Art. 24.
La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati e procuratori dello Stato e' attribuita al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.
Agli avvocati ed ai procuratori dello Stato si applicano le disposizioni del titolo VII del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , sostituendosi alla "commissione di disciplina" e al "consiglio di amministrazione", il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato e al "capo dell'ufficio" l'avvocato generale dello Stato ed al "Ministro" il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Agli avvocati dello Stato che abbiano conseguito la terza classe di stipendio si applicano l'articolo 78, ultimo comma, e l'articolo 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati e procuratori dello Stato e' attribuita al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.
Agli avvocati ed ai procuratori dello Stato si applicano le disposizioni del titolo VII del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , sostituendosi alla "commissione di disciplina" e al "consiglio di amministrazione", il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato e al "capo dell'ufficio" l'avvocato generale dello Stato ed al "Ministro" il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Agli avvocati dello Stato che abbiano conseguito la terza classe di stipendio si applicano l'articolo 78, ultimo comma, e l'articolo 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .