ad un valore piu' basso di quello massimo della classe di tonnellaggio immediatamente inferiore, il tonnellaggio di stazza lorda compensata convenzionale e' considerato pari al valore piu' elevato. La cifra ottenuta e' arrotondata all'unita' per difetto o per eccesso. 4. Sono ammissibili al contributo i lavori concernenti:
a) navi mercantili non inferiori alle 1.000 TSLC; b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 HP se inferiori alle 1.000 TSLC. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni, per l'anno 1989, e di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.