Articolo 6 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88
Articolo 5Articolo 7
Versione
21 marzo 1958
Art. 6. (Sussidi)

Il Ministero della pubblica istruzione puo' concedere sussidi per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre.
La corresponsione dei sussidi prevista dal precedente comma e' subordinata alla esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi o arredi cui il sussidio si riferisce che sara' controllata dai provveditori agli studi.
Entrata in vigore il 21 marzo 1958