TRIB
Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 03/09/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maura Manzi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1733 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione il 13.02.2025 e vertente
T R A
P.IVA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce alla citazione, dall'Avv. Vincenzo De Lauretis, del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliata in L'Aquila al V.le Nizza n. 11 presso l'Avv. Fabrizio Di Marco,
ATTORE
E
C.F., P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Clorinda Petrosemolo, elettivamente domiciliata presso il difensore, in L'Aquila, C.so Principe Umberto 19, in virtù di procura estesa su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale, in accoglimento integrale della domanda:
1. Accertare e dichiarare che, per le motivazioni esposte in narrativa, i contratti oggetto di lite sono affetti da usura, anatocismo, nullità di clausole per violazione di norme imperative e indeterminatezza dell'oggetto e che quindi non sono dovute le somme portate dagli estratti conto versati in atti;
1 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
2. In conseguenza di quanto sopra, si chiede l'accertamento delle poste non dovute ed il ricalcolo del saldo corretto alla data dell'ultimo estratto conto disponibile;
3. Si chiede in subordine il risarcimento del danno per violazione della normativa sulla trasparenza bancaria e dei criteri di correttezza e buona fede precontrattuali e contrattuali, da determinarsi nella misura pari alla differenza risultante dall'applicazione del TAEG addebitato in concreto rispetto al tasso dichiarato in contratto;
4. Dichiarare in ogni caso l'eccessiva onerosità della pattuizione ed operare le riduzioni ad equità del caso;
5. Con condanna al rimborso dei costi di perizia e mediazione sostenuti e documentati.
6. Con condanna di parte convenuta al pagamento di spese e competenze di lite ai sensi degli artt. 91, 96 comma I o comunque 96, comma III cpc anche in conseguenza del contegno tenuto in mediazione, rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge sulle somme imponibili.”
Conclusioni per parte convenuta:
“In via preliminare:
a) accertare e dichiarare l'inammissibilità della pretesa avversaria per sopravvenuta prescrizione dell'asserito indebito relativo a pagamenti eseguiti nel periodo antecedente a dieci anni a valere sui rapporti oggetto di causa, trattandosi di rimesse avanti natura solutoria, ovvero estinta per sopravvenuta prescrizione la pretesa avversaria relativa ad ogni asserito credito, preteso diritto e/o azione relativa ai conti per cui è causa perché relativa competenze pagate con rimesse solutorie nel decennio anteriore alla domanda di mediazione;
b) dichiarare altresì prescritta ogni pretesa attorea per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 c.c., con riferimento agli interessi attivi maturati in favore del correntista su eventuali poste frutto del chiesto ricalcolo e, per l'effetto, rigettare le domande proposte nei confronti della CP_1 deducente;
in via istruttoria rigettare l' avversaria istanza di CTU siccome inammissibile e irrilevante per i motivi dedotti in narrativa;
nel merito e salvo gravame: rigettare tutte le domande e le richieste proposte da parte attrice in quanto prescritte e perché infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni spiegate in atti, assolvendo la Banca deducente da ogni pretesa avversaria e comunque accogliendo in subordine le altre eccezioni di rito e nel merito formulate dalla Banca convenuta.
In tutti i casi, con vittoria delle spese e competenze di causa.”
RAGIONI D FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato alla (di seguito ” o la Controparte_1 CP_1
), la (di seguito, brevemente ), ha proposto domanda di CP_1 Parte_1 Pt_1 accertamento negativo del credito della di dichiarazione delle nullità negoziali, di CP_1 risarcimento del danno, di risoluzione per eccessiva onerosità o di riduzione ad equità delle condizioni pattuite, il tutto in relazione al contratto di conto corrente di corrispondenza n. 683659 del 23.04.1996 sottoscritto con , successivamente Controparte_2 incorporata in , come unilateralmente modificato dalla con atto del 24.03.2009 CP_1 CP_1
(contratto n. 68365).
2 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
A fondamento delle domande, richiamando la perizia di parte depositata in allegato all'atto di citazione, parte attrice ha sollevato plurime censure in relazione alla diverse clausole contrattuali, asseritamente poste in violazione di molteplici norme di legge, di fonte nazionale e sovranazionale.
In particolare, con riferimento, le doglianze mosse attengono:
a) alla violazione del principio di pari periodicità di capitalizzazione degli interessi;
b) all'indeterminatezza o all'omessa indicazione dei tassi d'interesse (TAEG e TEG) con conseguente nullità degli stessi;
c) alla nullità della commissione di massimo scoperto (cms) per indeterminatezza dell'oggetto e assenza di causa;
d) alla mancata indicazione dei sistemi di capitalizzazione e all'applicazione di interessi anatocistici;
e) all'applicazione di interessi usurai;
f) omessa indicazione della commissione di messa a disposizione dei fondi (cdf), applicata dalla modifica del 2009 in assenza di pattuizione scritta;
g) all'illegittimità del tasso floor; h) alla violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria;
i) alla violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Costituitasi in giudizio la ha eccepito, in primo luogo, eccepito l'intervenuta prescrizione delle CP_1 pretese avversarie, in ragione dei pagamenti eseguiti nel periodo antecedente ai dieci anni dalla trasmissione dell'invito al procedimento di mediazione, a valere sul rapporto oggetto di causa, ai sensi dell'art. 2946 c.c., dovendosi individuare la data di decorrenza della prescrizione nel momento del singolo accredito/addebito in conto corrente;
nel merito ha chiesto il rigetto di tutte domande attoree, infondate in fatto e diritto, attesa la legittimità delle condizioni applicate in relazione a tutti i rapporti oggetto di causa.
La causa è stata istruita mediante la documentazione depositata dalle parti;
è stata inoltre disposta CTU contabile, affidata al dottor All'udienza del 13.02.2025 la causa è stata trattenuta Persona_1 in decisione con assegnazione dei termini di legge.
_______________
1. Delimitazione del thema decidendum Alla luce delle domande proposte, sopra trascritte, il giudizio deve concentrarsi sulla validità delle condizioni pattuite tra la parti ed effettivamente applicate dall'istituto di credito riguardo al contratto di conto corrente di corrispondenza n. 683659 (successivamente indicato con n. 68365), come modificato nel 2009, sulla base delle contestazioni sollevate dall'attore e dunque: indeterminatezza degli interessi e delle condizioni contrattuali, nullità delle commissioni di massimo scoperto e di disposizione fondi, dei tassi floor, usura e interessi anatocistici.
Va inoltre esaminata l'eccezione sollevata dalla Banca convenuta relativa all'intervenuta prescrizione dei crediti eventualmente risultanti in capo all'attore, per decorso del termine decennale dalla trasmissione della domanda di mediazione.
3 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Le domande attore sono parzialmente fondate per le ragioni di seguito esposte.
2. Ripartizione dell'onere della prova Venendo all'esame delle domande attoree, deve preliminarmente rammentarsi che, nei giudizi promossi dal “cliente” – correntista - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla in CP_1 applicazione delle clausole nulle o anche solo ai fini della pronuncia di accertamento negativo del credito, grava senz'altro sulla parte attrice, in ossequio al principio generale di cui all'art. 2997 c.c., l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornirne la relativa prova.
Tale regola probatoria resta ferma e prescinde del tutto da qualsiasi dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali;
è infatti chiaro che il giudice può accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può certo esercitare d'ufficio attività istruttorie, sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte (cfr. Cass. n. 9201/2015).
Sicché, il correntista che intenda far valere la nullità di talune clausole contrattuali, assumendo che le stesse comportino l'applicazione di interessi usurari o anatocistici, ovvero di spese, commissioni o altre “voci” non dovute, ha lo specifico onere di produrre il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite e anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Nel caso di specie, la parte attrice era, dunque, innanzitutto gravata dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente "nulle".
In secondo luogo, ai fini della rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente avrebbe dovuto depositare tutti gli estratti conto periodici relativi al predetto rapporto;
dovendosi, in assenza di tale prova, nonché di altri dati rappresentativi delle movimentazioni registrate sugli stessi, assumere come dato di partenza per i ricalcoli, i saldi inziali a debito risultanti dai primi estratti disponibili o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass. n. 37800/2022). Restando fermo che, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti (Cass. n. 22290/2023).
La Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo. E così, la Corte di Cassazione –in fattispecie analoga a quella in esame- ha argomentato come segue: “Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che
4 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. […] In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. […] In particolare, la stessa non va in senso difforme da quanto ritenuto proprio in tema di interessi anatocistici da questa Corte laddove ha affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero. Tale principio è stato affermato nella fattispecie inversa a quella in esame in cui era la ad avere agito tramite decreto ingiuntivo per ottenere CP_1 il pagamento dello scoperto di conto, mentre nel caso di specie si verte in tema di accertamento negativo proposto dai correntisti al quale quindi si applica un diverso onere probatorio. Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. […] Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte”, (Cass. n. 9201/2015 cit.).
Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente. Ed infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 TUB;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate.
Ad ogni buon conto, non può non rammentarsi che, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al “cliente” un utile strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere. Invero, già nell'art. 8 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme sulla Trasparenza bancaria), al comma quarto, era espressamente previsto il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione di ogni singola operazione posta in essere in relazione a determinati contratti bancari, quali quello di deposito e di conto corrente. In particolare, la disposizione citata così recitava: “Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di
5 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'art. 2 di ottenere il rimborso delle spese”.
Una maggiore tutela è stata, poi, contemplata dall'art. 119, ultimo comma, del D.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) che, nel testo vigente, prevede in particolare quanto segue: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Con la disposizione da ultimo citata –nel testo modificato dall'art. 24 del D.lgs. 4 agosto 1999 n. 342- il diritto, già riconosciuto espressamente dalla Legge sulla Trasparenza Bancaria, è stato notevolmente ampliato, a) con la previsione della facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato;
b) con l'ulteriore previsione per cui il “cliente” o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni. In un contesto di tal tipo, il “cliente-attore”, avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro.
3. Allegazioni attoree, documentazione esaminata e risultanze della CTU Ciò premesso e passando all'esame della fattispecie concreta, va innanzitutto rilevato che parte attrice ha fondato le proprie domande sulla base di una dedotta illegittimità delle condizioni e degli interessi applicati dalla in quanto non sufficientemente determinate in contratto e contrari alla CP_1 legge.
Orbene, parte attrice non contesta l'esistenza del contratto di conto corrente di corrispondenza, anzi, la linea difensiva attorea presuppone che siano state esaminate le pattuizioni contrattuali stipulate tra le parti e successivamente modificate unilateralmente dalla e che le stesse siano state CP_1 confrontate con gli interessi e le spese concretamente applicati dalla Banca e risultanti dagli estratti conto completi relativi all'andamento del rapporto oggetto di causa, sin dalla data dell'apertura. Tuttavia, nel costituirsi in giudizio, ha mancato di produrre diversi estratti conto relativi ai periodi intermedi del rapporto di conto corrente.
In particolare, l'attore ha versato in atti:
- Contratto di corrispondenza n. 683659 del 23.04.1996 e l'atto integrativo del suddetto contratto sottoscritto in pari data;
- la modifica unilaterale del contratto del 24.03.2009;
- il documento di sintesi del 31.12.2014;
- le comunicazioni della del 30.06.2016; CP_1
- gli estratti conto a decorrere dal I Trimestre 1998 sino al 30.06.2022;
- il contratto di apertura di credito del 23.07.2007;
- il rendiconto sugli affidamenti del 31.12.2016 e sulle garanzie concesse.
6 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sulla base di suddetta documentazione è stata disposta CTU contabile.
In particolare, il CTU ha dato atto di aver esaminato il contratto di corrispondenza e i documenti di sintesi. Ha altresì esaminato i relativi estratti conto precisando che, pur essendo presenti in atti gli estratti conto dell'anno 1998, l'analisi è stata condotta sugli estratti conto dal I Trimestre 2000 al II Trimestre 2022, imponendo il quesito posto dal Giudice di tener conto esclusivamente dei periodi documentati, partendo dai primi estratti disponibili o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, in conformità ai principi sopra richiamati. Il CTU ha dunque operato il ricalcolo considerando il periodo continuativamente documentato, ossia a partire dal II Trimestre 2000 (il cui saldo a credito è pari a £ 5.976.252), al II Trimestre 2022 (il cui saldo effettivo a credito è di € 144,12), non essendo stati prodotti gli estratti conto degli anni 1996, 1997 e 1999.
Il contratto di apertura di credito del 2007 non è stato invece inserito nel perimetro dell'indagine, afferendo a rapporti diversi da quello oggetto di causa.
Vista l'eccezione di prescrizione sollevata dalla in relazione alle rimesse sul conto corrente CP_1 eseguite dal debitore, in conformità a quanto indicato dal Giudice, il CTU ha individuato i pagamenti solutori eseguiti dal debitore e ha provveduto a rideterminare il saldo finale, mantenendo ferme le annotazioni a debito, se pagate con rimesse anteriori al decennio dal 17.11.20217, data del verbale negativo del primo incontro di mediazione, valido quale dies a quo per il decorso della prescrizione.
Non ci sono fondati motivi per discostarsi dalle risultanze del consulente.
4. Indeterminatezza delle condizioni e mancata indicazione dei tassi di interesse: Quanto ai tassi applicati, il contratto di apertura del conto corrente sottoscritto in data 23.04.1996 indica in maniera specifica le condizioni contrattuali (segnatamente, tasso di interesse attivo dello 0,50% e del tasso di interesse passivo del 22,50%); inoltre, il successivo contratto di apertura di credito del 3.05.2004 prevede espressamente la pattuizione del tasso debitore entro fido del 9.875%.
Ne deriva che alcuna indeterminatezza dei tassi si riscontra nel caso di specie, fatta eccezione per il tasso entro fido, pattuito solo nel 2004. Nel ricalcolo, l'ausiliario ha dunque tenuto ferma l'applicazione dei tassi previsti in contratto sostituendo invece, nei soli saldi entro fido, ai tassi applicati dalla Banca i tassi legali ex art. 117 TUB, ciò sino al 3.05.2004 data della prima pattuizione del tasso entro fido.
Sul punto, deve osservarsi che, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, del tutto irrilevante è la mancata indicazione, in contratto, del TAE. Detto tasso si discosta infatti dal TAN sol perché tiene conto della capitalizzazione periodica;
dunque, lo stesso equivale al TAN quando la capitalizzazione è semplice, ossia dove non c'è capitalizzazione degli interessi. Il TAE non rientra dunque nel novero dei tassi, prezzi e condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 TUB, non determinando una maggiore onerosità del finanziamento e rilevando solo ai fini della verifica dell'anatocismo, nei termini di cui si dirà in seguito.
7 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
La clausola di cui all'art. 16 del contratto in esame, specificatamente approvata dal cliente, contempla espressamente la facoltà della Banca di modificare, unilateralmente, le condizioni contrattuali. A tale ultimo riguardo, giova rammentare che l'istituto dello ius variandi nei contratti bancari può essere definito come il diritto potestativo delle banche di modificare mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari.
L'art. 118 del T.U.B. assicura infatti alla banca, qualora espressamente previsto in contratto, la possibilità di variare unilateralmente ed in senso sfavorevole per i clienti le condizioni concordate, purché tali modifiche siano opportunamente comunicate agli interessati. Con l'intervento legislativo del 2006, è stato inoltre previsto, nell'art. 118 TUB, che la modifica debba essere supportata dal ricorrere di un “giustificato motivo”, da comunicare al cliente mediante un preavviso di almeno trenta giorni (esteso successivamente a sessanta giorni con dal D. Lgs. n. 141/10) indicando espressamente nella comunicazione “Proposta di modifica unilaterale del contratto”. Le variazioni contrattuali, sfavorevoli al cliente ed effettuate senza rispettare le prescrizioni dell'art. 118 T.U.B. sono inefficaci.
Nel caso in esame, non risultano regolarmente comunicate le modifiche unilaterali effettuate dalla Banca dopo il 4.08.2006, ragione per cui l'ausiliario del Giudice ha correttamente espunto dal ricalcolo le modifiche intervenute in violazione di legge, mantenendo il tasso antecedentemente pattuito.
5. Anatocismo: Giova, anzitutto, rammentare che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici.
Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di Cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale. È quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 TUB, al comma 2, aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il comma 2 dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni CP_3 singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, d.lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza. Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
8 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
Il quadro normativo è nuovamente cambiato a decorrere dall'1.01.2014, data di entrata in vigore della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” e delegando al CICR la normativa di dettaglio.
La delibera del CICR è stata emanata solo in data 3.08.2016. Nel frattempo, è intervenuto il d.l. 18/2016, convertito in l. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, TUB. La nuova disposizione recita espressamente che: “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La norma prosegue prescrivendo che, per talune operazioni, il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata “è considerata sorte capitale”. Poi, l'art. 4 della delibera CICR suindicata ha stabilito che gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, la quale produce interessi di pieno diritto (comma 3) e che il cliente possa autorizzare che, al momento della loro scadenza, gli interessi vengano addebitati sul conto, in modo tale che la somma addebitata sia considerata sorte capitale (comma 5). Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purché ciò sia autorizzato dal cliente.
In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purché espressamente pattuita e con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000 sino all'1.01.2014 (data di entrata in vigore della l. n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del d.l. 18/2016, convertito in l. 49/2016. Quanto al periodo intermedio (2014-2016), nel disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo. Orbene, ritiene il Tribunale che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pari-ordinata rispetto al d.lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 c.c. Di conseguenza, a partire dall'1.01.2014 prevale sul precedente assetto normativo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 che, peraltro, esclude dalla delega al CICR la possibilità, prima prevista per tale comitato dal d.lgs. n. 342/1999, di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 c.c., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per
9 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014 e, come sopra precisato, fino all'entrata in vigore del d.l. 18/2016, convertito in l. 49/2016.
Tanto premesso, deve osservarsi che il rapporto oggetto di causa è stato acceso antecedentemente al 2000, quindi l'assunto della illegittima capitalizzazione degli interessi, sarebbe dunque, almeno in astratto, fondato.
Il consulente ha dato atto che, fino al III Trimestre 2016, la ha applicato la capitalizzazione CP_1 trimestrale, mentre a partire dal IV Trimestre 2016, è stata applicata la capitalizzazione annuale degli interessi, mantenendo capitalizzazione trimestrale per le commissioni e gli altri oneri.
Orbene, con riferimento al periodo sino al 31.12.2013, in assenza di alcuna espressa pattuizione circa la capitalizzazione degli interessi e la periodicità degli addebiti, la capitalizzazione degli interessi applicata da deve ritenersi illegittima. Corretto, dunque, è il calcolo eseguito dal CTU, il quale CP_1 ha sostituito alla capitalizzazione trimestrale applicata dalla la capitalizzazione semplice. CP_1
Con riferimento al periodo a decorrere dal 1.01.2014, altrettanto correttamente, l'ausiliario del Giudice ha espunto l'effetto della capitalizzazione, stante il disposto dell'art. 120 TUB, interpretato in ossequio ai principi sopra richiamati.
La capitalizzazione semplice è stata mantenuta sino al termine del rapporto, poiché, nonostante l'entrata in vigore del d.l. 18/2016, non risulta – in assenza di qualunque produzione documentale di sul punto - che la abbia mai autorizzato l'addebito degli interessi sul conto, al CP_1 Pt_1 momento della loro scadenza, come invece previsto dalla delibera CIRC.
6. Nullità della commissione di massimo scoperto, di disponibilità fondi e del floor: Parte attrice ha eccepito la nullità della applicazione della c.d. “commissione di massimo scoperto”, sostenendo che gli addebiti relativi a tale voce non sarebbero stati pattuiti o comunque indicati unicamente in percentuale, sicché la relativa clausola negoziale sia affetta da nullità.
Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento. Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
Tale problema è stato, dunque, affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (e, a
10 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
fortiori, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto), si sono affermati i seguenti orientamenti:
a) un primo orientamento ha ritenuto la cms sempre munita di causa negoziale lecita, quale che sia la natura di detta commissione ed il parametro di sua applicazione (ex multis, in tal senso Tribunale Chieti 22 ottobre 2013;
b) un secondo orientamento ha invece ritenuto che, in assenza di diversa specificazione ed al di fuori di fattispecie peculiari, la cms abbia sempre una propria causa laddove sia parametrata allo scoperto del conto, non potendo estendersi con certezza detta conclusione nelle altre ipotesi (ex multis, in tal senso Tribunale Mondovì 17 febbraio 2009)
c) un terzo orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che la cms abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. (ex multis, in tal senso Tribunale Firenze 16 luglio 2013)
d) infine, un quarto indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto invece la cms priva di causa negoziale tout court, in ogni fattispecie, sia se calcolata sull'utilizzato (indifferentemente intra o extra fido), sia se calcolata sull'accordato (ex multis, in tal senso Tribunale di Novara 1° ottobre 2012.
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del d.l. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della l. 28.1.2009 n° 2, prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la cms nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni. Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intellegibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
È quindi intervenuto l'art. 6 bis del d.l.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva Italia), convertito nella l. 22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel TUB l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012. Sicché, l'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis del TUB e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n° 644 del 30.6.2012 così articolata prevede:
- Per i contratti di apertura di credito in conto corrente (in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento (ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114-octies lett. b del TUB) l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti siano essi consumatori, o professionisti (non vi rientrano gli operatori professionali del mercato finanziario quali le banche, le società finanziarie, le società di gestione del risparmio, i fondi pensione, ) quali unici Controparte_4 oneri a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale
11 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente, (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate.
- Per gli sconfinamenti (utilizzo extrafido, o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce, (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento, mentre altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido).
Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del d.l. 24.1.2012 n° 1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3° del TUB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del TUB, il quale ultimo stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 c.c.
La disciplina è entrata in vigore l'1.07.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Alla luce di tale complessa situazione, devesi ritenere che –con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo)- la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente all'orientamento riportato sub c) ed alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la cm. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. n. 870/2006) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano 12 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.
Sulla base di tali considerazioni, è stato posto al CTU il quesito, nel senso di escludere la cms nel caso di previsione ed applicazione della stessa sull'utilizzato, salvo nel caso in cui, per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 2 del 28.01.2009 ed alla data dell'1.07.2012, la abbia adeguato le clausole alle nuove normative afferenti tale commissione. CP_1
Il consulente, quindi, ha verificato che la cms è stata pattuita solo con riferimento alla percentuale, nella misura dello 0,50% nel contratto del 1996 e dello 0,75% entro fido nel contratto del 3.05.2004, mentre manca del tutto la previsione sia dei criteri di applicazione che delle modalità di calcolo. Di conseguenza, il CTU ha ricalcolato gli addebiti sulla base dei criteri sinora riportati, provvedendo a espungere gli addebiti. Alcuna specifica osservazione è stata mossa dai CTP delle parti sul punto.
In relazione alla commissione disponibilità fondi, il CTU ha dato atto che la stessa è stata addebitata dal III Trimestre 2009, applicando un'aliquota all'importo del fido accordato. Poiché tale commissione risulta pattuita solo nell'apertura di credito del 18.08.2014, correttamente sono stati scomputati, nel ricalcolo, gli addebiti eseguiti fino a tale data.
Parimenti e altrettanto correttamente sono stati espunti gli addebiti a titolo di “commissione istruttoria veloce”, non espressamente pattuita, a differenza delle ulteriori voci di spesa previste sin dal contratto del 1996, dunque tenute ferme nel conteggio.
13 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Con riferimento alla doglianza sull'illegittimità del floor basti osservare come la stessa, peraltro non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, sia del tutto generica e priva di qualsivoglia aderenza al caso concreto.
7. Usura: Il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel d.l. n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali). L'attuale art. 644, comma 4, c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia, che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse. Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 16303/2018, secondo cui - per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della l. 108/1996 ed il 31.12.2009 - la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con
“la cms soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della cms media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della cms rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Il quadro normativo è venuto a mutare radicalmente con l'articolo 2 bis d.l. n. 185/2008, convertito con modificazioni in l. n. 2/2009, il cui art. 2, comma 2, stabilisce che le commissioni e le provvigioni derivanti da clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione a favore della banca dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 c.c. Va aggiunto, per concludere, che la disciplina degli oneri commissionali di messa a disposizione di fondi è oggi contenuta nell'art. 117 bis TUB, introdotto dal d.l. n. 201/2011. L'art. 117 bis non ha apportato alcuna deroga alla disciplina dell'art. 2 bis, comma 2, d.l. 185/2008, sicché le commissioni di affidamento e di istruttoria veloce devono essere sempre computate nel TEG, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
14 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017 ha sancito la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.
In linea con i principi ora esposti, l'ausiliario ha verificato il superamento dei tassi soglia nel contratto di conto corrente attraverso il confronto del TEG, ricalcolato secondo le istruzioni della Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti, con le soglie d'usura determinate tenendo conto delle rilevazioni medie compiute dalla Banca d'Italia per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il CTU ha, altresì, tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte in merito alla cms.
La verifica effettuata non ha evidenziato il superamento dei tassi soglia.
La valutazione dell'usurarietà originaria quindi si deve arrestare al rilievo che sia la commissione di massimo scoperto sia il tasso di interesse nominale sono al di sotto dei valori soglia.
Con riferimento alle osservazioni mosse dal CTP di parte attrice circa il metodo di calcolo per la verifica dell'usura, il Tribunale condivide il metodo applicato dal CTU. Come detto, l'ausiliario del Giudice ha infatti applicato la formula prevista dalle Istruzioni della Banca d'Italia che è la sola corretta ai fini della individuazione del tasso da porre a confronto con il tasso soglia. Scevro da errori è anche il calcolo con riferimento alla cms, avendo il CTU comparato separatamente il TEG praticato in concreto e la cms, rispettivamente, con il tasso soglia e con “la cms soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della cms media indicata nei decreti ministeriali, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Tale calcolo ha evidenziato una cms del 0,75%, inferiore alla commissione soglia del'1,04%.
Peraltro, il CTU ha chiarito che, anche a voler considerare l'effetto della capitalizzazione trimestrale, considerando, nella formula del TEG, non il tasso debitore nominale, ma quello effettivo ottenuto considerando la capitalizzazione trimestrale, il TEG risulterebbe del 10,25 che, esclusa la rilevanza della cms (perché pattuita entro i limiti della cms soglia come sopra detto), in assenza di ulteriori spese da computare, risulterebbe comunque rispettoso della soglia del 14,13%.
Infine, del tutto carente di prova è anche la contestazione relativa alla c.d. “usura soggettiva” (art. 644 comma 3 c.p.) la quale richiede, oltre alla verifica meramente numerica, che gli interessi “avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risult[ino] comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria” Al riguardo, parte attrice ha del tutto omesso di dimostrare che la CP_1 abbia imposto tassi di interesse differenti da quelli praticati sul mercato e che abbia fatto questo in presenza di uno stato di difficoltà economico finanziaria della correntista ed approfittandone consapevolmente. Infatti, la mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca di per sé considerata, non vale di per sé a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, cosi come lo stesso non può essere desunto sic et simpliciter dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito, considerato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente essendo
15 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
collegati al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire a ottenere la restituzione di quanto erogato.
8. Prescrizione e rimesse solutorie: Passando, quindi, ad esaminare l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla Banca convenuta, devesi ricordare che le Sezioni Unite – con la nota sentenza n. 24418 del 2.12.2010 - hanno statuito che “L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"”. Sicché, con riferimento alla fattispecie in esame, il diritto di ripetizione soggiace al termine di prescrizione decennale e decorre dai singoli pagamenti indebiti e cioè dalla rimessa solutoria, mentre la rimessa ripristinatoria non è un vero e proprio pagamento in quanto “non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista” (così le SU).
Quanto al riparto dell'onere della prova, la Suprema Corte, in tema di azione di ripetizione di indebito
- nonché di quella di accertamento della relativa illegittimità - proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità di clausole contrattuali ha affermato che “Quanto all'individuazione delle rimesse solutorie e di quelle ripristinatorie [...], a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, è su costui che grava la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass., sez. un., n. 15895/19)». (Cass. n. 5517/2024, in motivazione).
Alla luce del suindicato orientamento, è stato chiesto al CTU di eliminare i soli interessi illegittimamente addebitati entro il decennio (il cui diritto di ripetizione non si è prescritto); mentre quelli oltre il decennio che siano stati corrisposti dal correntista attraverso rimesse solutorie sono intangibili. Di conseguenza, l'ausiliario del Giudice ha effettuato la verifica circa l'esistenza di pagamenti solutori per il periodo anteriore al decennio dal primo verbale di mediazione avente esito negativo (e precisamente sino alla data del 17.11.2007). Per la determinazione del fido, il CTU ha tenuto conto dell'indicazione contenuta all'interno degli estratti conto e alle indicazioni presenti nelle comunicazioni di variazione delle condizioni economiche. Tale ricostruzione ha fatto emergere la presenza di saldi passivi extra fido. Orbene, il consulente a questo punto ha verificato se, nel periodo preso a riferimento, siano state effettuate rimesse solutorie e ha effettuato il ricalcolo delle somme illegittimamente addebitate, senza tener conto di tali rimesse, attesa la intervenuta prescrizione del diritto alla loro restituzione. 16 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Quanto ai conteggi eseguiti dal CTU, il Tribunale condivide il metodo utilizzato anche con riferimento al calcolo delle rimesse sul saldo c.d. “rettificato” in luogo del saldo “banca”. In tal senso si è infatti espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale, in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, ha chiarito che, nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (Cass. 7721/2023; Cass. 9141/2020).
9. Conteggio finale: Sulla base di quanto sopra osservato, il consulente ha provveduto ad effettuare il ricalcolo del saldo del conto corrente intestato alla società attrice a partire dalla data di apertura e fino alla data dell'ultimo estratto conto disponibile del 30.06.2022.
L'ausiliario ha proposto quattro ipotesi di conteggio, che si differenziano per avere lo stesso utilizzato il saldo “rettificato” in luogo del saldo “banca” e per aver imputato le rimesse a pagamento di tutte le competenze illegittime o invece solo alle competenze maturate sull'extra-fido.
Ritiene il Tribunale che tra gli scenari proposti quello corretto e conforme ai principi sinora passati in rassegna sia il primo indicato nella tabella di cui a pag. 19 dell'elaborato peritale, che tiene conto del saldo rettificato e imputa i versamenti solutori eseguiti al pagamento di tutte le competenze illegittimamente addebitate dalla anteriormente ai suddetti versamenti. CP_1
Il risultato evidenzia un saldo di € 88.291,19 anziché di € 114,12.
10. Violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto ed eccessiva onerosità: Parte attrice ha dedotto la nullità del contratto sottoscritto con la convenuta, recante clausole CP_1 illegittime per violazione delle norme in materia di usura, anatocismo, e sulla trasparenza bancaria, nonché la violazione da parte dell'istituto di credito dei canoni generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Inoltre, proprio sul presupposto dell'asserita illegittimità delle clausole contrattuali, ha chiesto il risarcimento dei danni patiti e, in subordine, la risoluzione per eccessiva onerosità o la riduzione ad equità delle clausole.
A tal proposito, osserva il Tribunale che dagli accertamenti peritali condotti non è emersa alcuna violazione di norme imperative idonea a determinare la nullità del contratto. Sul rapporto è stata in parte riscontrata l'assenza di pattuizioni di tassi o l'applicazione di oneri non espressamente previsti, sicché l'ausiliario ha provveduto a rideterminare i saldi che, all'esito dei conteggi, sono risultati parzialmente difformi dal saldo osì stando le cose, questo Giudice ritiene che alcuna nullità CP_1
o anche violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto idonea a fondare il diritto del cliente al risarcimento del danno o la risoluzione del contratti sia riscontrabile nel caso di specie.
17 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Con particolare riferimento alla “eccezione di eccessiva onerosità”, va detto che parte attrice ha basato la contestazione sull'applicazione da parte della Banca di interessi usurai, circostanza questa invece da escludere per i motivi di cui sopra;
ne deriva l'assoluta infondatezza dell'eccezione.
Relativamente alla domanda risarcitoria, basti rilevare che la stessa è stata solo genericamente proposta dall'attore nell'atto introduttivo, senza alcuna specificazione o anche dimostrazione degli elementi costitutivi della domanda o del danno del quale si chiede il risarcimento.
11. Conclusioni: Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, va dichiarato che il saldo finale del conto corrente n. 68365(9) intestato alla al 30.06.2022 (data dell'ultimo estratto conto disponibile) è pari ad Pt_1 un saldo a credito del correntista di € 88.293,19 anziché di € 144,12, con una differenza a favore del correntista di ben € 88.149,08. Le altre domande proposte, in via subordinata, dall'attore vanno invece respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in conformità ai parametri indicati nel DM 55/2014 per lo scaglione previsto per le cause dal valore ricompreso da € 52.000,00 ed € 260.000,00, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi del giudizio.
Le spese di CTU (già liquidate con decreto del 25.08.2024) vanno poste definitivamente a carico di
, per il medesimo principio. CP_1
Infine, in ordine alla domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. spiegata dalla parte attrice, il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per la condanna della convenuta per responsabilità aggravata, presupponendo l'istituto in parola una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost. (Cass. 19948/2023).
Nel caso che ci occupa, ritiene il Tribunale che il mantenuto durante la mediazione dalla Pt_2 convenuta certo non possa essere inquadrato nell'ambito della colpa grave, idonea a giustificare la condanna per responsabilità aggravata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
- DICHIARA che il saldo finale del conto corrente n. 68365 (già n. 683659) intestato alla alla data del 30.06.2022 è pari ad € 88.293,19 a credito del correntista, Parte_1 anziché pari ad € 144,12;
- RIGETTA le restanti domande;
- CONDANNA alla refusione a favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge;
18 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
- PONE le spese di CTU (liquidate con decreto del 25.08.2024) definitivamente a carico della parte convenuta.
Così deciso in L'Aquila, in data 2.09.2025
Il Giudice
Dr.ssa Maura Manzi
19
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maura Manzi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1733 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione il 13.02.2025 e vertente
T R A
P.IVA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce alla citazione, dall'Avv. Vincenzo De Lauretis, del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliata in L'Aquila al V.le Nizza n. 11 presso l'Avv. Fabrizio Di Marco,
ATTORE
E
C.F., P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Clorinda Petrosemolo, elettivamente domiciliata presso il difensore, in L'Aquila, C.so Principe Umberto 19, in virtù di procura estesa su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale, in accoglimento integrale della domanda:
1. Accertare e dichiarare che, per le motivazioni esposte in narrativa, i contratti oggetto di lite sono affetti da usura, anatocismo, nullità di clausole per violazione di norme imperative e indeterminatezza dell'oggetto e che quindi non sono dovute le somme portate dagli estratti conto versati in atti;
1 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
2. In conseguenza di quanto sopra, si chiede l'accertamento delle poste non dovute ed il ricalcolo del saldo corretto alla data dell'ultimo estratto conto disponibile;
3. Si chiede in subordine il risarcimento del danno per violazione della normativa sulla trasparenza bancaria e dei criteri di correttezza e buona fede precontrattuali e contrattuali, da determinarsi nella misura pari alla differenza risultante dall'applicazione del TAEG addebitato in concreto rispetto al tasso dichiarato in contratto;
4. Dichiarare in ogni caso l'eccessiva onerosità della pattuizione ed operare le riduzioni ad equità del caso;
5. Con condanna al rimborso dei costi di perizia e mediazione sostenuti e documentati.
6. Con condanna di parte convenuta al pagamento di spese e competenze di lite ai sensi degli artt. 91, 96 comma I o comunque 96, comma III cpc anche in conseguenza del contegno tenuto in mediazione, rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge sulle somme imponibili.”
Conclusioni per parte convenuta:
“In via preliminare:
a) accertare e dichiarare l'inammissibilità della pretesa avversaria per sopravvenuta prescrizione dell'asserito indebito relativo a pagamenti eseguiti nel periodo antecedente a dieci anni a valere sui rapporti oggetto di causa, trattandosi di rimesse avanti natura solutoria, ovvero estinta per sopravvenuta prescrizione la pretesa avversaria relativa ad ogni asserito credito, preteso diritto e/o azione relativa ai conti per cui è causa perché relativa competenze pagate con rimesse solutorie nel decennio anteriore alla domanda di mediazione;
b) dichiarare altresì prescritta ogni pretesa attorea per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 c.c., con riferimento agli interessi attivi maturati in favore del correntista su eventuali poste frutto del chiesto ricalcolo e, per l'effetto, rigettare le domande proposte nei confronti della CP_1 deducente;
in via istruttoria rigettare l' avversaria istanza di CTU siccome inammissibile e irrilevante per i motivi dedotti in narrativa;
nel merito e salvo gravame: rigettare tutte le domande e le richieste proposte da parte attrice in quanto prescritte e perché infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni spiegate in atti, assolvendo la Banca deducente da ogni pretesa avversaria e comunque accogliendo in subordine le altre eccezioni di rito e nel merito formulate dalla Banca convenuta.
In tutti i casi, con vittoria delle spese e competenze di causa.”
RAGIONI D FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato alla (di seguito ” o la Controparte_1 CP_1
), la (di seguito, brevemente ), ha proposto domanda di CP_1 Parte_1 Pt_1 accertamento negativo del credito della di dichiarazione delle nullità negoziali, di CP_1 risarcimento del danno, di risoluzione per eccessiva onerosità o di riduzione ad equità delle condizioni pattuite, il tutto in relazione al contratto di conto corrente di corrispondenza n. 683659 del 23.04.1996 sottoscritto con , successivamente Controparte_2 incorporata in , come unilateralmente modificato dalla con atto del 24.03.2009 CP_1 CP_1
(contratto n. 68365).
2 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
A fondamento delle domande, richiamando la perizia di parte depositata in allegato all'atto di citazione, parte attrice ha sollevato plurime censure in relazione alla diverse clausole contrattuali, asseritamente poste in violazione di molteplici norme di legge, di fonte nazionale e sovranazionale.
In particolare, con riferimento, le doglianze mosse attengono:
a) alla violazione del principio di pari periodicità di capitalizzazione degli interessi;
b) all'indeterminatezza o all'omessa indicazione dei tassi d'interesse (TAEG e TEG) con conseguente nullità degli stessi;
c) alla nullità della commissione di massimo scoperto (cms) per indeterminatezza dell'oggetto e assenza di causa;
d) alla mancata indicazione dei sistemi di capitalizzazione e all'applicazione di interessi anatocistici;
e) all'applicazione di interessi usurai;
f) omessa indicazione della commissione di messa a disposizione dei fondi (cdf), applicata dalla modifica del 2009 in assenza di pattuizione scritta;
g) all'illegittimità del tasso floor; h) alla violazione delle norme in materia di trasparenza bancaria;
i) alla violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Costituitasi in giudizio la ha eccepito, in primo luogo, eccepito l'intervenuta prescrizione delle CP_1 pretese avversarie, in ragione dei pagamenti eseguiti nel periodo antecedente ai dieci anni dalla trasmissione dell'invito al procedimento di mediazione, a valere sul rapporto oggetto di causa, ai sensi dell'art. 2946 c.c., dovendosi individuare la data di decorrenza della prescrizione nel momento del singolo accredito/addebito in conto corrente;
nel merito ha chiesto il rigetto di tutte domande attoree, infondate in fatto e diritto, attesa la legittimità delle condizioni applicate in relazione a tutti i rapporti oggetto di causa.
La causa è stata istruita mediante la documentazione depositata dalle parti;
è stata inoltre disposta CTU contabile, affidata al dottor All'udienza del 13.02.2025 la causa è stata trattenuta Persona_1 in decisione con assegnazione dei termini di legge.
_______________
1. Delimitazione del thema decidendum Alla luce delle domande proposte, sopra trascritte, il giudizio deve concentrarsi sulla validità delle condizioni pattuite tra la parti ed effettivamente applicate dall'istituto di credito riguardo al contratto di conto corrente di corrispondenza n. 683659 (successivamente indicato con n. 68365), come modificato nel 2009, sulla base delle contestazioni sollevate dall'attore e dunque: indeterminatezza degli interessi e delle condizioni contrattuali, nullità delle commissioni di massimo scoperto e di disposizione fondi, dei tassi floor, usura e interessi anatocistici.
Va inoltre esaminata l'eccezione sollevata dalla Banca convenuta relativa all'intervenuta prescrizione dei crediti eventualmente risultanti in capo all'attore, per decorso del termine decennale dalla trasmissione della domanda di mediazione.
3 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Le domande attore sono parzialmente fondate per le ragioni di seguito esposte.
2. Ripartizione dell'onere della prova Venendo all'esame delle domande attoree, deve preliminarmente rammentarsi che, nei giudizi promossi dal “cliente” – correntista - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla in CP_1 applicazione delle clausole nulle o anche solo ai fini della pronuncia di accertamento negativo del credito, grava senz'altro sulla parte attrice, in ossequio al principio generale di cui all'art. 2997 c.c., l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornirne la relativa prova.
Tale regola probatoria resta ferma e prescinde del tutto da qualsiasi dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali;
è infatti chiaro che il giudice può accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può certo esercitare d'ufficio attività istruttorie, sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte (cfr. Cass. n. 9201/2015).
Sicché, il correntista che intenda far valere la nullità di talune clausole contrattuali, assumendo che le stesse comportino l'applicazione di interessi usurari o anatocistici, ovvero di spese, commissioni o altre “voci” non dovute, ha lo specifico onere di produrre il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite e anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Nel caso di specie, la parte attrice era, dunque, innanzitutto gravata dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente "nulle".
In secondo luogo, ai fini della rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente avrebbe dovuto depositare tutti gli estratti conto periodici relativi al predetto rapporto;
dovendosi, in assenza di tale prova, nonché di altri dati rappresentativi delle movimentazioni registrate sugli stessi, assumere come dato di partenza per i ricalcoli, i saldi inziali a debito risultanti dai primi estratti disponibili o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti (Cass. n. 37800/2022). Restando fermo che, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purché questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti (Cass. n. 22290/2023).
La Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo. E così, la Corte di Cassazione –in fattispecie analoga a quella in esame- ha argomentato come segue: “Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che
4 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. […] In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. […] In particolare, la stessa non va in senso difforme da quanto ritenuto proprio in tema di interessi anatocistici da questa Corte laddove ha affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero. Tale principio è stato affermato nella fattispecie inversa a quella in esame in cui era la ad avere agito tramite decreto ingiuntivo per ottenere CP_1 il pagamento dello scoperto di conto, mentre nel caso di specie si verte in tema di accertamento negativo proposto dai correntisti al quale quindi si applica un diverso onere probatorio. Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. […] Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte”, (Cass. n. 9201/2015 cit.).
Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente. Ed infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 TUB;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate.
Ad ogni buon conto, non può non rammentarsi che, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al “cliente” un utile strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere. Invero, già nell'art. 8 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme sulla Trasparenza bancaria), al comma quarto, era espressamente previsto il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione di ogni singola operazione posta in essere in relazione a determinati contratti bancari, quali quello di deposito e di conto corrente. In particolare, la disposizione citata così recitava: “Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di
5 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'art. 2 di ottenere il rimborso delle spese”.
Una maggiore tutela è stata, poi, contemplata dall'art. 119, ultimo comma, del D.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) che, nel testo vigente, prevede in particolare quanto segue: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Con la disposizione da ultimo citata –nel testo modificato dall'art. 24 del D.lgs. 4 agosto 1999 n. 342- il diritto, già riconosciuto espressamente dalla Legge sulla Trasparenza Bancaria, è stato notevolmente ampliato, a) con la previsione della facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato;
b) con l'ulteriore previsione per cui il “cliente” o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni. In un contesto di tal tipo, il “cliente-attore”, avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro.
3. Allegazioni attoree, documentazione esaminata e risultanze della CTU Ciò premesso e passando all'esame della fattispecie concreta, va innanzitutto rilevato che parte attrice ha fondato le proprie domande sulla base di una dedotta illegittimità delle condizioni e degli interessi applicati dalla in quanto non sufficientemente determinate in contratto e contrari alla CP_1 legge.
Orbene, parte attrice non contesta l'esistenza del contratto di conto corrente di corrispondenza, anzi, la linea difensiva attorea presuppone che siano state esaminate le pattuizioni contrattuali stipulate tra le parti e successivamente modificate unilateralmente dalla e che le stesse siano state CP_1 confrontate con gli interessi e le spese concretamente applicati dalla Banca e risultanti dagli estratti conto completi relativi all'andamento del rapporto oggetto di causa, sin dalla data dell'apertura. Tuttavia, nel costituirsi in giudizio, ha mancato di produrre diversi estratti conto relativi ai periodi intermedi del rapporto di conto corrente.
In particolare, l'attore ha versato in atti:
- Contratto di corrispondenza n. 683659 del 23.04.1996 e l'atto integrativo del suddetto contratto sottoscritto in pari data;
- la modifica unilaterale del contratto del 24.03.2009;
- il documento di sintesi del 31.12.2014;
- le comunicazioni della del 30.06.2016; CP_1
- gli estratti conto a decorrere dal I Trimestre 1998 sino al 30.06.2022;
- il contratto di apertura di credito del 23.07.2007;
- il rendiconto sugli affidamenti del 31.12.2016 e sulle garanzie concesse.
6 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sulla base di suddetta documentazione è stata disposta CTU contabile.
In particolare, il CTU ha dato atto di aver esaminato il contratto di corrispondenza e i documenti di sintesi. Ha altresì esaminato i relativi estratti conto precisando che, pur essendo presenti in atti gli estratti conto dell'anno 1998, l'analisi è stata condotta sugli estratti conto dal I Trimestre 2000 al II Trimestre 2022, imponendo il quesito posto dal Giudice di tener conto esclusivamente dei periodi documentati, partendo dai primi estratti disponibili o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, in conformità ai principi sopra richiamati. Il CTU ha dunque operato il ricalcolo considerando il periodo continuativamente documentato, ossia a partire dal II Trimestre 2000 (il cui saldo a credito è pari a £ 5.976.252), al II Trimestre 2022 (il cui saldo effettivo a credito è di € 144,12), non essendo stati prodotti gli estratti conto degli anni 1996, 1997 e 1999.
Il contratto di apertura di credito del 2007 non è stato invece inserito nel perimetro dell'indagine, afferendo a rapporti diversi da quello oggetto di causa.
Vista l'eccezione di prescrizione sollevata dalla in relazione alle rimesse sul conto corrente CP_1 eseguite dal debitore, in conformità a quanto indicato dal Giudice, il CTU ha individuato i pagamenti solutori eseguiti dal debitore e ha provveduto a rideterminare il saldo finale, mantenendo ferme le annotazioni a debito, se pagate con rimesse anteriori al decennio dal 17.11.20217, data del verbale negativo del primo incontro di mediazione, valido quale dies a quo per il decorso della prescrizione.
Non ci sono fondati motivi per discostarsi dalle risultanze del consulente.
4. Indeterminatezza delle condizioni e mancata indicazione dei tassi di interesse: Quanto ai tassi applicati, il contratto di apertura del conto corrente sottoscritto in data 23.04.1996 indica in maniera specifica le condizioni contrattuali (segnatamente, tasso di interesse attivo dello 0,50% e del tasso di interesse passivo del 22,50%); inoltre, il successivo contratto di apertura di credito del 3.05.2004 prevede espressamente la pattuizione del tasso debitore entro fido del 9.875%.
Ne deriva che alcuna indeterminatezza dei tassi si riscontra nel caso di specie, fatta eccezione per il tasso entro fido, pattuito solo nel 2004. Nel ricalcolo, l'ausiliario ha dunque tenuto ferma l'applicazione dei tassi previsti in contratto sostituendo invece, nei soli saldi entro fido, ai tassi applicati dalla Banca i tassi legali ex art. 117 TUB, ciò sino al 3.05.2004 data della prima pattuizione del tasso entro fido.
Sul punto, deve osservarsi che, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, del tutto irrilevante è la mancata indicazione, in contratto, del TAE. Detto tasso si discosta infatti dal TAN sol perché tiene conto della capitalizzazione periodica;
dunque, lo stesso equivale al TAN quando la capitalizzazione è semplice, ossia dove non c'è capitalizzazione degli interessi. Il TAE non rientra dunque nel novero dei tassi, prezzi e condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 TUB, non determinando una maggiore onerosità del finanziamento e rilevando solo ai fini della verifica dell'anatocismo, nei termini di cui si dirà in seguito.
7 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
La clausola di cui all'art. 16 del contratto in esame, specificatamente approvata dal cliente, contempla espressamente la facoltà della Banca di modificare, unilateralmente, le condizioni contrattuali. A tale ultimo riguardo, giova rammentare che l'istituto dello ius variandi nei contratti bancari può essere definito come il diritto potestativo delle banche di modificare mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari.
L'art. 118 del T.U.B. assicura infatti alla banca, qualora espressamente previsto in contratto, la possibilità di variare unilateralmente ed in senso sfavorevole per i clienti le condizioni concordate, purché tali modifiche siano opportunamente comunicate agli interessati. Con l'intervento legislativo del 2006, è stato inoltre previsto, nell'art. 118 TUB, che la modifica debba essere supportata dal ricorrere di un “giustificato motivo”, da comunicare al cliente mediante un preavviso di almeno trenta giorni (esteso successivamente a sessanta giorni con dal D. Lgs. n. 141/10) indicando espressamente nella comunicazione “Proposta di modifica unilaterale del contratto”. Le variazioni contrattuali, sfavorevoli al cliente ed effettuate senza rispettare le prescrizioni dell'art. 118 T.U.B. sono inefficaci.
Nel caso in esame, non risultano regolarmente comunicate le modifiche unilaterali effettuate dalla Banca dopo il 4.08.2006, ragione per cui l'ausiliario del Giudice ha correttamente espunto dal ricalcolo le modifiche intervenute in violazione di legge, mantenendo il tasso antecedentemente pattuito.
5. Anatocismo: Giova, anzitutto, rammentare che la questione della capitalizzazione degli interessi relativi ai rapporti bancari è stata sottoposta nel tempo a diversi regimi giuridici.
Per lungo tempo, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la Corte di Cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale. È quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 TUB, al comma 2, aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il comma 2 dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni CP_3 singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, d.lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza. Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, c.c., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
8 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
Il quadro normativo è nuovamente cambiato a decorrere dall'1.01.2014, data di entrata in vigore della legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), che ha nuovamente modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB, prevedendo espressamente che “b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale” e delegando al CICR la normativa di dettaglio.
La delibera del CICR è stata emanata solo in data 3.08.2016. Nel frattempo, è intervenuto il d.l. 18/2016, convertito in l. 49/2016, il cui art. 17 bis, comma 1, ha modificato nuovamente l'art. 120, comma 2, TUB. La nuova disposizione recita espressamente che: “gli interessi debitori maturati […] non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. La norma prosegue prescrivendo che, per talune operazioni, il cliente possa autorizzare l'addebito degli interessi sul conto, in modo che la somma addebitata “è considerata sorte capitale”. Poi, l'art. 4 della delibera CICR suindicata ha stabilito che gli interessi debitori maturati sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale, la quale produce interessi di pieno diritto (comma 3) e che il cliente possa autorizzare che, al momento della loro scadenza, gli interessi vengano addebitati sul conto, in modo tale che la somma addebitata sia considerata sorte capitale (comma 5). Quindi, con la novella del 2016 è stata reintrodotta la possibilità di produzione di interessi sugli interessi, attraverso l'addebito degli stessi in conto capitale, purché ciò sia autorizzato dal cliente.
In conclusione, alla luce della normativa che ha via via disciplinato la materia, deve ritenersi che la capitalizzazione degli interessi possa ritenersi legittima (purché espressamente pattuita e con la medesima periodicità per interessi debitori e creditori) nei periodi intercorrenti tra l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000 sino all'1.01.2014 (data di entrata in vigore della l. n. 147/2013), nonché per il periodo successivo all'entrata in vigore del d.l. 18/2016, convertito in l. 49/2016. Quanto al periodo intermedio (2014-2016), nel disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'intervenuta modifica dell'articolo. Orbene, ritiene il Tribunale che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pari-ordinata rispetto al d.lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 c.c. Di conseguenza, a partire dall'1.01.2014 prevale sul precedente assetto normativo quanto previsto dalla legge di stabilità 2014 che, peraltro, esclude dalla delega al CICR la possibilità, prima prevista per tale comitato dal d.lgs. n. 342/1999, di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 c.c., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per
9 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014 e, come sopra precisato, fino all'entrata in vigore del d.l. 18/2016, convertito in l. 49/2016.
Tanto premesso, deve osservarsi che il rapporto oggetto di causa è stato acceso antecedentemente al 2000, quindi l'assunto della illegittima capitalizzazione degli interessi, sarebbe dunque, almeno in astratto, fondato.
Il consulente ha dato atto che, fino al III Trimestre 2016, la ha applicato la capitalizzazione CP_1 trimestrale, mentre a partire dal IV Trimestre 2016, è stata applicata la capitalizzazione annuale degli interessi, mantenendo capitalizzazione trimestrale per le commissioni e gli altri oneri.
Orbene, con riferimento al periodo sino al 31.12.2013, in assenza di alcuna espressa pattuizione circa la capitalizzazione degli interessi e la periodicità degli addebiti, la capitalizzazione degli interessi applicata da deve ritenersi illegittima. Corretto, dunque, è il calcolo eseguito dal CTU, il quale CP_1 ha sostituito alla capitalizzazione trimestrale applicata dalla la capitalizzazione semplice. CP_1
Con riferimento al periodo a decorrere dal 1.01.2014, altrettanto correttamente, l'ausiliario del Giudice ha espunto l'effetto della capitalizzazione, stante il disposto dell'art. 120 TUB, interpretato in ossequio ai principi sopra richiamati.
La capitalizzazione semplice è stata mantenuta sino al termine del rapporto, poiché, nonostante l'entrata in vigore del d.l. 18/2016, non risulta – in assenza di qualunque produzione documentale di sul punto - che la abbia mai autorizzato l'addebito degli interessi sul conto, al CP_1 Pt_1 momento della loro scadenza, come invece previsto dalla delibera CIRC.
6. Nullità della commissione di massimo scoperto, di disponibilità fondi e del floor: Parte attrice ha eccepito la nullità della applicazione della c.d. “commissione di massimo scoperto”, sostenendo che gli addebiti relativi a tale voce non sarebbero stati pattuiti o comunque indicati unicamente in percentuale, sicché la relativa clausola negoziale sia affetta da nullità.
Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento. Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
Tale problema è stato, dunque, affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (e, a
10 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
fortiori, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto), si sono affermati i seguenti orientamenti:
a) un primo orientamento ha ritenuto la cms sempre munita di causa negoziale lecita, quale che sia la natura di detta commissione ed il parametro di sua applicazione (ex multis, in tal senso Tribunale Chieti 22 ottobre 2013;
b) un secondo orientamento ha invece ritenuto che, in assenza di diversa specificazione ed al di fuori di fattispecie peculiari, la cms abbia sempre una propria causa laddove sia parametrata allo scoperto del conto, non potendo estendersi con certezza detta conclusione nelle altre ipotesi (ex multis, in tal senso Tribunale Mondovì 17 febbraio 2009)
c) un terzo orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che la cms abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. (ex multis, in tal senso Tribunale Firenze 16 luglio 2013)
d) infine, un quarto indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto invece la cms priva di causa negoziale tout court, in ogni fattispecie, sia se calcolata sull'utilizzato (indifferentemente intra o extra fido), sia se calcolata sull'accordato (ex multis, in tal senso Tribunale di Novara 1° ottobre 2012.
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del d.l. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della l. 28.1.2009 n° 2, prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la cms nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni. Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intellegibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
È quindi intervenuto l'art. 6 bis del d.l.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva Italia), convertito nella l. 22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel TUB l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012. Sicché, l'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis del TUB e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n° 644 del 30.6.2012 così articolata prevede:
- Per i contratti di apertura di credito in conto corrente (in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento (ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114-octies lett. b del TUB) l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti siano essi consumatori, o professionisti (non vi rientrano gli operatori professionali del mercato finanziario quali le banche, le società finanziarie, le società di gestione del risparmio, i fondi pensione, ) quali unici Controparte_4 oneri a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale
11 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente, (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate.
- Per gli sconfinamenti (utilizzo extrafido, o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce, (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento, mentre altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido).
Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del d.l. 24.1.2012 n° 1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3° del TUB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del TUB, il quale ultimo stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 c.c.
La disciplina è entrata in vigore l'1.07.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Alla luce di tale complessa situazione, devesi ritenere che –con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo)- la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente all'orientamento riportato sub c) ed alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la cm. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. n. 870/2006) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano 12 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.
Sulla base di tali considerazioni, è stato posto al CTU il quesito, nel senso di escludere la cms nel caso di previsione ed applicazione della stessa sull'utilizzato, salvo nel caso in cui, per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 2 del 28.01.2009 ed alla data dell'1.07.2012, la abbia adeguato le clausole alle nuove normative afferenti tale commissione. CP_1
Il consulente, quindi, ha verificato che la cms è stata pattuita solo con riferimento alla percentuale, nella misura dello 0,50% nel contratto del 1996 e dello 0,75% entro fido nel contratto del 3.05.2004, mentre manca del tutto la previsione sia dei criteri di applicazione che delle modalità di calcolo. Di conseguenza, il CTU ha ricalcolato gli addebiti sulla base dei criteri sinora riportati, provvedendo a espungere gli addebiti. Alcuna specifica osservazione è stata mossa dai CTP delle parti sul punto.
In relazione alla commissione disponibilità fondi, il CTU ha dato atto che la stessa è stata addebitata dal III Trimestre 2009, applicando un'aliquota all'importo del fido accordato. Poiché tale commissione risulta pattuita solo nell'apertura di credito del 18.08.2014, correttamente sono stati scomputati, nel ricalcolo, gli addebiti eseguiti fino a tale data.
Parimenti e altrettanto correttamente sono stati espunti gli addebiti a titolo di “commissione istruttoria veloce”, non espressamente pattuita, a differenza delle ulteriori voci di spesa previste sin dal contratto del 1996, dunque tenute ferme nel conteggio.
13 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Con riferimento alla doglianza sull'illegittimità del floor basti osservare come la stessa, peraltro non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, sia del tutto generica e priva di qualsivoglia aderenza al caso concreto.
7. Usura: Il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel d.l. n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali). L'attuale art. 644, comma 4, c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia, che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse. Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 16303/2018, secondo cui - per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della l. 108/1996 ed il 31.12.2009 - la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con
“la cms soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della cms media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della cms rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Il quadro normativo è venuto a mutare radicalmente con l'articolo 2 bis d.l. n. 185/2008, convertito con modificazioni in l. n. 2/2009, il cui art. 2, comma 2, stabilisce che le commissioni e le provvigioni derivanti da clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione a favore della banca dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 c.c. Va aggiunto, per concludere, che la disciplina degli oneri commissionali di messa a disposizione di fondi è oggi contenuta nell'art. 117 bis TUB, introdotto dal d.l. n. 201/2011. L'art. 117 bis non ha apportato alcuna deroga alla disciplina dell'art. 2 bis, comma 2, d.l. 185/2008, sicché le commissioni di affidamento e di istruttoria veloce devono essere sempre computate nel TEG, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
14 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24675 del 19.10.2017 ha sancito la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.
In linea con i principi ora esposti, l'ausiliario ha verificato il superamento dei tassi soglia nel contratto di conto corrente attraverso il confronto del TEG, ricalcolato secondo le istruzioni della Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti, con le soglie d'usura determinate tenendo conto delle rilevazioni medie compiute dalla Banca d'Italia per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il CTU ha, altresì, tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte in merito alla cms.
La verifica effettuata non ha evidenziato il superamento dei tassi soglia.
La valutazione dell'usurarietà originaria quindi si deve arrestare al rilievo che sia la commissione di massimo scoperto sia il tasso di interesse nominale sono al di sotto dei valori soglia.
Con riferimento alle osservazioni mosse dal CTP di parte attrice circa il metodo di calcolo per la verifica dell'usura, il Tribunale condivide il metodo applicato dal CTU. Come detto, l'ausiliario del Giudice ha infatti applicato la formula prevista dalle Istruzioni della Banca d'Italia che è la sola corretta ai fini della individuazione del tasso da porre a confronto con il tasso soglia. Scevro da errori è anche il calcolo con riferimento alla cms, avendo il CTU comparato separatamente il TEG praticato in concreto e la cms, rispettivamente, con il tasso soglia e con “la cms soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della cms media indicata nei decreti ministeriali, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Tale calcolo ha evidenziato una cms del 0,75%, inferiore alla commissione soglia del'1,04%.
Peraltro, il CTU ha chiarito che, anche a voler considerare l'effetto della capitalizzazione trimestrale, considerando, nella formula del TEG, non il tasso debitore nominale, ma quello effettivo ottenuto considerando la capitalizzazione trimestrale, il TEG risulterebbe del 10,25 che, esclusa la rilevanza della cms (perché pattuita entro i limiti della cms soglia come sopra detto), in assenza di ulteriori spese da computare, risulterebbe comunque rispettoso della soglia del 14,13%.
Infine, del tutto carente di prova è anche la contestazione relativa alla c.d. “usura soggettiva” (art. 644 comma 3 c.p.) la quale richiede, oltre alla verifica meramente numerica, che gli interessi “avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risult[ino] comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria” Al riguardo, parte attrice ha del tutto omesso di dimostrare che la CP_1 abbia imposto tassi di interesse differenti da quelli praticati sul mercato e che abbia fatto questo in presenza di uno stato di difficoltà economico finanziaria della correntista ed approfittandone consapevolmente. Infatti, la mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca di per sé considerata, non vale di per sé a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, cosi come lo stesso non può essere desunto sic et simpliciter dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito, considerato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente essendo
15 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
collegati al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire a ottenere la restituzione di quanto erogato.
8. Prescrizione e rimesse solutorie: Passando, quindi, ad esaminare l'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla Banca convenuta, devesi ricordare che le Sezioni Unite – con la nota sentenza n. 24418 del 2.12.2010 - hanno statuito che “L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"”. Sicché, con riferimento alla fattispecie in esame, il diritto di ripetizione soggiace al termine di prescrizione decennale e decorre dai singoli pagamenti indebiti e cioè dalla rimessa solutoria, mentre la rimessa ripristinatoria non è un vero e proprio pagamento in quanto “non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista” (così le SU).
Quanto al riparto dell'onere della prova, la Suprema Corte, in tema di azione di ripetizione di indebito
- nonché di quella di accertamento della relativa illegittimità - proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità di clausole contrattuali ha affermato che “Quanto all'individuazione delle rimesse solutorie e di quelle ripristinatorie [...], a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, è su costui che grava la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass., sez. un., n. 15895/19)». (Cass. n. 5517/2024, in motivazione).
Alla luce del suindicato orientamento, è stato chiesto al CTU di eliminare i soli interessi illegittimamente addebitati entro il decennio (il cui diritto di ripetizione non si è prescritto); mentre quelli oltre il decennio che siano stati corrisposti dal correntista attraverso rimesse solutorie sono intangibili. Di conseguenza, l'ausiliario del Giudice ha effettuato la verifica circa l'esistenza di pagamenti solutori per il periodo anteriore al decennio dal primo verbale di mediazione avente esito negativo (e precisamente sino alla data del 17.11.2007). Per la determinazione del fido, il CTU ha tenuto conto dell'indicazione contenuta all'interno degli estratti conto e alle indicazioni presenti nelle comunicazioni di variazione delle condizioni economiche. Tale ricostruzione ha fatto emergere la presenza di saldi passivi extra fido. Orbene, il consulente a questo punto ha verificato se, nel periodo preso a riferimento, siano state effettuate rimesse solutorie e ha effettuato il ricalcolo delle somme illegittimamente addebitate, senza tener conto di tali rimesse, attesa la intervenuta prescrizione del diritto alla loro restituzione. 16 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Quanto ai conteggi eseguiti dal CTU, il Tribunale condivide il metodo utilizzato anche con riferimento al calcolo delle rimesse sul saldo c.d. “rettificato” in luogo del saldo “banca”. In tal senso si è infatti espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale, in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, ha chiarito che, nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (Cass. 7721/2023; Cass. 9141/2020).
9. Conteggio finale: Sulla base di quanto sopra osservato, il consulente ha provveduto ad effettuare il ricalcolo del saldo del conto corrente intestato alla società attrice a partire dalla data di apertura e fino alla data dell'ultimo estratto conto disponibile del 30.06.2022.
L'ausiliario ha proposto quattro ipotesi di conteggio, che si differenziano per avere lo stesso utilizzato il saldo “rettificato” in luogo del saldo “banca” e per aver imputato le rimesse a pagamento di tutte le competenze illegittime o invece solo alle competenze maturate sull'extra-fido.
Ritiene il Tribunale che tra gli scenari proposti quello corretto e conforme ai principi sinora passati in rassegna sia il primo indicato nella tabella di cui a pag. 19 dell'elaborato peritale, che tiene conto del saldo rettificato e imputa i versamenti solutori eseguiti al pagamento di tutte le competenze illegittimamente addebitate dalla anteriormente ai suddetti versamenti. CP_1
Il risultato evidenzia un saldo di € 88.291,19 anziché di € 114,12.
10. Violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto ed eccessiva onerosità: Parte attrice ha dedotto la nullità del contratto sottoscritto con la convenuta, recante clausole CP_1 illegittime per violazione delle norme in materia di usura, anatocismo, e sulla trasparenza bancaria, nonché la violazione da parte dell'istituto di credito dei canoni generali di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. Inoltre, proprio sul presupposto dell'asserita illegittimità delle clausole contrattuali, ha chiesto il risarcimento dei danni patiti e, in subordine, la risoluzione per eccessiva onerosità o la riduzione ad equità delle clausole.
A tal proposito, osserva il Tribunale che dagli accertamenti peritali condotti non è emersa alcuna violazione di norme imperative idonea a determinare la nullità del contratto. Sul rapporto è stata in parte riscontrata l'assenza di pattuizioni di tassi o l'applicazione di oneri non espressamente previsti, sicché l'ausiliario ha provveduto a rideterminare i saldi che, all'esito dei conteggi, sono risultati parzialmente difformi dal saldo osì stando le cose, questo Giudice ritiene che alcuna nullità CP_1
o anche violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto idonea a fondare il diritto del cliente al risarcimento del danno o la risoluzione del contratti sia riscontrabile nel caso di specie.
17 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Con particolare riferimento alla “eccezione di eccessiva onerosità”, va detto che parte attrice ha basato la contestazione sull'applicazione da parte della Banca di interessi usurai, circostanza questa invece da escludere per i motivi di cui sopra;
ne deriva l'assoluta infondatezza dell'eccezione.
Relativamente alla domanda risarcitoria, basti rilevare che la stessa è stata solo genericamente proposta dall'attore nell'atto introduttivo, senza alcuna specificazione o anche dimostrazione degli elementi costitutivi della domanda o del danno del quale si chiede il risarcimento.
11. Conclusioni: Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, va dichiarato che il saldo finale del conto corrente n. 68365(9) intestato alla al 30.06.2022 (data dell'ultimo estratto conto disponibile) è pari ad Pt_1 un saldo a credito del correntista di € 88.293,19 anziché di € 144,12, con una differenza a favore del correntista di ben € 88.149,08. Le altre domande proposte, in via subordinata, dall'attore vanno invece respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in conformità ai parametri indicati nel DM 55/2014 per lo scaglione previsto per le cause dal valore ricompreso da € 52.000,00 ed € 260.000,00, con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi del giudizio.
Le spese di CTU (già liquidate con decreto del 25.08.2024) vanno poste definitivamente a carico di
, per il medesimo principio. CP_1
Infine, in ordine alla domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c. spiegata dalla parte attrice, il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti per la condanna della convenuta per responsabilità aggravata, presupponendo l'istituto in parola una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost. (Cass. 19948/2023).
Nel caso che ci occupa, ritiene il Tribunale che il mantenuto durante la mediazione dalla Pt_2 convenuta certo non possa essere inquadrato nell'ambito della colpa grave, idonea a giustificare la condanna per responsabilità aggravata.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
- DICHIARA che il saldo finale del conto corrente n. 68365 (già n. 683659) intestato alla alla data del 30.06.2022 è pari ad € 88.293,19 a credito del correntista, Parte_1 anziché pari ad € 144,12;
- RIGETTA le restanti domande;
- CONDANNA alla refusione a favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge;
18 R.G. n. 1733/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
- PONE le spese di CTU (liquidate con decreto del 25.08.2024) definitivamente a carico della parte convenuta.
Così deciso in L'Aquila, in data 2.09.2025
Il Giudice
Dr.ssa Maura Manzi
19