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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 902/2024
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Presidente, dr. Maria Mitola delegato alla trattazione del procedimento semplificato di cognizione R.G. n. 901/2024, ex artt. 84
e 170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n.
150/2011, di opposizione al decreto emesso dalla Corte di Appello di Bari – II sez. penale, di rigetto dell'istanza di liquidazione, avanzata dall'Avv. Giuseppe TESSITORE, del foro di Napoli Pt_1 codice fiscale nella qualità di difensore di COLLABORATORE C.F._1 Parte_2 [...]
nel procedimento penale n. 493/2021 RG IE - - svoltosi innanzi alla Corte di Appello di Parte_3
BARI – sez. 2 – notificata a mezzo PEC al ricorrente in data 27.6.2024, in questa sede rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca GARZIA, del foro di Napoli, codice fiscale
- ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Ercolano (Na) alla C.F._2
Via Winckelmann n. 9, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ha dedotto il ricorrente che,
✓ L' Avv. Giuseppe Tessitore, è difensore di fiducia di ammessa allo speciale Parte_2 programma di protezione per collaboratori giustizia;
✓ a seguito dell'ammissione al programma di protezione la ha diritto, tra l'altro, ai Pt_2 sensi della L. 82/1991 come novellato dal DM 161 del 2004, art. 8, testualmente, “ Comma
6: Le misure di assistenza economica di cui al comma 5 prevedono altresì l'assistenza legale per il collaboratore e il testimone di giustizia ammessi al programma speciale di protezione
o al piano provvisorio di protezione. Comma 7. L'assistenza legale consiste nel pagamento degli onorari e delle spese riferibili a un solo difensore, e, nei casi di esame a distanza previsti dall'articolo 147-bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, anche al suo sostituto, se presente. Comma 8. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dal magistrato ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Comma 9. L'assistenza legale è concessa al collaboratore di giustizia in relazione ai procedimenti penali riconducibili all'attività di collaborazione, nonché per i procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e per quelli dinanzi alla magistratura di sorveglianza;
essa spetta per ogni fase del procedimento, compresa quella dell'esecuzione, e per ogni grado del giudizio”.
✓ ha presentato in favore della innanzi alla Corte di Appello di Bari, sezione II, attività Pt_2 difensiva in favore della innanzi alla Corte di Appello di Bari, sezione II, nel p.p. n. Pt_2
RGIE 493/2021; il procedimento esecutivo iscritto al n. RGIE 493/2021 si concludeva con ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena in danno della Pt_2 relativamente alle sentenze n. 3006/17 del 30.6.2017 e n. 1869/20 del 28.9.2020 tutte emesse dalla Corte di Appello di Bari nell'ambito del percorso collaborativo della e Pt_2 nelle stesse veniva riconosciuta la natura e la portata della collaborazione della Pt_2 mediante la concessione dell'attenuante speciale della Legge sui collaboratori di giustizia;
cosicché, la procedura esecutiva n. 493/21, oltre ad essere svolta in favore di un collaboratore di giustizia regolarmente sottoposto a programma di protezione e rientrante nelle fattispecie di cui all'art. 8 comma 9 del DM 161/2004, atteneva comunque a sentenze in cui era stata accertata e riconosciuta l'attività del collaboratore di giustizia;
✓ presentava rituale istanza di liquidazione delle proprie competenze professionali che veniva rigettata dalla Corte di Appello di Bari, con provvedimento notificato a mezzo pec in data 27.6.24;
✓ il provvedimento, pur richiamando correttamente la normativa in materia, non concludeva in conformità, affermando che il procedimento trattato non rientrasse tra quelli di cui all'art. 8 DM 161/2024.
Il ricorrente, pertanto ha impugnato il provvedimento emesso dalla Corte di Appello rilevando come la normativa di cui all'art. 8 DM 161 del 2004, dal medesimo richiamata, prevede, in favore del collaboratore di giustizia, l'assistenza legale con oneri a carico dello stato, tra l'altro, anche, come nella specie, nei procedimenti esecutivi, segnatamente “L'assistenza legale è concessa al collaboratore di giustizia in relazione ai procedimenti penali riconducibili all'attività di collaborazione, nonché' per i procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e per quelli dinanzi alla magistratura di sorveglianza;
essa spetta per ogni fase del procedimento, compresa quella dell'esecuzione, e per ogni grado del giudizio”.
Il , pur ritualmente citato non si è costituito e ne va dichiarata la Controparte_1 contumacia.
Il Procuratore Generale, con nota scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.10.2024 si rileva che il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Come infatti rappresentato dalla difesa dell'Avv. TESSITORE, nel caso di specie, il procedimento per il quale è stata richiesta la liquidazione degli onorari è indubbiamente un procedimento esecutivo svolto in favore di collaboratore di giustizia e le sentenze per cui veniva richiesta la continuazione erano tutta sentenze emesse durante la collaborazione fornita dalla e in cui Pt_2 veniva riconosciuto l'apporto della stessa con la concessione dei benefici previsti dalla normativa in materia di collaboratori di giustizia.
Va, pertanto, disposta la liquidazione degli onorari in favore dell'Avv. TESSITORE.
Nel calcolo della liquidazione bisogna tenere conto dei valori minimi delle tabelle di cui al DM
55/14, per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, e va altresì disposta la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106 bis del DPR 115/02.
La Cassazione nello specifico ha affermato – cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40326 del 27/09/2007 Cc. (dep.
31/10/2007 ) Rv. 237786 - 01– che “ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1, l'onorario e le spese sono liquidati "osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti...": la media dei valori tariffari funge, quindi, solo da limite superiore invalicabile, il minimo essendo determinato da quello indicato nelle medesime tariffe. È erroneo, perciò, l'assunto gravatorio secondo cui "la liquidazione deve avvenire nella media tariffaria", dovendo invece la stessa determinarsi tra il minimo e la media di tali valori, "tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa".
Va rilevato come l'art. 12 del DM 55/14 prevede che “
1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Le spese seguono la soccombenza, considerato il ridimensionamento delle pretese del ricorrente vanno compensate per 1/3 e per la restante parte poste a carico del opposto liquidate in CP_1 dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (II scaglione valori minimi in considerazione dell'oggettiva semplicità delle questioni trattate).
PQM
Il Presidente delegato
Dichiara la contumacia del;
Controparte_1 accoglie l'opposizione per quanto di ragione e in riforma del decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione emesso da questa Corte di Appello di Bari – Sezione II Penale – comunicato notificata a mezzo PEC al ricorrente in data 27.6.2024, per l'attività espletata per il procedimento penale n.
493/2021 R.G. Cass., liquida in favore dell'Avv. Giuseppe TESSITORE, per la prestazione professionale prestata in favore , nel procedimento meglio indicato in narrativa gli Parte_2 onorari nella misura complessiva di € € 1.418,67, somma già ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/02 oltre spese generali nella misura del 15% CAP ed IVA come per legge,.
Condanna il opposto al pagamento in favore dell'Avv. TESSITORE di 2/3 delle spese del CP_1 presente giudizio, liquidate, per l'intero in € 1.388,80, oltre esborsi e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge.
Dichiara compensata la rimanente parte di 1/3 delle spese.
Così deciso in Bari, 7.01.2025
Il Presidente delegato
Maria Mitola
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Presidente, dr. Maria Mitola delegato alla trattazione del procedimento semplificato di cognizione R.G. n. 901/2024, ex artt. 84
e 170 decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e 15 del decreto legislativo n.
150/2011, di opposizione al decreto emesso dalla Corte di Appello di Bari – II sez. penale, di rigetto dell'istanza di liquidazione, avanzata dall'Avv. Giuseppe TESSITORE, del foro di Napoli Pt_1 codice fiscale nella qualità di difensore di COLLABORATORE C.F._1 Parte_2 [...]
nel procedimento penale n. 493/2021 RG IE - - svoltosi innanzi alla Corte di Appello di Parte_3
BARI – sez. 2 – notificata a mezzo PEC al ricorrente in data 27.6.2024, in questa sede rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca GARZIA, del foro di Napoli, codice fiscale
- ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Ercolano (Na) alla C.F._2
Via Winckelmann n. 9, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ha dedotto il ricorrente che,
✓ L' Avv. Giuseppe Tessitore, è difensore di fiducia di ammessa allo speciale Parte_2 programma di protezione per collaboratori giustizia;
✓ a seguito dell'ammissione al programma di protezione la ha diritto, tra l'altro, ai Pt_2 sensi della L. 82/1991 come novellato dal DM 161 del 2004, art. 8, testualmente, “ Comma
6: Le misure di assistenza economica di cui al comma 5 prevedono altresì l'assistenza legale per il collaboratore e il testimone di giustizia ammessi al programma speciale di protezione
o al piano provvisorio di protezione. Comma 7. L'assistenza legale consiste nel pagamento degli onorari e delle spese riferibili a un solo difensore, e, nei casi di esame a distanza previsti dall'articolo 147-bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, anche al suo sostituto, se presente. Comma 8. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dal magistrato ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Comma 9. L'assistenza legale è concessa al collaboratore di giustizia in relazione ai procedimenti penali riconducibili all'attività di collaborazione, nonché per i procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e per quelli dinanzi alla magistratura di sorveglianza;
essa spetta per ogni fase del procedimento, compresa quella dell'esecuzione, e per ogni grado del giudizio”.
✓ ha presentato in favore della innanzi alla Corte di Appello di Bari, sezione II, attività Pt_2 difensiva in favore della innanzi alla Corte di Appello di Bari, sezione II, nel p.p. n. Pt_2
RGIE 493/2021; il procedimento esecutivo iscritto al n. RGIE 493/2021 si concludeva con ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena in danno della Pt_2 relativamente alle sentenze n. 3006/17 del 30.6.2017 e n. 1869/20 del 28.9.2020 tutte emesse dalla Corte di Appello di Bari nell'ambito del percorso collaborativo della e Pt_2 nelle stesse veniva riconosciuta la natura e la portata della collaborazione della Pt_2 mediante la concessione dell'attenuante speciale della Legge sui collaboratori di giustizia;
cosicché, la procedura esecutiva n. 493/21, oltre ad essere svolta in favore di un collaboratore di giustizia regolarmente sottoposto a programma di protezione e rientrante nelle fattispecie di cui all'art. 8 comma 9 del DM 161/2004, atteneva comunque a sentenze in cui era stata accertata e riconosciuta l'attività del collaboratore di giustizia;
✓ presentava rituale istanza di liquidazione delle proprie competenze professionali che veniva rigettata dalla Corte di Appello di Bari, con provvedimento notificato a mezzo pec in data 27.6.24;
✓ il provvedimento, pur richiamando correttamente la normativa in materia, non concludeva in conformità, affermando che il procedimento trattato non rientrasse tra quelli di cui all'art. 8 DM 161/2024.
Il ricorrente, pertanto ha impugnato il provvedimento emesso dalla Corte di Appello rilevando come la normativa di cui all'art. 8 DM 161 del 2004, dal medesimo richiamata, prevede, in favore del collaboratore di giustizia, l'assistenza legale con oneri a carico dello stato, tra l'altro, anche, come nella specie, nei procedimenti esecutivi, segnatamente “L'assistenza legale è concessa al collaboratore di giustizia in relazione ai procedimenti penali riconducibili all'attività di collaborazione, nonché' per i procedimenti relativi all'applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e per quelli dinanzi alla magistratura di sorveglianza;
essa spetta per ogni fase del procedimento, compresa quella dell'esecuzione, e per ogni grado del giudizio”.
Il , pur ritualmente citato non si è costituito e ne va dichiarata la Controparte_1 contumacia.
Il Procuratore Generale, con nota scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.10.2024 si rileva che il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Come infatti rappresentato dalla difesa dell'Avv. TESSITORE, nel caso di specie, il procedimento per il quale è stata richiesta la liquidazione degli onorari è indubbiamente un procedimento esecutivo svolto in favore di collaboratore di giustizia e le sentenze per cui veniva richiesta la continuazione erano tutta sentenze emesse durante la collaborazione fornita dalla e in cui Pt_2 veniva riconosciuto l'apporto della stessa con la concessione dei benefici previsti dalla normativa in materia di collaboratori di giustizia.
Va, pertanto, disposta la liquidazione degli onorari in favore dell'Avv. TESSITORE.
Nel calcolo della liquidazione bisogna tenere conto dei valori minimi delle tabelle di cui al DM
55/14, per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto, e va altresì disposta la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 106 bis del DPR 115/02.
La Cassazione nello specifico ha affermato – cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 40326 del 27/09/2007 Cc. (dep.
31/10/2007 ) Rv. 237786 - 01– che “ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 1, l'onorario e le spese sono liquidati "osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti...": la media dei valori tariffari funge, quindi, solo da limite superiore invalicabile, il minimo essendo determinato da quello indicato nelle medesime tariffe. È erroneo, perciò, l'assunto gravatorio secondo cui "la liquidazione deve avvenire nella media tariffaria", dovendo invece la stessa determinarsi tra il minimo e la media di tali valori, "tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa".
Va rilevato come l'art. 12 del DM 55/14 prevede che “
1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Le spese seguono la soccombenza, considerato il ridimensionamento delle pretese del ricorrente vanno compensate per 1/3 e per la restante parte poste a carico del opposto liquidate in CP_1 dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 (II scaglione valori minimi in considerazione dell'oggettiva semplicità delle questioni trattate).
PQM
Il Presidente delegato
Dichiara la contumacia del;
Controparte_1 accoglie l'opposizione per quanto di ragione e in riforma del decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione emesso da questa Corte di Appello di Bari – Sezione II Penale – comunicato notificata a mezzo PEC al ricorrente in data 27.6.2024, per l'attività espletata per il procedimento penale n.
493/2021 R.G. Cass., liquida in favore dell'Avv. Giuseppe TESSITORE, per la prestazione professionale prestata in favore , nel procedimento meglio indicato in narrativa gli Parte_2 onorari nella misura complessiva di € € 1.418,67, somma già ridotta di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/02 oltre spese generali nella misura del 15% CAP ed IVA come per legge,.
Condanna il opposto al pagamento in favore dell'Avv. TESSITORE di 2/3 delle spese del CP_1 presente giudizio, liquidate, per l'intero in € 1.388,80, oltre esborsi e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge.
Dichiara compensata la rimanente parte di 1/3 delle spese.
Così deciso in Bari, 7.01.2025
Il Presidente delegato
Maria Mitola