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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/12/2025, n. 5854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5854 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13173/2021 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...], Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
EF TT, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a Controparte_1
Catania il 21.05.1975 ( ), rappresentata e C.F._2 difesa dall'avv. Francesca Sciacca, giusta procura in atti
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
1 Precisate le conclusioni come note scritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione in data 03/07/2025, con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.10.2021 ha Parte_1
proposto domanda di scioglimento del matrimonio contratto in
Catania il 24.1.1998 con , Controparte_1
matrimonio dal quale sono nate le figlie in data 01.05.1998 Per_1
e in data 01.08.2006. Persona_2
Ha concluso chiedendo disporsi l'affido condiviso di
[...]
con collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa Per_2 coniugale a quest'ultima, e si è reso disponibile al mantenimento delle figlie con un assegno complessivo di € 1.000,00.
Si è costituita , la quale, pur Controparte_1 aderendo alle domande in ordine all'affido e collocamento di
[...]
, ha chiesto di porre a carico del marito l'obbligo di Per_2 contribuire al mantenimento delle figlie con un assegno di € 1.500,00 oltre al riconoscimento di un assegno divorzile per sé di € 500,00.
Esperito infruttuosamente tra i coniugi il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in data 28.2.2022 è stato fissato il contributo di mantenimento in favore della prole a carico del ricorrente in € 1.200,00 mensili.
Istruita la causa mediante la documentazione in atti, la causa è stata posta in decisione in data 03/07/2025 sulle conclusioni rassegnate come da note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
_______________
La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice
2 quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge. L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la scioglimento del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti
i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni
devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura
di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione
consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di
separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente
l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 751/2014 del 25.10.2013.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b della legge 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 24.1.1998
(trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Catania, Atto
n. 21, Parte 1, Anno 1998).
3 Con riguardo alle disposizioni relative alla prole valgano le seguenti considerazioni.
Rileva il Collegio che nelle more del giudizio anche
[...]
è divenuta maggiorenne e, pertanto, nulla va disposto in Per_2
ordine al suo affidamento e collocamento.
Quanto alle statuizioni di ordine economico, considerato che e , entrambe studentesse, non hanno ancora Per_1 Persona_2 raggiunto l'indipendenza economica, continua a gravare su entrambi i genitori l'obbligo di concorrere al loro mantenimento.
Invero, è pacifico in giurisprudenza che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autonomo, segnatamente al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto anche conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro (ex multis, Cass. civ.
n.26875/2023).
Più nello specifico, l'obbligo di mantenimento della prole, che incombe su ciascun genitore e che discende direttamente dalla legge, come disposto dall'art. 147 c.c., non si esaurisce con il compimento del diciottesimo anno di età dei figli, ma permane, sussistendone i requisiti, fino a quando questi ultimi non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica.
In questo senso, secondo il consolidato orientamento del
Supremo Collegio, “l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore
interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere
essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.”.
Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337-septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c.
4 - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico” (Cassazione civile sez. I,
04/04/2024, n.8892).
A ciò ne consegue che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata “su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale
e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione
lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età” (Cassazione civile, Ord. del
28/11/2022 n. 34986).
Nel caso di specie, è incontestata tra le parti la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore di entrambe le figlie (sebbene, nello specifico, abbia Per_1
raggiunto i 27 anni di età).
Infatti, dalle allegazioni della resistente - pacifiche tra le parti,
in mancanza di contestazioni di parte attrice - emerge che entrambe le figlie non hanno ancora ultimato il proprio percorso di studi, che allo stato frequenta un corso accademico a Siena ma la Per_1 madre è rimasta “figura di riferimento per il corrente sostentamento del figlio, provvedendo materialmente alle sue esigenze” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 31/12/2020, n. 29977), che è Persona_2
convivente con la madre e ha da poco raggiunto la maggiore età
sicché non è economicamente autonoma.
È inoltre pacifico che la mancata indipendenza economica di entrambe - dunque, anche di , sebbene adesso di 27 anni - Per_1
non sia da addebitare a loro colpa.
Per quanto esposto, continua a gravare su entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie maggiorenni ma non economicamente autonome.
5 In relazione alla quantificazione del contributo di mantenimento in capo al genitore non convivente, l'art. 337ter co.
4, 5 e 6 c.c. dispone che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al
mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un
assegno periodico al fine di realizzare il principio di
proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza
di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i
genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato
agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o
dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice
dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”.
La predetta norma esprime il principio per cui i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli sulla base delle loro sostanze e capacità economiche, fino a che questi non abbiano raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
L'importo del contributo deve essere individuato tenendo conto delle esigenze di sostentamento della prole e delle condizioni patrimoniali delle parti (il ricorrente percepisce redditi per oltre €
89.000 annui;
mentre la resistente, dalle ultime dichiarazioni, percepisce redditi complessivi per circa € 19.000 annui).
Alla luce della complessiva situazione patrimoniale delle parti evincibile dalla documentazione in atti e dalle concrete esigenze della prole valutate alla stregua dell'età raggiunta e del percorso formativo in atto, ritiene il Collegio che sia congruo determinare il contributo di mantenimento da porre a carico del padre nella misura
6 prevista in sede presidenziale ovverosia complessivi € 1.200,00 mensili (€ 600,00 per figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, non essendovi peraltro la prova - per come, invece, dedotto dalla resistente - che siano sopraggiunte esigenze delle figlie tali da giustificare l'incremento del contributo di mantenimento in € 750,00 per ciascuna.
Non può disporsi il versamento diretto del contributo alle figlie maggiorenni, richiesto dal ricorrente, in mancanza di espressa domanda a riceverlo da parte delle figlie medesime (ex plurimis
Cass. Civ., n. 18008/2018; Cass. Civ., n. 25300/2013).
A va assegnata la casa Controparte_1 coniugale con le pertinenze ed i mobili che l'arredano, in quanto con la medesima coabita . Persona_2
L'assegnazione della casa coniugale, infatti, costituisce istituto finalizzato eminentemente al mantenimento dell'habitat domestico per i figli minori o maggiorenni non autonomi conviventi con l'istante ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. comma primo, a mente del quale “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
In ordine alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente si rileva quanto segue.
In base a quanto disposto dall'art. 5 l. div., commi 6 e ss, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la scioglimento del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi,
delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del
patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi,
e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del
matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare
periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
7 Come è noto, per trent'anni (dalle Sezioni Unite del 1990) la giurisprudenza ha ritenuto che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, cioè l'inadeguatezza dei mezzi si doveva riconoscere quando il richiedente non avesse i mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di rapporto coniugale. L'orientamento in questione è stato, poi, ribaltato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte , che , con la sentenza delle Sezioni Unite, con la sentenza dell'11 luglio
2018, n. 18287, hanno chiarito che "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del
1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e
perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o
comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della
norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla
luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal
richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del
patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto"
(cfr. anche Cass. Civ., 07/12/2021, n. 38928; Cass. Civ., 08/09/2021,
n. 24250).
Il giudizio sull'adeguatezza dei mezzi, dunque, deve basarsi sul complesso di criteri indicati dalla legge, previsti dalla L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, che vanno ponderati unitariamente e considerati equiordinati;
tale valutazione, quindi, deve essere effettuata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione al contributo in funzione della vita familiare dato dalla parte economicamente debole e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi solo per l'altra parte.
8 La differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, non costituisce quindi elemento sufficiente per il riconoscimento dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze
(Cass. 09/08/2019, n. 21234). L'attribuzione dell'assegno divorzile richiede, dunque, “l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. La decisione sulla sua attribuzione e
quantificazione deve basarsi su una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, considerando il
contributo fornito dal richiedente alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, determinandosi così
il principio per il quale l'assegno di divorzio non è finalizzato alla
ricostituzione del tenore di vita coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo dell'ex coniuge economicamente più debole”
(Cassazione civile sez. I, 11/04/2024, n.9865).
D'altronde, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole “abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le
motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché
l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie
e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative,
o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito,
indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale”
(Cass. civ. 04/10/2023, n.27945)
Sul piano della distribuzione degli oneri probatori, poi, la domanda di assegno resta soggetta alla disciplina del codice civile di cui all'art. 2697 c.c..
9 Ciò posto in punto di diritto, va osservato che già in termini di prospettazione la resistente non ha compiutamente allegato gli elementi che legittimano il diritto del coniuge alla liquidazione dell'assegno divorzile.
Più nello specifico, l'istante ha fondato la propria domanda sul presupposto dell'esistenza di un divario economico tra i coniugi.
Come sopra accennato, alla stregua del richiamato orientamento della Suprema Corte, la mera sussistenza della sperequazione reddituale tra le parti non è elemento di per sé
sufficiente per il riconoscimento del contributo in questione.
Infatti, la resistente per soddisfare i requisiti richiesti avrebbe dovuto, altresì, allegare e dimostrare di aver sacrificato e rinunciato alle proprie aspettative professionali per dedicarsi alla cura della famiglia, contribuendo in tal modo, a fronte del proprio sacrificio, all'incremento reddituale del coniuge.
Va osservato, invero, che dalle allegazioni della convenuta non
è emerso che ella abbia rinunciato a serie e concrete opportunità lavorative maggiormente redditizie per dedicarsi alla cura della famiglia;
non v'è prova, quindi, che il lamentato divario economico sia causalmente collegato - siccome richiesto dalla Suprema Corte – al sacrificio sopportato dal coniuge “debole” in virtù di un disegno familiare condiviso con il coniuge.
Ed anzi, dalle deduzioni del ricorrente si ricava che la moglie,
in costanza di matrimonio, avrebbe sempre svolto attività lavorativa, senza dovervi rinunziare per l'accudimento della prole o per l'accrescimento delle fortune del marito.
Con riguardo all'adeguatezza dei mezzi per il proprio sostentamento, poi, occorre rilevare che la convenuta percepisce redditi da lavoro subordinato per circa 19.000 euro e che allo stato non sussistono cause ostative allo svolgimento di attività lavorativa
(quali, ad esempio, patologie invalidanti).
Va evidenziato, inoltre, che la resistente gode in via esclusiva dell'immobile in cui vive, il cui mutuo è posto a carico del ricorrente.
10 Alla luce delle suddette considerazioni, si può concludere nel senso che parte convenuta disponga di “adeguati” mezzi per il proprio sostentamento e che non risulta provato che essa abbia sacrificato le proprie aspettative professionali per dedicarsi alla cura della famiglia in virtù di un disegno familiare condiviso con il coniuge.
Per quanto esposto, difettando i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, va rigettata la relativa domanda.
Avuto riguardo alla natura del presente procedimento, alla prevalenza della domanda di status, in difetto di una situazione di vera soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate compensate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 13173/2021 R.G
Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e , trascritto Parte_1 Controparte_1 CP_1
nel Registro di Stato Civile del Comune di Catania al N. 21, Parte 1,
Anno 1998;
Assegna a la casa Controparte_1 coniugale, con le pertinenze ed i mobili che l'arredano;
Pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 [...]
entro giorno 5 di ogni mese, per il Controparte_1 mantenimento delle figlie, un assegno dell'importo di € 1200,00, da rivalutarsi secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Rigetta nel resto;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 07/11/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13173/2021 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...], Parte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
EF TT, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a Controparte_1
Catania il 21.05.1975 ( ), rappresentata e C.F._2 difesa dall'avv. Francesca Sciacca, giusta procura in atti
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
1 Precisate le conclusioni come note scritte, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione in data 03/07/2025, con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.10.2021 ha Parte_1
proposto domanda di scioglimento del matrimonio contratto in
Catania il 24.1.1998 con , Controparte_1
matrimonio dal quale sono nate le figlie in data 01.05.1998 Per_1
e in data 01.08.2006. Persona_2
Ha concluso chiedendo disporsi l'affido condiviso di
[...]
con collocamento presso la madre, l'assegnazione della casa Per_2 coniugale a quest'ultima, e si è reso disponibile al mantenimento delle figlie con un assegno complessivo di € 1.000,00.
Si è costituita , la quale, pur Controparte_1 aderendo alle domande in ordine all'affido e collocamento di
[...]
, ha chiesto di porre a carico del marito l'obbligo di Per_2 contribuire al mantenimento delle figlie con un assegno di € 1.500,00 oltre al riconoscimento di un assegno divorzile per sé di € 500,00.
Esperito infruttuosamente tra i coniugi il tentativo di conciliazione, con ordinanza emessa in data 28.2.2022 è stato fissato il contributo di mantenimento in favore della prole a carico del ricorrente in € 1.200,00 mensili.
Istruita la causa mediante la documentazione in atti, la causa è stata posta in decisione in data 03/07/2025 sulle conclusioni rassegnate come da note scritte, con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
_______________
La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice
2 quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge. L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la scioglimento del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti
i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni
devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura
di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione
consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di
separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente
l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 751/2014 del 25.10.2013.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b della legge 898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto il 24.1.1998
(trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Catania, Atto
n. 21, Parte 1, Anno 1998).
3 Con riguardo alle disposizioni relative alla prole valgano le seguenti considerazioni.
Rileva il Collegio che nelle more del giudizio anche
[...]
è divenuta maggiorenne e, pertanto, nulla va disposto in Per_2
ordine al suo affidamento e collocamento.
Quanto alle statuizioni di ordine economico, considerato che e , entrambe studentesse, non hanno ancora Per_1 Persona_2 raggiunto l'indipendenza economica, continua a gravare su entrambi i genitori l'obbligo di concorrere al loro mantenimento.
Invero, è pacifico in giurisprudenza che i principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne, ma non economicamente autonomo, segnatamente al tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto anche conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro (ex multis, Cass. civ.
n.26875/2023).
Più nello specifico, l'obbligo di mantenimento della prole, che incombe su ciascun genitore e che discende direttamente dalla legge, come disposto dall'art. 147 c.c., non si esaurisce con il compimento del diciottesimo anno di età dei figli, ma permane, sussistendone i requisiti, fino a quando questi ultimi non abbiano raggiunto l'autosufficienza economica.
In questo senso, secondo il consolidato orientamento del
Supremo Collegio, “l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento del figlio non viene meno con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore
interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere
essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.”.
Tale diritto trova oggi precisa espressione nell'art. 337-septies c.c., il quale - come in precedenza l'abrogato art. 155-quinquies c.c.
4 - prevede che il giudice valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico” (Cassazione civile sez. I,
04/04/2024, n.8892).
A ciò ne consegue che la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti dev'essere fondata “su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale
e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione
lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età” (Cassazione civile, Ord. del
28/11/2022 n. 34986).
Nel caso di specie, è incontestata tra le parti la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore di entrambe le figlie (sebbene, nello specifico, abbia Per_1
raggiunto i 27 anni di età).
Infatti, dalle allegazioni della resistente - pacifiche tra le parti,
in mancanza di contestazioni di parte attrice - emerge che entrambe le figlie non hanno ancora ultimato il proprio percorso di studi, che allo stato frequenta un corso accademico a Siena ma la Per_1 madre è rimasta “figura di riferimento per il corrente sostentamento del figlio, provvedendo materialmente alle sue esigenze” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 31/12/2020, n. 29977), che è Persona_2
convivente con la madre e ha da poco raggiunto la maggiore età
sicché non è economicamente autonoma.
È inoltre pacifico che la mancata indipendenza economica di entrambe - dunque, anche di , sebbene adesso di 27 anni - Per_1
non sia da addebitare a loro colpa.
Per quanto esposto, continua a gravare su entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie maggiorenni ma non economicamente autonome.
5 In relazione alla quantificazione del contributo di mantenimento in capo al genitore non convivente, l'art. 337ter co.
4, 5 e 6 c.c. dispone che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al
mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un
assegno periodico al fine di realizzare il principio di
proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza
di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i
genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato
agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o
dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice
dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi”.
La predetta norma esprime il principio per cui i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli sulla base delle loro sostanze e capacità economiche, fino a che questi non abbiano raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
L'importo del contributo deve essere individuato tenendo conto delle esigenze di sostentamento della prole e delle condizioni patrimoniali delle parti (il ricorrente percepisce redditi per oltre €
89.000 annui;
mentre la resistente, dalle ultime dichiarazioni, percepisce redditi complessivi per circa € 19.000 annui).
Alla luce della complessiva situazione patrimoniale delle parti evincibile dalla documentazione in atti e dalle concrete esigenze della prole valutate alla stregua dell'età raggiunta e del percorso formativo in atto, ritiene il Collegio che sia congruo determinare il contributo di mantenimento da porre a carico del padre nella misura
6 prevista in sede presidenziale ovverosia complessivi € 1.200,00 mensili (€ 600,00 per figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, non essendovi peraltro la prova - per come, invece, dedotto dalla resistente - che siano sopraggiunte esigenze delle figlie tali da giustificare l'incremento del contributo di mantenimento in € 750,00 per ciascuna.
Non può disporsi il versamento diretto del contributo alle figlie maggiorenni, richiesto dal ricorrente, in mancanza di espressa domanda a riceverlo da parte delle figlie medesime (ex plurimis
Cass. Civ., n. 18008/2018; Cass. Civ., n. 25300/2013).
A va assegnata la casa Controparte_1 coniugale con le pertinenze ed i mobili che l'arredano, in quanto con la medesima coabita . Persona_2
L'assegnazione della casa coniugale, infatti, costituisce istituto finalizzato eminentemente al mantenimento dell'habitat domestico per i figli minori o maggiorenni non autonomi conviventi con l'istante ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. comma primo, a mente del quale “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
In ordine alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente si rileva quanto segue.
In base a quanto disposto dall'art. 5 l. div., commi 6 e ss, “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la scioglimento del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi,
delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del
patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi,
e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del
matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare
periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
7 Come è noto, per trent'anni (dalle Sezioni Unite del 1990) la giurisprudenza ha ritenuto che l'assegno divorzile dovesse consentire all'avente diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, cioè l'inadeguatezza dei mezzi si doveva riconoscere quando il richiedente non avesse i mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di rapporto coniugale. L'orientamento in questione è stato, poi, ribaltato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte , che , con la sentenza delle Sezioni Unite, con la sentenza dell'11 luglio
2018, n. 18287, hanno chiarito che "Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del
1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e
perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o
comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della
norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla
luce della valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal
richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del
patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto"
(cfr. anche Cass. Civ., 07/12/2021, n. 38928; Cass. Civ., 08/09/2021,
n. 24250).
Il giudizio sull'adeguatezza dei mezzi, dunque, deve basarsi sul complesso di criteri indicati dalla legge, previsti dalla L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, che vanno ponderati unitariamente e considerati equiordinati;
tale valutazione, quindi, deve essere effettuata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione al contributo in funzione della vita familiare dato dalla parte economicamente debole e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi solo per l'altra parte.
8 La differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, non costituisce quindi elemento sufficiente per il riconoscimento dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze
(Cass. 09/08/2019, n. 21234). L'attribuzione dell'assegno divorzile richiede, dunque, “l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. La decisione sulla sua attribuzione e
quantificazione deve basarsi su una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, considerando il
contributo fornito dal richiedente alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, determinandosi così
il principio per il quale l'assegno di divorzio non è finalizzato alla
ricostituzione del tenore di vita coniugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo dell'ex coniuge economicamente più debole”
(Cassazione civile sez. I, 11/04/2024, n.9865).
D'altronde, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che il coniuge economicamente più debole “abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le
motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché
l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie
e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative,
o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito,
indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico-relazionale”
(Cass. civ. 04/10/2023, n.27945)
Sul piano della distribuzione degli oneri probatori, poi, la domanda di assegno resta soggetta alla disciplina del codice civile di cui all'art. 2697 c.c..
9 Ciò posto in punto di diritto, va osservato che già in termini di prospettazione la resistente non ha compiutamente allegato gli elementi che legittimano il diritto del coniuge alla liquidazione dell'assegno divorzile.
Più nello specifico, l'istante ha fondato la propria domanda sul presupposto dell'esistenza di un divario economico tra i coniugi.
Come sopra accennato, alla stregua del richiamato orientamento della Suprema Corte, la mera sussistenza della sperequazione reddituale tra le parti non è elemento di per sé
sufficiente per il riconoscimento del contributo in questione.
Infatti, la resistente per soddisfare i requisiti richiesti avrebbe dovuto, altresì, allegare e dimostrare di aver sacrificato e rinunciato alle proprie aspettative professionali per dedicarsi alla cura della famiglia, contribuendo in tal modo, a fronte del proprio sacrificio, all'incremento reddituale del coniuge.
Va osservato, invero, che dalle allegazioni della convenuta non
è emerso che ella abbia rinunciato a serie e concrete opportunità lavorative maggiormente redditizie per dedicarsi alla cura della famiglia;
non v'è prova, quindi, che il lamentato divario economico sia causalmente collegato - siccome richiesto dalla Suprema Corte – al sacrificio sopportato dal coniuge “debole” in virtù di un disegno familiare condiviso con il coniuge.
Ed anzi, dalle deduzioni del ricorrente si ricava che la moglie,
in costanza di matrimonio, avrebbe sempre svolto attività lavorativa, senza dovervi rinunziare per l'accudimento della prole o per l'accrescimento delle fortune del marito.
Con riguardo all'adeguatezza dei mezzi per il proprio sostentamento, poi, occorre rilevare che la convenuta percepisce redditi da lavoro subordinato per circa 19.000 euro e che allo stato non sussistono cause ostative allo svolgimento di attività lavorativa
(quali, ad esempio, patologie invalidanti).
Va evidenziato, inoltre, che la resistente gode in via esclusiva dell'immobile in cui vive, il cui mutuo è posto a carico del ricorrente.
10 Alla luce delle suddette considerazioni, si può concludere nel senso che parte convenuta disponga di “adeguati” mezzi per il proprio sostentamento e che non risulta provato che essa abbia sacrificato le proprie aspettative professionali per dedicarsi alla cura della famiglia in virtù di un disegno familiare condiviso con il coniuge.
Per quanto esposto, difettando i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio, va rigettata la relativa domanda.
Avuto riguardo alla natura del presente procedimento, alla prevalenza della domanda di status, in difetto di una situazione di vera soccombenza, le spese di lite vanno dichiarate compensate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 13173/2021 R.G
Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e , trascritto Parte_1 Controparte_1 CP_1
nel Registro di Stato Civile del Comune di Catania al N. 21, Parte 1,
Anno 1998;
Assegna a la casa Controparte_1 coniugale, con le pertinenze ed i mobili che l'arredano;
Pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 [...]
entro giorno 5 di ogni mese, per il Controparte_1 mantenimento delle figlie, un assegno dell'importo di € 1200,00, da rivalutarsi secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
Rigetta nel resto;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 07/11/2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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