Versione
24 aprile 1979
24 aprile 1979
Art. 24.
La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati e procuratori dello Stato e' attribuita al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.
Agli avvocati ed ai procuratori dello Stato si applicano le disposizioni del titolo VII del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , sostituendosi alla "commissione di disciplina" e al "consiglio di amministrazione", il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato e al "capo dell'ufficio" l'avvocato generale dello Stato ed al "Ministro" il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Agli avvocati dello Stato che abbiano conseguito la terza classe di stipendio si applicano l'articolo 78, ultimo comma, e l'articolo 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati e procuratori dello Stato e' attribuita al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.
Agli avvocati ed ai procuratori dello Stato si applicano le disposizioni del titolo VII del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , sostituendosi alla "commissione di disciplina" e al "consiglio di amministrazione", il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato e al "capo dell'ufficio" l'avvocato generale dello Stato ed al "Ministro" il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Agli avvocati dello Stato che abbiano conseguito la terza classe di stipendio si applicano l'articolo 78, ultimo comma, e l'articolo 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/12/2011, n. 28335Provvedimento: 28335/1 1 RE P U B B LI CA I TALIAN A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO oggetto: disciplinare avvocati: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE impugnabilità delibera di avvio SEZIONI UNITE CIVILI composta dai Magistrati: al Consiglio nazionale forense. dr. Luigi Antonio Rovelli Primo Presidente f.f. R.G.n. 18198/11 dr. Fabrizio Miani Canevari Presidente di sezione dr. Luigi Piccialli Consigliere dr. Maurizio Massera Consigliere Consigliere rel. dr. Fabrizio Forte dr. Bruno Spagna Musso Consigliere dr. Aurelio Cappabianca Consigliere Consigliere Cron. 28335 dr. Paolo D'Alessandro dr. Francesco Tirelli Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 15.11.2011 SEN T ENZA sul ricorso iscritto al n. …Leggi di più...
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- immediata ricorribilità davanti al consiglio nazionale forense·
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- atto di apertura del procedimento disciplinare·
- conseguenze·
- fondamento·
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- giudizi disciplinari·
- impugnazioni