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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 438/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
PONTASSUGLIA EUGENIA, Relatore
PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1870/2022 depositato il 11/08/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Don Luigi Filannino, 6 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 130/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 2 e pubblicata il 17/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS010202112/2019 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS010202112/2019 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS010202112/2019 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato in data Ricorrente_1, legalmente rappresentata e difesa, impugnava la sentenza n. 130/2022 con la quale la C.T.P. di Bari, decidendo sul ricorso proposto dalla contribuente per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TVS010202112/2019, notificato in data 8.1.2020, mediante cui l'Agenzia delle
Entrate aveva richiesto il pagamento della somma di € 4.825,98 a titolo di IRPEF, Irap, IVA, oltre sanzioni, relativamente all'annualità fiscale 2014, pur ritenendo infondati tutti i motivi di ricorso, aveva riconosciuto il contenuto della proposta di mediazione intervenuta prima della costituzione in giudizio ed alla quale la contribuente non aveva aderito, ridefinendo i maggiori ricavi (€ 3.523,77 rispetto a € 6.523,77 precedentemente accertati).
Con l'impugnazione l'appellante censurava la sentenza riproponendo le eccezioni sollevate in primo grado e, in particolare, deduceva:
-la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 d.p.r. 600/1973 e 57 d.p.r. 633/1972 per decadenza dell'azione accertatrice (alla data del 31.12.2019) per aver la CTP ritenuto, in assenza di riscontro documentale, che la consegna dell'avviso all''ufficio postale fosse avvenuta in data 27.12.2019 senza avvedersi dell'apposizione di un timbro portante la data del 2.1.2020;
-il difetto di motivazione della sentenza per violazione dello statuto del contribuente per avere la CTP ritenuto:
ü legittima l'utilizzazione da parte dell'AdE del conto bancario esibito spontaneamente dalla ricorrente laddove quel conto era stato messo a disposizione in relazione ad altra tipologia di accertamento;
ü non sussistente l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale in ragione della natura dell'accertamento
(Ires e Irap) e, con riguardo ai tributi armonizzati (Iva) per non essere state enunciate in concreto le ragioni che si sarebbero fatte valere né evidenziato in che modo il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso, nonostante tali ragioni fossero state illustrate attraverso la corposa produzione documentale;
si richiamava, in particolare, la corrispondenza telematica intercorsa tra l'AdE e la contribuente in data
24.12.2019 dalla quale emergeva che la stessa non era stata posta in condizione di fornire i dati richiesti atteso che nella medesima data risultava essere stato emesso l'avviso; deduceva che, qualora, fosse stato regolarmente effettuato il contraddittorio la contribuente avrebbe potuto dimostrare che quei versamenti erano stati effettuati in occasione del suo matrimonio, celebrato in data 8 agosto 2014;
ü non dimostrata la circostanza che i versamenti presenti sul conto della contribuente erano stati effettuati a titolo di liberalità dai parenti in occasione delle sue nozze, assumendo, al riguardo, che le dichiarazioni allegate avevano mero valore indiziario essendo prive di supporto documentale, ed omettendo, al contrario, di rilevare che oltre alle dichiarazioni erano stati prodotti anche i titoli di credito emessi;
ü legittimo l'invio del questionario n. Q00825/2018 nonostante lo stesso non contenesse dati o notizie di
“carattere specifico” rilevanti ai fini dell'accertamento né alcun riferimento alla tipologia di “accertamento”, in violazione dell'art. 32 D.P.R. 600/73; attraverso tale modalità procedimentale l'ufficio aveva svolto di fatto una indagine finanziaria aggirando le specifiche prescrizioni che, invece, la obbligavano a richiedere la preventiva autorizzazione;
-la violazione delle disposizioni che regolano le sanzioni e, in particolare, la violazione del principio di proporzionalità tra l'entità del tributo e quello della sanzione, atteso che a fronte di imposte accertate ammontanti ad € 1.574,00 erano state quantificate sanzioni per l'intero pari ad € 2.937,25 e contributi previdenziali che invece erano stati già corrisposti nella misura prevista dalla legge.
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato in primo grado con condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
L'AdE, costituitasi con atto depositato in data 6.10.2022, dopo aver premesso che con l'invio del questionario era stata richiesta alla contribuente, esercente attività di “organizzazione di feste e cerimonie”, la documentazione contabile e fiscale relativa al periodo di imposta 2014 e che, all'esito della procedura di mediazione, la pretesa concernente i maggiori ricavi era stata rideterminata in misura pari a € 3.523,77 rispetto ai € 6.523,77 accertati, riconoscendo il versamento di € 3.000,00 effettuato dal coniuge Nom_1
in data 04/09/2014 con causale “acquisto cucina” deduceva che:
ü in fase di contradditorio non era stata fatta menzione della circostanza relativa all'evento nozze;
ü non era stato provato il presunto collegamento tra i versamenti presenti nel conto corrente e le regalie ricevute da parte di parenti e amici in occasione delle nozze, non essendo stata evidenziata la correlazione tra le dichiarazioni rese da terzi e gli assegni prodotti in giudizio;
ü in ordine alla contestata decadenza dell'azione accertatrice: la notifica via raccomandata con posta era stata fatta dall'Ufficio in aggiunta alla primaria notifica via Pec, del 24/12/2019, a mezzo della quale l'avviso di accertamento era stato consegnato direttamente all'indirizzo pec della contribuente: Email_3.; risultava documentalmente provato, attraverso l'apposizione del timbro di ricezione da parte dell'ufficio postale, che la consegna per la spedizione dell'avviso era avvenuta in data
27.12.2019;
ü non sussisteva la violazione dell'art. 32 del D.P.R 600/1973 atteso che il conto corrente bancario esaminato ai fini dell'accertamento era stato spontaneamente prodotto dalla contribuente ed era stato valutato unitamente ad altri elementi;
ü la ripresa a tassazione dei maggiori ricavi recuperati con la metodologia analitico induttiva trovava fondamento in diverse anomalie emerse nel corso dell'accertamento che la contribuente non aveva giustificato: l'esatta coincidenza tra il valore del costo per acquisti di materie prime e merci, effettuate nell'anno di imposta, con quello delle rimanenze finali e, di contro, la presenza di fatture emesse per la cessione di beni (sacchetti, riso, nastri, confetti etc.) e il valore delle rimanenze iniziali, nell'anno, pari a € 0; i risultati dello studio di settore che avevano evidenziato la presenza di maggiori ricavi non annotati nelle scritture contabili per l'importo di € 7.364,00;
ü non vi era stata violazione dell'obbligo di contraddittorio in quanto le garanzie fissate nella L. n. 212 del
2000, art. 12, comma 7 trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente;
inoltre, il contradditorio era stato garantito durante la fase dell'adesione, sia pure con le modalità previste per il rispetto delle norme sulla pandemia, e anche in tale fase non erano pervenuti chiarimenti alle richieste formulate dall'Ufficio né era stato fatto cenno all'evento nozze;
ü era infondata l'eccezione concernente la violazione delle disposizioni che regolano le sanzioni non potendo essere invocata alcuna incertezza interpretativa rispetto alle disposizioni violate;
e concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Con successiva memoria depositata in data 29.10.2025 l'appellante rappresentava che poiché contestualmente all'emissione dell'avviso di accertamento impugnato in primo grado, l'Agenzia delle Entrate aveva notiziato l'INPS affinché iscrivesse la Ricorrente_1 nella sezione “GESTIONE COMMERCIANTI” onerandola del pagamento dei relativi contributi previdenziali, la stessa, pur essendo in regola con il pagamento di quanto dovuto, aveva dovuto intraprendere un lungo contezioso definitosi, dopo lunghi anni di causa, con sentenza n. 539 del 20.3.2023 pronunciata dal Tribunale di Trani sez. Lavoro resa nel giudizio
RG 4925/19 che aveva annullato l'iscrizione e con sentenza n. 1741/2023 pronunciata dal Tribunale di Trani sez. Lavoro resa nel giudizio RG 3849/2022 che aveva annullato la conseguente iscrizione ipotecaria per un importo di € 36.181,00.
Insisteva, quindi, affinché fosse riconosciuta anche in sede tributaria la illegittimità dell'atto accertativo, riproponendo, di seguito, tutte le eccezioni sollevate nell'atto di appello.
All'udienza del 10.11.2025 le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e la Corte riservava la decisione definendo il giudizio, nei termini che seguono, nella successiva camera di consiglio dell'1.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che, nonostante l'infondatezza di alcune delle eccezioni sollevate, l'appello meriti comunque accoglimento.
Alcuna decadenza si ravvisa con riferimento alla notifica dell'atto di accertamento essendo stato dimostrato, senza che alcuna contraria deduzione sia stata formulata sul punto, che il 24.12.2019, in data precedente alla consegna del plico all'ufficio postale, l'ufficio aveva spedito l'atto a mezzo pec alla contribuente;
tale modalità di notifica degli atti tributari trova legittimazione, a far data dal 1 luglio 2017, nell'art. 60, comma 7, primo periodo D.P.R. n. 600/732 e comporta il perfezionamento della notifica, per il notificante al momento della trasmissione, da parte del gestore della casella di PEC, della ricevuta di accettazione dell'avvenuta spedizione del messaggio e per il destinatario, alla data di avvenuta consegna nella casella di destinazione.
Il rispetto dei termini di decadenza emerge, inoltre, dalla dichiarazione resa in data 27.12.2019 dal messo addetto alla spedizione dell'AdE, attestante la consegna dell'atto, in pari data, all'ufficio postale di Barletta
e dalla distinta proveniente da Società_1 che, a sua volta, documenta, che la presa in carico dell'atto avvenne in data 30.12.2019.
Altrettanto infondata appare l'eccezione concernente l'utilizzo dei dati rivenienti dal conto corrente della contribuente in ragione della consegna spontanea effettuata dalla stessa sia pure nell'ambito di altro accertamento;
al riguardo si richiama il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale in tema di accertamento delle imposte sui redditi ed iva, l'autorizzazione preventiva della
Direzione Generale dell'AdE , prevista dagli artt. 32 del DPR n.600/73 e 51 del DPR n.633/72 per l'espletamento delle indagini bancarie, non è necessaria quando la documentazione bancaria riferibile al contribuente sia stata esibita spontaneamente dallo stesso (cfr. Cass. civ. sez,V, ord. n.40719/2021) e potendo, in tal caso, gli elementi acquisiti essere utilizzati dall'A.F., unitamente ad altri, anche per ulteriori attività accertative.
Conseguentemente, attesa la discrepanza originariamente rilevata tra le movimentazioni bancarie ed i redditi dichiarati legittimo deve ritenersi l'invio alla contribuente del questionario.
Censurabile, invece, appare il comportamento posto in essere dall'AdE a seguito della risposta al questionario;
sebbene non sia affetta da nullità, ai sensi dell'art.32 del DPR 600/73, la mancata indicazione del termine (previsto nella misura minima di 15 giorni) per la risposta alla richiesta di chiarimenti non può non rilevarsi che l'invio della richiesta effettuata in data 24.12.2019 e l'emissione, nella stessa giornata, dell'avviso di accertamento –motivata dalla considerazione che al 31.12.2019 sarebbe maturato il termine di decadenza- configura una modalità operativa che mina il rapporto di leale collaborazione tra cittadino e fisco, costringendo il contribuente a doversi difendere successivamente con documenti che avrebbe potuto produrre prima.
Ed invero, dall'esame degli atti relativi al procedimento di mediazione emerge che la difesa della Ric_1 già in detta sede evidenziava che la stessa non era stata messa in condizione di depositare la documentazione atta a provare che i versamenti effettuati sul proprio c/c bancario nel periodo agosto- settembre 2014 si riferivano ai versamenti effettuati, a titolo di regalo, da alcuni invitati al proprio matrimonio avvenuto in data
8/8/2014 né a giustificare la “svista” di aver registrato le proprie fatture di acquisto non detraibili, inserendo il loro valore come rimanenze finali adeguando il reddito dichiarato a quanto richiesto dagli studi di settore – non contestati dall'Ufficio- e sanando la detrazione IVA con una dichiarazione iva.
Tale dimostrazione, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, è stata fornita nel giudizio di primo grado, avendo la contribuente provato, attraverso plurimi elementi quali: l'allegazione dell'atto di matrimonio;
le dichiarazioni rese da Ricorrente_1, Nominativo_3, Nominativo_4 -tutti invitati al matrimonio che hanno confermato di aver effettuato il proprio regalo attraverso l'emissione di assegno bancario-, di Nominativo_1 –coniuge della Ric_1 che ha dichiarato di aver consegnato alla stessa un assegno il cui importo corrispondeva alla somma dei regali in danaro ricevuti dai propri invitati-; l'allegazione dei titoli emessi dai predetti in data prossima al matrimonio, che tutte le somme indicate nell'avviso di accertamento quali maggiori ricavi corrispondevano ai versamenti effettuati in occasione delle nozze;
ed invero, i due versamenti di euro 600,00 risultano effettuati con assegno bancario emesso da Nominativo_3 e Nominativo_4, i due versamenti di euro 300,00 e 600,00 dal padre Nominativo_2, il versamento di euro 7.500,00 dal marito Nominativo_1; allo stesso modo l'omessa emissione di fattura relativa alla fornitura di un allestimento floreale per un matrimonio celebrato in data 8.8.2014 (nella stessa data del matrimonio della Ric_1) trova giustificazione nella circostanza che l'acquisto era di natura personale.
La valutazione complessiva degli elementi di prova offerti dalla contribuente consente in definitiva di escludere che le somme in contestazione possano essere considerate quali maggiori ricavi riconducibili all'attività
d'impresa svolta dalla contribuente e ritenute rilevanti in relazione alla determinazione del reddito.
In ragione dell'organizzazione del matrimonio trovano giustificazione anche le ulteriori anomalie evidenziate nell'avviso di accertamento relative ai costi sostenuti per l'acquisto di beni (sacchetti, riso, nastri, confetti etc.) ragionevolmente effettuate per uso personale.
Alla stregua di tali considerazioni, in riforma della sentenza impugnata, va annullato l'avviso di accertamento oggetto del ricorso di primo grado.
Alla soccombenza dell'appellata AdE consegue la condanna al pagamento di spese e onorari del doppio grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione III, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di accertamento oggetto del ricorso di primo grado.
Condanna l'appellata al pagamento delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio che liquida in euro 4000,00 oltre accessori.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
EN SU SC LI
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
PONTASSUGLIA EUGENIA, Relatore
PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1870/2022 depositato il 11/08/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Don Luigi Filannino, 6 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 130/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 2 e pubblicata il 17/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS010202112/2019 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS010202112/2019 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS010202112/2019 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato in data Ricorrente_1, legalmente rappresentata e difesa, impugnava la sentenza n. 130/2022 con la quale la C.T.P. di Bari, decidendo sul ricorso proposto dalla contribuente per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TVS010202112/2019, notificato in data 8.1.2020, mediante cui l'Agenzia delle
Entrate aveva richiesto il pagamento della somma di € 4.825,98 a titolo di IRPEF, Irap, IVA, oltre sanzioni, relativamente all'annualità fiscale 2014, pur ritenendo infondati tutti i motivi di ricorso, aveva riconosciuto il contenuto della proposta di mediazione intervenuta prima della costituzione in giudizio ed alla quale la contribuente non aveva aderito, ridefinendo i maggiori ricavi (€ 3.523,77 rispetto a € 6.523,77 precedentemente accertati).
Con l'impugnazione l'appellante censurava la sentenza riproponendo le eccezioni sollevate in primo grado e, in particolare, deduceva:
-la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 d.p.r. 600/1973 e 57 d.p.r. 633/1972 per decadenza dell'azione accertatrice (alla data del 31.12.2019) per aver la CTP ritenuto, in assenza di riscontro documentale, che la consegna dell'avviso all''ufficio postale fosse avvenuta in data 27.12.2019 senza avvedersi dell'apposizione di un timbro portante la data del 2.1.2020;
-il difetto di motivazione della sentenza per violazione dello statuto del contribuente per avere la CTP ritenuto:
ü legittima l'utilizzazione da parte dell'AdE del conto bancario esibito spontaneamente dalla ricorrente laddove quel conto era stato messo a disposizione in relazione ad altra tipologia di accertamento;
ü non sussistente l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale in ragione della natura dell'accertamento
(Ires e Irap) e, con riguardo ai tributi armonizzati (Iva) per non essere state enunciate in concreto le ragioni che si sarebbero fatte valere né evidenziato in che modo il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso, nonostante tali ragioni fossero state illustrate attraverso la corposa produzione documentale;
si richiamava, in particolare, la corrispondenza telematica intercorsa tra l'AdE e la contribuente in data
24.12.2019 dalla quale emergeva che la stessa non era stata posta in condizione di fornire i dati richiesti atteso che nella medesima data risultava essere stato emesso l'avviso; deduceva che, qualora, fosse stato regolarmente effettuato il contraddittorio la contribuente avrebbe potuto dimostrare che quei versamenti erano stati effettuati in occasione del suo matrimonio, celebrato in data 8 agosto 2014;
ü non dimostrata la circostanza che i versamenti presenti sul conto della contribuente erano stati effettuati a titolo di liberalità dai parenti in occasione delle sue nozze, assumendo, al riguardo, che le dichiarazioni allegate avevano mero valore indiziario essendo prive di supporto documentale, ed omettendo, al contrario, di rilevare che oltre alle dichiarazioni erano stati prodotti anche i titoli di credito emessi;
ü legittimo l'invio del questionario n. Q00825/2018 nonostante lo stesso non contenesse dati o notizie di
“carattere specifico” rilevanti ai fini dell'accertamento né alcun riferimento alla tipologia di “accertamento”, in violazione dell'art. 32 D.P.R. 600/73; attraverso tale modalità procedimentale l'ufficio aveva svolto di fatto una indagine finanziaria aggirando le specifiche prescrizioni che, invece, la obbligavano a richiedere la preventiva autorizzazione;
-la violazione delle disposizioni che regolano le sanzioni e, in particolare, la violazione del principio di proporzionalità tra l'entità del tributo e quello della sanzione, atteso che a fronte di imposte accertate ammontanti ad € 1.574,00 erano state quantificate sanzioni per l'intero pari ad € 2.937,25 e contributi previdenziali che invece erano stati già corrisposti nella misura prevista dalla legge.
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato in primo grado con condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
L'AdE, costituitasi con atto depositato in data 6.10.2022, dopo aver premesso che con l'invio del questionario era stata richiesta alla contribuente, esercente attività di “organizzazione di feste e cerimonie”, la documentazione contabile e fiscale relativa al periodo di imposta 2014 e che, all'esito della procedura di mediazione, la pretesa concernente i maggiori ricavi era stata rideterminata in misura pari a € 3.523,77 rispetto ai € 6.523,77 accertati, riconoscendo il versamento di € 3.000,00 effettuato dal coniuge Nom_1
in data 04/09/2014 con causale “acquisto cucina” deduceva che:
ü in fase di contradditorio non era stata fatta menzione della circostanza relativa all'evento nozze;
ü non era stato provato il presunto collegamento tra i versamenti presenti nel conto corrente e le regalie ricevute da parte di parenti e amici in occasione delle nozze, non essendo stata evidenziata la correlazione tra le dichiarazioni rese da terzi e gli assegni prodotti in giudizio;
ü in ordine alla contestata decadenza dell'azione accertatrice: la notifica via raccomandata con posta era stata fatta dall'Ufficio in aggiunta alla primaria notifica via Pec, del 24/12/2019, a mezzo della quale l'avviso di accertamento era stato consegnato direttamente all'indirizzo pec della contribuente: Email_3.; risultava documentalmente provato, attraverso l'apposizione del timbro di ricezione da parte dell'ufficio postale, che la consegna per la spedizione dell'avviso era avvenuta in data
27.12.2019;
ü non sussisteva la violazione dell'art. 32 del D.P.R 600/1973 atteso che il conto corrente bancario esaminato ai fini dell'accertamento era stato spontaneamente prodotto dalla contribuente ed era stato valutato unitamente ad altri elementi;
ü la ripresa a tassazione dei maggiori ricavi recuperati con la metodologia analitico induttiva trovava fondamento in diverse anomalie emerse nel corso dell'accertamento che la contribuente non aveva giustificato: l'esatta coincidenza tra il valore del costo per acquisti di materie prime e merci, effettuate nell'anno di imposta, con quello delle rimanenze finali e, di contro, la presenza di fatture emesse per la cessione di beni (sacchetti, riso, nastri, confetti etc.) e il valore delle rimanenze iniziali, nell'anno, pari a € 0; i risultati dello studio di settore che avevano evidenziato la presenza di maggiori ricavi non annotati nelle scritture contabili per l'importo di € 7.364,00;
ü non vi era stata violazione dell'obbligo di contraddittorio in quanto le garanzie fissate nella L. n. 212 del
2000, art. 12, comma 7 trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente;
inoltre, il contradditorio era stato garantito durante la fase dell'adesione, sia pure con le modalità previste per il rispetto delle norme sulla pandemia, e anche in tale fase non erano pervenuti chiarimenti alle richieste formulate dall'Ufficio né era stato fatto cenno all'evento nozze;
ü era infondata l'eccezione concernente la violazione delle disposizioni che regolano le sanzioni non potendo essere invocata alcuna incertezza interpretativa rispetto alle disposizioni violate;
e concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
Con successiva memoria depositata in data 29.10.2025 l'appellante rappresentava che poiché contestualmente all'emissione dell'avviso di accertamento impugnato in primo grado, l'Agenzia delle Entrate aveva notiziato l'INPS affinché iscrivesse la Ricorrente_1 nella sezione “GESTIONE COMMERCIANTI” onerandola del pagamento dei relativi contributi previdenziali, la stessa, pur essendo in regola con il pagamento di quanto dovuto, aveva dovuto intraprendere un lungo contezioso definitosi, dopo lunghi anni di causa, con sentenza n. 539 del 20.3.2023 pronunciata dal Tribunale di Trani sez. Lavoro resa nel giudizio
RG 4925/19 che aveva annullato l'iscrizione e con sentenza n. 1741/2023 pronunciata dal Tribunale di Trani sez. Lavoro resa nel giudizio RG 3849/2022 che aveva annullato la conseguente iscrizione ipotecaria per un importo di € 36.181,00.
Insisteva, quindi, affinché fosse riconosciuta anche in sede tributaria la illegittimità dell'atto accertativo, riproponendo, di seguito, tutte le eccezioni sollevate nell'atto di appello.
All'udienza del 10.11.2025 le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e la Corte riservava la decisione definendo il giudizio, nei termini che seguono, nella successiva camera di consiglio dell'1.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che, nonostante l'infondatezza di alcune delle eccezioni sollevate, l'appello meriti comunque accoglimento.
Alcuna decadenza si ravvisa con riferimento alla notifica dell'atto di accertamento essendo stato dimostrato, senza che alcuna contraria deduzione sia stata formulata sul punto, che il 24.12.2019, in data precedente alla consegna del plico all'ufficio postale, l'ufficio aveva spedito l'atto a mezzo pec alla contribuente;
tale modalità di notifica degli atti tributari trova legittimazione, a far data dal 1 luglio 2017, nell'art. 60, comma 7, primo periodo D.P.R. n. 600/732 e comporta il perfezionamento della notifica, per il notificante al momento della trasmissione, da parte del gestore della casella di PEC, della ricevuta di accettazione dell'avvenuta spedizione del messaggio e per il destinatario, alla data di avvenuta consegna nella casella di destinazione.
Il rispetto dei termini di decadenza emerge, inoltre, dalla dichiarazione resa in data 27.12.2019 dal messo addetto alla spedizione dell'AdE, attestante la consegna dell'atto, in pari data, all'ufficio postale di Barletta
e dalla distinta proveniente da Società_1 che, a sua volta, documenta, che la presa in carico dell'atto avvenne in data 30.12.2019.
Altrettanto infondata appare l'eccezione concernente l'utilizzo dei dati rivenienti dal conto corrente della contribuente in ragione della consegna spontanea effettuata dalla stessa sia pure nell'ambito di altro accertamento;
al riguardo si richiama il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale in tema di accertamento delle imposte sui redditi ed iva, l'autorizzazione preventiva della
Direzione Generale dell'AdE , prevista dagli artt. 32 del DPR n.600/73 e 51 del DPR n.633/72 per l'espletamento delle indagini bancarie, non è necessaria quando la documentazione bancaria riferibile al contribuente sia stata esibita spontaneamente dallo stesso (cfr. Cass. civ. sez,V, ord. n.40719/2021) e potendo, in tal caso, gli elementi acquisiti essere utilizzati dall'A.F., unitamente ad altri, anche per ulteriori attività accertative.
Conseguentemente, attesa la discrepanza originariamente rilevata tra le movimentazioni bancarie ed i redditi dichiarati legittimo deve ritenersi l'invio alla contribuente del questionario.
Censurabile, invece, appare il comportamento posto in essere dall'AdE a seguito della risposta al questionario;
sebbene non sia affetta da nullità, ai sensi dell'art.32 del DPR 600/73, la mancata indicazione del termine (previsto nella misura minima di 15 giorni) per la risposta alla richiesta di chiarimenti non può non rilevarsi che l'invio della richiesta effettuata in data 24.12.2019 e l'emissione, nella stessa giornata, dell'avviso di accertamento –motivata dalla considerazione che al 31.12.2019 sarebbe maturato il termine di decadenza- configura una modalità operativa che mina il rapporto di leale collaborazione tra cittadino e fisco, costringendo il contribuente a doversi difendere successivamente con documenti che avrebbe potuto produrre prima.
Ed invero, dall'esame degli atti relativi al procedimento di mediazione emerge che la difesa della Ric_1 già in detta sede evidenziava che la stessa non era stata messa in condizione di depositare la documentazione atta a provare che i versamenti effettuati sul proprio c/c bancario nel periodo agosto- settembre 2014 si riferivano ai versamenti effettuati, a titolo di regalo, da alcuni invitati al proprio matrimonio avvenuto in data
8/8/2014 né a giustificare la “svista” di aver registrato le proprie fatture di acquisto non detraibili, inserendo il loro valore come rimanenze finali adeguando il reddito dichiarato a quanto richiesto dagli studi di settore – non contestati dall'Ufficio- e sanando la detrazione IVA con una dichiarazione iva.
Tale dimostrazione, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, è stata fornita nel giudizio di primo grado, avendo la contribuente provato, attraverso plurimi elementi quali: l'allegazione dell'atto di matrimonio;
le dichiarazioni rese da Ricorrente_1, Nominativo_3, Nominativo_4 -tutti invitati al matrimonio che hanno confermato di aver effettuato il proprio regalo attraverso l'emissione di assegno bancario-, di Nominativo_1 –coniuge della Ric_1 che ha dichiarato di aver consegnato alla stessa un assegno il cui importo corrispondeva alla somma dei regali in danaro ricevuti dai propri invitati-; l'allegazione dei titoli emessi dai predetti in data prossima al matrimonio, che tutte le somme indicate nell'avviso di accertamento quali maggiori ricavi corrispondevano ai versamenti effettuati in occasione delle nozze;
ed invero, i due versamenti di euro 600,00 risultano effettuati con assegno bancario emesso da Nominativo_3 e Nominativo_4, i due versamenti di euro 300,00 e 600,00 dal padre Nominativo_2, il versamento di euro 7.500,00 dal marito Nominativo_1; allo stesso modo l'omessa emissione di fattura relativa alla fornitura di un allestimento floreale per un matrimonio celebrato in data 8.8.2014 (nella stessa data del matrimonio della Ric_1) trova giustificazione nella circostanza che l'acquisto era di natura personale.
La valutazione complessiva degli elementi di prova offerti dalla contribuente consente in definitiva di escludere che le somme in contestazione possano essere considerate quali maggiori ricavi riconducibili all'attività
d'impresa svolta dalla contribuente e ritenute rilevanti in relazione alla determinazione del reddito.
In ragione dell'organizzazione del matrimonio trovano giustificazione anche le ulteriori anomalie evidenziate nell'avviso di accertamento relative ai costi sostenuti per l'acquisto di beni (sacchetti, riso, nastri, confetti etc.) ragionevolmente effettuate per uso personale.
Alla stregua di tali considerazioni, in riforma della sentenza impugnata, va annullato l'avviso di accertamento oggetto del ricorso di primo grado.
Alla soccombenza dell'appellata AdE consegue la condanna al pagamento di spese e onorari del doppio grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, sezione III, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla l'avviso di accertamento oggetto del ricorso di primo grado.
Condanna l'appellata al pagamento delle spese e degli onorari del doppio grado di giudizio che liquida in euro 4000,00 oltre accessori.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
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