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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 4308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4308 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 3184/2021 RG in materia di regresso ex art. 292 co. 1 d.lgs. 209\2005 (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 5.01.2021 n. 46) vertente tra c.f. con domicilio eletto in Napoli, Piazza delle Parte_1 C.F._1
Medaglie d'oro 27, nello studio degli avv.ti Sergio Meo, c.f. , e Valenti- C.F._2
na Esposito, c.f. che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti, C.F._3
appellante e
, p.Iva , c.f. conferitaria con effetto dal Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
1.07.2013 del ramo di azienda assicurativo della Controparte_2
, giusta atto per notaio in Milano del 28.06.2013 (rep. 18.568;
[...] Persona_1
racc. 5.996), in qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Stra- da, con sede legale in Mogliano Veneto (Tv), Via Marocchesa 14, in persona del procuratore speciale rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Federico Parte_2
Pampaloni del Foro di Firenze, c.f. , con domicilio eletto in Napoli, Cen- C.F._4
tro direzionale isola G/7, nello studio dell'avv. Raffaele Russo, appellata
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 15.04.2025.
1 Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 15.04.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue. Co
– premesso che , in qualità di conducente dell'au- Controparte_1 Parte_1
tovettura targata AX552LF di proprietà di priva di copertura assicurativa, Controparte_4
si era reso responsabile esclusivo del sinistro avvenuto in Napoli il 26.11.2004; che, con sen- tenza n. 131866/2006 del Giudice di pace di Napoli, , in qualità di impresa de- Controparte_1
signata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada (d'ora innanzi, per brevità, FGVS), in relazione al predetto sinistro, era stata condannata a risarcire il danno subito da R_
, al quale aveva poi corrisposto la somma di € 10.825,28 (quietanza in atti) e ottenu-
[...]
to in via bonaria da n regresso la somma di € 1.500,00 – convenne in giudizio CP_4 Parte_1
dinanzi al Tribunale di Napoli per sentirlo condannare al rimborso della differenza
[...]
di € 9.325,28 oltre interessi e spese.
Si costituì . Eccepì il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, il proprio Parte_1
difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda nel merito, chiedendone il rigetto, con condanna di alle spese di lite e al risarcimento del danno ex art. Controparte_1
96 c.p.c..
2- Con sentenza del 5.01.2021 n. 46, il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda e ha con- dannato al pagamento, in favore di , della somma di € 9.325,28 Pt_1 Controparte_1
oltre interessi legali dalla domanda alla pubblicazione della sentenza;
ha inoltre condannato alle spese di lite. Pt_1
In motivazione, il Tribunale ha osservato che:
-- risulta (sentenza del Giudice di pace;
quietanze) che , quale impresa designa- Controparte_1
ta per la gestione del FGVS, ha corrisposto al danneggiato e al suo procura- Persona_2
tore avv. Marcello D'Avino, la complessiva somma di € 10.825,28 come liquidata dal GdP a titolo di capitale, interessi e spese;
-- sussiste il diritto di alla ripetizione integrale nei confronti dei responsabili Controparte_1
del sinistro ai sensi dell'art. 292 d.lgs. 209\2005;
-- benché non sia stato parte del giudizio definito dal GdP, in questa sede non ha Pt_1
contestato la propria qualità di conducente del veicolo responsabile del sinistro, espressa- mente dedotta ed enunciata da nell'atto di citazione, sicché la circostanza è pacifica CP_1
2 ai sensi dell'art. 115 co. 1 c.p.c.;
non ha nemmeno contestato la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza Parte_1
del GdP, limitandosi a sollevare eccezioni processuali;
-- di queste, è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva perché vi è identità tra il soggetto condannato dalla sentenza del GdP, il soggetto che ha eseguito i pagamenti al danneggiato e al suo procuratore e il soggetto che qui agisce in regresso;
-- si tratta, evidentemente, di , la cui qualità di impresa designata per la Controparte_1
gestione del FGVS si evince dalla procura alle liti e dalla lettura complessiva dell'atto, sia nell'intestazione, sia nel corpo delle argomentazioni, sia nelle conclusioni;
-- pur non avendo partecipato al giudizio presupposto, è passivamente legittimato Pt_1
perché non ha contestato la propria qualità di conducente del veicolo in occasione del sini- stro (e perciò la titolarità dal lato passivo dell'obbligazione di regresso ex art. 292 cit.), né la ricostruzione del medesimo operata dal GdP.
ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: “(…) riformare la Parte_3
sentenza n. 46 del 2021 emessa dal Tribunale di Napoli (…) nella parte in cui è affetta da vizi di valutazione, per i motivi esposti in premessa (…) e per l'effetto riformare la domanda della
(…) per: A) Incompetenza per valore del Tribunale di Napoli per essere Controparte_1
competente il Giudice di pace di Napoli;
B) carenza di legittimazione passiva del C) Pt_1
carenza di legittimazione attiva della;
D) conseguentemente condannare Controparte_1
la o chi di ragione, al pagamento di spese, diritti e onorari del doppio gra- Controparte_1
do di giudizio in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
4- Si è costituita e ha così concluso: “(…) respingere le eccezioni sollevate Controparte_1
dall'appellante perché infondate sia in fatto che in diritto e per l'effetto: in via principale, confermare l'impugnata sentenza n. 46/2921 del Tribunale di Napoli con conseguente con- danna, per il a rivalere l'importo di € 9.325,28 oltre interes- Pt_1 Controparte_5
si legali maturati e maturandi dal dì dell'avvenuto pagamento al saldo, comunque entro i li- miti della competenza per valore del Giudice adito. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio (…)”.
5- Con il secondo motivo di gravame, che la Corte reputa di dover esaminare per primo, si duole della mancata pronuncia del Tribunale sull'eccezione di incompetenza per Pt_1
valore del giudice adito, trattandosi di causa di valore compreso entro € 20.000,00 e perciò di competenza del Giudice di pace di Napoli. In dettaglio, l'appellante osserva che la doman-
3 da di regresso ex art. 292 cit. soggiace alla disciplina della competenza dettata dall'art. 7 co.
2 c.p.c. che devolve al Giudice di pace la cognizione delle cause di risarcimento danni da cir- colazione stradale fino al limite di valore sopra indicato. E ciò perché, ai fini dell'azione di re- gresso, è sempre richiesto l'accertamento della responsabilità del veicolo non assicurato, da cui origina l'obbligazione risarcitoria. Sicché alla fase recuperatoria (regresso) si applicano le stesse regole sulla competenza della fase risarcitoria.
6- La censura è infondata. Come ben evidenzia , l'eccezione di incompetenza Controparte_1
è stata sollevata tardivamente, soltanto in comparsa conclusionale, laddove l'art. 38 c.p.c. prescrive che l'incompetenza per materia, per valore e per territorio siano eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata;
e che l'incompetenza per materia, per valore e per territorio nei casi di cui all'art. 28 c.p.c. siano rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c..
In ogni caso, l'eccezione è infondata perché l'azione di regresso ha natura creditoria e non risarcitoria. In particolare, Cass., SSUU, 7.07.2022 n. 21514 chiarisce che l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce oggetto dell'azione speciale prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209\2005 (codice delle assicurazioni private), bensì un suo presupposto, che può essere contestato ex adverso, sicché l'impresa designata dal FGVS, che agisce per il recupero dell'indennizzo pagato, non è tenuta ad avanzare una specifica domanda di accer- tamento in tal senso;
la competenza sull'azione di recupero non spetta, pertanto, ratione materiae al giudice di pace, ex art. 7, comma 2, c.p.c., e va determinata in base ai criteri or- dinari.
7- Con il terzo motivo di gravame, si duole del rigetto dell'eccezione di carenza Pt_1
di legittimazione attiva di in quanto costituitasi in proprio e non nella qua- Controparte_1
lità di impresa designata per la gestione del FGVS. Spiega che “la distinzione tra la Pt_1
in proprio e la nella qualità di impresa designata dal Controparte_1 Controparte_1
FGVS è evidente perché ognuna si caratterizza rispetto all'altra da autonomia patrimoniale e di scopo”. “L'impresa designata dal FGVS non opera impiegando propri capitali, ma liquida i danni con somme che sono a carico del FGVS il quale è tenuto a rimborsarle e, quindi, non subisce alcuna ricaduta nella propria sfera patrimoniale”. Inoltre – prosegue l'appello –
“l'impresa designata, agendo quale rappresentante del FGVS, persegue le finalità istituzionali del Fondo stesso, estranee alla propria attività d'impresa”. Perciò – conclude l'appello – “la
che partecipa in giudizio nella qualità di impresa designata dal FGVS Parte_4
4 agisce non in proprio ma per conto del Fondo, in virtù di un mandato senza rappresentanza che trova fondamento nella legge. Agendo quale longa manus del Fondo, anche se non ne spende direttamente il nome, la compagnia acquista un'autonoma posizione, anche proces- suale, rispetto a quella sua propria d'impresa esercente l'attività di assicurazione”.
8- La censura è infondata. promosse il giudizio nella qualità di impresa Controparte_1
designata per la gestione del FGVS, come si evince dalla lettura dell'atto introduttivo, in cui la suddetta qualità è dichiarata nella parte narrativa, nella parte in diritto e nelle conclusioni.
Tale qualità, se esprime una funzione di rappresentanza del FGVS e la responsabilità di un patrimonio distinto da quello proprio della compagnia, non per questo individua un soggetto giuridico diverso, che è pur sempre . Del resto, la giurisprudenza richiama- Controparte_1
ta dall'appellante – Cass.
9.12.2021 n. 39173 – riguarda un caso affatto diverso: quello dell'erronea assimilazione (da parte del giudice del merito) del soggetto da cui proveniva l'atto introduttivo (Equitalia Servizi Riscossione) ad altro diverso soggetto ( Controparte_6
) sol perché il secondo (anteriormente all'instaurazione del giudizio) aveva
[...]
assunto le funzioni del primo.
9- Con il primo motivo di appello, qui esaminato per ultimo, ribadisce l'eccezio- Pt_1
ne di propria carenza di legittimazione passiva, non avendo preso parte al giudizio presuppo- sto dinanzi al GdP, sicché le relative statuizioni non sarebbero a lui opponibili.
10- La censura è infondata. La responsabilità di (in solido con proprietario Pt_1 CP_4
dell'autovettura) per il risarcimento dei danni causati dal sinistro discende non dall'opponibi- lità della sentenza del GdP passata in giudicato, ma dalla qualità, rivestita nell'occasione da di conducente del veicolo privo di assicurazione (come da modello CAI da lui sot- Pt_1
toscritto) e dalla non contestazione in questa sede della sua qualità di conducente e della ri- costruzione del sinistro operata dal GdP.
Infatti, l'azione di regresso ex art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209\2005, esercitata dall'impresa designata dal FGVS che ha risarcito il danno, non richiede la contestuale domanda di accer- tamento della responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, sicché è sufficiente che nell'atto introduttivo siano allegati i fatti relativi all'esistenza del sinistro, alla scopertura assicurativa del mezzo responsabile e all'avvenuto pagamento dell'importo risarcitorio, non anche quelli inerenti alla dinamica dell'incidente e alla responsabilità del convenuto, che possono essere introdotti da questo a fondamento dell'eccezione della sua mancanza di re- sponsabilità [in termini, Cass. ord. 11.04.2025 n. 9491].
5 Nel caso in esame, non ha contestato – avendone l'onere – la propria qualità di Pt_1
conducente, la verità storica del sinistro, la sua dinamica, i suoi effetti in danno di , la R_
quantificazione del risarcimento, la mancanza di copertura assicurativa del veicolo e l'avve- nuto pagamento da parte di Controparte_1
11- L'appello va perciò respinto. Spese secondo soccombenza, liquidate in base al DM
55\2014 e successive modifiche, scaglione fino a € 26.000,00.
12- Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo uni- ficato da parte di . Parte_1
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Napoli 5.01.2021 n. 46, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado, che liquida in € 4.000,00 per compensi ed € 600,00 per rimborso forfeta- rio di spese generali al 15%, IVA e CPA;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di . Parte_1
Così deciso in Napoli il 16 settembre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
6
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Sezione quarta civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 3184/2021 RG in materia di regresso ex art. 292 co. 1 d.lgs. 209\2005 (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 5.01.2021 n. 46) vertente tra c.f. con domicilio eletto in Napoli, Piazza delle Parte_1 C.F._1
Medaglie d'oro 27, nello studio degli avv.ti Sergio Meo, c.f. , e Valenti- C.F._2
na Esposito, c.f. che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti, C.F._3
appellante e
, p.Iva , c.f. conferitaria con effetto dal Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
1.07.2013 del ramo di azienda assicurativo della Controparte_2
, giusta atto per notaio in Milano del 28.06.2013 (rep. 18.568;
[...] Persona_1
racc. 5.996), in qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Stra- da, con sede legale in Mogliano Veneto (Tv), Via Marocchesa 14, in persona del procuratore speciale rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Federico Parte_2
Pampaloni del Foro di Firenze, c.f. , con domicilio eletto in Napoli, Cen- C.F._4
tro direzionale isola G/7, nello studio dell'avv. Raffaele Russo, appellata
Conclusioni
Come da note di trattazione scritta per l'udienza del 15.04.2025.
1 Ragioni della decisione
Trattenuta la causa in decisione all'esito dell'udienza del 15.04.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti per le memorie di replica, la Corte osserva quanto segue. Co
– premesso che , in qualità di conducente dell'au- Controparte_1 Parte_1
tovettura targata AX552LF di proprietà di priva di copertura assicurativa, Controparte_4
si era reso responsabile esclusivo del sinistro avvenuto in Napoli il 26.11.2004; che, con sen- tenza n. 131866/2006 del Giudice di pace di Napoli, , in qualità di impresa de- Controparte_1
signata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada (d'ora innanzi, per brevità, FGVS), in relazione al predetto sinistro, era stata condannata a risarcire il danno subito da R_
, al quale aveva poi corrisposto la somma di € 10.825,28 (quietanza in atti) e ottenu-
[...]
to in via bonaria da n regresso la somma di € 1.500,00 – convenne in giudizio CP_4 Parte_1
dinanzi al Tribunale di Napoli per sentirlo condannare al rimborso della differenza
[...]
di € 9.325,28 oltre interessi e spese.
Si costituì . Eccepì il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, il proprio Parte_1
difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda nel merito, chiedendone il rigetto, con condanna di alle spese di lite e al risarcimento del danno ex art. Controparte_1
96 c.p.c..
2- Con sentenza del 5.01.2021 n. 46, il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda e ha con- dannato al pagamento, in favore di , della somma di € 9.325,28 Pt_1 Controparte_1
oltre interessi legali dalla domanda alla pubblicazione della sentenza;
ha inoltre condannato alle spese di lite. Pt_1
In motivazione, il Tribunale ha osservato che:
-- risulta (sentenza del Giudice di pace;
quietanze) che , quale impresa designa- Controparte_1
ta per la gestione del FGVS, ha corrisposto al danneggiato e al suo procura- Persona_2
tore avv. Marcello D'Avino, la complessiva somma di € 10.825,28 come liquidata dal GdP a titolo di capitale, interessi e spese;
-- sussiste il diritto di alla ripetizione integrale nei confronti dei responsabili Controparte_1
del sinistro ai sensi dell'art. 292 d.lgs. 209\2005;
-- benché non sia stato parte del giudizio definito dal GdP, in questa sede non ha Pt_1
contestato la propria qualità di conducente del veicolo responsabile del sinistro, espressa- mente dedotta ed enunciata da nell'atto di citazione, sicché la circostanza è pacifica CP_1
2 ai sensi dell'art. 115 co. 1 c.p.c.;
non ha nemmeno contestato la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza Parte_1
del GdP, limitandosi a sollevare eccezioni processuali;
-- di queste, è infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva perché vi è identità tra il soggetto condannato dalla sentenza del GdP, il soggetto che ha eseguito i pagamenti al danneggiato e al suo procuratore e il soggetto che qui agisce in regresso;
-- si tratta, evidentemente, di , la cui qualità di impresa designata per la Controparte_1
gestione del FGVS si evince dalla procura alle liti e dalla lettura complessiva dell'atto, sia nell'intestazione, sia nel corpo delle argomentazioni, sia nelle conclusioni;
-- pur non avendo partecipato al giudizio presupposto, è passivamente legittimato Pt_1
perché non ha contestato la propria qualità di conducente del veicolo in occasione del sini- stro (e perciò la titolarità dal lato passivo dell'obbligazione di regresso ex art. 292 cit.), né la ricostruzione del medesimo operata dal GdP.
ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: “(…) riformare la Parte_3
sentenza n. 46 del 2021 emessa dal Tribunale di Napoli (…) nella parte in cui è affetta da vizi di valutazione, per i motivi esposti in premessa (…) e per l'effetto riformare la domanda della
(…) per: A) Incompetenza per valore del Tribunale di Napoli per essere Controparte_1
competente il Giudice di pace di Napoli;
B) carenza di legittimazione passiva del C) Pt_1
carenza di legittimazione attiva della;
D) conseguentemente condannare Controparte_1
la o chi di ragione, al pagamento di spese, diritti e onorari del doppio gra- Controparte_1
do di giudizio in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
4- Si è costituita e ha così concluso: “(…) respingere le eccezioni sollevate Controparte_1
dall'appellante perché infondate sia in fatto che in diritto e per l'effetto: in via principale, confermare l'impugnata sentenza n. 46/2921 del Tribunale di Napoli con conseguente con- danna, per il a rivalere l'importo di € 9.325,28 oltre interes- Pt_1 Controparte_5
si legali maturati e maturandi dal dì dell'avvenuto pagamento al saldo, comunque entro i li- miti della competenza per valore del Giudice adito. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio (…)”.
5- Con il secondo motivo di gravame, che la Corte reputa di dover esaminare per primo, si duole della mancata pronuncia del Tribunale sull'eccezione di incompetenza per Pt_1
valore del giudice adito, trattandosi di causa di valore compreso entro € 20.000,00 e perciò di competenza del Giudice di pace di Napoli. In dettaglio, l'appellante osserva che la doman-
3 da di regresso ex art. 292 cit. soggiace alla disciplina della competenza dettata dall'art. 7 co.
2 c.p.c. che devolve al Giudice di pace la cognizione delle cause di risarcimento danni da cir- colazione stradale fino al limite di valore sopra indicato. E ciò perché, ai fini dell'azione di re- gresso, è sempre richiesto l'accertamento della responsabilità del veicolo non assicurato, da cui origina l'obbligazione risarcitoria. Sicché alla fase recuperatoria (regresso) si applicano le stesse regole sulla competenza della fase risarcitoria.
6- La censura è infondata. Come ben evidenzia , l'eccezione di incompetenza Controparte_1
è stata sollevata tardivamente, soltanto in comparsa conclusionale, laddove l'art. 38 c.p.c. prescrive che l'incompetenza per materia, per valore e per territorio siano eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata;
e che l'incompetenza per materia, per valore e per territorio nei casi di cui all'art. 28 c.p.c. siano rilevate d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c..
In ogni caso, l'eccezione è infondata perché l'azione di regresso ha natura creditoria e non risarcitoria. In particolare, Cass., SSUU, 7.07.2022 n. 21514 chiarisce che l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce oggetto dell'azione speciale prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209\2005 (codice delle assicurazioni private), bensì un suo presupposto, che può essere contestato ex adverso, sicché l'impresa designata dal FGVS, che agisce per il recupero dell'indennizzo pagato, non è tenuta ad avanzare una specifica domanda di accer- tamento in tal senso;
la competenza sull'azione di recupero non spetta, pertanto, ratione materiae al giudice di pace, ex art. 7, comma 2, c.p.c., e va determinata in base ai criteri or- dinari.
7- Con il terzo motivo di gravame, si duole del rigetto dell'eccezione di carenza Pt_1
di legittimazione attiva di in quanto costituitasi in proprio e non nella qua- Controparte_1
lità di impresa designata per la gestione del FGVS. Spiega che “la distinzione tra la Pt_1
in proprio e la nella qualità di impresa designata dal Controparte_1 Controparte_1
FGVS è evidente perché ognuna si caratterizza rispetto all'altra da autonomia patrimoniale e di scopo”. “L'impresa designata dal FGVS non opera impiegando propri capitali, ma liquida i danni con somme che sono a carico del FGVS il quale è tenuto a rimborsarle e, quindi, non subisce alcuna ricaduta nella propria sfera patrimoniale”. Inoltre – prosegue l'appello –
“l'impresa designata, agendo quale rappresentante del FGVS, persegue le finalità istituzionali del Fondo stesso, estranee alla propria attività d'impresa”. Perciò – conclude l'appello – “la
che partecipa in giudizio nella qualità di impresa designata dal FGVS Parte_4
4 agisce non in proprio ma per conto del Fondo, in virtù di un mandato senza rappresentanza che trova fondamento nella legge. Agendo quale longa manus del Fondo, anche se non ne spende direttamente il nome, la compagnia acquista un'autonoma posizione, anche proces- suale, rispetto a quella sua propria d'impresa esercente l'attività di assicurazione”.
8- La censura è infondata. promosse il giudizio nella qualità di impresa Controparte_1
designata per la gestione del FGVS, come si evince dalla lettura dell'atto introduttivo, in cui la suddetta qualità è dichiarata nella parte narrativa, nella parte in diritto e nelle conclusioni.
Tale qualità, se esprime una funzione di rappresentanza del FGVS e la responsabilità di un patrimonio distinto da quello proprio della compagnia, non per questo individua un soggetto giuridico diverso, che è pur sempre . Del resto, la giurisprudenza richiama- Controparte_1
ta dall'appellante – Cass.
9.12.2021 n. 39173 – riguarda un caso affatto diverso: quello dell'erronea assimilazione (da parte del giudice del merito) del soggetto da cui proveniva l'atto introduttivo (Equitalia Servizi Riscossione) ad altro diverso soggetto ( Controparte_6
) sol perché il secondo (anteriormente all'instaurazione del giudizio) aveva
[...]
assunto le funzioni del primo.
9- Con il primo motivo di appello, qui esaminato per ultimo, ribadisce l'eccezio- Pt_1
ne di propria carenza di legittimazione passiva, non avendo preso parte al giudizio presuppo- sto dinanzi al GdP, sicché le relative statuizioni non sarebbero a lui opponibili.
10- La censura è infondata. La responsabilità di (in solido con proprietario Pt_1 CP_4
dell'autovettura) per il risarcimento dei danni causati dal sinistro discende non dall'opponibi- lità della sentenza del GdP passata in giudicato, ma dalla qualità, rivestita nell'occasione da di conducente del veicolo privo di assicurazione (come da modello CAI da lui sot- Pt_1
toscritto) e dalla non contestazione in questa sede della sua qualità di conducente e della ri- costruzione del sinistro operata dal GdP.
Infatti, l'azione di regresso ex art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209\2005, esercitata dall'impresa designata dal FGVS che ha risarcito il danno, non richiede la contestuale domanda di accer- tamento della responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro, sicché è sufficiente che nell'atto introduttivo siano allegati i fatti relativi all'esistenza del sinistro, alla scopertura assicurativa del mezzo responsabile e all'avvenuto pagamento dell'importo risarcitorio, non anche quelli inerenti alla dinamica dell'incidente e alla responsabilità del convenuto, che possono essere introdotti da questo a fondamento dell'eccezione della sua mancanza di re- sponsabilità [in termini, Cass. ord. 11.04.2025 n. 9491].
5 Nel caso in esame, non ha contestato – avendone l'onere – la propria qualità di Pt_1
conducente, la verità storica del sinistro, la sua dinamica, i suoi effetti in danno di , la R_
quantificazione del risarcimento, la mancanza di copertura assicurativa del veicolo e l'avve- nuto pagamento da parte di Controparte_1
11- L'appello va perciò respinto. Spese secondo soccombenza, liquidate in base al DM
55\2014 e successive modifiche, scaglione fino a € 26.000,00.
12- Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n.
115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo uni- ficato da parte di . Parte_1
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Napoli 5.01.2021 n. 46, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Parte_1 Controparte_1
del presente grado, che liquida in € 4.000,00 per compensi ed € 600,00 per rimborso forfeta- rio di spese generali al 15%, IVA e CPA;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115 per il versamento di un ulteriore importo pari a quanto dovuto a titolo di contributo unificato da parte di . Parte_1
Così deciso in Napoli il 16 settembre 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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