Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale Brindisi n. 394 del 10.03.2023 Oggetto: indennità sostitutiva del riposo compensativo (art. 29 CCNL Sanità)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
rappresentata e difesa dall'avv. Katia Silvia Parte_1
Mileto
Appellante
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Chirulli CP_1
Appellata
FATTO
Parte Con ricorso depositato il 24.8.2021, la (di seguito proponeva opposizione Parte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 180/2021, con il quale il Tribunale di Brindisi aveva intimato il pagamento, in favore di , della somma di € 4.175,95 a titolo di maggiorazione per lavoro CP_1
reso in giornate festive infrasettimanali nel periodo gennaio 2016/gennaio 2021. A fondamento dell'opposizione eccepiva: -l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 29 CCNL Comparto
Sanità per ottenere il pagamento della suddetta maggiorazione, anche in considerazione dell'avvenuto godimento di giorni di riposo compensativo;
-la prescrizione dei crediti maturati anteriormente al
15.2.2016; -l'erroneità dei conteggi formulati dal lavoratore in quanto comprensivi anche della retribuzione già versata al dipendente per le ore di lavoro svolte (e non inerenti la sola maggiorazione
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Si costituiva la lavoratrice opposta che contestava gli avversi assunti, evidenziando di non aver mai richiesto riposi compensativi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29 CCNL e di aver pertanto diritto al pagamento della maggiorazione per lavoro festivo infrasettimanale. Chiedeva il rigetto del ricorso.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso in opposizione,
Parte revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la al pagamento della somma di € 3.821,00.
In particolare, rispetto all'an della pretesa, il Tribunale richiamava la normativa contrattuale (art. 29
CCNL Sanità 2016/2018, art. 9 CCNL 20.09.2001) e l'interpretazione giurisprudenziale (Cass. n.
1505/2021), secondo cui la maggiore gravosità del lavoro prestato nel turno di lavoro ricadente in giorno festivo infrasettimanale deve essere compensata con un giorno di riposo compensativo o, in alternativa, con il compenso previsto per il lavoro straordinario festivo. In considerazione di tanto - accertata l'effettuazione, da parte dell'opposto, di turni lavorativi festivi infrasettimanali e la mancata richiesta di riposi compensativi- riconosceva il diritto al compenso economico suddetto, ritenendo, per un verso, che l'esercizio di tale diritto non soggiacesse al termine di 30 giorni (previsto solo per la fruizione del riposo compensativo) e che la avvenuta fruizione di riposi compensativi, in assenza di espressa richiesta del lavoratore ai sensi dell'art. 29 CCNL, non potesse imputarsi al titolo per cui
è causa. In merito alla quantificazione delle somme, accoglieva preliminarmente l'eccezione di prescrizione in relazione al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo.
Riteneva corretto il criterio di calcolo utilizzato dall'opposto -che aveva computato non la sola Parte maggiorazione per il lavoro straordinario festivo (come preteso dalla ma il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
aderendo all'eccezione di parte opponente, ai sensi dell'art. 8 CCDI 2006, escludeva dalla base di computo le eccedenze orarie inferiori alla mezz'ora, erroneamente incluse dal lavoratore opposto.
Parte Avverso tale decisione ha proposto appello la censurandola per i seguenti motivi: 1) il Tribunale aveva errato a ritenere che il mancato esercizio del diritto al riposo compensativo nel termine di 30 giorni comportasse automaticamente il diritto alla fruizione del compenso economico, in quanto, in assenza di esercizio del diritto nel termine suddetto, non poteva darsi corso ad alcuna prestazione o, al più, trattandosi di obbligazione alternativa, la scelta della prestazione passava al debitore, cui incombeva l'onere di dimostrare di essersi liberato dall'obbligazione, come era avvenuto nel caso di Parte specie in cui la aveva concesso riposi compensativi successivamente all'espletamento dei turni festivi;
2) il Tribunale aveva errato a quantificare gli importi spettanti riconoscendo il “doppio” del compenso orario, in luogo della sola maggiorazione del 30% o del 50% per lavoro straordinario
2 festivo diurno e notturno. Ha concluso chiedendo il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363-bis c.p.c.; in ogni caso, in accoglimento dell'appello, ha chiesto di accertare che nulla è dovuto alla controparte o, in subordine, di ridurre gli importi rivendicati limitatamente a quelli dovuti a titolo di sola maggiorazione per lavoro straordinario festivo in coerenza con gli artt. 29 e 31 CCNL.
Si è costituita nel presente giudizio , che ha reiterato le difese svolte nel giudizio di CP_1
primo grado e ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 7.03.2025, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con riferimento al primo motivo di appello, giova riportare la norma contrattuale che disciplina la presente fattispecie, ovvero l'art. 29, comma 6, CCNL comparto Sanità 2016/2018, il quale
(riproducendo il disposto di cui all'art. 9 CCNL 20.09.2001) dispone che “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
Tanto premesso, deve ritenersi che la previsione contrattuale, lungi dal porre un termine oltre il quale il diritto va incontro ad un fenomeno estintivo, lasci al lavoratore la scelta di avvalersi del riposo compensativo oppure di optare per il pagamento del compenso per lavoro straordinario festivo infrasettimanale;
la monetizzazione di tale prestazione costituisce una facoltà del creditore, di fronte alla quale il datore di lavoro non può che essere obbligato al pagamento, in mancanza di espressa preferenza del dipendente circa il riposo compensativo da esercitarsi nei 30 giorni successivi all'effettuazione del turno.
Tale interpretazione risponde alla ratio della norma, ove si consideri che la apposizione di un termine
Parte per la fruizione del riposo compensativo appare funzionale alle necessità organizzative della in quanto idonea a scongiurare il pericolo, per l'Azienda, di trovarsi esposta alla richiesta -in qualunque momento- di riposi che potrebbero compromettere la regolare programmazione ed erogazione del servizio. Inoltre, essa è conforme alla previsione legislativa di cui alla l.n. 520/1952 (recante
"Estensione delle feste infrasettimanali a tutto il personale dipendente dalle istituzioni sanitarie pubbliche e private"), la quale dispone che il personale, che per ragioni inerenti all'esercizio deve prestare la propria opera in giornate festive infrasettimanali, “ha diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non
3 fruita. Nel caso che l'esigenza del servizio non permetta tale riposo, le Amministrazioni sono tenute al pagamento doppio della giornata festiva”.
Nella specie è pacifico tra le parti che la lavoratrice non abbia esercitato l'opzione per il riposo Parte compensativo nel termine di 30 giorni. Da ciò consegue che la è tenuta ad adempiere l'obbligazione con la corresponsione del “compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”, stante l'impossibilità della fruizione del riposo compensativo (essendo decorsi 30 giorni dall'espletamento dell'attività lavorativa) e non essendo stata fornita prova che i riposi eventualmente fruiti dal lavoratore siano ascrivibili al titolo per cui è causa, a ciò ostando -al contrario- proprio la mancata richiesta da parte dell'avente diritto. Si ritiene, in proposito, che incomba al datore di lavoro che eccepisca l'intervenuto godimento dei riposi l'onere di allegare e provare non solo il complessivo numero ma anche il preciso collegamento di ciascuno con una specifica giornata festiva, il che, nel caso di specie, non è avvenuto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, dunque, deve ritenersi che correttamente il Tribunale abbia riconosciuto il diritto del lavoratore opposto al compenso previsto dall'art. 29 CCNL.
Il primo motivo di appello deve essere pertanto rigettato.
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Anche il secondo motivo di appello -relativo ai criteri di quantificazione del credito- appare infondato.
Come esposto in premessa, il Tribunale, richiamando i consolidati principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass n.1505/2021, n. 6716/2021, n. 33126/2021, n.2006/2022, n.
20743/2023), ha ritenuto che l'importo da considerare ai fini del calcolo del dovuto non sia la sola maggiorazione per il lavoro straordinario festivo, ma piuttosto il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro festivo.
Le motivazioni espresse nella sentenza impugnata devono essere condivise in questa sede anche alla luce del disposto normativo di cui alla l.n. 260/49 (poi modificata dalla l.n. 90/54), recante la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali, ai sensi della quale, ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla l.n. 520/52 sopra richiamata, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti
4 lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro, ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva".
L'art. 29 CCNL, con cui è stato disciplinato il lavoro festivo infrasettimanale, ricalca, quanto al diritto al riposo compensativo, la disciplina già dettata dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, e riconosce, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per festività pari al 30% o al 50% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità (art. 31, commi 7 e 8, CCNL comparto Sanità 2016/2018).
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi contenuti nelle norme di legge e di contratto e, pertanto, in mancanza di specifiche contestazioni in merito all'ammontare delle somme determinate in applicazione del suddetto criterio di computo (lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro festivo), anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, deve ritenersi che non sussistano nella specie le condizioni per il rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. -pure richiesto da parte appellante- difettando il requisito della novità della questione alla luce dei plurimi interventi della giurisprudenza della Corte di Cassazione nella materia che occupa.
L'appello deve quindi essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 12/04/2023 da nei confronti di , avverso Parte_1 CP_1
la sentenza del 10/03/2023 n. 394/2023 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Chirulli Antonio Rosario.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis del dell'art. 13, se dovuto.
5 Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 07/03/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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