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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4703 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Seconda
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona del dott.
VA Maria ON, all'esito della trattazione ex art. 127-ter c.p.c., rilevato che le parti hanno depositato note scritte entro il termine assegnato e che il giorno di scadenza di tale termine è considerato data di udienza a tutti gli effetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv. Emanuele e Francesco Dimundo, giusta procura in atti;
appellante e
(C.F. , assistita e difesa dagli avv. Maria CP_1 P.IVA_1
RA AR e SS FA, giusta procura in atti;
appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1908/2023, pubblicata l'8 novembre 2023, il Giudice di pace di Bari ha rigettato la domanda di nei confronti di Parte_1
volta a ottenerne la condanna al pagamento in proprio favore CP_1
della somma di € 2.753,13, a titolo di restituzione di quanto indebitamente pagato per consumi di acqua potabile. Con atto di citazione notificato il 17 gennaio 2024, la ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza di primo grado, sulla base di due motivi, articolati in varie doglianze, concludendo per l'accoglimento dell'appello e la condanna della al pagamento della somma già CP_1
chiesta in primo grado, oltre accessori e spese. Contro La si è costituita nel giudizio di secondo grado, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Con il primo motivo d'appello, la ha lamentato l'erronea Parte_1
ricostruzione del fatto per travisamento ed errata valutazione delle prove, in asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 115, 116 c.p.c.
Il motivo è fondato nella parte in cui fa valere l'omessa considerazione di prove documentali e riveste carattere assorbente.
In via preliminare, va considerato che la pretesa restitutoria della
, pur sorgendo nell'ambito di un rapporto di somministrazione, Parte_1
non è ascrivibile all'ipotesi più comune in simili rapporti, quella che muove cioè dalla divergenza tra consumo reale e consumo risultante dal contatore e che fa nascere il diritto del somministrato alla restituzione delle somme pagate in eccesso alla società fornitrice.
Alla luce dei documenti prodotti, emerge infatti che i consumi addebitati all'utenza della erano corretti, ma erano stati prodotti da un Parte_1
impianto diverso, sicché la ha pagato all'azienda i consumi di un Parte_1
altro utente.
Come adombrato dalla stessa appellante, sia pure in via subordinata, non si versa dunque nell'ipotesi dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., poiché il debito non era inesistente, ricorrendo piuttosto l'ipotesi regolata dall'art. 2036 c.c.: il debito esisteva, ma era di altri.
pag. 2/7 Ciò è stato riconosciuto dall'azienda con la nota del 19 maggio 2021, in cui, a seguito di un reclamo del dante causa dell'odierna appellante, gli ha comunicato “di aver accolto il ricorso, poiché si è riscontrato che gli addebiti sui consumi scaturivano da letture rilevate su un contatore diverso dall'M1 5217089, a servizio del Suo impianto idrico”.
E la stessa difesa dell'appellata, nella comparsa di costituzione, riconosce che “l'eventuale danno ricevuto dal sig. è riscontrabile Parte_1
unicamente nei rapporti con la sig.ra che sembrerebbe aver CP_2
corrisposto somme inferiori rispetto ai suoi effettivi prelievi che, di fatto, erano di competenza del sig. ”. Parte_1
Tale elemento – certamente idoneo a dimostrare l'altruità del debito pagato dalla – è stato trascurato dal giudice di primo grado, il Parte_1
quale si è limitato a rilevare che l'inversione dei contatori non era addebitabile alla ditta, senza considerare che la sussistenza dell'indebito soggettivo era stata da quest'ultima riconosciuta.
Né rileva, come obietta l'appellata, che l'originaria domanda fosse fondata sulla responsabilità della ditta fornitrice.
In tal modo, l'attrice non ha fatto valere un inadempimento della società relativo al malfunzionamento del contatore e alla conseguente rilevazione dei consumi, come accade quando si verte in materia di inadempimento contrattuale nei rapporti tra somministrante e somministrato, cui appunto faccia seguito una domanda di ripetizione da indebito oggettivo (parziale o totale).
L'attrice voleva evidentemente sostenere che l'errore nel pagamento dei consumi altrui era scusabile (come richiede l'art. 2036 c.c.), perché era addebitabile alla ditta, che aveva omesso di rilevare l'erronea lettura dei pag. 3/7 consumi. Rispetto a questa erronea lettura, l'inversione dei contatori costituisce un semplice antecedente storico che, pur non addebitabile alla società fornitrice, non la esonera dal verificare la correttezza dell'erogazione tempo per tempo.
Non è un caso, del resto, che, una volta pervenuta la segnalazione, la ditta si sia attivata e abbia proceduto (come risulta dalla nota del 19 maggio
2021) alla sostituzione del contatore, al conteggio delle differenze di consumi rispetto all'utenza scambiata e al rimborso parziale delle somme pagate in eccedenza.
L'indebito soggettivo dunque sussiste, è frutto di un errore scusabile e fonda il diritto dell'appellante alla restituzione di quanto pagato in eccedenza, ai sensi appunto dell'art. 2036 c.c.
Non vale replicare che l'appellante ben potrebbe rivolgersi alla vicina di casa, titolare dell'utenza invertita, cioè a colei che ha pagato meno dei consumi effettivamente sostenuti.
Nella fattispecie di indebito soggettivo regolata dall'art. 2036 c.c., il credito che l'accipiens vanta verso il terzo, cui corrisponde il debito che il solvens erroneamente paga, non si trasferisce automaticamente al solvens.
Affinché questo accada e dia luogo a un'ipotesi di surrogazione è necessario che la ripetizione non sia ammessa (art. 2036, terzo comma,
c.c.); fin quando la ripetizione è ammessa, il rimedio a disposizione del solvens resta in via principale quello restitutorio verso l'accipiens, ossia verso il soggetto con cui è entrato in contatto e che non può opporgli eccezioni relative al rapporto fondamentale.
L'ammontare del credito restitutorio, che è dato dal residuo rispetto a Contro quello già parzialmente rimborsato dalla in occasione della nota del pag. 4/7 19 maggio 2021, non è stato da quest'ultima contestato e ammonta a €
2.753,15.
Rispetto a tale credito, non può farsi valere – come invece fatto dall'azienda fornitrice sempre nella nota del 19 maggio 2021 e dalla difesa dell'appellata - la prescrizione biennale di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 205 del 2017.
Tale prescrizione riguarda infatti non già gli eventuali crediti dell'utente verso la ditta, ma il diritto al corrispettivo, ossia il diritto delle aziende fornitrici dei servizi di energia elettrica, gas e acqua al pagamento del prezzo della somministrazione (che tale termine breve riguardi le fatture aziendali e non altro si ricava chiaramente dalla motivazione di Cass. 29 maggio 2024, n. 15102).
Sarebbe del resto paradossale che l'abbreviazione del termine prescrizionale, operato dalla legge n. 205 del 2017 al fine di tutelare il contraente debole del rapporto contro pretese del somministrante che giungano a distanza di tempo eccessiva dall'erogazione, andasse a vantaggio del fornitore per i suoi debiti di altro tipo, che non devono pagarsi periodicamente e che mai sono stati assoggettati neanche alla prescrizione breve di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
La norma invocata è dunque inapplicabile al credito restitutorio in esame, che si prescrive nel termine ordinario decennale stabilito dall'art. 2946 c.c.
L'appello va in conclusione accolto, la sentenza impugnata va annullata e la società condannata al pagamento della somma di € 2.753,15. CP_1
Nella computazione degli interessi, va osservato che l'art. 2036, al pari dell'art. 2033, distingue la decorrenza a seconda dello stato soggettivo pag. 5/7 dell'accipiens: l'accipiens in buona fede è tenuto al pagamento degli interessi dalla domanda e non dal pagamento.
Ora, nella specie, è certamente da escludere il dolo, e dunque la mala fede della ditta, la quale non aveva certo interesse a percepire le somme dal anziché dal titolare dell'altra utenza. Parte_1
Contro Una volta stabilito che la era in buona fede, occorre tuttavia stabilire da che cosa essa dipendesse, posto che la buona fede soggettiva non giova se l'ignoranza di ledere l'altrui diritto dipende da colpa grave
(art. 1147 c.c.).
Ora, nella specie, è emerso che l'installazione dei contatori è stata corretta e che l'inversione è avvenuta in sede di allaccio ai singoli impianti dei due utenti. Ne consegue che, pur dovendosi considerare scusabile l'errore del solvens, non essendo chiaro chi abbia materialmente eseguito l'allaccio e se dunque nell'inversione abbia avuto un ruolo l'altro utente, certo l'errore della ditta non può dirsi grave, non potendosi pretendere che essa verificasse la correttezza dei collegamenti a valle dei contatori.
Gli interessi sulla somma da restituire non devono essere fatti pertanto decorrere dai singoli pagamenti periodici, ma dalla domanda. La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia chiarito di recente che la nozione di domanda non va intesa limitatamente alla domanda giudiziale, ma comprende tutte le manifestazioni di volontà del creditore dirette a costituire in mora il debitore (Cass. 11 aprile 2024, n. 9757, Cass. SSUU 13 giugno 2019, n. 15895).
Nella specie, per domanda deve allora intendersi il reclamo con cui il dante causa dell'odierna appellante ha chiesto in via stragiudiziale la verifica dell'errore e il rimborso delle somme pagate in eccesso;
è infatti in pag. 6/7 tale momento che l'accipiens è uscito dallo stato soggettivo di ignoranza circa la lesione del diritto altrui e ha riconosciuto l'erroneità del pagamento. Come risulta dall'intestazione della nota aziendale del 19 maggio 2021, la richiesta del era dell'8 aprile 2021 ed è pertanto Parte_1
da tale data che gli interessi devono essere fatti decorrere.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi per il giudizio di primo grado e del valore minimo per il giudizio d'appello, trattandosi di appello contro una sentenza del giudice di pace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 17 gennaio 2024 Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Giudice di pace di Bari CP_1
n. 1908/2023, pubblicata l'8 novembre 2023, così provvede:
a) accoglie l'appello e annulla la sentenza impugnata;
b) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1
pagamento in favore di della somma di € 2.753,15, Parte_1
oltre interessi legali dall'8 aprile 2021 al soddisfo;
c) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1
pagamento in favore di delle spese di primo e Parte_1
secondo grado, che liquida in € 1.265,00, oltre IVA, CPA e spese generali per il giudizio di primo grado e in € 962,00, oltre IVA, CPA e spese generali per il giudizio d'appello.
Così deciso in data 19/12/2025.
Il Giudice
VA Maria ON
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Seconda
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, nella persona del dott.
VA Maria ON, all'esito della trattazione ex art. 127-ter c.p.c., rilevato che le parti hanno depositato note scritte entro il termine assegnato e che il giorno di scadenza di tale termine è considerato data di udienza a tutti gli effetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv. Emanuele e Francesco Dimundo, giusta procura in atti;
appellante e
(C.F. , assistita e difesa dagli avv. Maria CP_1 P.IVA_1
RA AR e SS FA, giusta procura in atti;
appellata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1908/2023, pubblicata l'8 novembre 2023, il Giudice di pace di Bari ha rigettato la domanda di nei confronti di Parte_1
volta a ottenerne la condanna al pagamento in proprio favore CP_1
della somma di € 2.753,13, a titolo di restituzione di quanto indebitamente pagato per consumi di acqua potabile. Con atto di citazione notificato il 17 gennaio 2024, la ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza di primo grado, sulla base di due motivi, articolati in varie doglianze, concludendo per l'accoglimento dell'appello e la condanna della al pagamento della somma già CP_1
chiesta in primo grado, oltre accessori e spese. Contro La si è costituita nel giudizio di secondo grado, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Con il primo motivo d'appello, la ha lamentato l'erronea Parte_1
ricostruzione del fatto per travisamento ed errata valutazione delle prove, in asserita violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 115, 116 c.p.c.
Il motivo è fondato nella parte in cui fa valere l'omessa considerazione di prove documentali e riveste carattere assorbente.
In via preliminare, va considerato che la pretesa restitutoria della
, pur sorgendo nell'ambito di un rapporto di somministrazione, Parte_1
non è ascrivibile all'ipotesi più comune in simili rapporti, quella che muove cioè dalla divergenza tra consumo reale e consumo risultante dal contatore e che fa nascere il diritto del somministrato alla restituzione delle somme pagate in eccesso alla società fornitrice.
Alla luce dei documenti prodotti, emerge infatti che i consumi addebitati all'utenza della erano corretti, ma erano stati prodotti da un Parte_1
impianto diverso, sicché la ha pagato all'azienda i consumi di un Parte_1
altro utente.
Come adombrato dalla stessa appellante, sia pure in via subordinata, non si versa dunque nell'ipotesi dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., poiché il debito non era inesistente, ricorrendo piuttosto l'ipotesi regolata dall'art. 2036 c.c.: il debito esisteva, ma era di altri.
pag. 2/7 Ciò è stato riconosciuto dall'azienda con la nota del 19 maggio 2021, in cui, a seguito di un reclamo del dante causa dell'odierna appellante, gli ha comunicato “di aver accolto il ricorso, poiché si è riscontrato che gli addebiti sui consumi scaturivano da letture rilevate su un contatore diverso dall'M1 5217089, a servizio del Suo impianto idrico”.
E la stessa difesa dell'appellata, nella comparsa di costituzione, riconosce che “l'eventuale danno ricevuto dal sig. è riscontrabile Parte_1
unicamente nei rapporti con la sig.ra che sembrerebbe aver CP_2
corrisposto somme inferiori rispetto ai suoi effettivi prelievi che, di fatto, erano di competenza del sig. ”. Parte_1
Tale elemento – certamente idoneo a dimostrare l'altruità del debito pagato dalla – è stato trascurato dal giudice di primo grado, il Parte_1
quale si è limitato a rilevare che l'inversione dei contatori non era addebitabile alla ditta, senza considerare che la sussistenza dell'indebito soggettivo era stata da quest'ultima riconosciuta.
Né rileva, come obietta l'appellata, che l'originaria domanda fosse fondata sulla responsabilità della ditta fornitrice.
In tal modo, l'attrice non ha fatto valere un inadempimento della società relativo al malfunzionamento del contatore e alla conseguente rilevazione dei consumi, come accade quando si verte in materia di inadempimento contrattuale nei rapporti tra somministrante e somministrato, cui appunto faccia seguito una domanda di ripetizione da indebito oggettivo (parziale o totale).
L'attrice voleva evidentemente sostenere che l'errore nel pagamento dei consumi altrui era scusabile (come richiede l'art. 2036 c.c.), perché era addebitabile alla ditta, che aveva omesso di rilevare l'erronea lettura dei pag. 3/7 consumi. Rispetto a questa erronea lettura, l'inversione dei contatori costituisce un semplice antecedente storico che, pur non addebitabile alla società fornitrice, non la esonera dal verificare la correttezza dell'erogazione tempo per tempo.
Non è un caso, del resto, che, una volta pervenuta la segnalazione, la ditta si sia attivata e abbia proceduto (come risulta dalla nota del 19 maggio
2021) alla sostituzione del contatore, al conteggio delle differenze di consumi rispetto all'utenza scambiata e al rimborso parziale delle somme pagate in eccedenza.
L'indebito soggettivo dunque sussiste, è frutto di un errore scusabile e fonda il diritto dell'appellante alla restituzione di quanto pagato in eccedenza, ai sensi appunto dell'art. 2036 c.c.
Non vale replicare che l'appellante ben potrebbe rivolgersi alla vicina di casa, titolare dell'utenza invertita, cioè a colei che ha pagato meno dei consumi effettivamente sostenuti.
Nella fattispecie di indebito soggettivo regolata dall'art. 2036 c.c., il credito che l'accipiens vanta verso il terzo, cui corrisponde il debito che il solvens erroneamente paga, non si trasferisce automaticamente al solvens.
Affinché questo accada e dia luogo a un'ipotesi di surrogazione è necessario che la ripetizione non sia ammessa (art. 2036, terzo comma,
c.c.); fin quando la ripetizione è ammessa, il rimedio a disposizione del solvens resta in via principale quello restitutorio verso l'accipiens, ossia verso il soggetto con cui è entrato in contatto e che non può opporgli eccezioni relative al rapporto fondamentale.
L'ammontare del credito restitutorio, che è dato dal residuo rispetto a Contro quello già parzialmente rimborsato dalla in occasione della nota del pag. 4/7 19 maggio 2021, non è stato da quest'ultima contestato e ammonta a €
2.753,15.
Rispetto a tale credito, non può farsi valere – come invece fatto dall'azienda fornitrice sempre nella nota del 19 maggio 2021 e dalla difesa dell'appellata - la prescrizione biennale di cui all'art. 1, comma 4, della legge n. 205 del 2017.
Tale prescrizione riguarda infatti non già gli eventuali crediti dell'utente verso la ditta, ma il diritto al corrispettivo, ossia il diritto delle aziende fornitrici dei servizi di energia elettrica, gas e acqua al pagamento del prezzo della somministrazione (che tale termine breve riguardi le fatture aziendali e non altro si ricava chiaramente dalla motivazione di Cass. 29 maggio 2024, n. 15102).
Sarebbe del resto paradossale che l'abbreviazione del termine prescrizionale, operato dalla legge n. 205 del 2017 al fine di tutelare il contraente debole del rapporto contro pretese del somministrante che giungano a distanza di tempo eccessiva dall'erogazione, andasse a vantaggio del fornitore per i suoi debiti di altro tipo, che non devono pagarsi periodicamente e che mai sono stati assoggettati neanche alla prescrizione breve di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
La norma invocata è dunque inapplicabile al credito restitutorio in esame, che si prescrive nel termine ordinario decennale stabilito dall'art. 2946 c.c.
L'appello va in conclusione accolto, la sentenza impugnata va annullata e la società condannata al pagamento della somma di € 2.753,15. CP_1
Nella computazione degli interessi, va osservato che l'art. 2036, al pari dell'art. 2033, distingue la decorrenza a seconda dello stato soggettivo pag. 5/7 dell'accipiens: l'accipiens in buona fede è tenuto al pagamento degli interessi dalla domanda e non dal pagamento.
Ora, nella specie, è certamente da escludere il dolo, e dunque la mala fede della ditta, la quale non aveva certo interesse a percepire le somme dal anziché dal titolare dell'altra utenza. Parte_1
Contro Una volta stabilito che la era in buona fede, occorre tuttavia stabilire da che cosa essa dipendesse, posto che la buona fede soggettiva non giova se l'ignoranza di ledere l'altrui diritto dipende da colpa grave
(art. 1147 c.c.).
Ora, nella specie, è emerso che l'installazione dei contatori è stata corretta e che l'inversione è avvenuta in sede di allaccio ai singoli impianti dei due utenti. Ne consegue che, pur dovendosi considerare scusabile l'errore del solvens, non essendo chiaro chi abbia materialmente eseguito l'allaccio e se dunque nell'inversione abbia avuto un ruolo l'altro utente, certo l'errore della ditta non può dirsi grave, non potendosi pretendere che essa verificasse la correttezza dei collegamenti a valle dei contatori.
Gli interessi sulla somma da restituire non devono essere fatti pertanto decorrere dai singoli pagamenti periodici, ma dalla domanda. La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia chiarito di recente che la nozione di domanda non va intesa limitatamente alla domanda giudiziale, ma comprende tutte le manifestazioni di volontà del creditore dirette a costituire in mora il debitore (Cass. 11 aprile 2024, n. 9757, Cass. SSUU 13 giugno 2019, n. 15895).
Nella specie, per domanda deve allora intendersi il reclamo con cui il dante causa dell'odierna appellante ha chiesto in via stragiudiziale la verifica dell'errore e il rimborso delle somme pagate in eccesso;
è infatti in pag. 6/7 tale momento che l'accipiens è uscito dallo stato soggettivo di ignoranza circa la lesione del diritto altrui e ha riconosciuto l'erroneità del pagamento. Come risulta dall'intestazione della nota aziendale del 19 maggio 2021, la richiesta del era dell'8 aprile 2021 ed è pertanto Parte_1
da tale data che gli interessi devono essere fatti decorrere.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi per il giudizio di primo grado e del valore minimo per il giudizio d'appello, trattandosi di appello contro una sentenza del giudice di pace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 17 gennaio 2024 Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza del Giudice di pace di Bari CP_1
n. 1908/2023, pubblicata l'8 novembre 2023, così provvede:
a) accoglie l'appello e annulla la sentenza impugnata;
b) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1
pagamento in favore di della somma di € 2.753,15, Parte_1
oltre interessi legali dall'8 aprile 2021 al soddisfo;
c) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al CP_1
pagamento in favore di delle spese di primo e Parte_1
secondo grado, che liquida in € 1.265,00, oltre IVA, CPA e spese generali per il giudizio di primo grado e in € 962,00, oltre IVA, CPA e spese generali per il giudizio d'appello.
Così deciso in data 19/12/2025.
Il Giudice
VA Maria ON
pag. 7/7