Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare e il Governo a dare piena ed intera esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 16 aprile 1948:
a) Convenzione di cooperazione economica europea;
b) Protocollo addizionale n. 1 sulla capacita' giuridica, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione europea di cooperazione economica;
c) Protocollo addizionale n. 2 sul regime finanziario dell'Organizzazione predetta;
d) Atto finale della 28ª sessione del Comitato di cooperazione economica, europea.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare e il Governo a dare piena ed intera esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 16 aprile 1948:
a) Convenzione di cooperazione economica europea;
b) Protocollo addizionale n. 1 sulla capacita' giuridica, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione europea di cooperazione economica;
c) Protocollo addizionale n. 2 sul regime finanziario dell'Organizzazione predetta;
d) Atto finale della 28ª sessione del Comitato di cooperazione economica, europea.