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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/06/2025, n. 6066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6066 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott. Laura Bajardi ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa di previdenza ed assistenza obbligatoria iscritta al N. 44018/24 R.G. Aff. Cont. Lavoro promossa DA
. in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato Controparte_1 presso l'Avv. S. PALMIERI che lo rappresenta e difende
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato presso l'Avv. S. CP_2
BELLOMARI' che lo rappresenta e difende - resistente - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato la società ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 01-000733275, notificata il 31.10.24, contenente sanzioni amministrative in relazione ad atto di accertamento , chiedendo al CP_2
Tribunale adito l'annullamento del predetto atto. L' si è costituto in giudizio e ha prodotto il provvedimento di annullamento in CP_2 autotutela dell'atto impugnato, chiedendo la cessazione della materia del contendere. All'udienza del 26.5.25 la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento, dell'ordinanza impugnata da parte dell' , come da suo provvedimento del 7.5.25, CP_2 allegato in atti (doc. 2). Le spese di lite seguono la soccombenza, in considerazione del fatto che l'annullamento dell'atto in contestazione, con conseguente riconoscimento del buon diritto dell'istante, è intervenuto solo successivamente all'introduzione del presente procedimento.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' alle spese di lite, CP_2 liquidate in € 1.350,00 oltre oneri, da distrarsi.
Roma, 26/05/2025
Il Giudice (Laura Bajardi)
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. in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato Controparte_1 presso l'Avv. S. PALMIERI che lo rappresenta e difende
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. elettivamente domiciliato presso l'Avv. S. CP_2
BELLOMARI' che lo rappresenta e difende - resistente - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato la società ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 01-000733275, notificata il 31.10.24, contenente sanzioni amministrative in relazione ad atto di accertamento , chiedendo al CP_2
Tribunale adito l'annullamento del predetto atto. L' si è costituto in giudizio e ha prodotto il provvedimento di annullamento in CP_2 autotutela dell'atto impugnato, chiedendo la cessazione della materia del contendere. All'udienza del 26.5.25 la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento, dell'ordinanza impugnata da parte dell' , come da suo provvedimento del 7.5.25, CP_2 allegato in atti (doc. 2). Le spese di lite seguono la soccombenza, in considerazione del fatto che l'annullamento dell'atto in contestazione, con conseguente riconoscimento del buon diritto dell'istante, è intervenuto solo successivamente all'introduzione del presente procedimento.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' alle spese di lite, CP_2 liquidate in € 1.350,00 oltre oneri, da distrarsi.
Roma, 26/05/2025
Il Giudice (Laura Bajardi)
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