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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2024, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr. Marianna D'AVINO Presidente
dr. Maria Grazia SERAFIN Consigliere
dr. Paola CASTRIOTA SCANDERBEG Relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2837 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, posta in decisione all'udienza del giorno 6 luglio 2023 e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma via Tortona 4 presso lo studio dell'avv. Stefano Latella che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Angelo Guanciale per procura a margine dell'atto di citazione in primo grado,
Appellante
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. (C.F. ) con sede in Roma piazzale Aldo Moro P.IVA_1
n.5 e rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Fava e Luigi Milanese in virtù
di procura generale per notar del 27.1.2015 rep. 26398 e racc.7265; Per_1
Appellata- appellante incidentale
E
, -già a sua volta già Controparte_2 Controparte_3
1 in persona del legale rappresentante p.t., in Roma Controparte_4
elettivamente domiciliata via Guido D'Arezzo n. 32 presso lo studio dell'avv.
Matteo Mungari che la rappresenta e difende per procura generale in atti,
appellata
Controparte_5
Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 3417/2017 emessa dal Tribunale di
Roma in data 21.02.2017.
FATTO
Con atto d'appello regolarmente notificato impugnava la Parte_1
sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Roma, aveva rigettato la domanda risarcitoria dalla stessa proposta nei confronti dell' CP_6
in assenza di condotte inadempienti dell'ospedale riconducibili
[...]
eziologicamente all'evento; dichiarata assorbita la domanda di garanzia svolta dall' nei confronti delle compagnie convenute;
compensate le spese CP_6
tra tutte le parti in causa;
posto le spese di CTU a carico di . Parte_1
Con l'impugnazione l'appellante deduceva l'errore del primo giudice per violazione degli artt. 99 cpc e 112 cpc;
nonché per aver ritenuto che in base alla normativa del tempo i donatori non dovessero essere sottoposti a controlli di screening per HCV per non essere, all'epoca, conosciuto il virus dell'Epatite
C.. Deduceva, al contrario, che benché a quel tempo il virus non fosse stato isolato, tuttavia era nota la presenza di un virus non A e non B ed esistevano analisi specifiche al fine di verificare la condizioni di salute dei donatori, già a partire dagli anni 60.
In ogni caso la struttura sanitaria doveva garantire che il sangue trasfuso non fosse infetto.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello e la condanna dell'istituto convenuto al pagamento delle somme indicate nella citazione pari ad €.
580.889,37.
2 Si costituiva l' la quale, chiedeva il Controparte_7 Controparte_1
rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata;
formulava poi appello incidentale chiedendo l'accoglimento delle eccezioni preliminari relative al difetto di legittimazione passiva dell' rispetto ai fatti in CP_8
contestazione e/o alla maturazione della prescrizione della domanda risarcitoria dell'attrice-appellante; e in via di appello incidentale, condizionato alla ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello principale e della domanda risarcitoria della signora , chiedeva accogliersi la domanda di garanzia Pt_1
formulata nei confronti delle compagnie assicuratici.
Con comparsa del 11.9.2017 si costituiva , la quale Controparte_3
chiedeva in via principale il rigetto del gravame, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
riproponendo, in subordine, le difese, eccezioni e conclusioni rassegnate in primo grado.
Rimaneva contumace Controparte_5
All'udienza del 6 luglio 2023, verificato il deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva trattenuta a sentenza sulle conclusioni come precisate,
con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va disatteso per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo l'appellante contesta la violazione degli artt. 99 e 112 cpc, rilevando la discrepanza tra le richieste formulate nell'atto di citazione e la pronuncia.
Il motivo è infondato e non corrisponde all'analisi degli atti.
Contrariamente a quanto dedotto, dall'esame degli atti di causa si evince che il tribunale ha pienamente colto le ragioni della domanda ed ha emesso una pronuncia coerente con la disamina analitica dei vari elementi sottesi alla richiesta risarcitoria come formulata. Sicchè la doglianza proposta non può
trovare accoglimento.
Con il secondo motivo d'impugnazione l'appellante censura la sentenza nella
3 parte in cui ha ritenuto esente da responsabilità poiché, all'epoca, CP_1
non era conosciuto il virus HCV;
mentre avrebbe dovuto riconoscere “la
mancanza di diligenza dell'Ente convenuto perché, anche indipendentemente
dalla specifica conoscenza del virus HCV, il personale sanitario dell' ben avrebbe potuto, sulla base di più datati parametri CP_6
scientifici, rilevare la non idoneità del sangue ad essere oggetto di trasfusione” (cfr. atto di appello pag. 11-12).
La doglianza prescinde dalle analitiche e puntuali osservazioni della sentenza sul tema senza fornire un puntuale contrasto a quanto dal primo giudice evidenziato.
Ed infatti il tribunale, dopo aver inquadrato il rapporto dedotto nella responsabilità contrattuale, aveva verificato, quanto al relativo onere della prova, da un lato che parte attrice aveva provato il contratto e l'insorgenza della malattia (corroborata anche dalla CTU), dall'altro, che il presidio sanitario aveva dato la prova di aver rispettato i protocolli all'epoca esistenti in tema di emotrasfusioni (L. 592/1967 e dal DPR n. 1256/71, nonché dalla L.
833/1978). Con ciò assolvendo all'onere imposto dalla normativa vigente.
In particolare, poiché all'epoca dei fatti il virus HCV- da cui è risultata essere affetta la paziente- non era conosciuto, il tribunale, ha osservato che doveva ritenersi assolta la prova gravante sulla struttura sanitaria, di aver operato secondo la normativa vigente e di aver posto in essere tutti gli obblighi normativi esistenti al tempo dell'intervento e relativi alle trasfusioni di sangue.
Inoltre, poiché non erano ravvisabili condotte omissive della struttura, il primo giudice aveva evidenziato, piuttosto, una responsabilità ex art. 2043 cc del
, per mancata attivazione dei poteri di vigilanza della Organizzazione_1
preparazione e utilizzazione di emoderivati, che aveva l'obbligo di vigilanza in materia di emotrasfusioni.
Pertanto, ove anche si volesse sostenere che, già all'epoca dei fatti, nel 1985,
esistessero analisi sierologiche che potevano costituire segnali indicatori per
4 l'eventuale sussistenza di infezioni di carattere epatico (come sostenuto dall'appellante), in assenza di una norma che ponesse il relativo obbligo di ulteriori esami in capo ai centri trasfusionali, l'omissione di tali indagine non sarebbe imputabile alle strutture, quanto semmai al , sotto il profilo Org_1
dell'omessa adozione di cautele già conosciute dalla scienza medica, il cui impiego avrebbe evitato o quantomeno ridotto sensibilmente il contagio anche per il virus HCV ancora non identificato (cfr. Cassazione 3^ sezione, sentenza n. 17685 del 29.8.2011). In tal senso anche la più recente giurisprudenza della
S.C. ord. 21145/2021.
A fronte di tali puntuali affermazioni, l'appello non coglie le specifiche questioni di diritto e non fornisce elementi idonei a disattendere quanto nella sentenza statuito e va, pertanto, rigettato.
- Con il terzo motivo l'appellante ha dedotto l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che l'omessa indicazione nella cartella clinica dei dati identificativi dei donatori e della loro provenienza (c.d. tracciabilità del sangue) sia stata causa o concausa efficiente dell'insorgenza della malattia.
Detto capo d'appello, per la difesa di deve ritenersi inammissibile in CP_2
quanto propone tardivamente una domanda mai prima formulata.
Ciò detto, la sentenza fornisce un'ampia motivazione sul punto rilevando come l'indicazione dei dati identificativi dei donatori, ancorché già obbligatoria all'epoca dei fatti, risulti nel caso specifico ininfluente in termini di nesso causale, e precisa che se pur fosse stato effettuato il tracciamento, poiché non era prescritto l'obbligo di esami specifici –stante la non conoscenza del virus
HCV-, non ci sarebbe stata la dimostrazione della riconducibilità dell'evento al fatto dannoso. Ponendo in tal modo in risalto la carenza di prova da parte attrice in ordine alla sussistenza del nesso causale.
A fronte di tale evidenziata carenza probatoria, l'appello nulla deduce e tralascia del tutto di trattare il profilo della causalità, incentrandosi
5 esclusivamente su questioni già trattate in primo grado e superate della rigorosa motivazione della sentenza appellata. Sicchè anche questo motivo di appello rimane non supportato da convincenti motivazioni e dovrà essere rigettato.
Nel rigetto dell'appello come fin qui motivato, restano assorbite tutte le altre questioni proposte anche con l'appello incidentale.
Le spese del presente grado di giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, detratta la fase istruttoria non esperita, nei confronti di Devono ritenersi compensate quella tra le altre parti CP_1
in causa in considerazione che nessuna domanda è stata formulata nei confronti della compagnia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma quinta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n. 3417/2017, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio nei confronti dell' che liquida in €.5.500, oltre Controparte_6
accessori di legge e di tariffa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater
D.P.R.n.115/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a
carico di parte appellante.
Roma, 29.2.2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
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