Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/1973, n. 1539
CASS
Sentenza 25 maggio 1973

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L''actio negatoria servitutis', sia che abbia ad oggetto la sola dichiarazione di inesistenza di diritti reali altrui sulla cosa di proprieta dell'attore, sia che si indirizzi ad ottenere la cessazione dell'attivita antigiuridica della controparte, puo ben essere esercitata da uno solo dei comproprietari, in quanto la legittimazione attiva non puo non appartenere a ciascuno dei condomini, essendo la quota ideale di interessi di ognuno compenetrata nell'intera consistenza del bene che Forma oggetto della comunione. Essa, invece, puo essere proposta contro un solo proprietario del fondo che appare dominante unicamente quando abbia ad oggetto il mero accertamento dell'inesistenza della servitu, giacche risolvendosi quest'ultima, nel suo lato passivo, in un Obbligo negativo del proprietario del fondo servente, l'inesistenza di tale Obbligo puo utilmente essere accertata nei confronti di uno solo dei proprietari del detto fondo e correlativamente di uno solo dei proprietari del fondo dominante; nel caso, invece, in cui venga chiesta anche la condanna all'adempimento di un positivo Obbligo inerente ad un diritto reale, che abbia per sua natura l'effetto di incidere su una situazione inscindibilmente comune ad altri soggetti (come l'abbattimento di un immobile o la eliminazione di opere compiute su un fondo di proprieta comune) occorre la partecipazione in giudizio di tutti i titolari della comunione, altrimenti la sentenza non avendo efficacia nei confronti di tutti, sarebbe non eseguibile e quindi 'inutiliter data'. ( V 1818/70, mass n 347795).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 25/05/1973, n. 1539
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1539
    Data del deposito : 25 maggio 1973

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