Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/03/2026, n. 4415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4415 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04415/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03767/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3767 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonio Nicolini e Fabio Tamborino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
• del decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria n. -OMISSIS- del 19 dicembre 2024, notificato il 15 gennaio 2025, di irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio dal 21 giugno 2013, data di sospensione obbligatoria ai sensi dell’art. 7 co 1 del D. Lgs 449/92, in virtù del decreto n. -OMISSIS- del 21 giugno 2013”;
• della Deliberazione del Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria datata 17 dicembre 2024, contenente la declaratoria di responsabilità in ordine capo all’illecito disciplinare contestatogli e la conseguente proposta di applicazione della sanzione della destituzione;
• dei verbali del Consiglio Centrale di Disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria di trattazione orale del procedimento disciplinare n. -OMISSIS- e, in particolare, dei verbali datati 25 settembre 2024 e 29 ottobre 2024, allegati al Decreto del Capo del DAP;
• di tutti gli atti relativi al procedimento disciplinare;
• di ogni altro atto, anche non conosciuto nei suoi estremi, antecedente, concomitante, conseguente e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. RA NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente, in qualità di Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, ha adito l’intestato T.A.R chiedendo l’annullamento della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio, irrogatagli con gli atti impugnati di cui in epigrafe.
Allega a tal fine, in punto di fatto, che il procedimento disciplinare promosso nei suoi confronti
traeva origine dalle motivazioni espresse dal Tribunale di -OMISSIS- nella sentenza n. -OMISSIS-, emessa in data 18 maggio 2023 nell’ambito del procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R., -OMISSIS- GIP e n. -OMISSIS- R.G. DIB., divenuta irrevocabile limitatamente ai capi C1) ed H).
Evidenziava che, invero, in relazione ai capi della sentenza per cui si era proceduto disciplinarmente, non vi è stato alcun accertamento della responsabilità penale per effetto della sopravvenuta estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Deduceva quindi, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:
1) “ In via preliminare. Improcedibilità dell’azione disciplinare per violazione del Dlgs 8 novembre 2021, n. 188. Eccesso di potere per travisamento della realtà fattuale e giuridica ” stante il divieto per le autorità di indicare pubblicamente come colpevole la persona indagata o imputata, fino a che
l’eventuale colpevolezza non sia accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili, mentre l’amministrazione resistente aveva agito sulla base di una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati ascritti, priva di qualsiasi accertamento definitivo in punto di responsabilità penale dell’odierno ricorrente;
2) “ Ancora in via preliminare. Improcedibilità dell’azione disciplinare alla luce dei principi affermati da Corte Costituzionale, sentenza n. 41 del 13 marzo 2024 ” in quanto la declaratoria di prescrizione – dichiarata con provvedimento di archiviazione o con sentenza- non equivaleva a condanna, non costituendo accertamento dei fatti;
3) “ Sempre in via preliminare. Violazione ed erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 9 Dlgs n. 449/1992. Nullità e/o inefficacia del provvedimento di destituzione in ragione della tardività della contestazione di addebiti che ha dato avvio al procedimento disciplinare ”. Evidenziava al riguardo, sul piano normativo, che l’art. 7, comma 1, Dlgs n. 449/1992, stabiliva che “ L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, in stato di arresto o di fermo o che si trovi, comunque, in stato di custodia cautelare, deve essere sospeso dal servizio con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse ”; il successivo art. 9, comma 1 (rubricato: Procedimento disciplinare connesso con procedimento penale) che: “ Quando l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato ”. Nella fattispecie, mentre era stato sospeso dal servizio in data 21 giugno 2013 a seguito della soggezione a custodia cautelare in carcere – con conseguente piena conoscenza dell’indagine penale da parte della stessa amministrazione - il primo atto del procedimento disciplinare era intervenuto solo in data 4 gennaio 2024 con la notifica
della contestazione degli addebiti, per cui a distanza di oltre dieci anni dal decreto di sospensione cautelare. In altri termini, sebbene i fatti fossero pienamente conosciuti dall’Amministrazione datrice di lavoro sin dal 2013 ed il rapporto venne ad interrompersi nel giugno 2024, il procedimento disciplinare aveva avuto inizio solo all’inizio del medesimo 2024, senza che il provvedimento impugnato desse atto di eventuali ragioni che possano aver ritardato la contestazione;
4) “ Nel merito. Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7, 9, del d.lgs. n. 449/1992, dell’art. art. 5, comma 4, L. 97/2001, dell’art. 9, comma 2, L. 19/1990, nonché dell’art. art. 120 d.P.R. n. 3 del 1957 ” atteso che mentre l’Amministrazione aveva avuto notizia della sentenza penale in data 20.12.2023 (come risulta dalla relazione finale del DAP, prot. n. -OMISSIS- del 30 gennaio 2024) e il
il procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 449/1992, era stato correttamente promosso entro i 180 giorni, essendo stato avviato in data 22.12.2023, il
procedimento, purtuttavia, soggiaceva all’ulteriore termine di 90 giorni previsto dall’art. 120 d.P.R. n. 3 del 1957, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere concluso in data 21.03.2024.
Inoltre, anche a voler considerare il complessivo termine unitario decorrente dal momento in cui l’Amministrazione aveva avuto notizia della sentenza penale in data 20.12.2023, il procedimento avrebbe dovuto in ogni caso definirsi non oltre la data del 15.09.2024: mentre il procedimento disciplinare era durato complessivamente 392 giorni (lasso di tempo ricompreso tra la comunicazione del provvedimento penale reso dal Tribunale di -OMISSIS- in data 20.12.2023 e la notifica del provvedimento disciplinare della destituzione in data 15.01.2025).
2. Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente deducendo, di contro, quanto segue:
- che laddove il giudizio penale termini senza giudicato di condanna in conseguenza di cause
di prescrizione o altre cause di estinzione del reato, non si aveva giudicato assolutorio, sicché la
P.A. aveva la facoltà di utilizzare a fini istruttori gli accertamenti eseguiti in sede penale, senza necessariamente doverli ripetere;
- che il procedimento disciplinare non poteva essere avviato antecedentemente alla data del 4 gennaio 2024, stante il divieto normativo imposto dal combinato disposto dell’art. 117 del D.P.R. n. 3/57 e dell’art. 24, comma 5 del D. Lgs. n. 449/92, secondo cui “Qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata azione penale il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso”; “Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di disciplina e di procedura, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”;
- che nella fattispecie non era stata emessa una sentenza di condanna, ma una sentenza che aveva dichiarato l’estinzione del reato per avvenuta prescrizione, per cui il riferimento normativo era da individuarsi nell’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 449/92 il quale “ non prevede un termine finale per la conclusione del procedimento ”. Nei casi cioè di procedimenti disciplinari conseguenti a sentenze di estinzione del reato per intervenuta prescrizione l’unico termine che si applicava era quello dinamico previsto dall’art. 120 del D.p.r. n. 3/57, con la conseguenza che il decorso del termine dei 270 giorni non aveva alcuna valenza nel caso de quo trattandosi di procedimento disciplinare instauratosi non a seguito di sentenza penale di condanna;
- infine, che “ Appare opportuno, in ogni caso, evidenziare che un consistente intervallo di tempo
è stato concesso per un rinvio dell’organo collegiale (udienza 16 luglio 2024 – udienza 29 ottobre 2024) al fine di garantire una piena tutela del diritto di difesa, come emerge dalla delibera del 29 ottobre 2024 dello stesso ”.
3. Parte ricorrente, in vista dell’udienza, deposita memorie con cui ribadiva, funditus argomentando, le proprie posizioni (nella specie evidenziava che non si applicava la norma, invocata dalla resistente, di cui al 117 del DPR n. 3/57, ma solo il D.lgs n. 449/92)
4. All’udienza del 28 gennaio 2026 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
5. Ai sensi dell’art. 74 c.p.a. – secondo cui “ nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza […] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ” - il ricorso deve essere accolto perché manifestamente fondato.
6. In limine litis occorre premettere, in via generale, da un lato, che non importa alcun vizio del procedimento la circostanza che la sentenza penale sia stata acquisita solo parzialmente nel procedimento disciplinare in esame, atteso che la stessa sentenza era stata acquisita in altro procedimento disciplinare, parallelo e connesso, con medesimo relatore; dall’altro, che nel caso di formula penale di proscioglimento per estinzione del reato per prescrizione (cui la parte interessata può peraltro rinunciare, al fine di avere una sentenza di “merito”) la pubblica amministrazione, stante il principio del parallelismo tra giudizio penale e procedimento disciplinare (cd. due vie) – ha il potere ma soprattutto il dovere di valutare autonomamente i fatti emersi (che potrebbero rilevare diversamente anche in ragione, ad esempio, dell’elemento soggettivo), deve rilevarsi che non può condividersi l’affermazione di parte resistente secondo la quale in tale ultima ipotesi il
procedimento disciplinare non è soggetto a termine finale.
Non è infatti ammissibile che un (qualsiasi) procedimento disciplinare non sia soggetto a termine finale.
Ne consegue che in assenza di un termine finale nella legislazione speciale, si applica sempre la previsione generale per cui “ il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto ”.
La differenza tra ipotesi di sentenza di condanna e di sentenza di proscioglimento per estinzione del reato per prescrizione risiede piuttosto nel fatto che in tale ultima ipotesi il termine ultimo di 90 gg si interrompe al compimento di qualsiasi atto istruttorio.
Il quale ultimo non è emerso né in sede di puntuale allegazione, né sul piano documentale, avendo anzi l’amministrazione affermato che “ Appare opportuno, in ogni caso, evidenziare che un consistente intervallo di tempo è stato concesso per un rinvio dell’organo collegiale (udienza 16 luglio 2024 – udienza 29 ottobre 2024) al fine di garantire una piena tutela del diritto di difesa, come emerge dalla delibera del 29 ottobre 2024 dello stesso ”.
Ossia un rinvio superiore ai citati 90 giorni - non soggetto a sospensione feriale – con la conseguenza che l’amministrazione è decaduta dal potere al più, effettivamente, in data 15.9.2024, come indicato dal ricorrente.
In definitiva, il ricorso deve essere accolto essendo stata la sanzione impugnata tardivamente irrogata.
7. Spese di lite compensate, attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla gli atti in epigrafe.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC OI, Presidente
RA NT, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA NT | IC OI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.