Art. 6. (Sussidi)
Il Ministero della pubblica istruzione puo' concedere sussidi per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre.
La corresponsione dei sussidi prevista dal precedente comma e' subordinata alla esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi o arredi cui il sussidio si riferisce che sara' controllata dai provveditori agli studi.
Il Ministero della pubblica istruzione puo' concedere sussidi per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre.
La corresponsione dei sussidi prevista dal precedente comma e' subordinata alla esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi o arredi cui il sussidio si riferisce che sara' controllata dai provveditori agli studi.