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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/11/2025, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) SE UP Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) IO RI AD Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 7/2025 R.G., promossa in grado di appello da:
, nato a [...] il [...] (c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difesi dall'avv. Gaspare Lombardo, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Licata, Corso Vittorio Emanuele 66 (indirizzo p.e.c. del diefensore indicato in atti),
appellante,
contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1
resistente.
All'esito della udienza di discussione del 18 novembre 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c. - la
1 Corte pone la causa in decisione;
quindi, pronuncia, con contestuale deposito telematico in cancelleria, la presente sentenza, costituita dal dispositivo e dalla esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con ricorso depositato il 03 gennaio 2025, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1543/2024, pubblicata il 04 dicembre 2024, emessa dal Tribunale di Agrigento nella causa già iscritta al n. 47/2024 R.G.;
rilevato che l'appello ed il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, secondo quanto riconosciuto dallo stesso difensore dell'appellante, non sono stati notificati alle controparti;
rilevato che, secondo il costante indirizzo espresso dalla Suprema Corte, nel rito del lavoro (applicabile al presente procedimento giusta il rinvio operato dall'art. 447 bis c.p.c.), l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza (ove quest'ultimo sia stato comunicato al ricorrente) e non è consentita al giudice l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione (ex plurimis: Cass. Civ., sez. lav., n. 3145/2024; sez. III, n. 32502/2023; sez. lav., n. 27079/2020);
rilevato che, nel caso di specie, il decreto emesso dal Presidente della Seconda Sezione è stato regolarmente comunicato al procuratore dell'appellante in data 08 gennaio 2025;
ritenuto che l'improcedibilità dell'impugnazione debba essere dichiarata in via preliminare e prevalga, dunque, rispetto all'estinzione del giudizio per mancata comparizione delle parti;
ritenuto che non vi è alcuna spesa ripetibile da parte del resistente, non costituitosi in giudizio;
2 rilevato che, a seguito della declaratoria di improcedibilità dell'appello, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui:
”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”),
p.q.m.
la Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1543/2024, pubblicata il 04 Parte_1 dicembre 2024, emessa dal Tribunale di Agrigento nella causa già iscritta al n. 47/2024 R.G., così provvede:
- dichiara l'appello improcedibile;
- nessuna spesa ripetibile da parte del resistente;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, 19/11/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IO RI AD SE UP
3
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) SE UP Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) IO RI AD Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 7/2025 R.G., promossa in grado di appello da:
, nato a [...] il [...] (c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difesi dall'avv. Gaspare Lombardo, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Licata, Corso Vittorio Emanuele 66 (indirizzo p.e.c. del diefensore indicato in atti),
appellante,
contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1
resistente.
All'esito della udienza di discussione del 18 novembre 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c. - la
1 Corte pone la causa in decisione;
quindi, pronuncia, con contestuale deposito telematico in cancelleria, la presente sentenza, costituita dal dispositivo e dalla esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con ricorso depositato il 03 gennaio 2025, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 1543/2024, pubblicata il 04 dicembre 2024, emessa dal Tribunale di Agrigento nella causa già iscritta al n. 47/2024 R.G.;
rilevato che l'appello ed il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, secondo quanto riconosciuto dallo stesso difensore dell'appellante, non sono stati notificati alle controparti;
rilevato che, secondo il costante indirizzo espresso dalla Suprema Corte, nel rito del lavoro (applicabile al presente procedimento giusta il rinvio operato dall'art. 447 bis c.p.c.), l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza (ove quest'ultimo sia stato comunicato al ricorrente) e non è consentita al giudice l'assegnazione all'appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un'altra udienza di discussione (ex plurimis: Cass. Civ., sez. lav., n. 3145/2024; sez. III, n. 32502/2023; sez. lav., n. 27079/2020);
rilevato che, nel caso di specie, il decreto emesso dal Presidente della Seconda Sezione è stato regolarmente comunicato al procuratore dell'appellante in data 08 gennaio 2025;
ritenuto che l'improcedibilità dell'impugnazione debba essere dichiarata in via preliminare e prevalga, dunque, rispetto all'estinzione del giudizio per mancata comparizione delle parti;
ritenuto che non vi è alcuna spesa ripetibile da parte del resistente, non costituitosi in giudizio;
2 rilevato che, a seguito della declaratoria di improcedibilità dell'appello, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui:
”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”),
p.q.m.
la Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1543/2024, pubblicata il 04 Parte_1 dicembre 2024, emessa dal Tribunale di Agrigento nella causa già iscritta al n. 47/2024 R.G., così provvede:
- dichiara l'appello improcedibile;
- nessuna spesa ripetibile da parte del resistente;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, 19/11/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IO RI AD SE UP
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