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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/05/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. 914/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 914/2018 R.G. vertente tra
(P. I.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Putortì; appellante
e
P.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello
Auteri e Laua Luna Ciacci;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 844/2017 del Tribunale di Crotone pubblicata il 06.11.2017, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “si riporta integralmente a quanto dedotto, richiesto e concluso nell'atto introduttivo del presente giudizio di appello, nonché negli ulteriori scritti difensivi e verbali di causa, qui da intendersi trascritto e riproposto, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto e concluso, poiché infondato
1 sia in fatto che in diritto, e precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nell'atto di appello e nella comparsa conclusionale, già in atti, nonché nelle note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.5.2021, che qui di seguito si riportano, insistendo affinché l' Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, voglia: a) In via principale, accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, pertanto, in riforma della sentenza n. 844/2017, emessa il 6.11.2017 dal Tribunale Civile di Crotone, depositata in pari data, dichiarare l'infondatezza dell'opposizione spiegata dalla quantomeno in Controparte_1
relazione alle somme portate dalle fatture emesse a fronte dei servizi non contestati,
Co poste a base del D.I. opposto n. 195/2013 D.I. Trib. e di cui la stessa società si
è riconosciuta debitrice, accertando e dichiarando che la Controparte_1
in persona del l.r.p.t., è debitrice della per l'importo
[...] Parte_1 di € 48.642,00 e, per l'effetto, condannare la in Controparte_1 persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore della della somma di € Parte_1
48.642,00 per come sopra specificato, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo;
b) in via subordinata, in accoglimento dell'interposto appello, dichiarare
l'infondatezza dell'opposizione spiegata dalla Controparte_1
quantomeno in relazione alle somme portate dalle fatture emesse a fronte dei servizi non contestati, poste a base del D.I. opposto n. 195/2013 D.I. Trib. Kr, e di cui la stessa società si è riconosciuta espressamente debitrice, accertando e dichiarando che la in persona del l.r.p.t., è debitrice della Controparte_1 per l'importo di € 27.035,00 e, per l'effetto, condannare la Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della Controparte_1 della somma di € 27.035,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto Parte_1
sino al soddisfo;
c) In ogni caso, condannare, altresì, la Controparte_1
in persona del l.r.p.t, al pagamento delle spese e dei compensi relativi al
[...] doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “precisa le conclusioni riportandosi integralmente a tutto quanto eccepito, dedotto e rilevato nella comparsa di costituzione e risposta del 18/9/2018
e nei verbali di causa, nelle successive memorie conclusionali e di replica nonché alle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del
11.5.2021, atti tutti che devono intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
Per l'effetto, contestando tutto quanto ex adverso eccepito, si insiste affinché questa
Ecc.ma Corte d'Appello adita VOGLIA: 1) dichiarare inammissibile e comunque
2 rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla e per l'effetto confermare la sentenza n. 844/2017 del Parte_1
Tribunale di Crotone. 2) in subordine, qualora questa Corte dissentisse dalle eccezioni formulate dalla sottoscritta difesa, suffragate da giurisprudenza di legittimità, voglia la Ecc.ma Corte adita che l'eventuale condanna venga contenuta nella misura di € 27.035,00 importo quest'ultimo portato dalla differenza dell'originario importo di cui al D.I. opposto (pari ad euro 151.609,40) detratto
l'importo delle fatture per servizio di guardiania pari nel complesso ad euro
124.574,40; 3) In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 195/2013 del 4.4.2013,
[...]
notificato il 10.4.2013, avente ad oggetto il pagamento, in favore della Parte_1
della somma di €151.609,40 oltre interessi, spese e competenze. A sostegno
[...] dell'opposizione deduceva: che i rapporti tra la e la , nati nel 2010, CP_1 Parte_1 si erano incentrati nell'attività di sbarco, scarico, ricarico e deposito in area doganale di torri eoliche, lavori commissionati dalla ed effettuati dalla;
che CP_1 Parte_1
dal mese di luglio 2011 la , senza alcun accordo preventivo con la , Parte_1 CP_1 aveva emesso fatture per un presunto “servizio di vigilanza” mai svolto né richiesto
(fatture nn. 301, 327, 374, 440, 491 del 2011 e 17 e 53/2012); che tale attività era stata tempestivamente contestata dalla dapprima telefonicamente e poi con CP_1
lettera racc. a/r del 18.4.2012; che alcun servizio di vigilanza era mai stato svolto;
che in via transattiva la aveva proposto alla di pagare gli importi CP_1 Parte_1
di cui alle fatture nn. 301, 327 e 374/2011 e di stornare le altre, senza esito;
che era debitrice della sola somma di €27.035,00. Chiedeva, pertanto, la revoca o l'annullamento del d.i. opposto.
Si costituiva in giudizio la deducendo: che l'opposizione era Parte_1 infondata, atteso che le fatture erano state contestate oltre un anno dall'emissione; che il servizio di guardiania era stato concordato sin dal 2009. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione, quantomeno parziale, del d.i. opposto.
3 Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. opposto, con le memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. parte opponente precisava che la mail del 2009 a firma di riguardava un'altra società, la LOGI. avente codice Persona_1 CP_3
fiscale e n. iscr. R.I. Catania , con la quale la aveva P.IVA_3 Parte_1
intrattenuto rapporti ed aveva evidentemente raggiunto accordi di guardiania.
Ammessa ed espletata la prova orale, con sentenza n. 844/2017 il Tribunale accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Crotone n. 195/2013 del 4.4.2013; condannava la al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
Segnatamente, il giudice di prime cure, sulla scorta della produzione documentale esibita da entrambe le parti e dell'esito della prova testimoniale, rilevava: - che non esisteva alcun accordo – o quantomeno dello stesso non vi era prova in atti – in merito all'incarico di svolgere servizi di guardiania conferito dalla opponente alla società opposta;
- che, infatti, l'opposta si era limitata a depositare le fatture emesse, oltre che una mail di (con intestazione con Persona_1 Persona_2 CP_4 la quale si dava atto di un'offerta di guardiania datata 1.10.2009; - che l'opponente aveva depositato invece la corrispondenza con la quale aveva contestato l'affidamento del servizio di guardiania;
- che i testi escussi avevano dichiarato: che i rapporti commerciali tra le parti escludevano la guardiania (teste e Testimone_1 teste;
che la non aveva mai consegnato alcuna Testimone_2 Parte_1 documentazione che attestasse lo svolgimento dell'attività di guardiania (teste e teste;
che la mail del 2009 a firma di Testimone_1 Testimone_2
riguardava altra società (LOGI. e non l'opponente, atteso Persona_1 CP_3 che i rapporti con quest'ultima erano iniziati nel 2010/2011.
Non avendo, dunque, la allegato alcun rapporto di servizio relativo al Parte_1
servizio di guardiania eventualmente svolto né altra documentazione idonea a supportare i propri assunti, il Tribunale riteneva l'opposizione fondata, e non riteneva accoglibile la domanda subordinata formulata dall'opposta, volta ad ottenere il pagamento parziale del debito, che sarebbe stato ammesso dall'opponente osservando che “l'opponente ha dichiarato di essere debitrice della in Parte_1
relazione ad altro servizio, oggetto di contratto tra le parti ed al pagamento della relativa somma non può essere condannata in questa sede, atteso che il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso per altra ragione”.
4 1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
04.05.2018, la denunciandone la erroneità per avere il Tribunale Parte_1
escluso il diritto al pagamento delle fatture relative a servizi diversi dalla guardiania.
Deduceva al riguardo che le contestazioni sollevate dalla Controparte_1
tanto nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, quanto negli
[...]
ulteriori atti di causa, avessero riguardato esclusivamente le fatture emesse dalla a fronte del servizio di vigilanza, reso nel periodo dall'1.07.2011 al Parte_1
31.01.2012, in riferimento alla merce trasportata con la Motonave “Ameland”, senza mai contestare gli altri servizi resi dall'appellante, così come descritti in una parte delle fatture azionate;
che addirittura l'appellata aveva espressamente riconosciuto di essere debitrice della di una somma inferiore, pur erroneamente Parte_1 quantificata in €27.035,00 e chiedendo, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di €124.574,40, corrispondente all'ammontare complessivo delle fatture contestate, come di seguito elencate, tutte afferenti al servizio di vigilanza : 1) n. 301 del 2.08.2011 di euro 17.856,00; 2) n. 327 del
31.08.2011 di euro 17.856,00 ;3) n. 374 del 10.10.2011 di euro 17.424,00 ;4) n. 440 del 31.10.2011 di euro 18.004,80; 5) n. 491 del 28.12.2011 di euro 17.424,00; 6) n.
17 del 26.1.2012 di euro 18.004,80; 7) n. 53 del 29.02.2012 di euro 18.004,80; che sottraendo tale importo dall'originario capitale ingiunto, l'appellata era giunta a determinare un importo finale di €27.035, 00, pari, a suo dire, alle somme delle quali si era riconosciuta espressamente debitrice nei confronti della ma in Parte_1 realtà errato in quanto la fattura n. 301 del 2.08.2011 di €17.856,00 (emessa per servizi di vigilanza), anch'essa contestata dalla debitrice ingiunta, non era stata azionata col provvedimento monitorio impugnato;
che pertanto, sulla scorta del riconoscimento di debito effettuato da controparte, dall'importo doveva essere decurtato l'importo di €106.718,40, pari alle somme portate dalle fatture azionate con il D.I., riferibili al servizio di vigilanza/guardiania.
Concludeva, quindi, chiedendo a questa Corte di voler : a) in via principale, dichiarare l'infondatezza dell'opposizione spiegata dalla Controparte_1
quanto meno in relazione alle fatture emesse a fronte dei servizi non contestati,
[...]
poste a base del decreto opposto e di cui la predetta società si era riconosciuta espressamente debitrice e per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento della somma di € 48.642,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo;
b) in via subordinata, in accoglimento dell'interposto appello e sempre previa declaratoria
5 dell'infondatezza dell'opposizione a suo tempo spiegata, condannare l'appellata al pagamento della minor somma di € 27.035,00, pari Controparte_1 all'importo delle fatture non contestate e espressamente riconosciute dalla stessa;
il tutto con condanna di parte avversa al pagamento delle spese e dei compensi relativi al doppio grado del giudizio”.
Si costituiva con comparsa depositata in data 21.09.2018 la Controparte_1
sostenendo la piena validità e legittimità delle statuizioni adottate dal
[...]
primo Giudice. Evidenziava che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo verte necessariamente sull'intera situazione giuridica controversa per cui la riscontrata insussistenza dei presupposti conduceva inevitabilmente alla revoca integrale del provvedimento monitorio, anche nell'ipotesi di riconoscimento parziale dell'eccezione di pagamento formulata da parte opponente. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello proposto in quanto palesemente infondato e in subordine che la condanna fosse contenuta nella somma di € 27.035,00, pari all'importo di cui si era espressamente dichiarata debitrice.
All'esito della prima udienza del 23.10.2018 la Corte fissava l'udienza dell'11.05.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'01.04.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§2. Le valutazioni della Corte
2.1. Ritiene la Corte che l'appello sia fondato.
Giova premettere che il D.I. n. 195/2013 aveva ad oggetto le seguenti fatture: 1)
n. 327 del 31.08.2011 dell'importo di €17.856,00; 2) n. 374 del 10.10.2011 dell'importo di €17.424,00; 3) n. 440 del 31.10.2011 dell'importo di €18.004,80; 4)
n. 491 del 28.12.2011 dell'importo di €17.424,00; 5) n. 17 del 26.01.2012 dell'importo di €18.004,80; 6) n. 53 del 29.02.2012 dell'importo di €18.004,80; 6)
6 n. 117 del 30.04.2012 dell'importo di € 3.751,00; 7) n. 155 del 30.5.2012 dell'importo di € 18.755,00; 8) n. 156 del 30.05.2012 dell'importo di € 3.751,00; 9)
n.193 del 24.7.2012 dell'importo di 3.751,00; 10) n. 194 del 24.7.2012 dell'importo di €1.815,00; 11) n. 195 del 24.7.2012 dell'importo di euro 1.815,00; 12) n. 224 del
3.08.2012 dell'importo di € 3.751,00; 13) n. 260 del 31.08.2012 dell'importo di €
3.751,00; 14) n. 290 del 31.08.2012 dell'importo di € 3.751,00; 15) n. 326 del
19.10.2012 dell'importo di € 3.751,00.
Con l'atto di opposizione la ha dedotto che i Controparte_1 rapporti commerciali con la hanno avuto ad oggetto unicamente l'attività Parte_1
di sbarco, scarico, ricarico e deposito in area doganale di torri eoliche ed ha contestato le seguenti fatture tutte emesse per “servizio di vigilanza”, mai richiesto né espletato: 1) n. 301 del 02.08.2011 dell'importo di €17.856,00; 2) n. 327 del
31.08.2011 dell'importo di €17.856,00; 3) n. 374 del 10.10.2011 dell'importo di
€17.424,00; 4) n. 440 del 31.10.2011 dell'importo di €18.004,80; 5) n. 491 del
28.12.2011 dell'importo di €17.424,00; 6) n. 17 del 26.01.2012 dell'importo di
€18.004,80; 7) n. 53 del 29.02.2012 dell'importo di €18.004,80, per il complessivo importo di €124.574,40 (cfr. pag. 3 dell'atto di opposizione), formulando le seguenti conclusioni: “piaccia al giudice adito ritenere e dichiarare inesistenti i servizi di vigilanza che la dichiara di aver presuntivamente effettuato nei Parte_1 confronti dell'opponente, rendendo prive di efficacia le fatture all'uopo emesse e di cui in narrativa, per il complessivo importo di €124.574,40 e per l'effetto annullare, revocare e privare di efficacia il Decreto Ingiuntivo opposto n. 195/2013, reg. cron.
2513/13 ruolo cont. 371/13” (così a pag. 6 dell'atto di opposizione).
Ciò posto, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità (pure incontestatamente richiamati dal primo giudice)
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale - secondo le ordinarie regole in punto di riparto degli oneri probatori di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c. - il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore (ex multis: Cass.
Civ. n. 20597/2022; cfr.: Cass. Civ. n. 13240/2019). Viceversa, l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso. Pertanto, la prova del fatto costituivo della pretesa spetta alla parte opposta e, di converso, grava ex art. 167 c.p.c. sull'opponente l'onere di contestare e prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda della
7 controparte. Dal mancato assolvimento da parte dell'opponente di tale onere deriva che, per il principio di non contestazione, i fatti dedotti dall'opposto si ritengono non controversi ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Ebbene, nel caso di specie, la ha contestato unicamente le Controparte_1 fatture, specificamente elencate, attinenti al “servizio di vigilanza”, mentre non ha mosso alcuna contestazione in ordine all'effettiva esecuzione delle prestazioni descritte nelle ulteriori fatture, di cui è stato richiesto il pagamento in via monitoria, sicchè relativamente ad esse il credito della deve ritenersi Parte_1
sicuramente provato ex art. 115 c.p.c.
Tale credito è pari ad €48.462,00 corrispondente al totale degli importi portati dalle seguenti fatture: n. 117 del 30.04.2012 dell'importo di €3.751,00; n. 155 del
30.5.2012 dell'importo di €18.755,00; n. 156 del 30.05.2012 dell'importo di
€3.751,00; n.193 del 24.7.2012 dell'importo di €3.751,00; n. 194 del 24.7.2012 dell'importo di €1.815,00; n. 195 del 24.7.2012 dell'importo di euro 1.815,00; n. 224 del 3.08.2012 dell'importo di € 3.751,00; n. 260 del 31.08.2012 dell'importo di €
3.751,00; n. 290 del 31.08.2012 dell'importo di € 3.751,00; n. 326 del 19.10.2012 dell'importo di € 3.751,00.
Val la pena evidenziare che il minor importo di €27.035,00 di cui l'appellata si è riconosciuta debitrice è frutto della erronea imputazione al credito azionato in monitorio della fattura n. 301 del 02.08.2011 di €17.856,00 relativa a servizi di vigilanza, anch'essa contestata ma non ricompresa tra quelle poste a base del decreto ingiuntivo.
Ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo, la Controparte_1 va, quindi, condannata al pagamento del complessivo importo di €48.462,00.
[...]
In tal senso va riformata l'impugnata decisione.
§ 3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
8 Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che vede parzialmente ridotta la somma ingiunta, le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico della
[...]
in ragione della metà, compensandosi la restante metà. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione notificata il
04.05.2018, nei confronti di avverso la sentenza Controparte_1
n. 844/2017 del Tribunale di Crotone pubblicata il 06.11.2017, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo n. 195/13, condanna
[...]
al pagamento, in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€48.462,00, oltre interessi legali dal primo atto di costituzione in mora al saldo;
b) condanna alla rifusione della metà delle Controparte_1 spese processuali sostenute dall'appellante nei due gradi del giudizio, che liquida per il primo grado in €2.538,5 per compensi, e per il secondo grado in €402,00 per esborsi ed in €2.498,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, cpa ed iva come per legge, compensando la restante metà.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 914/2018 R.G. vertente tra
(P. I.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Putortì; appellante
e
P.I.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello
Auteri e Laua Luna Ciacci;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 844/2017 del Tribunale di Crotone pubblicata il 06.11.2017, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “si riporta integralmente a quanto dedotto, richiesto e concluso nell'atto introduttivo del presente giudizio di appello, nonché negli ulteriori scritti difensivi e verbali di causa, qui da intendersi trascritto e riproposto, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto e concluso, poiché infondato
1 sia in fatto che in diritto, e precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nell'atto di appello e nella comparsa conclusionale, già in atti, nonché nelle note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.5.2021, che qui di seguito si riportano, insistendo affinché l' Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, voglia: a) In via principale, accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, pertanto, in riforma della sentenza n. 844/2017, emessa il 6.11.2017 dal Tribunale Civile di Crotone, depositata in pari data, dichiarare l'infondatezza dell'opposizione spiegata dalla quantomeno in Controparte_1
relazione alle somme portate dalle fatture emesse a fronte dei servizi non contestati,
Co poste a base del D.I. opposto n. 195/2013 D.I. Trib. e di cui la stessa società si
è riconosciuta debitrice, accertando e dichiarando che la Controparte_1
in persona del l.r.p.t., è debitrice della per l'importo
[...] Parte_1 di € 48.642,00 e, per l'effetto, condannare la in Controparte_1 persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore della della somma di € Parte_1
48.642,00 per come sopra specificato, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo;
b) in via subordinata, in accoglimento dell'interposto appello, dichiarare
l'infondatezza dell'opposizione spiegata dalla Controparte_1
quantomeno in relazione alle somme portate dalle fatture emesse a fronte dei servizi non contestati, poste a base del D.I. opposto n. 195/2013 D.I. Trib. Kr, e di cui la stessa società si è riconosciuta espressamente debitrice, accertando e dichiarando che la in persona del l.r.p.t., è debitrice della Controparte_1 per l'importo di € 27.035,00 e, per l'effetto, condannare la Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della Controparte_1 della somma di € 27.035,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto Parte_1
sino al soddisfo;
c) In ogni caso, condannare, altresì, la Controparte_1
in persona del l.r.p.t, al pagamento delle spese e dei compensi relativi al
[...] doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “precisa le conclusioni riportandosi integralmente a tutto quanto eccepito, dedotto e rilevato nella comparsa di costituzione e risposta del 18/9/2018
e nei verbali di causa, nelle successive memorie conclusionali e di replica nonché alle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza del
11.5.2021, atti tutti che devono intendersi qui integralmente riportati e trascritti.
Per l'effetto, contestando tutto quanto ex adverso eccepito, si insiste affinché questa
Ecc.ma Corte d'Appello adita VOGLIA: 1) dichiarare inammissibile e comunque
2 rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla e per l'effetto confermare la sentenza n. 844/2017 del Parte_1
Tribunale di Crotone. 2) in subordine, qualora questa Corte dissentisse dalle eccezioni formulate dalla sottoscritta difesa, suffragate da giurisprudenza di legittimità, voglia la Ecc.ma Corte adita che l'eventuale condanna venga contenuta nella misura di € 27.035,00 importo quest'ultimo portato dalla differenza dell'originario importo di cui al D.I. opposto (pari ad euro 151.609,40) detratto
l'importo delle fatture per servizio di guardiania pari nel complesso ad euro
124.574,40; 3) In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
FATTO e DIRITTO
§1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 195/2013 del 4.4.2013,
[...]
notificato il 10.4.2013, avente ad oggetto il pagamento, in favore della Parte_1
della somma di €151.609,40 oltre interessi, spese e competenze. A sostegno
[...] dell'opposizione deduceva: che i rapporti tra la e la , nati nel 2010, CP_1 Parte_1 si erano incentrati nell'attività di sbarco, scarico, ricarico e deposito in area doganale di torri eoliche, lavori commissionati dalla ed effettuati dalla;
che CP_1 Parte_1
dal mese di luglio 2011 la , senza alcun accordo preventivo con la , Parte_1 CP_1 aveva emesso fatture per un presunto “servizio di vigilanza” mai svolto né richiesto
(fatture nn. 301, 327, 374, 440, 491 del 2011 e 17 e 53/2012); che tale attività era stata tempestivamente contestata dalla dapprima telefonicamente e poi con CP_1
lettera racc. a/r del 18.4.2012; che alcun servizio di vigilanza era mai stato svolto;
che in via transattiva la aveva proposto alla di pagare gli importi CP_1 Parte_1
di cui alle fatture nn. 301, 327 e 374/2011 e di stornare le altre, senza esito;
che era debitrice della sola somma di €27.035,00. Chiedeva, pertanto, la revoca o l'annullamento del d.i. opposto.
Si costituiva in giudizio la deducendo: che l'opposizione era Parte_1 infondata, atteso che le fatture erano state contestate oltre un anno dall'emissione; che il servizio di guardiania era stato concordato sin dal 2009. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione, quantomeno parziale, del d.i. opposto.
3 Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. opposto, con le memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. parte opponente precisava che la mail del 2009 a firma di riguardava un'altra società, la LOGI. avente codice Persona_1 CP_3
fiscale e n. iscr. R.I. Catania , con la quale la aveva P.IVA_3 Parte_1
intrattenuto rapporti ed aveva evidentemente raggiunto accordi di guardiania.
Ammessa ed espletata la prova orale, con sentenza n. 844/2017 il Tribunale accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Crotone n. 195/2013 del 4.4.2013; condannava la al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
Segnatamente, il giudice di prime cure, sulla scorta della produzione documentale esibita da entrambe le parti e dell'esito della prova testimoniale, rilevava: - che non esisteva alcun accordo – o quantomeno dello stesso non vi era prova in atti – in merito all'incarico di svolgere servizi di guardiania conferito dalla opponente alla società opposta;
- che, infatti, l'opposta si era limitata a depositare le fatture emesse, oltre che una mail di (con intestazione con Persona_1 Persona_2 CP_4 la quale si dava atto di un'offerta di guardiania datata 1.10.2009; - che l'opponente aveva depositato invece la corrispondenza con la quale aveva contestato l'affidamento del servizio di guardiania;
- che i testi escussi avevano dichiarato: che i rapporti commerciali tra le parti escludevano la guardiania (teste e Testimone_1 teste;
che la non aveva mai consegnato alcuna Testimone_2 Parte_1 documentazione che attestasse lo svolgimento dell'attività di guardiania (teste e teste;
che la mail del 2009 a firma di Testimone_1 Testimone_2
riguardava altra società (LOGI. e non l'opponente, atteso Persona_1 CP_3 che i rapporti con quest'ultima erano iniziati nel 2010/2011.
Non avendo, dunque, la allegato alcun rapporto di servizio relativo al Parte_1
servizio di guardiania eventualmente svolto né altra documentazione idonea a supportare i propri assunti, il Tribunale riteneva l'opposizione fondata, e non riteneva accoglibile la domanda subordinata formulata dall'opposta, volta ad ottenere il pagamento parziale del debito, che sarebbe stato ammesso dall'opponente osservando che “l'opponente ha dichiarato di essere debitrice della in Parte_1
relazione ad altro servizio, oggetto di contratto tra le parti ed al pagamento della relativa somma non può essere condannata in questa sede, atteso che il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso per altra ragione”.
4 1.2.Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
04.05.2018, la denunciandone la erroneità per avere il Tribunale Parte_1
escluso il diritto al pagamento delle fatture relative a servizi diversi dalla guardiania.
Deduceva al riguardo che le contestazioni sollevate dalla Controparte_1
tanto nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, quanto negli
[...]
ulteriori atti di causa, avessero riguardato esclusivamente le fatture emesse dalla a fronte del servizio di vigilanza, reso nel periodo dall'1.07.2011 al Parte_1
31.01.2012, in riferimento alla merce trasportata con la Motonave “Ameland”, senza mai contestare gli altri servizi resi dall'appellante, così come descritti in una parte delle fatture azionate;
che addirittura l'appellata aveva espressamente riconosciuto di essere debitrice della di una somma inferiore, pur erroneamente Parte_1 quantificata in €27.035,00 e chiedendo, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di €124.574,40, corrispondente all'ammontare complessivo delle fatture contestate, come di seguito elencate, tutte afferenti al servizio di vigilanza : 1) n. 301 del 2.08.2011 di euro 17.856,00; 2) n. 327 del
31.08.2011 di euro 17.856,00 ;3) n. 374 del 10.10.2011 di euro 17.424,00 ;4) n. 440 del 31.10.2011 di euro 18.004,80; 5) n. 491 del 28.12.2011 di euro 17.424,00; 6) n.
17 del 26.1.2012 di euro 18.004,80; 7) n. 53 del 29.02.2012 di euro 18.004,80; che sottraendo tale importo dall'originario capitale ingiunto, l'appellata era giunta a determinare un importo finale di €27.035, 00, pari, a suo dire, alle somme delle quali si era riconosciuta espressamente debitrice nei confronti della ma in Parte_1 realtà errato in quanto la fattura n. 301 del 2.08.2011 di €17.856,00 (emessa per servizi di vigilanza), anch'essa contestata dalla debitrice ingiunta, non era stata azionata col provvedimento monitorio impugnato;
che pertanto, sulla scorta del riconoscimento di debito effettuato da controparte, dall'importo doveva essere decurtato l'importo di €106.718,40, pari alle somme portate dalle fatture azionate con il D.I., riferibili al servizio di vigilanza/guardiania.
Concludeva, quindi, chiedendo a questa Corte di voler : a) in via principale, dichiarare l'infondatezza dell'opposizione spiegata dalla Controparte_1
quanto meno in relazione alle fatture emesse a fronte dei servizi non contestati,
[...]
poste a base del decreto opposto e di cui la predetta società si era riconosciuta espressamente debitrice e per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento della somma di € 48.642,00, oltre interessi legali dal dì del dovuto fino al soddisfo;
b) in via subordinata, in accoglimento dell'interposto appello e sempre previa declaratoria
5 dell'infondatezza dell'opposizione a suo tempo spiegata, condannare l'appellata al pagamento della minor somma di € 27.035,00, pari Controparte_1 all'importo delle fatture non contestate e espressamente riconosciute dalla stessa;
il tutto con condanna di parte avversa al pagamento delle spese e dei compensi relativi al doppio grado del giudizio”.
Si costituiva con comparsa depositata in data 21.09.2018 la Controparte_1
sostenendo la piena validità e legittimità delle statuizioni adottate dal
[...]
primo Giudice. Evidenziava che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo verte necessariamente sull'intera situazione giuridica controversa per cui la riscontrata insussistenza dei presupposti conduceva inevitabilmente alla revoca integrale del provvedimento monitorio, anche nell'ipotesi di riconoscimento parziale dell'eccezione di pagamento formulata da parte opponente. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello proposto in quanto palesemente infondato e in subordine che la condanna fosse contenuta nella somma di € 27.035,00, pari all'importo di cui si era espressamente dichiarata debitrice.
All'esito della prima udienza del 23.10.2018 la Corte fissava l'udienza dell'11.05.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano differimenti per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 03.01.2025 il Consigliere Istruttore assegnava i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza dell'01.04.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§2. Le valutazioni della Corte
2.1. Ritiene la Corte che l'appello sia fondato.
Giova premettere che il D.I. n. 195/2013 aveva ad oggetto le seguenti fatture: 1)
n. 327 del 31.08.2011 dell'importo di €17.856,00; 2) n. 374 del 10.10.2011 dell'importo di €17.424,00; 3) n. 440 del 31.10.2011 dell'importo di €18.004,80; 4)
n. 491 del 28.12.2011 dell'importo di €17.424,00; 5) n. 17 del 26.01.2012 dell'importo di €18.004,80; 6) n. 53 del 29.02.2012 dell'importo di €18.004,80; 6)
6 n. 117 del 30.04.2012 dell'importo di € 3.751,00; 7) n. 155 del 30.5.2012 dell'importo di € 18.755,00; 8) n. 156 del 30.05.2012 dell'importo di € 3.751,00; 9)
n.193 del 24.7.2012 dell'importo di 3.751,00; 10) n. 194 del 24.7.2012 dell'importo di €1.815,00; 11) n. 195 del 24.7.2012 dell'importo di euro 1.815,00; 12) n. 224 del
3.08.2012 dell'importo di € 3.751,00; 13) n. 260 del 31.08.2012 dell'importo di €
3.751,00; 14) n. 290 del 31.08.2012 dell'importo di € 3.751,00; 15) n. 326 del
19.10.2012 dell'importo di € 3.751,00.
Con l'atto di opposizione la ha dedotto che i Controparte_1 rapporti commerciali con la hanno avuto ad oggetto unicamente l'attività Parte_1
di sbarco, scarico, ricarico e deposito in area doganale di torri eoliche ed ha contestato le seguenti fatture tutte emesse per “servizio di vigilanza”, mai richiesto né espletato: 1) n. 301 del 02.08.2011 dell'importo di €17.856,00; 2) n. 327 del
31.08.2011 dell'importo di €17.856,00; 3) n. 374 del 10.10.2011 dell'importo di
€17.424,00; 4) n. 440 del 31.10.2011 dell'importo di €18.004,80; 5) n. 491 del
28.12.2011 dell'importo di €17.424,00; 6) n. 17 del 26.01.2012 dell'importo di
€18.004,80; 7) n. 53 del 29.02.2012 dell'importo di €18.004,80, per il complessivo importo di €124.574,40 (cfr. pag. 3 dell'atto di opposizione), formulando le seguenti conclusioni: “piaccia al giudice adito ritenere e dichiarare inesistenti i servizi di vigilanza che la dichiara di aver presuntivamente effettuato nei Parte_1 confronti dell'opponente, rendendo prive di efficacia le fatture all'uopo emesse e di cui in narrativa, per il complessivo importo di €124.574,40 e per l'effetto annullare, revocare e privare di efficacia il Decreto Ingiuntivo opposto n. 195/2013, reg. cron.
2513/13 ruolo cont. 371/13” (così a pag. 6 dell'atto di opposizione).
Ciò posto, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità (pure incontestatamente richiamati dal primo giudice)
l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale - secondo le ordinarie regole in punto di riparto degli oneri probatori di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c. - il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore (ex multis: Cass.
Civ. n. 20597/2022; cfr.: Cass. Civ. n. 13240/2019). Viceversa, l'opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso. Pertanto, la prova del fatto costituivo della pretesa spetta alla parte opposta e, di converso, grava ex art. 167 c.p.c. sull'opponente l'onere di contestare e prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda della
7 controparte. Dal mancato assolvimento da parte dell'opponente di tale onere deriva che, per il principio di non contestazione, i fatti dedotti dall'opposto si ritengono non controversi ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Ebbene, nel caso di specie, la ha contestato unicamente le Controparte_1 fatture, specificamente elencate, attinenti al “servizio di vigilanza”, mentre non ha mosso alcuna contestazione in ordine all'effettiva esecuzione delle prestazioni descritte nelle ulteriori fatture, di cui è stato richiesto il pagamento in via monitoria, sicchè relativamente ad esse il credito della deve ritenersi Parte_1
sicuramente provato ex art. 115 c.p.c.
Tale credito è pari ad €48.462,00 corrispondente al totale degli importi portati dalle seguenti fatture: n. 117 del 30.04.2012 dell'importo di €3.751,00; n. 155 del
30.5.2012 dell'importo di €18.755,00; n. 156 del 30.05.2012 dell'importo di
€3.751,00; n.193 del 24.7.2012 dell'importo di €3.751,00; n. 194 del 24.7.2012 dell'importo di €1.815,00; n. 195 del 24.7.2012 dell'importo di euro 1.815,00; n. 224 del 3.08.2012 dell'importo di € 3.751,00; n. 260 del 31.08.2012 dell'importo di €
3.751,00; n. 290 del 31.08.2012 dell'importo di € 3.751,00; n. 326 del 19.10.2012 dell'importo di € 3.751,00.
Val la pena evidenziare che il minor importo di €27.035,00 di cui l'appellata si è riconosciuta debitrice è frutto della erronea imputazione al credito azionato in monitorio della fattura n. 301 del 02.08.2011 di €17.856,00 relativa a servizi di vigilanza, anch'essa contestata ma non ricompresa tra quelle poste a base del decreto ingiuntivo.
Ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo, la Controparte_1 va, quindi, condannata al pagamento del complessivo importo di €48.462,00.
[...]
In tal senso va riformata l'impugnata decisione.
§ 3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
8 Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che vede parzialmente ridotta la somma ingiunta, le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico della
[...]
in ragione della metà, compensandosi la restante metà. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con citazione notificata il
04.05.2018, nei confronti di avverso la sentenza Controparte_1
n. 844/2017 del Tribunale di Crotone pubblicata il 06.11.2017, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma restando la revoca del decreto ingiuntivo n. 195/13, condanna
[...]
al pagamento, in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€48.462,00, oltre interessi legali dal primo atto di costituzione in mora al saldo;
b) condanna alla rifusione della metà delle Controparte_1 spese processuali sostenute dall'appellante nei due gradi del giudizio, che liquida per il primo grado in €2.538,5 per compensi, e per il secondo grado in €402,00 per esborsi ed in €2.498,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, cpa ed iva come per legge, compensando la restante metà.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13.05.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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