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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 28/05/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 371/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 371/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
Oggi 28 maggio 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi: sono comparsi tramite collegamento telematico l'avv. BALBI FRANCO, nessuno per parte resistente e per l'avv. Vestini con il dott. Giuseppe Seminerio ai fini della pratica professionale. CP_1
Sono presenti la dott.ssa (GOP) e la dott.ssa ai fini del tirocinio. Persona_1 Persona_2
L'avv. Balbi rappresenta che l'interesse all'azione di accertamento è finalizzata anche alla richiesta della NASPI oltre che ad ottenere la copertura previdenziale. Rappresenta che il lavoratore era stato regolarizzato solo per i primi 6 mesi. Poi è stato licenziato verbalmente e quindi il rapporto in realtà è continuato, quindi il lavoratore ha diritto anche alla copertura previdenziale.
L'avv. Vestini rappresenta che il lavoratore deve dimostrare tutte le circostanze rappresentate dal lavoratore. La Naspi deve essere richiesta al luogo di residenza del lavoratore. In questo caso essendo intervenuta la liquidazione giudiziale, dovrà fare l'insinuazione al passivo per i contributi. I CP_1
contributi diventano un credito concorsuale di . CP_1
pagina 1 di 7 L'avv. Balbi evidenzia che l'oggetto della sua richiesta è l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro.
L'avv. Vestini evidenzia che il giudice deve valutare la sua competenza piuttosto che quella del giudice della procedura concorsuale.
Il giudice evidenzia alle parti la sentenza di Cass. Civ. n. 27796 del 11.09.2024.
L'avv. Balbi chiede che la causa sia decisa, l'avv. Vestini chiede che il giudice decida sulla competenza discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 371/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALBI Parte_1 C.F._1
FRANCO e dell'avv. PAIOLA CAROLINA ( ) VIA C. SCALZI 20 C.F._2
VERONA, elettivamente domiciliato in VIA CARMELITANI SCALZI 20 37122 VERONA presso il difensore avv. BALBI FRANCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANEPA ENRICO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA P. MASCAGNI N. 28 47122 FORLI' presso il difensore avv. CANEPA ENRICO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO, elettivamente domiciliato in CP_1
VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
pagina 3 di 7 1.
Con ricorso ex art. 441 bis c.p.c., il sig. ha evocato in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo all'adito Tribunale:
[...]
- accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 15 giugno
2023 a tutt'oggi (o per la diversa durata che sarà ritenuta all'esito dell'istruttoria) e conseguentemente: condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. a pagare al ricorrente le differenze retributive maturate fino al 31.07.20233 nella misura di euro 91.216,50 al netto di imposta (o nella diversa misura che sarà determinata in corso di causa) per i titoli meglio specificati in ricorso, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
condannare inoltre in persona del legale rappresentante p.t., a regolarizzare la posizione Controparte_1
contributiva del sig. versando i contributi previdenziali dovuti all'INPS, anche per il periodo di Parte_1
regolarizzazione con l'indicazione del codice fiscale non riferibile al ricorrente (1/7 – 31/12/2022)
- accertata e dichiarata la inefficacia del licenziamento orale del ricorrente: ordinarsi alla società resistente la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, condannando altresì la medesima società al risarcimento del danno subito dal sig. per il licenziamento de quo, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata alla Parte_1
retribuzione mensile di euro 7.000,00 al netto delle ritenute di legge dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione”.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Si è costituito in giudizio anche aderendo alla domanda del ricorrente e chiedendo la CP_1
condanna della società resistente alla regolarizzazione contributiva.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite l'escussione di testimoni.
Nelle more, con sentenza n. 120/2024 del 20 dicembre 2024 la Sezione Civile – procedure concorsuali - del Tribunale di Forli' ha dichiarato la liquidazione giudiziale di onde Controparte_1
all'udienza del 5 febbraio 2025 è stata dichiarata l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 143 D.
Lgs. n. 14/2019.
Con ricorso depositato in data 7.02.2025 il signor ha riassunto la causa nei confronti Parte_1
della procedura nonche' nei confronti dell' ritenendo competente il Giudice del Lavoro CP_1 pagina 4 di 7 anche successivamente alla dichiarazione di liquidazione giudiziale sulla base dell'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale “nel riparto di cognizione tra il giudice del lavoro e quello del fallimento, il discrimine va individuato nelle rispettive prerogative speciali, spettando: a) al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti riguardanti la corretta instaurazione, vigenza
e cessazione del rapporto, la sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro;
b) alla cognizione del giudice fallimentare, invece, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso, secondo il regime di garanzia della par condicio creditorum e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (Cass. 30 marzo 2018, n. 7990; Cass. 11 aprile 2023, n. 9621, in motivazione sub p.to
7).” (C. Cass. Ordinanza 3 gennaio 2024 n. 94), ragione per la quale il ricorrente si limitava a chiedere l'accoglimento, da un lato, delle sole domande di accertamento e declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e del conseguente diritto alle differenze retributive e regolarizzazione contributiva, dall'altro della inefficacia del licenziamento orale intimato dall'azienda e del conseguente diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro nonché al risarcimento del danno.
All'esito della riassunzione si è costituito in giudizio il solo mentre la procedura è rimasta CP_1
contumace.
All'udienza del 28.05.2025, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata posta in decisione.
2.
Il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Occorre anzitutto tenere presente che rientrano nella competenza del Tribunale fallimentare tutte le controversie idonee ad incidere sulla massa attiva;
alla stregua del combinato disposto di cui agli artt. 32 e 151 del Codice della crisi, le domande del lavoratore volte ad ottenere il riconoscimento del proprio credito ed il relativo grado di prelazione, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, devono essere proposte, come insinuazione nello stato passivo, dinanzi al Tribunale pagina 5 di 7 fallimentare.
Anche le controversie instaurate dal lavoratore al fine di ottenere l'accertamento del proprio rapporto di lavoro, che rientrano senz'altro nella cognizione del giudice del lavoro, devono essere fatte valere in sede fallimentare quando costituiscano esclusivamente una premessa per conseguire, nello stesso giudizio, vantaggi patrimoniali di natura retributiva o risarcitoria, laddove la sopravvenuta declaratoria del fallimento del debitore convenuto non implica di per sé solo una declinatoria di competenza in favore del Tribunale fallimentare, a condizione che l'accertamento non venga richiesto in via strumentale rispetto ad una successiva istanza di condanna o di insinuazione nel passivo fallimentare e non possa quindi implicare alcuna indebita interferenza sulla procedura concorsuale.
Secondo quanto recentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. lavoro n.27796/2024), infatti, “Nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica all'interno dell'ente o azienda, mentre l'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante l'insinuazione al passivo”.
Nel caso di specie, nel riassumere il giudizio, il ricorrente non ha dedotto ed individuato lo specifico interesse, diverso da quello volto ad ottenere dal datore di lavoro ormai in liquidazione il pagamento delle pretese differenze retributive e contributive nonché il risarcimento del danno per il preteso illegittimo licenziamento (laddove la reintegra nel posto di lavoro non sarebbe ottenibile in ragione dell'intervenuta cessazione dell'attività di impresa, non essendo stato dedotto che l'azienda sia stata autorizzata all'esercizio provvisorio e che quindi sia ancora in attività ).
In difetto di allegazione di un interesse specifico all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e all'accertamento della illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro diverso ed ulteriore rispetto alla strumentalità dello stesso ai fini di fare pagina 6 di 7 valere un credito sull'attivo fallimentare, le domande del ricorrente devono essere sottoposte al vaglio del giudice della crisi in quanto idonee ad incidere sull'attivo / passivo fallimentare e quindi di competenza del Tribunale fallimentare.
Né il concreto specifico interesse non altrimenti tutelabile può essere rinvenuto nel diritto del ricorrente a vedersi corrisposte somme di denaro a titolo di differenze contributive o ad accedere all'indennità di disoccupazione Naspi in ragione del dedotto illegittimo licenziamento.
Tali allegazioni, oltre che tardive, in quanto svolte soltanto a verbale di udienza su sollecitazione del Giudice, risultano infondate in quanto, da un lato, il credito derivante dalla rivendicata regolarizzazione previdenziale – se in quanto dovuta – deve costituire oggetto di accertamento e successiva ammissione in sede concorsuale;
dall'altro, la possibilità di accedere al beneficio assistenziale Naspi è ontologicamente incompatibile con la impossibilità – ricorrente nel caso di specie - di dare attuazione alla eventuale tutela reintegratoria, stante la cessazione dell'attività di impresa che determina l'impossibilità totale della prestazione lavorativa e quindi la ricostituzione del rapporto di lavoro.
3.
Le spese di lite, in ragione della mancata costituzione della procedura ed avuto riguardo alle ragioni della decisione, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa le spese;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 28/05/2025 .
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 371/2023
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
Oggi 28 maggio 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi: sono comparsi tramite collegamento telematico l'avv. BALBI FRANCO, nessuno per parte resistente e per l'avv. Vestini con il dott. Giuseppe Seminerio ai fini della pratica professionale. CP_1
Sono presenti la dott.ssa (GOP) e la dott.ssa ai fini del tirocinio. Persona_1 Persona_2
L'avv. Balbi rappresenta che l'interesse all'azione di accertamento è finalizzata anche alla richiesta della NASPI oltre che ad ottenere la copertura previdenziale. Rappresenta che il lavoratore era stato regolarizzato solo per i primi 6 mesi. Poi è stato licenziato verbalmente e quindi il rapporto in realtà è continuato, quindi il lavoratore ha diritto anche alla copertura previdenziale.
L'avv. Vestini rappresenta che il lavoratore deve dimostrare tutte le circostanze rappresentate dal lavoratore. La Naspi deve essere richiesta al luogo di residenza del lavoratore. In questo caso essendo intervenuta la liquidazione giudiziale, dovrà fare l'insinuazione al passivo per i contributi. I CP_1
contributi diventano un credito concorsuale di . CP_1
pagina 1 di 7 L'avv. Balbi evidenzia che l'oggetto della sua richiesta è l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro.
L'avv. Vestini evidenzia che il giudice deve valutare la sua competenza piuttosto che quella del giudice della procedura concorsuale.
Il giudice evidenzia alle parti la sentenza di Cass. Civ. n. 27796 del 11.09.2024.
L'avv. Balbi chiede che la causa sia decisa, l'avv. Vestini chiede che il giudice decida sulla competenza discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 371/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALBI Parte_1 C.F._1
FRANCO e dell'avv. PAIOLA CAROLINA ( ) VIA C. SCALZI 20 C.F._2
VERONA, elettivamente domiciliato in VIA CARMELITANI SCALZI 20 37122 VERONA presso il difensore avv. BALBI FRANCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANEPA ENRICO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA P. MASCAGNI N. 28 47122 FORLI' presso il difensore avv. CANEPA ENRICO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO, elettivamente domiciliato in CP_1
VIALE DELLA LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI' presso il difensore avv. VESTINI RENATO
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
pagina 3 di 7 1.
Con ricorso ex art. 441 bis c.p.c., il sig. ha evocato in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo all'adito Tribunale:
[...]
- accertata e dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 15 giugno
2023 a tutt'oggi (o per la diversa durata che sarà ritenuta all'esito dell'istruttoria) e conseguentemente: condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. a pagare al ricorrente le differenze retributive maturate fino al 31.07.20233 nella misura di euro 91.216,50 al netto di imposta (o nella diversa misura che sarà determinata in corso di causa) per i titoli meglio specificati in ricorso, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
condannare inoltre in persona del legale rappresentante p.t., a regolarizzare la posizione Controparte_1
contributiva del sig. versando i contributi previdenziali dovuti all'INPS, anche per il periodo di Parte_1
regolarizzazione con l'indicazione del codice fiscale non riferibile al ricorrente (1/7 – 31/12/2022)
- accertata e dichiarata la inefficacia del licenziamento orale del ricorrente: ordinarsi alla società resistente la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, condannando altresì la medesima società al risarcimento del danno subito dal sig. per il licenziamento de quo, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata alla Parte_1
retribuzione mensile di euro 7.000,00 al netto delle ritenute di legge dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione”.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Si è costituito in giudizio anche aderendo alla domanda del ricorrente e chiedendo la CP_1
condanna della società resistente alla regolarizzazione contributiva.
La causa è stata istruita documentalmente e tramite l'escussione di testimoni.
Nelle more, con sentenza n. 120/2024 del 20 dicembre 2024 la Sezione Civile – procedure concorsuali - del Tribunale di Forli' ha dichiarato la liquidazione giudiziale di onde Controparte_1
all'udienza del 5 febbraio 2025 è stata dichiarata l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 143 D.
Lgs. n. 14/2019.
Con ricorso depositato in data 7.02.2025 il signor ha riassunto la causa nei confronti Parte_1
della procedura nonche' nei confronti dell' ritenendo competente il Giudice del Lavoro CP_1 pagina 4 di 7 anche successivamente alla dichiarazione di liquidazione giudiziale sulla base dell'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale “nel riparto di cognizione tra il giudice del lavoro e quello del fallimento, il discrimine va individuato nelle rispettive prerogative speciali, spettando: a) al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo status del lavoratore, in riferimento ai diritti riguardanti la corretta instaurazione, vigenza
e cessazione del rapporto, la sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro;
b) alla cognizione del giudice fallimentare, invece, le controversie relative all'accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro, in funzione della partecipazione al concorso, secondo il regime di garanzia della par condicio creditorum e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale (Cass. 30 marzo 2018, n. 7990; Cass. 11 aprile 2023, n. 9621, in motivazione sub p.to
7).” (C. Cass. Ordinanza 3 gennaio 2024 n. 94), ragione per la quale il ricorrente si limitava a chiedere l'accoglimento, da un lato, delle sole domande di accertamento e declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e del conseguente diritto alle differenze retributive e regolarizzazione contributiva, dall'altro della inefficacia del licenziamento orale intimato dall'azienda e del conseguente diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro nonché al risarcimento del danno.
All'esito della riassunzione si è costituito in giudizio il solo mentre la procedura è rimasta CP_1
contumace.
All'udienza del 28.05.2025, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata posta in decisione.
2.
Il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
Occorre anzitutto tenere presente che rientrano nella competenza del Tribunale fallimentare tutte le controversie idonee ad incidere sulla massa attiva;
alla stregua del combinato disposto di cui agli artt. 32 e 151 del Codice della crisi, le domande del lavoratore volte ad ottenere il riconoscimento del proprio credito ed il relativo grado di prelazione, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, devono essere proposte, come insinuazione nello stato passivo, dinanzi al Tribunale pagina 5 di 7 fallimentare.
Anche le controversie instaurate dal lavoratore al fine di ottenere l'accertamento del proprio rapporto di lavoro, che rientrano senz'altro nella cognizione del giudice del lavoro, devono essere fatte valere in sede fallimentare quando costituiscano esclusivamente una premessa per conseguire, nello stesso giudizio, vantaggi patrimoniali di natura retributiva o risarcitoria, laddove la sopravvenuta declaratoria del fallimento del debitore convenuto non implica di per sé solo una declinatoria di competenza in favore del Tribunale fallimentare, a condizione che l'accertamento non venga richiesto in via strumentale rispetto ad una successiva istanza di condanna o di insinuazione nel passivo fallimentare e non possa quindi implicare alcuna indebita interferenza sulla procedura concorsuale.
Secondo quanto recentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. lavoro n.27796/2024), infatti, “Nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica all'interno dell'ente o azienda, mentre l'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante l'insinuazione al passivo”.
Nel caso di specie, nel riassumere il giudizio, il ricorrente non ha dedotto ed individuato lo specifico interesse, diverso da quello volto ad ottenere dal datore di lavoro ormai in liquidazione il pagamento delle pretese differenze retributive e contributive nonché il risarcimento del danno per il preteso illegittimo licenziamento (laddove la reintegra nel posto di lavoro non sarebbe ottenibile in ragione dell'intervenuta cessazione dell'attività di impresa, non essendo stato dedotto che l'azienda sia stata autorizzata all'esercizio provvisorio e che quindi sia ancora in attività ).
In difetto di allegazione di un interesse specifico all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e all'accertamento della illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro diverso ed ulteriore rispetto alla strumentalità dello stesso ai fini di fare pagina 6 di 7 valere un credito sull'attivo fallimentare, le domande del ricorrente devono essere sottoposte al vaglio del giudice della crisi in quanto idonee ad incidere sull'attivo / passivo fallimentare e quindi di competenza del Tribunale fallimentare.
Né il concreto specifico interesse non altrimenti tutelabile può essere rinvenuto nel diritto del ricorrente a vedersi corrisposte somme di denaro a titolo di differenze contributive o ad accedere all'indennità di disoccupazione Naspi in ragione del dedotto illegittimo licenziamento.
Tali allegazioni, oltre che tardive, in quanto svolte soltanto a verbale di udienza su sollecitazione del Giudice, risultano infondate in quanto, da un lato, il credito derivante dalla rivendicata regolarizzazione previdenziale – se in quanto dovuta – deve costituire oggetto di accertamento e successiva ammissione in sede concorsuale;
dall'altro, la possibilità di accedere al beneficio assistenziale Naspi è ontologicamente incompatibile con la impossibilità – ricorrente nel caso di specie - di dare attuazione alla eventuale tutela reintegratoria, stante la cessazione dell'attività di impresa che determina l'impossibilità totale della prestazione lavorativa e quindi la ricostituzione del rapporto di lavoro.
3.
Le spese di lite, in ragione della mancata costituzione della procedura ed avuto riguardo alle ragioni della decisione, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa le spese;
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 28/05/2025 .
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti -
pagina 7 di 7