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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/09/2025, n. 2778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2778 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1430 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
CANTIELLO NICOLA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CATTOLICO Controparte_1
INCALDANA DANIELA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/09/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi in data. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/03/2025 parte ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con parte resistente in Mondragone (Ce) il 18/10/2021; - che dallo stesso è nato un figlio (18/05/2022); - che, essendo divenuta la prosecuzione della vita matrimoniale Per_1 2
impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti accessori.
Si costituiva parte resistente, la quale, contestato tutto quanto dedotto da parte ricorrente, concludeva per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e l'adozione dei provvedimenti accessori.
All'udienza del 13/06/2025, le parti raggiungevano un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, il Giudice invitava le parti a fornire chiarimenti sul punto 7 dell'accordo, rinviando la causa in prosieguo.
La causa era rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1. I coniugi, che già vivono separati, continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre in Mondragone (CE), Via Fiumara n. 77, nella casa di proprietà della famiglia della sig.ra ; Parte_1
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, compatibilmente con le proprie esigenze di lavoro e con le esigenze scolastiche di e salvo in ogni caso diversi accordi Per_1 tra i genitori, come appresso indicato:
• per due pomeriggi settimanali (martedì e giovedì) durante il periodo scolastico (settembre- maggio) dalle ore 16.00 alle ore 19.00 provvedendo a prenderlo direttamente a scuola, anche per il tramite di delegati, laddove necessario;
nei giorni in cui il minore non dovesse andare a scuola, il sig. provvederà a prendere il minore dalle ore 12.00 fino alle 19.00; CP_1
• per due pomeriggi settimanali (martedì e giovedì) durante il periodo estivo (giugno - agosto) dalle ore 12.00 alle 21.00; 3
• a week end alterni, dalle ore 19.00 del venerdì sera alle ore 19.00 della domenica sera durante il periodo scolastico (settembre-maggio) e alle ore 21.00 della domenica sera durante il periodo estivo (giugno - agosto);
• vacanze natalizie: il minore trascorrerà i giorni delle festività con ciascuno dei genitori ad anni alterni come segue: il 24 Dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro genitore;
stesso dicasi per il 30 e 31 dicembre e il 26 Dicembre e il 6 Gennaio, gli altri giorni di vacanze natalizie saranno equamente divisi tra i genitori, sempre previo accordo tra i coniugi e sempre rispettando il principio dell'alternanza;
• vacanze pasquali: il minore trascorrerà i giorni delle festività con ciascuno dei genitori ad anni alterni come segue: la domenica delle Palme con un genitore e la domenica di Pasqua con l'altro; stesso dicasi per il lunedì di Pasquetta e il martedì in Albis (festa patronale), sempre previo accordo tra i coniugi e sempre rispettando il principio dell'alternanza;
• vacanze estive: il minore trascorrerà con il padre 15 gg anche non consecutivi (7 gg a luglio e 7 gg. ad agosto) da comunicarsi entro e non oltre il 31 Maggio di ogni anno (in via eccezionale per l'anno in corso entro il 30 giugno 2025);
Per il compleanno del minore, i genitori si impegnano a presenziare.
4. Il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di mantenimento del figlio minore , CP_1 Per_1 la somma mensile di €. 200,00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente con riferimento alle variazioni indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istat, Detti versamenti dovranno essere effettuati entro e non oltre il 20 di ogni mese tramite bonifico bancario e/o ricarica Postepay in favore della madre. Il sig. CP_1 autorizza fin da adesso la sig.ra a percepire il 100% dell'assegno unico pari Parte_1 all'importo complessivo di €. 230,00; Premesso che il sig. ha già versato la somma CP_1 di e. 600,00 a titolo di arretrati di mantenimento del mese di marzo, aprile e maggio 2025, quest'ultimo verserà la somma complessiva di e. 625,00 quale arretrati sulla contribuzione al
50% delle spese straordinarie, di cui €. 375,00 per le spese di una ludoteca ( Parte_2
) da gennaio a maggio 2025 ed €. 250,00 per le spese della mensa da gennaio a
[...] maggio 2025. Fermo restando il pagamento del mantenimento e spese straordinarie correnti
(ludoteca fino a quando il minore non inizierà la frequentazione della scuola pubblica e mensa scolastica fino a giugno p.v.), gli arretrati relativi alle spese straordinarie verranno corrisposti mediante bonifico e/o ricarica Postepay in favore della madre di € 200,00 mensili a decorrere dal mese di Luglio p.v. e fino al mese di Settembre 2025.
5. Le eventuali spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il minore, previamente concordate ove possibile (soprattutto eventuali spese di ludoteca e/o baby 4
sitter), saranno ripartite tra i coniugi al 50%. Per le spese si rimanda al
Protocollo del Tribunale di S. Maria C.V.
6. Il sig. provvederà a trasferire la residenza, attualmente in Mondragone (CE), Via CP_1
Fiumara n. 77 entro 30 gg. dalla sottoscrizione degli accordi e a pagare una rata della Tari
2025 della casa coniugale;
7. La sig.ra si impegna a rimettere la denuncia - querela sporta nei Parte_1 confronti del sig. entro 30 gg. dalla sottoscrizione dei predetti accordi, se Controparte_1 rimettibile.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza del 10/09/2025, le parti hanno congiuntamente rappresentato che la ricorrente in data 16/06/2025 provvedeva a rimettere la denuncia – querela sporta presso i Carabinieri di Mondragone e che, in data 27/06/2025, veniva notificata alla stessa richiesta di archiviazione, non oggetto di opposizione nei termini di legge.
Tanto premesso il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 CP_1 nato il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mondragone (Ce) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 39, parte II, serie A, anno 2021);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 11/09/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1430 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
CANTIELLO NICOLA presso cui è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CATTOLICO Controparte_1
INCALDANA DANIELA presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/09/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dai coniugi in data. Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/03/2025 parte ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con parte resistente in Mondragone (Ce) il 18/10/2021; - che dallo stesso è nato un figlio (18/05/2022); - che, essendo divenuta la prosecuzione della vita matrimoniale Per_1 2
impossibile a causa della condotta del coniuge, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti accessori.
Si costituiva parte resistente, la quale, contestato tutto quanto dedotto da parte ricorrente, concludeva per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi e l'adozione dei provvedimenti accessori.
All'udienza del 13/06/2025, le parti raggiungevano un accordo e, recepito provvisoriamente lo stesso, il Giudice invitava le parti a fornire chiarimenti sul punto 7 dell'accordo, rinviando la causa in prosieguo.
La causa era rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1. I coniugi, che già vivono separati, continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
2. Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre in Mondragone (CE), Via Fiumara n. 77, nella casa di proprietà della famiglia della sig.ra ; Parte_1
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, compatibilmente con le proprie esigenze di lavoro e con le esigenze scolastiche di e salvo in ogni caso diversi accordi Per_1 tra i genitori, come appresso indicato:
• per due pomeriggi settimanali (martedì e giovedì) durante il periodo scolastico (settembre- maggio) dalle ore 16.00 alle ore 19.00 provvedendo a prenderlo direttamente a scuola, anche per il tramite di delegati, laddove necessario;
nei giorni in cui il minore non dovesse andare a scuola, il sig. provvederà a prendere il minore dalle ore 12.00 fino alle 19.00; CP_1
• per due pomeriggi settimanali (martedì e giovedì) durante il periodo estivo (giugno - agosto) dalle ore 12.00 alle 21.00; 3
• a week end alterni, dalle ore 19.00 del venerdì sera alle ore 19.00 della domenica sera durante il periodo scolastico (settembre-maggio) e alle ore 21.00 della domenica sera durante il periodo estivo (giugno - agosto);
• vacanze natalizie: il minore trascorrerà i giorni delle festività con ciascuno dei genitori ad anni alterni come segue: il 24 Dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro genitore;
stesso dicasi per il 30 e 31 dicembre e il 26 Dicembre e il 6 Gennaio, gli altri giorni di vacanze natalizie saranno equamente divisi tra i genitori, sempre previo accordo tra i coniugi e sempre rispettando il principio dell'alternanza;
• vacanze pasquali: il minore trascorrerà i giorni delle festività con ciascuno dei genitori ad anni alterni come segue: la domenica delle Palme con un genitore e la domenica di Pasqua con l'altro; stesso dicasi per il lunedì di Pasquetta e il martedì in Albis (festa patronale), sempre previo accordo tra i coniugi e sempre rispettando il principio dell'alternanza;
• vacanze estive: il minore trascorrerà con il padre 15 gg anche non consecutivi (7 gg a luglio e 7 gg. ad agosto) da comunicarsi entro e non oltre il 31 Maggio di ogni anno (in via eccezionale per l'anno in corso entro il 30 giugno 2025);
Per il compleanno del minore, i genitori si impegnano a presenziare.
4. Il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di mantenimento del figlio minore , CP_1 Per_1 la somma mensile di €. 200,00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente con riferimento alle variazioni indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istat, Detti versamenti dovranno essere effettuati entro e non oltre il 20 di ogni mese tramite bonifico bancario e/o ricarica Postepay in favore della madre. Il sig. CP_1 autorizza fin da adesso la sig.ra a percepire il 100% dell'assegno unico pari Parte_1 all'importo complessivo di €. 230,00; Premesso che il sig. ha già versato la somma CP_1 di e. 600,00 a titolo di arretrati di mantenimento del mese di marzo, aprile e maggio 2025, quest'ultimo verserà la somma complessiva di e. 625,00 quale arretrati sulla contribuzione al
50% delle spese straordinarie, di cui €. 375,00 per le spese di una ludoteca ( Parte_2
) da gennaio a maggio 2025 ed €. 250,00 per le spese della mensa da gennaio a
[...] maggio 2025. Fermo restando il pagamento del mantenimento e spese straordinarie correnti
(ludoteca fino a quando il minore non inizierà la frequentazione della scuola pubblica e mensa scolastica fino a giugno p.v.), gli arretrati relativi alle spese straordinarie verranno corrisposti mediante bonifico e/o ricarica Postepay in favore della madre di € 200,00 mensili a decorrere dal mese di Luglio p.v. e fino al mese di Settembre 2025.
5. Le eventuali spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il minore, previamente concordate ove possibile (soprattutto eventuali spese di ludoteca e/o baby 4
sitter), saranno ripartite tra i coniugi al 50%. Per le spese si rimanda al
Protocollo del Tribunale di S. Maria C.V.
6. Il sig. provvederà a trasferire la residenza, attualmente in Mondragone (CE), Via CP_1
Fiumara n. 77 entro 30 gg. dalla sottoscrizione degli accordi e a pagare una rata della Tari
2025 della casa coniugale;
7. La sig.ra si impegna a rimettere la denuncia - querela sporta nei Parte_1 confronti del sig. entro 30 gg. dalla sottoscrizione dei predetti accordi, se Controparte_1 rimettibile.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza del 10/09/2025, le parti hanno congiuntamente rappresentato che la ricorrente in data 16/06/2025 provvedeva a rimettere la denuncia – querela sporta presso i Carabinieri di Mondragone e che, in data 27/06/2025, veniva notificata alla stessa richiesta di archiviazione, non oggetto di opposizione nei termini di legge.
Tanto premesso il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi nata il [...] in [...] e Parte_1 CP_1 nato il [...] in [...];
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mondragone (Ce) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 39, parte II, serie A, anno 2021);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 11/09/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese