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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/10/2025, n. 4576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4576 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21658/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1 ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 1 ottobre 2025 innanzi al dott. Silvia Bianchi, sono comparsi l'avv. Barellas e l'avv. Cerutti, in sostituzione dell'avv. De Giorgi.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti introduttivi. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21658/2024 promossa da:
, in persona dell'ads avv. Marco Busatto, con il patrocinio dell'avv. Parte_1 ELENA BARELLAS, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. MARIO DE GIORGIO, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. , sottoposto all'amministrazione di sostegno giusto decreto di nomina del Parte_1 02/03/2022 e pedissequo giuramento del 03/03/2022, ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 615 co. 2 e 617 co. 2 c.p.c. avverso il pignoramento presso terzi eseguito da Controparte_1
ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. 602/73 per la somma complessiva di € 29.846,61 (terzo
[...] pignorato Centro Marca Banca -credito cooperativo di Treviso e Venezia).
Con il ricorso, il sig. ha fatto valere l'inefficacia del pignoramento in ragione della nullità Parte_1 della notifica dell'atto di pignoramento e della impignorabilità dei crediti.
Con provvedimento del 23.9.2024, il giudice dell'esecuzione, sul presupposto della nullità della notifica dell'atto di pignoramento, ha sospeso la procedura esecutiva e ha disposto l'accantonamento delle somme in conformità all'art. 545 c.p.c., con termine di giorni 30 per l'introduzione del giudizio di merito.
La presente causa costituisce, appunto, la fase di merito del procedimento di opposizione agli atti e all'esecuzione.
Va, innanzitutto, escluso che, ai fini della introduzione del presente giudizio, fosse necessaria la autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 374 c.c..
Infatti, l'ads non deve munirsi di autorizzazione del giudice tutelare per proporre opposizione avverso pagina 2 di 4 gli atti esecutivi di un procedimento espropriativo in danno del rappresentato, ne, conseguentemente, per proporre le eventuali successive impugnazioni;
detta opposizione concretizza, infatti, una mera resistenza alla iniziativa giudiziaria del creditore, al fine della conservazione degli interessi del rappresentato, e non rientra quindi nella espressione 'promuovere giudizi' di cui all'art 374 n 5 cod civ, riflettente la diversa ipotesi dell'ads che intenda rendersi attore, per far valere una pretesa ricollegabile alla sfera patrimoniale dell'incapace (si legga, in tal senso, Cass. 1417/1975).
Ciò detto, ritiene questo giudice che la sospensione disposta dal GE vada confermata, con le seguenti precisazioni.
Come correttamente affermato nel provvedimento del 23.9.2024, l'atto di pignoramento nei confronti del sig. risulta essere stato notificato dall' Parte_1 Controparte_1 presso la sua residenza, pur risultando egli soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno in via definitiva e a tempo indeterminato con decreto del Tribunale di Venezia del 18.1.2023 (che confermava la nomina in via provvisoria ed urgente di cui al decreto del 2.3.2022).
Poiché l'art.409 c.c. prevede che "il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno", al fine di verificare la capacità processuale di un soggetto (e con essa la regolarità del contraddittorio introdotto nei suoi confronti), occorre avere riguardo al decreto di nomina dell'amministratore di sostegno e all'ampiezza del poteri conferiti all'amministratore stesso, essendovi atti che l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario (amministrazione sostitutiva) e atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore.
Nei casi di amministrazione sostitutiva, l'amministratore di sostegno, avendo la rappresentanza del beneficiario, ne ha anche la rappresentanza processuale (poiché, a mente dell'art.75 c.p.c., le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate secondo le norme che regolano la loro capacità), con la conseguenza che gli atti del processo, ancorché diretti al beneficiario, vanno notificati esclusivamente all'amministratore di sostegno (cfr. Cass. civile n. 3762/2024).
Invece, in ipotesi di amministrazione di sostegno con obbligo di assistenza, dovendo valere il principio secondo cui la capacità deve essere integrata a termini degli artt.394 e 424 c.p.c., il procedimento di notificazione assume carattere complesso e può ritenersi perfezionato solo quando l'atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto del curatore, per mettere quest'ultimo in grado di svolgere la sua funzione di assistenza (così sempre Cass. 3762/2024).
Nel caso di specie, il decreto di nomina attribuisce all'ads il potere di compiere anche in sostituzione del sig. tutti gli atti di ordinaria amministrazione per la conservazione e la gestione del suo Parte_1 patrimonio e dei suoi redditi, nonché, in affiancamento, il compimento di atti di straordinaria amministrazione.
Di conseguenza, essendo il sig. , al momento della notifica del pignoramento, incapace ed Parte_1 abbisognevole di assistenza per stare in giudizio, poiché già sottoposto ad amministrazione di sostegno, la notificazione dell'atto di pignoramento, per essere completo e produrre i suoi effetti processuali, doveva raggiungere solo l'amministratore di sostegno a cui era demandata l'amministrazione sostitutiva per essere completo e produrre i suoi effetti processuali.
Deve, quindi, concludersi per la inesistenza (e non semplice nullità) della notifica dell'atto di pignoramento diretta al solo beneficiario in luogo dell'ads.
In questi termini la opposizione è fondata, posto che, mentre la nullità è sanabile per raggiungimento dello scopo, non altrettanto può dirsi nelle ipotesi di inesistenza della notifica del pignoramento.
Infatti, il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è, di regola, sanato dalla mera proposizione pagina 3 di 4 dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata, oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente, in quanto del tutto mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione;
diversamente, il vizio di notificazione dell'atto di precetto non è sanato dalla semplice proposizione dell'opposizione se, prima che l'intimato ne abbia avuto conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento (così Cass. 11290/2020).
L'accoglimento del primo motivo di opposizione rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 21658/2024 promossa da nei confronti Parte_1 di , ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, Controparte_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento;
- condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 4.618,00, di cui nulla per spese, oltre a spese generali e accessori come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Venezia, 1 ottobre 2025
Il Giudice dott. Silvia Bianchi
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1 ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 1 ottobre 2025 innanzi al dott. Silvia Bianchi, sono comparsi l'avv. Barellas e l'avv. Cerutti, in sostituzione dell'avv. De Giorgi.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti introduttivi. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Bianchi
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Bianchi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21658/2024 promossa da:
, in persona dell'ads avv. Marco Busatto, con il patrocinio dell'avv. Parte_1 ELENA BARELLAS, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. MARIO DE GIORGIO, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. , sottoposto all'amministrazione di sostegno giusto decreto di nomina del Parte_1 02/03/2022 e pedissequo giuramento del 03/03/2022, ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 615 co. 2 e 617 co. 2 c.p.c. avverso il pignoramento presso terzi eseguito da Controparte_1
ai sensi dell'art. 72 bis D.P.R. 602/73 per la somma complessiva di € 29.846,61 (terzo
[...] pignorato Centro Marca Banca -credito cooperativo di Treviso e Venezia).
Con il ricorso, il sig. ha fatto valere l'inefficacia del pignoramento in ragione della nullità Parte_1 della notifica dell'atto di pignoramento e della impignorabilità dei crediti.
Con provvedimento del 23.9.2024, il giudice dell'esecuzione, sul presupposto della nullità della notifica dell'atto di pignoramento, ha sospeso la procedura esecutiva e ha disposto l'accantonamento delle somme in conformità all'art. 545 c.p.c., con termine di giorni 30 per l'introduzione del giudizio di merito.
La presente causa costituisce, appunto, la fase di merito del procedimento di opposizione agli atti e all'esecuzione.
Va, innanzitutto, escluso che, ai fini della introduzione del presente giudizio, fosse necessaria la autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 374 c.c..
Infatti, l'ads non deve munirsi di autorizzazione del giudice tutelare per proporre opposizione avverso pagina 2 di 4 gli atti esecutivi di un procedimento espropriativo in danno del rappresentato, ne, conseguentemente, per proporre le eventuali successive impugnazioni;
detta opposizione concretizza, infatti, una mera resistenza alla iniziativa giudiziaria del creditore, al fine della conservazione degli interessi del rappresentato, e non rientra quindi nella espressione 'promuovere giudizi' di cui all'art 374 n 5 cod civ, riflettente la diversa ipotesi dell'ads che intenda rendersi attore, per far valere una pretesa ricollegabile alla sfera patrimoniale dell'incapace (si legga, in tal senso, Cass. 1417/1975).
Ciò detto, ritiene questo giudice che la sospensione disposta dal GE vada confermata, con le seguenti precisazioni.
Come correttamente affermato nel provvedimento del 23.9.2024, l'atto di pignoramento nei confronti del sig. risulta essere stato notificato dall' Parte_1 Controparte_1 presso la sua residenza, pur risultando egli soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno in via definitiva e a tempo indeterminato con decreto del Tribunale di Venezia del 18.1.2023 (che confermava la nomina in via provvisoria ed urgente di cui al decreto del 2.3.2022).
Poiché l'art.409 c.c. prevede che "il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno", al fine di verificare la capacità processuale di un soggetto (e con essa la regolarità del contraddittorio introdotto nei suoi confronti), occorre avere riguardo al decreto di nomina dell'amministratore di sostegno e all'ampiezza del poteri conferiti all'amministratore stesso, essendovi atti che l'amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario (amministrazione sostitutiva) e atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore.
Nei casi di amministrazione sostitutiva, l'amministratore di sostegno, avendo la rappresentanza del beneficiario, ne ha anche la rappresentanza processuale (poiché, a mente dell'art.75 c.p.c., le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate secondo le norme che regolano la loro capacità), con la conseguenza che gli atti del processo, ancorché diretti al beneficiario, vanno notificati esclusivamente all'amministratore di sostegno (cfr. Cass. civile n. 3762/2024).
Invece, in ipotesi di amministrazione di sostegno con obbligo di assistenza, dovendo valere il principio secondo cui la capacità deve essere integrata a termini degli artt.394 e 424 c.p.c., il procedimento di notificazione assume carattere complesso e può ritenersi perfezionato solo quando l'atto sia portato a conoscenza tanto della parte quanto del curatore, per mettere quest'ultimo in grado di svolgere la sua funzione di assistenza (così sempre Cass. 3762/2024).
Nel caso di specie, il decreto di nomina attribuisce all'ads il potere di compiere anche in sostituzione del sig. tutti gli atti di ordinaria amministrazione per la conservazione e la gestione del suo Parte_1 patrimonio e dei suoi redditi, nonché, in affiancamento, il compimento di atti di straordinaria amministrazione.
Di conseguenza, essendo il sig. , al momento della notifica del pignoramento, incapace ed Parte_1 abbisognevole di assistenza per stare in giudizio, poiché già sottoposto ad amministrazione di sostegno, la notificazione dell'atto di pignoramento, per essere completo e produrre i suoi effetti processuali, doveva raggiungere solo l'amministratore di sostegno a cui era demandata l'amministrazione sostitutiva per essere completo e produrre i suoi effetti processuali.
Deve, quindi, concludersi per la inesistenza (e non semplice nullità) della notifica dell'atto di pignoramento diretta al solo beneficiario in luogo dell'ads.
In questi termini la opposizione è fondata, posto che, mentre la nullità è sanabile per raggiungimento dello scopo, non altrettanto può dirsi nelle ipotesi di inesistenza della notifica del pignoramento.
Infatti, il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è, di regola, sanato dalla mera proposizione pagina 3 di 4 dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata, oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente, in quanto del tutto mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione;
diversamente, il vizio di notificazione dell'atto di precetto non è sanato dalla semplice proposizione dell'opposizione se, prima che l'intimato ne abbia avuto conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento (così Cass. 11290/2020).
L'accoglimento del primo motivo di opposizione rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 21658/2024 promossa da nei confronti Parte_1 di , ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, Controparte_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la inesistenza della notifica dell'atto di pignoramento;
- condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 4.618,00, di cui nulla per spese, oltre a spese generali e accessori come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Venezia, 1 ottobre 2025
Il Giudice dott. Silvia Bianchi
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