CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 07/01/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 127/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IO FERNANDA, Presidente
NT LA, OR
DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 5952/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 Difensore_2/o Lo Studio Dell' Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dr. Difensore_1 Difensore_2/o Lo Studio Dell' Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gaeta - Piazza Xix Maggio N. 10 04024 Gaeta LT
Difeso da
Nominativo_3 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Xix Maggio N. 10 04024 Gaeta LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 503/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 28/05/2019 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17S TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3809/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
La parte presente si riporta all'istanza congiunta di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, la Società_1 S.a.s. di Rappresentante_1 ha instaurato il presente giudizio di appello a seguito dell'ordinanza emessa dalla Corte di cassazione n. 21181/2024, che aveva cassato con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la sentenza di appello intervenuta all'esito del procedimento N. 4785/2023. In particolare, nell'ordinanza della S.C. sopra indicata veniva evidenziato quanto segue: “appare di tutta evidenza che sebbene la società appellante avesse censurato la sentenza di primo grado ed insistito in ordine alle contestazioni relative alla all'omessa applicazione del c.d. cumulo giuridico (questioni sulle quali i primi giudici avevano adottato una mera motivazione di stile) i giudici di appello hanno formulato argomentazioni meramente apodittiche ed apparenti mentre avrebbero dovuto verificare, con adeguate motivazioni, in che modo erano state calcolate le contestate sanzioni e se era stato o meno rispettato il principio secondo cui in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997”.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si è costituito in giudizio il Comune di Gaeta, insistendo per la conferma della sentenza emessa in primo grado.
Con separate istanze, le odierne parti in causa hanno evidenziato che, a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione, l'amministrazione comunale si era uniformata spontaneamente a quanto statuito dalla
Ordinanza della Suprema Corte, emettendo l'avviso di accertamento TARI n. 2481/LA del 1.08.2024 che specificatamente indicava quale sua motivazione “Ricalcolo dell' avviso di accertamento tari n.17/S anni
2014-2017 con applicazione del cumulo giuridico a seguito dell'Ordinanza della Corte di Cassazione sez. tributaria n. reg. gen. 4785/2023, n. sez. 2693/2024, n. racc. gen. 21181/2024 depositata il 29/07/2024”.
Le parti, pertanto, hanno congiuntamente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, avendo il Comune di Gaeta ottemperato a quanto richiesto nel provvedimento dalla S.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di giustizia tributaria che non resta che prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad agire e a contraddire in corso di causa, sulla base del provvedimento emesso dal Comune di Gaeta che ha recepito le indicazioni contenute nell'ordinanza della Corte di cassazione, depositata in atti. Come richiesto nell'istanza a firma congiunta, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Roma nella
Camera di Consiglio del 21 novembre 2025. LA RELATRICE LA PRESIDENTE Paola NT
NA IO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IO FERNANDA, Presidente
NT LA, OR
DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 5952/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 Difensore_2/o Lo Studio Dell' Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dr. Difensore_1 Difensore_2/o Lo Studio Dell' Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gaeta - Piazza Xix Maggio N. 10 04024 Gaeta LT
Difeso da
Nominativo_3 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Xix Maggio N. 10 04024 Gaeta LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 503/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 6 e pubblicata il 28/05/2019 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 17S TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3809/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
La parte presente si riporta all'istanza congiunta di cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, la Società_1 S.a.s. di Rappresentante_1 ha instaurato il presente giudizio di appello a seguito dell'ordinanza emessa dalla Corte di cassazione n. 21181/2024, che aveva cassato con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, la sentenza di appello intervenuta all'esito del procedimento N. 4785/2023. In particolare, nell'ordinanza della S.C. sopra indicata veniva evidenziato quanto segue: “appare di tutta evidenza che sebbene la società appellante avesse censurato la sentenza di primo grado ed insistito in ordine alle contestazioni relative alla all'omessa applicazione del c.d. cumulo giuridico (questioni sulle quali i primi giudici avevano adottato una mera motivazione di stile) i giudici di appello hanno formulato argomentazioni meramente apodittiche ed apparenti mentre avrebbero dovuto verificare, con adeguate motivazioni, in che modo erano state calcolate le contestate sanzioni e se era stato o meno rispettato il principio secondo cui in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell'imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997”.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si è costituito in giudizio il Comune di Gaeta, insistendo per la conferma della sentenza emessa in primo grado.
Con separate istanze, le odierne parti in causa hanno evidenziato che, a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione, l'amministrazione comunale si era uniformata spontaneamente a quanto statuito dalla
Ordinanza della Suprema Corte, emettendo l'avviso di accertamento TARI n. 2481/LA del 1.08.2024 che specificatamente indicava quale sua motivazione “Ricalcolo dell' avviso di accertamento tari n.17/S anni
2014-2017 con applicazione del cumulo giuridico a seguito dell'Ordinanza della Corte di Cassazione sez. tributaria n. reg. gen. 4785/2023, n. sez. 2693/2024, n. racc. gen. 21181/2024 depositata il 29/07/2024”.
Le parti, pertanto, hanno congiuntamente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, avendo il Comune di Gaeta ottemperato a quanto richiesto nel provvedimento dalla S.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di giustizia tributaria che non resta che prendere atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad agire e a contraddire in corso di causa, sulla base del provvedimento emesso dal Comune di Gaeta che ha recepito le indicazioni contenute nell'ordinanza della Corte di cassazione, depositata in atti. Come richiesto nell'istanza a firma congiunta, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Roma nella
Camera di Consiglio del 21 novembre 2025. LA RELATRICE LA PRESIDENTE Paola NT
NA IO