TAR Roma, sez. V, sentenza 09/03/2026, n. 4415
TAR
Sentenza 9 marzo 2026

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  • Accolto
    Improcedibilità dell’azione disciplinare per violazione del Dlgs 8 novembre 2021, n. 188. Eccesso di potere per travisamento della realtà fattuale e giuridica

    Non è condivisibile l'affermazione della resistente secondo cui il procedimento disciplinare non è soggetto a termine finale nei casi di estinzione del reato per prescrizione. In assenza di un termine finale nella legislazione speciale, si applica la previsione generale di estinzione del procedimento disciplinare decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto. Il rinvio dell'organo collegiale superiore a 90 giorni ha determinato la decadenza dell'amministrazione dal potere di irrogare la sanzione.

  • Accolto
    Improcedibilità dell’azione disciplinare alla luce dei principi affermati da Corte Costituzionale, sentenza n. 41 del 13 marzo 2024

    Non è condivisibile l'affermazione della resistente secondo cui il procedimento disciplinare non è soggetto a termine finale nei casi di estinzione del reato per prescrizione. In assenza di un termine finale nella legislazione speciale, si applica la previsione generale di estinzione del procedimento disciplinare decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto. Il rinvio dell'organo collegiale superiore a 90 giorni ha determinato la decadenza dell'amministrazione dal potere di irrogare la sanzione.

  • Accolto
    Violazione ed erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 9 Dlgs n. 449/1992. Nullità e/o inefficacia del provvedimento di destituzione in ragione della tardività della contestazione di addebiti

    Non è condivisibile l'affermazione della resistente secondo cui il procedimento disciplinare non è soggetto a termine finale nei casi di estinzione del reato per prescrizione. In assenza di un termine finale nella legislazione speciale, si applica la previsione generale di estinzione del procedimento disciplinare decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto. Il rinvio dell'organo collegiale superiore a 90 giorni ha determinato la decadenza dell'amministrazione dal potere di irrogare la sanzione.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7, 9, del d.lgs. n. 449/1992, dell’art. art. 5, comma 4, L. 97/2001, dell’art. 9, comma 2, L. 19/1990, nonché dell’art. art. 120 d.P.R. n. 3 del 1957

    Non è condivisibile l'affermazione della resistente secondo cui il procedimento disciplinare non è soggetto a termine finale nei casi di estinzione del reato per prescrizione. In assenza di un termine finale nella legislazione speciale, si applica la previsione generale di estinzione del procedimento disciplinare decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto. Il rinvio dell'organo collegiale superiore a 90 giorni ha determinato la decadenza dell'amministrazione dal potere di irrogare la sanzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 09/03/2026, n. 4415
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4415
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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