Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2025, n. 3018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3018 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 11590/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
, con gli Avv.ti Giuseppe Russi e Alberto Vescovini, con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Milano, Via Fontana 2
RICORRENTE contro
) Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: retribuzione. All'udienza di discussione il procuratore del ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 08/10/2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 per la condanna al pagamento dell'importo complessivo di euro 12.662,00 a
[...] saldo di talune fatture emesse e non pagate;
spese rifuse al procuratore antistatario.
è, invece, rimasta contumace. Controparte_1
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
***
Il ricorrente ha esposto di essere titolare di partita iva e di aver prestato attività lavorativa in favore della convenuta nell'ambito di una collaborazione coordinata e continuativa;
nel presente giudizio si duole del mancato pagamento di talune fatture emesse per l'attività svolta.
di seguito si riportano i verbali delle testimonianze assunte.
***
Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono , educatore, indifferente Testimone_1 interr di prova ammessi il teste così risponde: ho lavorato per la cooperativa dagli ultimi giorni di novembre 2022 fino a marzo 2023, avevo un contratto CP_1 per l'emergenza freddo;
mi occupavo di accoglienza, parlavo con gli ospiti dando loro anche supporto psicologico, li aiutavamo a lavarsi, mangiare e li mettevamo a dormire la sera;
io già conoscevo il ricorrente, anche lui lavorava con la cooperativa convenuta;
quando ho iniziato a novembre 2022 il ricorrente già lavorava per la cooperativa, fu li a chiamarmi per chiedermi se volevo lavorare in questo periodo;
il ricorrente ricopriva il mio stesso ruolo, peraltro essendo il più esperto ci coordinava, in tutto eravamo io, il ricorrente, , lavoravamo tutti all'interno della struttura di via Barabino a Corvetto;
CP_2 all'arrivo d iti ognuno di noi si occupava della sua registrazione altrimenti non li potevamo ospite;
mi pare che il ricorrente avesse anche le chiavi della struttura;
io lavoravo con un contratto part time 30 ore alla settimana dalle 18 alle 22, anche se eravamo d'accordo che una notte alla settimana la passavo con gli ospiti della struttura, il mattino dopo entro le 8 dovevano uscire;
era lì tutti i giorni, fisso fino alle 23 che io ricordi;
Pt_1
il periodo che ho lavorato per la cooperativa, ha lavorato con me anche il ricorrente.
*** Viene introdotto testimone di parte ricorrente che, ammonito, legge la formula di rito e sulle generalità dichiara: Sono , lavoratore autonomo, indifferente Testimone_2 interr i di prova ammessi il teste così risponde: preciso che io lavoro con mio padre, per quanto abbiamo due partite iva separate, ci occupiamo di mobili, arredamento e falegnameria;
abbiamo fatto dei lavori per la cooperativa io personalmente credo tre volte, nello stesso periodo in cui CP_1 hanno lavorato mio padre e Pt_1 ricordo di aver lavorato pre e di non ricordo dove di preciso ho fatto gli altri due lavori, era presso CP_1 una delle loro comunità; io conoscevo già da tempo Pt_1 quando sono intervenuto la cooperativa, si è occupato anche lui di montaggio e smontaggio, Pt_1 consegna, scarico del furgone;
so che aveva già fatto in altre occasioni questi lavori per la cooperativa, lo so visto il lungo periodo di tempi Pt_1 di reci quentazione;
se non erro, il mio primo intervento presso ove era presente anche il ricorrente deve essere stato tre anni fa;
CP_1 confermo che il ricorrente per si è anche di custodia presso il magazzino di via Candiani in Milano CP_1 di arredi, io ci sono andato per nte anche per recuperare arredi;
quanto al doc. 10 ric. che il Giudice mi esibisce, si tratta di una e-mail che aveva inviato tramite mio padre al CP_1 ricorrente per diluire il debito che avevano con lui.
*** All'esito dell'istruttoria si possono svolgere le seguenti considerazioni.
Come sopra accennato assume nel presente giudizio che con la Parte_1 CP_1 convenuta sarebbe intercorso un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, dolendosi del mancato pagamento dei compensi per la prestazione resa.
Ebbene, il teste ha, innanzitutto, confermato l'attività resa dal ricorrente da Testimone_3 novembre 2022 al marzo 2023 presso il centro emergenza freddo di via Barabino a Milano, avendo lavorato nel medesimo periodo.
2 | 4 In particolare, il teste ha dichiarato che il ricorrente si occupava dell'accoglienza degli ospiti, di fornire loro supporto psicologico ed aiutarli nelle incombenze quotidiane, ivi compreso lavarsi, seguirli durante i pasti e alla sera giunto il momento di coricarsi.
Inoltre, in quanto maggiormente esperto, ricopriva anche il ruolo di Parte_1 coordinamento del personale presente presso la struttura, della quale aveva inoltre le chiavi.
Infine, è risultata altresì confermata una presenza continuativa del ricorrente tutti i giorni fino alle ore 23:00.
*
Il teste , invece, ha confermato l'attività lavorativa resa da in Tes_4 Parte_1 favore della cooperativa per quanto concerne il montaggio e smontaggio arredi, consegna, carico e scarco furgoni nonché la custodia presso il magazzino sito in Via Candiani a Milano di arredi vari, destinati ad essere utilizzati presso i centri della cooperativa;
ha, altresì, riconosciuto l'e-mail sub doc. 10, inviata dalla cooperativa al padre affinché la inoltrasse al ricorrente, relativamente alla proposta di pagamento della somma di euro 10.978,00 per il pagamento delle fatture da 1 a 5 del 2023 in tre rate di pari importo.
Peraltro, anche i messaggi prodotti dal ricorrente danno ulteriormente conto dei rapporti intercorsi tra le parti (cfr. doc. 9).
Aggiungasi che nessuno si è presentato, per conto della convenuta, per rendere il disposto interrogatorio formale.
Ciò comporta che possono ritenersi per ammesse le circostanze di fatto allegate in ricorso
(come visto riscontrate in maniera significativa dall'istruttoria) in forza delle previsioni dell'articolo 232 cpc. come interpretato dalla condivisa giurisprudenza di legittimità secondo cui:
In tema di prove, con riferimento all'interrogatorio formale, la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (ex plurimis Cass., ordinanza n. n. 9436 del
18/04/2018).
*
Per quanto detto, l'attività resa dal ricorrente può ritenersi provata nell'ambito di un rapporto chiaramente riconducibile ad una collaborazione coordinata e continuativa nel periodo dedotto. quindi condannata al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente delle fatture n° 4 del 09.02.2022, 1 del 13.01.2023, 2 del
3 | 4 31.1.2023, 3 del 20.02.2023, 6 del 02.03.2023, 5 del 28.03.2023 per l'importo complessivo di euro
12.662,00 oltre interessi e rivalutazione da ciascuna fattura al saldo effettivo.
***
Il ricorso va, quindi, integralmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario, secondo lo scaglione di riferimento del DM 55/14, potendosi collocare sui minimi per l'assenza di particolari questioni di fatto e diritto.
Sentenza esecutiva.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, condanna
[...]
a corrispondere ad a saldo delle Controparte_1 Parte_1 fatture n° 4 del 09.02.2022, n. 1 del 13.01.2023, n. 2 del 31.1.2023, n. 3 del 20.02.2023, n. 6 del
2.03.2023, n. 5 del 28.03.2023, la somma complessiva di euro 12.662,00 oltre interessi e rivalutazione da ciascuna scadenza al saldo effettivo;
condanna a rimborsare al Controparte_1 ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 2.695,00 oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Sentenza esecutiva.
Milano, 26/06/2025
Il Giudice
Tullio Perillo
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