Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/05/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data
20 maggio 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4380/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Luciano Savino, e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti.
Ricorrente
E
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Pepe Gianfranco, e con lo CP_1 stesso elettivamente domiciliato in Nola, via Strada Statale 7 bis.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.9.2021, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la ricorrente dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, Parte_1 nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 18/1980, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 24.5.2019 o da quella successiva, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Con memoria difensiva del 4-1-2023 si costituiva l' che sulla base di varie CP_1 argomentazioni giuridiche chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso. All'udienza del 29-11-2023, ritenutane l'opportunità, veniva conferito l'incarico di CTU al dott. . Persona_1
All'udienza del 7-02-2024, revocato il predetto CTU per motivi di natura personale, veniva nominato il dott. che, a seguito delle operazioni peritali depositava la Persona_2 relazione il 22-5-2024.
All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
La domanda è fondata e va accolta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Orbene, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti.
Essi determinano, come affermato dal consulente, che la ricorrente è affetta da
“Adenocarcinoma infiltrante del sigma trattato con chemioterapia preoperatoria, emicolectomia sinistra e chemioterapia adiuvante, con successiva ripresa di malattia ed in attuale ulteriore progressione neoplastica per diffusione metastatica linfatica, peritoneale, epatica e polmonare;
Artrosi polidistrettuale a modesto impegno funzionale;
Sindrome ansioso -depressiva reattiva. A causa di tali infermità, la periziata presenta una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100% (cento per cento) a far data sin dall'epoca di inoltro della domanda amministrativa del 24.05.2019. Inoltre, a decorrere dall'inizio del mese di luglio 2022, la ricorrente ha anche bisogno di assistenza continua in quanto, a partire da tale data, NON risulta più in grado di compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita. Tenuto conto che l'attuale condizione di disabilità è legata ad una patologia neoplastica in trattamento chemioterapico di cui allo stato non risulta attualmente possibile stabilire con certezza la futura evoluzione, si ritiene opportuno prevedere una visita medica di revisione nel mese di aprile 2026.”
Le conclusioni del CTU, dott. , trovano piena giustificazione nelle patologie Persona_2 accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Di conseguenza, l'opposizione va, dunque, accolta e per l'effetto, va dichiarato che sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta dalla ricorrente dal mese di luglio 2022 con revisione nel mese di aprile 2026.
Tenuto conto del complessivo esito della vicenda processuale, della decorrenza del beneficio da data successiva alla domanda amministrativa e al deposito dell'odierno ricorso, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU di entrambi i giudizi, come liquidate in separati decreti, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che sussiste in capo alla ricorrente il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal mese di luglio
2022 e con revisione nel mese di aprile 2026.
2) Compensa integralmente le spese di lite;
3) Liquida le spese delle espletate CTU con separati decreti.
Così deciso in Nola il 20-5-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza