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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 18/09/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 17.09.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie n.R.G.
334/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv. Parte_1 C.F._1
F. Bucciarelli (C.F.: ) e A. Balducci (C.F.: C.F._2
) C.F._3
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: .IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2
difeso dagli Avv. R. Del Sordo (C.F.: ) e C. Grappone (C.F.: C.F._4
) C.F._5
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 14.05.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' , al fine di proporre opposizione CP_1
avverso l'avviso di addebito n. 33220240000976629000 notificato in data
04.11.2024, con il quale l'ente di previdenza ha disposto nei suoi confronti il pagamento di € 4.776,71, a titolo di contributi dovuti e non versati a titolo di
“Gestione Commercianti” relativamente al periodo compreso tra il gennaio 2022 ed il dicembre 2023, deducendo l'insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione nella apposita sezione “Gestione Commercianti”, attesi la qualifica della CP_1
ricorrente medesima di mero Amministratore Unico della società e, Controparte_2
conseguentemente, l'assenza dei requisiti dell'abitualità e prevalenza nella gestione della società e nella partecipazione di qualsivoglia attività lavorativa subordinata o esecutiva. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “In via preliminare e
d'urgenza: sospendere l'esecuzione dell'avviso di addebito n. 332 2024 00009766 29
000, in virtù di tutte le argomentazioni addotte nel presente ricorso. In via principale: 3) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione della Sig.ra Pt_1
alla Gestione esercenti attività commerciali dell' per il periodo oggetto
[...] CP_1
di accertamento. 4) per l'effetto ritenere e dichiarare illegittimo e conseguentemente annullare l'avviso di addebito n. 332 2024 00009766 29 000 opposto, ritenendo non dovute le somme richieste a titolo di contributi per i periodi ivi indicati e le relative somme aggiuntive”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto con provvedimento del 15.05.2025, la causa è stata fissata per la trattazione all'udienza del 17.09.2025, da svolgersi a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Pag. 2 di 8 Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio ha ad oggetto la sussistenza o meno dei presupposti indicati dalla legge ai fini dell'iscrizione della ricorrente nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e, quindi, dell'obbligo di pagamento dei relativi contributi.
La disciplina di riferimento si rintraccia, in origine, nell'art. 1 L. n. 613/1966, a termini del quale “L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con L.
27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio, ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi…”.
L'art. 31 L. n. 45/1986 così recita: “Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'art. 1, della L 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della L. 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative, e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'art. 2 della legge n. 613/66…”.
L'art. 1, comma 202, L. n. 662/1996 ha poi statuito che “A decorrere dal 1 gennaio
1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'art. 49, lett d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti; il comma
Pag. 3 di 8 203 della medesima norma prosegue disponendo che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966
n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
Dalla menzionata disciplina, così come riformata a seguito dei diversi interventi legislativi succedutisi nel tempo, discende che l'iscrizione alla Gestione commercianti è obbligatoria, con conseguente obbligo di versare i relativi contributi, ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge, ossia: la titolarità
o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali;
tali obblighi, dunque, ricomprendo i soggetti titolari o gestori, individualmente o mediante società di persone, di imprese rientranti nel settore terziario, in presenza dei citati requisiti. Inoltre, per quanto qui interessa, l'attuale disciplina estende l'obbligo di iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, soggetti in precedenza esclusi dall'obbligo citato in ragione della limitazione
Pag. 4 di 8 della loro responsabilità nella conduzione dell'impresa, anche sotto l'aspetto delle conseguenze patrimoniali, e ciò in ragione della necessità di evitare che, mediante lo schermo societario, la prestazione del socio resa nell'impresa sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria e, dunque, dall'esigenza di superare la preesistente disparità di trattamento tra i titolari di ditte individuali ed i soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata, quando l'attività prestata da questi ultimi all'interno dell'azienda, tenuto conto anche della struttura della stessa, presenti le medesime caratteristiche.
Quanto al riparto degli oneri probatori, deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, premesso che l'opposizione a cartella esattoriale (ma identico principio vale per gli avvisi di addebito) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale che ha ad oggetto l'impugnazione del ruolo, atto unilaterale stragiudiziale di accertamento dell'esistenza del credito, la veste sostanziale delle parti in causa non corrisponde a quella formale, nel senso che è l'ente previdenziale opposto (convenuto solo in senso formale, ma attore in senso sostanziale) ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre incombe sull'opponente ingiunto
(attore solo in senso formale, ma convenuto in senso sostanziale) la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato, sicché l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore (ex multis Cass. n. 10583/2017; Cass. n. 19469/2018; Cass. n. 3279/2020).
Ebbene, nel caso di specie, parte resistente ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Più nello specifico, la documentazione agli atti prodotta da parte resistente – in particolare la visura camerale della società di cui la ricorrente risulta essere
Pag. 5 di 8 Amministratore unico, il quadro AC accluso alla comunicazione “Unica” presentata ai fini alla CCIAA del Molise dalla ricorrente, nonché la richiesta da parte della CP_1
ricorrente medesima di cancellazione dalla Gestione Commercianti con decorrenza
31.12.2023 ed il relativo ed accluso quadro AC – comprova che la ricorrente stessa ha richiesto la propria iscrizione alla Gestione Commercianti con decorrenza
01.04.2019, dichiarando di partecipare direttamente al lavoro aziendale della Società
(identificata con numero REA CB-206749 e codice fiscale con P.IVA_3
carattere di abitualità e prevalenza;
mentre, al tempo della richiesta di cancellazione del 15.05.2024 con decorrenza 31.12.2023, la stessa ricorrente ha rappresentato di non svolgere più attività in impresa commerciale, con fine attività, giustappunto, dal
31.12.2023. A ciò si aggiunga che, proprio dalla richiamata visura camerale in atti, emerge che la società risulta comunque essere una Società Controparte_2
commerciale, atteso che il relativo oggetto sociale postula anche occupandosi la commercializzazione dei prodotti realizzati, oltre ad evidenziarsi che la medesima società risulta essere priva di dipendenti e che l'Amministratore Unico della società gestisce l'impresa sociale, ciò che dimostra ulteriormente la concentrazione di tutte le attività sociali, comprese quelle di gestione e partecipazione esecutiva.
Le suddette circostanze, così come acclarate dalla documentazione in atti, consentono di escludere che l'attività della ricorrente, nel periodo per cui è causa, si sia concretizzata in un facere meramente gestorio – come da formale qualifica di
Amministratore unico – e, di contro, costituiscono sufficiente ed idonea prova atta a dimostrare la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, oltre che gli ulteriori requisiti richiesti dalla menzionata disciplina ai fini dell'iscrizione nella Gestione commercianti e dell'obbligo di pagamento dei relativi contributi.
Pag. 6 di 8 Alla luce delle argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (scaglione da € 1.1001,00 ad € 5.200,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti.
Vasto, 18.09.2025
Pag. 7 di 8
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 17.09.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie n.R.G.
334/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Avv. Parte_1 C.F._1
F. Bucciarelli (C.F.: ) e A. Balducci (C.F.: C.F._2
) C.F._3
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: .IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2
difeso dagli Avv. R. Del Sordo (C.F.: ) e C. Grappone (C.F.: C.F._4
) C.F._5
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 14.05.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' , al fine di proporre opposizione CP_1
avverso l'avviso di addebito n. 33220240000976629000 notificato in data
04.11.2024, con il quale l'ente di previdenza ha disposto nei suoi confronti il pagamento di € 4.776,71, a titolo di contributi dovuti e non versati a titolo di
“Gestione Commercianti” relativamente al periodo compreso tra il gennaio 2022 ed il dicembre 2023, deducendo l'insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione nella apposita sezione “Gestione Commercianti”, attesi la qualifica della CP_1
ricorrente medesima di mero Amministratore Unico della società e, Controparte_2
conseguentemente, l'assenza dei requisiti dell'abitualità e prevalenza nella gestione della società e nella partecipazione di qualsivoglia attività lavorativa subordinata o esecutiva. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “In via preliminare e
d'urgenza: sospendere l'esecuzione dell'avviso di addebito n. 332 2024 00009766 29
000, in virtù di tutte le argomentazioni addotte nel presente ricorso. In via principale: 3) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione della Sig.ra Pt_1
alla Gestione esercenti attività commerciali dell' per il periodo oggetto
[...] CP_1
di accertamento. 4) per l'effetto ritenere e dichiarare illegittimo e conseguentemente annullare l'avviso di addebito n. 332 2024 00009766 29 000 opposto, ritenendo non dovute le somme richieste a titolo di contributi per i periodi ivi indicati e le relative somme aggiuntive”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto con provvedimento del 15.05.2025, la causa è stata fissata per la trattazione all'udienza del 17.09.2025, da svolgersi a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Pag. 2 di 8 Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio ha ad oggetto la sussistenza o meno dei presupposti indicati dalla legge ai fini dell'iscrizione della ricorrente nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e, quindi, dell'obbligo di pagamento dei relativi contributi.
La disciplina di riferimento si rintraccia, in origine, nell'art. 1 L. n. 613/1966, a termini del quale “L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti è estesa agli esercenti piccole imprese commerciali iscritti negli elenchi degli aventi diritto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie istituita con L.
27 novembre 1960, n. 1397, agli ausiliari del commercio, ed agli altri lavoratori autonomi iscritti nei predetti elenchi…”.
L'art. 31 L. n. 45/1986 così recita: “Le disposizioni sull'iscrizione all'assicurazione contro le malattie contenute nell'art. 1, della L 27 novembre 1960, n. 1397, come sostituito dall'art. 29 della L. 3 giugno 1975, n. 160, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative, e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e degli eventuali familiari coadiutori di cui all'art. 2 della legge n. 613/66…”.
L'art. 1, comma 202, L. n. 662/1996 ha poi statuito che “A decorrere dal 1 gennaio
1997 l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui all'art. 49, lett d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, con esclusione dei professionisti ed artisti; il comma
Pag. 3 di 8 203 della medesima norma prosegue disponendo che “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966
n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.
Dalla menzionata disciplina, così come riformata a seguito dei diversi interventi legislativi succedutisi nel tempo, discende che l'iscrizione alla Gestione commercianti è obbligatoria, con conseguente obbligo di versare i relativi contributi, ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge, ossia: la titolarità
o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione;
la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali;
tali obblighi, dunque, ricomprendo i soggetti titolari o gestori, individualmente o mediante società di persone, di imprese rientranti nel settore terziario, in presenza dei citati requisiti. Inoltre, per quanto qui interessa, l'attuale disciplina estende l'obbligo di iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, soggetti in precedenza esclusi dall'obbligo citato in ragione della limitazione
Pag. 4 di 8 della loro responsabilità nella conduzione dell'impresa, anche sotto l'aspetto delle conseguenze patrimoniali, e ciò in ragione della necessità di evitare che, mediante lo schermo societario, la prestazione del socio resa nell'impresa sia sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria e, dunque, dall'esigenza di superare la preesistente disparità di trattamento tra i titolari di ditte individuali ed i soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata, quando l'attività prestata da questi ultimi all'interno dell'azienda, tenuto conto anche della struttura della stessa, presenti le medesime caratteristiche.
Quanto al riparto degli oneri probatori, deve richiamarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, premesso che l'opposizione a cartella esattoriale (ma identico principio vale per gli avvisi di addebito) dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale che ha ad oggetto l'impugnazione del ruolo, atto unilaterale stragiudiziale di accertamento dell'esistenza del credito, la veste sostanziale delle parti in causa non corrisponde a quella formale, nel senso che è l'ente previdenziale opposto (convenuto solo in senso formale, ma attore in senso sostanziale) ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria, mentre incombe sull'opponente ingiunto
(attore solo in senso formale, ma convenuto in senso sostanziale) la prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto azionato, sicché l'onere probatorio circa l'esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell'ente impositore (ex multis Cass. n. 10583/2017; Cass. n. 19469/2018; Cass. n. 3279/2020).
Ebbene, nel caso di specie, parte resistente ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Più nello specifico, la documentazione agli atti prodotta da parte resistente – in particolare la visura camerale della società di cui la ricorrente risulta essere
Pag. 5 di 8 Amministratore unico, il quadro AC accluso alla comunicazione “Unica” presentata ai fini alla CCIAA del Molise dalla ricorrente, nonché la richiesta da parte della CP_1
ricorrente medesima di cancellazione dalla Gestione Commercianti con decorrenza
31.12.2023 ed il relativo ed accluso quadro AC – comprova che la ricorrente stessa ha richiesto la propria iscrizione alla Gestione Commercianti con decorrenza
01.04.2019, dichiarando di partecipare direttamente al lavoro aziendale della Società
(identificata con numero REA CB-206749 e codice fiscale con P.IVA_3
carattere di abitualità e prevalenza;
mentre, al tempo della richiesta di cancellazione del 15.05.2024 con decorrenza 31.12.2023, la stessa ricorrente ha rappresentato di non svolgere più attività in impresa commerciale, con fine attività, giustappunto, dal
31.12.2023. A ciò si aggiunga che, proprio dalla richiamata visura camerale in atti, emerge che la società risulta comunque essere una Società Controparte_2
commerciale, atteso che il relativo oggetto sociale postula anche occupandosi la commercializzazione dei prodotti realizzati, oltre ad evidenziarsi che la medesima società risulta essere priva di dipendenti e che l'Amministratore Unico della società gestisce l'impresa sociale, ciò che dimostra ulteriormente la concentrazione di tutte le attività sociali, comprese quelle di gestione e partecipazione esecutiva.
Le suddette circostanze, così come acclarate dalla documentazione in atti, consentono di escludere che l'attività della ricorrente, nel periodo per cui è causa, si sia concretizzata in un facere meramente gestorio – come da formale qualifica di
Amministratore unico – e, di contro, costituiscono sufficiente ed idonea prova atta a dimostrare la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, oltre che gli ulteriori requisiti richiesti dalla menzionata disciplina ai fini dell'iscrizione nella Gestione commercianti e dell'obbligo di pagamento dei relativi contributi.
Pag. 6 di 8 Alla luce delle argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (scaglione da € 1.1001,00 ad € 5.200,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti.
Vasto, 18.09.2025
Pag. 7 di 8
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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