Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 06/03/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N . 3 2 5 / 2 0 1 8 R e g . G e n . A f f . C o n t .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOVARA
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Gabriella Citro ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 325 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Parte_1 C.F._1
Bacchelli e dall'avv. Giancarlo Armenia ed elettivamente domiciliato in Stresa, via Roma n. 4, presso lo studio dell'avv. Tina Bauce, giusta procura in atti
ATTORE
E
Controparte_1
P.I. in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Salvini,
[...] P.IVA_1
presso il cui studio in Torino, via Morghen n. 9, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale - risarcimento danni da responsabilità sanitaria
Conclusioni: come da verbale in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto la Parte_1 [...]
per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_2
patrimoniali patiti per effetto delle errate scelte diagnostiche e terapeutiche in occasione dei ricoveri risalenti all'arco temporale da agosto 2009 a luglio 2014.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha esposto:
- che in data 22.10.2009 è stato sottoposto ad intervento chirurgico di “by pass popliteo- popliteo in protesi biosintetica Omniflow n°6 mediante accesso chirurgico posteriore”, per dilatazione aneurismatica dell'arteria poplitea destra;
- che al termine della procedura chirurgica, per la mancanza di pulsatilità della protesi e degli assi arteriosi a valle, è stata eseguita trombectomia del contenuto della protesi impiantata;
- di essersi negli anni sottoposto a svariati controlli e che in seguito ad ulteriore accertamento del 20.2.2014 è stata segnalata una duplice iniziale dilatazione della protesi a destra e sinistra;
- di essere stato ricoverato d'urgenza in data 19.7.2014 presso lo stesso reparto con diagnosi di ischemia acuta dell'arto inferiore sinistro per occlusione protesica ed esecuzione di terapia fibrinolitica endoarteriosa, interrotta dopo sole 18 ore;
- di essere stato sottoposto in data 20.7.2014 ad intervento chirurgico di trombectomia secondo e ad intervento chirurgico di “by pass tra femorale comune e tronco CP_3 tibioperoniero sinistro in vena grande safena”, completato da “fasciotomia antero-laterale di gamba sinistra”;
- che, nonostante la comparsa alle ore 10.00 del 21.7.2014 di forti dolori addominali, solo a distanza di ore e all'esito di tac addome, è stato diagnosticato infarto intestinale, con conseguente sottoposizione ad intervento chirurgico di resezione intestinale;
- di essere stato ricoverato in data 19.9.2014 presso la Struttura Complessa di Chirurgia
Vascolare di Novara con diagnosi di “ischemia subacuta dell'arto inferiore sinistro da trombosi di pregresso by pass” e sottoposto ad ecodoppler;
- di essere stato da ultimo ricoverato in data 30.1.2015 presso l'unità di Chirurgia Generale
d'Urgenza dell'Ospedale S. Raffaele di MI, ove è stato sottoposto nuovamente ad intervento di resezione intestinale per stenosi del sigma;
- che i trattamenti sanitari sono stati eseguiti in assenza di valido consenso informato e con imperizia ed imprudenza, tali da cagionare postumi permanenti, con conseguente necessità di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali.
Si è costituita la struttura sanitaria convenuta, eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda e contestando nel merito le pretese attoree, sia in punto di an che di quantum. L'istruttoria è consistita nell'acquisizione della produzione documentale delle parti e nell'espletamento di CTU medico legale, mentre sono state rigettate le istanze di prova orale articolate dalle parti.
All'esito, all'udienza del 22.2.2024, tenutasi a trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni. Con successiva ordinanza di scioglimento della riserva, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Deve in primo luogo deve essere confermato in questa sede il rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda.
L'art. 163, co. 3, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. impone che l'atto introduttivo del giudizio contenga, rispettivamente, la determinazione della cosa oggetto della domanda (cd. petitum) e l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della pretesa (cd. causa petendi).
La ricorrenza di tali elementi è presidiata con la sanzione della nullità ai sensi dell'art. 164 co. 4 cod. proc. civ., in primis a tutela del diritto costituzionalmente garantito del convenuto di esercitare le proprie difese (art. 24 Cost.), ma anche al fine di consentire al giudice si esercitare il potere/dovere di individuare il thema decidendum della controversia.
La giurisprudenza di legittimità esorta ad un vaglio globale dell'atto di citazione, chiarendo che
“Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti "assolutamente" incerto (…) non può prescindersi, nel valutare il grado d'incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte: se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (cfr. già, in tal senso, Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008). (…) Giova altresì precisare che la nullità dell'atto di citazione può essere dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto. Nel caso, invece, in cui risulti possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporterà
l'improponibilità solo di quelle, ma non anche la nullità della citazione nella sua interezza.” (cfr.
Cass. civ., Sezioni Unite, del 22/05/2012 n. 8077). In particolare si è sostenuto che "La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che
l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.>> (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013).
Nel caso di specie, l'incertezza lamentata da parte convenuta non ha riguardato l'intero contenuto dell'atto nei suoi elementi essenziali e il danno è stato sufficientemente descritto per tipologia ed entità. Le riscontrate carenze in punto di allegazione hanno assunto rilievo solo sul piano probatorio, portando al rigetto della relativa domanda.
Deve, altresì, essere rigettata l'eccezione, sollevata da parte attrice, di tardività del deposito della comparsa conclusionale della convenuta.
Secondo la tesi attorea, ai fini del computo del termine di 60 giorni dovrebbe aversi riguardo al giorno dell'udienza eseguita in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. e non alla data di deposito del provvedimento del Giudice e di successiva comunicazione ad opera della cancelleria.
La tesi è destituita di fondamento, posto che il termine può decorrere solo dal momento in cui il
Giudice, a scioglimento della riserva, individua e assegna il termine stesso.
Ciò posto, preliminarmente si evidenzia che, secondo l'insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. (cfr. Cass. n.
9556/2002, n. 577/2008 e Sez. 3 sentenza n. 18392 del 26/07/2017).
Fra la struttura sanitaria ed il paziente, per effetto della mera accettazione di quest'ultimo, sorge infatti un rapporto di natura contrattuale atipico denominato di “spedalità” o di “assistenza sanitaria”, per effetto del quale la struttura assume l'obbligo di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario sia prestazioni secondarie ma sempre funzionali alla presa in carico a scopi di cura - fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero (cfr. Cass. n. 8826/2007).
La responsabilità della struttura per i danni che si verificano in ambito sanitario è una responsabilità che scaturisce dall'inadempimento e/o dall'inesatto adempimento di una delle varie prestazioni che è direttamente obbligata ad eseguire in base a tale contratto atipico. Ai fini della diretta riferibilità ex artt. 1218-1228 c.c. delle conseguenze risarcitorie dell'illecito, non assume particolare rilevo che il contraente/debitore nell'adempimento delle sue obbligazioni si avvalga – per l'esecuzione delle prestazioni strettamente sanitarie di particolari figure professionali abilitate – necessariamente di propri dipendenti o di collaboratori esterni.
La struttura sanitaria in cui il medico è inserito, invero, risponde del suo operato ex art. 1228 c.c. anche quando l'operatore non sia un suo dipendente (Cass. 1043/2019), quale "suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario la circostanza che il sanitario risulti essere anche di "fiducia" dello stesso paziente o comunque dal medesimo scelto" (Cass. 18610/2015). Come ribadito da Cass.
28987/2019, in motivazione: "se la struttura si avvale della collaborazione dei "sanitari" persone fisiche (utilità) si trova del pari a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati (danno): la responsabilità di chi si avvale dell'esplicazione dell'attività del terzo per
l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già nella colpa in eligendo degli ausiliari o in vigilando circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione", posto che, nella fattispecie di cui all'art. 1228 c.c., “la responsabilità di chi ha volontariamente incaricato l'ausiliario e organizzato attraverso questo incarico l'esecuzione della propria obbligazione per i fini negoziali perseguiti, è appunto per fatto proprio e non altrui” (cfr. anche la più recente Cass. 29001/2021: “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.”).
Ne deriva che la struttura sanitaria, per essere esonerata dalla responsabilità risarcitoria verso il paziente, è tenuta a fornire la prova positiva che le conseguenze dannose di tale condotta non le sono imputabili a titolo di inadempimento delle obbligazioni oggetto del contratto di spedalità.
I suddetti principi sono stati da ultimo recepiti dalla Legge 24/2017 (entrata in vigore in data 1 aprile 2017), il cui art. 7, primo comma, recita testualmente: “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”
Sul piano processuale, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati sono da ravvisarsi nel fatto che il paziente, che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il “contatto sociale” ed allegare l'inadempimento del professionista, che consiste nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato la dimostrazione dell'assenza di colpa e, cioè, la prova del fatto che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. civ., sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297). Con la precisazione, altresì, che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2004, n.
9471).
Nondimeno, il paziente ha anche l'onere di provare il nesso eziologico tra la condotta dei sanitari ed il danno subito, consistente nel peggioramento delle condizioni di salute residuate al termine dell'atto chirurgico rispetto a quelle presenti al momento del ricovero (Cass. 7/3/2019, n. 6539, secondo cui il paziente che agisce in giudizio per il risarcimento del danno da colpa medica ha l'onere di provare il nesso di causalità tra la nuova patologia e la condotta commissiva od omissiva dei medici).
Come osservato da Cass.1045/2019 (ma già in precedenza, tra le altre, da Cass. 18392/2017): "nei giudizi risarcitori da responsabilità medica si delinea un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità ad adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla impossibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità tra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto). Ne consegue che la "causa ignota" resta a carico dell'attore relativamente all'evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere" (come si desume dalla massima di Cass. 3704/2018, ove la causa del danno "sia rimasta assolutamente incerta", la domanda deve essere rigettata).
Ne consegue che “la prova dell'inadempimento del medico (che deve comunque essere un inadempimento qualificato idoneo a provocare, quale causa o concausa, il danno lamentato;
cfr. Cass. 24073/2017) non è sufficiente ad affermare la responsabilità (…) occorrendo altresì la prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione nei termini del "più probabile che non” (Cass. n. 21008/2018).
Il criterio del "più probabile che non" indica “la misura della relazione probabilistica concreta tra condotta ed evento dannoso”, da individuarsi “con apprezzamento non isolato bensì complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione” (Cass. ord. 16581/2019), ovvero con una "ricostruzione non atomistica della condotta (…) indicata dall'attore come idonea a cagionare l'evento” (Cass. ord. 5487/2019). Si tratta di un criterio applicabile anche in caso di condotta omissiva - e la cui verifica, in tale ipotesi, “si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idonei ad evitare il rischio specifico di danno riconosciuta alla condotta omessa” - che si informa ad uno “standard di certezza probabilistica che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa- statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa), la quel potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza nell'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi), disponibili nel caso concreto (probabilità logica)” (Cass. ord. 23197/2018).
Nell'analisi complessiva da operarsi nel caso concreto al fine dell'apprezzamento del nesso causale in termini di "più probabile che non" non può, peraltro, essere trascurata l'esistenza di positive risultanze processuali in ordine all'esistenza di diversi fattori, indipendenti dalla condotta del medico, che abbiano potuto verosimilmente favorire l'evento lesivo (Cass. ord. 26700/2018; Cass.
23197/2018).
Da ultimo, va altresì considerato che la prova del nesso di causalità materiale tra condotta del medico e violazione delle regole di diligenza ed evento dannoso consistente nella lesione della salute (ovvero nell'aggravamento della situazione patologica o nell'insorgenza di una nuova malattia) può essere fornita anche a mezzo di presunzioni (cfr. Cass. 26907/2020 e Cass.
28991/2019).
Quanto precede consente di ricostruire la fattispecie concreta sottoposta al vaglio del Tribunale.
Si osserva in primo luogo come gli elementi circostanziali relativi ai ricoveri e ai trattamenti eseguiti sulla persona dell'attore, oltre ad essere ampiamente comprovati alla stregua della documentazione sanitaria prodotta in giudizio, nemmeno abbiano formato oggetto di alcuna specifica contestazione ad opera della struttura sanitaria convenuta e siano, pertanto, da ritenersi acclarati. Sussiste, pertanto, la prova del titolo contrattuale in forza del quale l'attore ha esercitato l'azione risarcitoria. Parte attrice ha provveduto ad allegare un duplice inadempimento qualificato dei sanitari (cfr. pag. 6 atto di citazione):
“- in un paziente affetto da aneurisma dell'arteria poplitea bilaterale, come il sig. e Parte_1 dunque ad alto rischio di complicanze periferiche, l'utilizzo di una protesi biosintetica (Omniflow) ha causato l'occlusione del by pass dopo appena due mesi dall'intervento dell'agosto 2009, nonché
i conseguenti interventi di emicolectomia dapprima destra poi sinistra, e necessità di trattamenti di fibrinolisi per il resto della vita;
”
- “con riferimento al ricovero del luglio 2014, si sono verificate ulteriori errate scelte diagnostiche
e terapeutiche, in quanto è stata sottovalutata una chiara ed inequivocabile sintomatologia, come i dolori addominali, gli esiti degli esami ematochimici (valori mioglobina, creatinina alterati) indice di alto rischio infarto intestinale.”.
Nel caso di specie sia l'evento di danno, sia il nesso causale tra tale evento di danno e la malpractice dei sanitari dell' convenuta possono ritenersi provati in ragione della Controparte_1
documentazione medica in atti e delle risultanze dell'esperita CTU medico-legale.
Operato integrale rinvio a quanto in essa analiticamente illustrato in punto di documentazione sanitaria esaminata, ricostruzione della vicenda clinica ed esame obiettivo, la scrivente ritiene che l'espletata consulenza tecnica abbia fornito conclusioni che meritano di essere pienamente condivise, in quanto basate su un completo esame anamnestico, su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, nonché su argomentazioni esaurienti e precise.
Nel corso dell'indagine peritale, i consulenti hanno approfondito i vari profili della vicenda clinica in contraddittorio tecnico con i consulenti delle parti, offrendo chiarimenti adeguati ed esaustivi alle osservazioni alla perizia sollevate dalle parti, anche mediante deposito di relazioni integrative.
La CTU ha fornito elementi determinanti che hanno consentito di accertare le condotte inadempienti addebitate dall'attore ai sanitari della struttura sanitaria convenuta e delle loro conseguenze pregiudizievoli.
Appare opportuno richiamarne i passaggi principali.
I CTU non hanno ravvisato alcuna censura con riferimento all'indicazione al trattamento chirurgico, eseguito il 4.8.2009, dell'aneurisma popliteo sinistro con diametro di circa mm 40.
È stato ritenuto corretto l'utilizzo di innesto protesico termino terminale poplitea-poplitea, così come l'utilizzo di protesi sintetica rispetto all'utilizzo di protesi autologa in vena: “- come conseguenza della giustificata scelta di accesso popliteo posteriore;
- per la necessità di salvaguardia della safena interna od esterna per eventuale successivo utilizzo (come poi di fatto è successo)”. In particolare, hanno ritenuto corretto l'utilizzo di una protesi Omnifow II: “L'innesto vascolare biosintetico Omniflow II è un composto di collagene ovino reticolato con un endoscheletro a rete di poliestere. La rete in poliestere fornisce resistenza e durata, progettata per resistere alla formazione di aneurisma), mentre il collagene è stabilizzato, non antigenico e rimane strutturalmente intatto per anni dopo l'impianto. La struttura del collagene è biocompatibile, il che favorisce una rapida integrazione nel tessuto ospite. Questo porta alla rivascolarizzazione della parete, che contribuisce alla resistenza alle infezioni. La parete è impermeabile alla crescita tissutale nel lume, favorendo la pervietà a lungo termine”.
I CTU hanno, altresì, precisato quanto segue:
“
7. Corretta è stata la scelta di posporre l'intervento al 22/10/2009 (dopo due mesi circa) all'arteria poplitea destra a guarigione avvenuta della gamba sinistra.
8. Corretta la scelta di seguire, monitorandola, senza intervenire, la stenosi moderata all'anastomosi distale di sinistra come riscontrato da ecocolordoppler il 10/01/2011.
9. Corretto il tentativo del giorno 19/07/2014 di sottoporre a procedura di fibrinolisi la trombosi acuta a sinistra dell'arteria femorale superficiale poco a valle dell'origine dell'arteria poplitea e tibiali.
10. Non censurabile anche la decisione di interrompere precocemente tale procedura di fronte all'evidenza di parzialità ed insufficienza dei risultati.
11. Non censurabile la decisione di sottoporre a tentativo di trombectomia con catetere di CP_3
l'occlusione trombotica residua all'arteria poplitea e tibiali di sinistra.
12. Corretta la decisione di sottoporre il paziente a by pass femorale comune tronco tibio- peroniero in vena grande safena invertita e fasciotomia antero laterale di gamba
13. Corretta la decisione all'occlusione del by pass con un circolo arterioso collaterale sufficientemente compensante di procedere solo con la terapia medica.
Il Sig. è affetto oggi, ed era affetto al momento degli eventi clinici in esame, da Parte_1
plurimi e significativi fattori di rischio cardiovascolare: forte tabagista attivo, portatore di diabete mellito in insulino terapia, dislipidemico, ed in sovrappeso. Si segnala inoltre la particolare tendenza e predisposizione, anche se non ci risulta che sia ancora stata inquadrata quale patologia classificata, alla formazione di ectasie del letto arterioso: infatti si annotano aneurisma dell'arteria poplitea destra dell'arteria poplitea sinistra dell'arteria femorale superficiale sinistra sia al III medio che preanastomotica e dell'arteria femorale comune di sinistra di nostro riscontro in sede di esame peritale. Dall'analisi sopra esposta non ci emergono elementi certi che si configurino come colpa nel comportamento dei sanitari nella gestione dei diversi eventi patologici occorsi al sistema arterioso degli arti inferiori.”.
I CTU hanno, poi, precisato che non si rilevano elementi di colpa “nel comportamento avuto dai sanitari nella scelta di indicare unicamente il monitoraggio stretto il quadro di vascolarizzazione dell'arto sinistro riscontrato angiograficamente il 06/03/2014. Infatti il quadro angiografico “di 26 mm dilatazione a monte della protesi con regolare pervietà dell'arteria tibiale anteriore del tronco tibio-peroniero e dell'interossea e con tibiale posteriore pervia con calibro diffusamente ridotto” non indicava l'urgenza di un trattamento chirurgico immediato”.
Se non è stato riconosciuto alcun errore nel trattamento della patologia aneurismatica popliteabilaterale, a diverse conclusioni si deve pervenire con riguardo agli eventi del 2014.
I CTU hanno accertato che “Emergono elementi suggestivi per negligenza ed imperizia da parte dei sanitari del reparto di Chirurgia Vascolare nel non aver tempestivamente riconosciuto l'episodio ischemico intestinale. (…) si ritiene che la diagnosi formulata sia stata raggiunta con ritardo rispetto a quanto era possibile fare e ciò ha determinato perdita di possibilità di recupero della vascolarizzazione intestinale ed allargamento della estensione della colectomia.
In tal senso si rammenta come il paziente lamentò algie addominali già dal mattino del 21/07/2014
(come si evince dalla consulenza del Chirurgo Generale delle ore 1.10 del 22/07/2014: “…il paziente riferisce dolori addominali da stamane…”).
Non risulta però che questa sintomatologia sia stata sufficientemente presa in considerazione né tantomeno che sia stata sospettato un evento ischemico intestinale.
Infatti, ne è riprova il fatto che siano state omesse descrizioni od annotazioni riguardo al quadro clinico dell'addominalgia. Il quadro non risulta riportato nella cartella clinica medica ed infermieristica con sufficiente descrizione e non risultano essere stati richiesti, e tantomeno eseguiti, gli accertamenti di base per esplorare la causa della riferita addominalgia (esami ematici generici e specifici, rx, ecografia, tac).
Anche la consulenza del Chirurgo Generale si ritiene essere stata richiesta troppo tardivamente (a circa 18 ore dall'inizio dei sintomi).”.
In risposta alle osservazioni dei consulenti di parte convenuta, i CTU hanno ribadito il colpevole ritardo di diagnosi e quindi di trattamento chirurgico dell'ischemia del colon, evidenziando come
“in un paziente in prima giornata post chirurgia vascolare, comportante notevoli sbalzi pressori volemici e coagulativi, il riscontro di severo dolore addominale ingravescente, di peristalsi torbida, leucocitosi (26000 gb), ck 17.000, mioglobina 10000, Ldh, 1525, Creatinina 3,3 in anuria, avrebbe meritato un sospetto diagnostico ed un più rapido accesso alla consulenza del Chirurgo Generale.
Risulta silenzio documentale dalle 10 di mattino fino alle ore 1,10 della stessa notte”.
In ulteriore replica alle osservazioni di parte convenuta, con una prima relazione di chiarimenti i
CTU hanno motivato approfonditamente, facendo presente che “la malattia ateromasica è una patologia che coinvolge, per definizione, la parete delle arterie in tutto l'albero arterioso ed in tutti
i suoi distretti e ramificazioni. Pur essendo variabile sia la sede del coinvolgimento dell'aterosclerosi sia le modalità di esordio clinico a seconda del distretto interessato e della tipologia di paziente, la malattia è sistemica ed interessa sempre l'intero apparato vascolare arterioso.
2. Il paziente che ha manifestato una malattia aterosclerotica severa in un distretto specifico, quindi, va considerato come portatore di patologia delle arterie in tutti gli altri distretti ed in qualunque ulteriore manifestazione clinica diversa e successiva va sempre esclusa l'eziologia vascolare della stessa manifestazione.
3. Chi è portatore di arteriopatia cronica progressiva agli arti inferiori va considerato ad alto rischio di ulteriore criticità in altri distretti quali ad esempio quello coronarico, carotideo, renale o mesenterico ed ogni ulteriore nuovo evento clinico, soprattutto se insorto acutamente, va affrontato in questi soggetti con la prudenza del sospetto.
4. Il Sig. era un paziente affetto da vasculopatia critica nel distretto arterioso Parte_1
degli arti inferiori ma anche di malattia ateromasica polidistrettuale severa.
5. Il Sig. ha manifestato la prima sintomatologia dolorosa all'addome dopo Parte_1
poche ore dal termine di un lungo intervento di chirurgia vascolare.
6. (…) l'ischemia mesenterica è una nota complicanza possibile di atti chirurgici che si prolunghino nel tempo e che comportino variazioni di volume ematico, ipotensioni, spasmi vasali od aritmie cardiache ed embolie, condizioni che possono occorrere tipicamente nel decorso intraoperatorio negli interventi cardiovascolari.
7. Le cause possono essere molteplici ed annoverabili in particolare nell'ipotensione ed ipovolemia intraoperatoria che determinano un basso flusso prolungato su placche mesenteriche preesistenti e quiescenti oppure nel distacco embolico della placca stessa oltre ai citati eventi embolici da aritmia
e vasospasmo arterioso.
8. La comparsa di un dolore addominale la mattina successiva a un lungo intervento chirurgico vascolare, in un paziente vasculopatico polidistrettuale, necessitava di particolare attenzione e di uno stretto monitoraggio a mente dell'aumentat rischio di evento ischemico e dunque del ragionevole dubbio di una sua sussistenza.
9. Si riporta quanto documentato in cartella clinica: • alle ore 10: Dr. “Riferito dolore in FID* (fossa iliaca destra) (il paziente non si scarica da Per_1
4 giorni) si somministra + clistere. Pt_2
• il Medico di Guardia della Chirurgia Generale alle ore 1.10 del 22.07:
“Il paziente riferisce dolore addominale da stamane”. (…)
11. Non è reperibile alcuna ulteriore annotazione o documento che provi che siano stati eseguiti successivi accertamenti od almeno che sia stato effettuato uno stretto monitoraggio del dolore addominale. (…)
12. Se ne conclude che sussistono elementi probatori di avvenuta imprudenza nel non aver sospettato la presenza di un'ischemia intestinale pur in presenza di significativo dolore addominale in paziente vasculopatico in postoperatorio vascolare. La presenza di dolore addominale è ben documentata da annotazioni in cartella clinica alle ore 10 così come documentata è l'alterazione di molti indici ematici. La mancanza del sospetto clinico, e dunque la configurazione di una condotta da noi ritenuta censurabile, è dimostrata anche dall'assenza, in mattinata, di qualunque ulteriore richiesta di accertamenti clinici e strumentali a riguardo.
Sussistono inoltre elementi di ritenuta censurabilità per le omesse annotazioni (fino alle ore 1,05 del 22/07) in cartella clinica e cioè a conferma di un mancato (e dovuto) stretto processo di monitoraggio delle condizioni cliniche del paziente, in particolare, del dolore addominale riscontrato già la mattina precedente”.
Nella seconda relazione integrativa i CTU hanno poi rilevato che “la patologia di cui era portatore il Sig. era una malattia aneurismatica delle arterie poplitee su base ateromasica (…) Parte_1
e pur volendo concordare sulla qualificata assenza di severità del quadro all'epoca del relativo giudizio (2009), resta indiscussa la natura fisiopatologica del difetto vascolare inquadrata in una ateromasia. A tal proposito bisogna ricordare che un particolare ruolo eziopatogenetico nel determinismo della malattia ateromasica lo ricopre il fumo di sigaretta che è capace di amplificare gli altri fattori di rischio quali ad esempio la predisposizione familiare, l'ipercolesterolemia, il diabete, l'ipertensione arteriosa.
Il fumo di sigaretta, con le sue sostanze tossiche circolanti in tutto l'albero arterioso, determina infatti un danneggiamento polidistrettuale dello strato interno della parete vasale, l'endotelio, che ha la funzione, essendo a contatto diretto col sangue, di regolarne i processi coagulativi e di proteggere la parete arteriosa”.
In particolare, “la malattia ateromasica è una patologia che coinvolge per definizione la parete delle arterie in tutto l'albero arterioso in tutti i distretti e ramificazioni. Pur essendo variabile la sede del maggior coinvolgimento dell'aterosclerosi e la criticità clinica possa emergere prima nel tempo e con maggior gravità in alcuni distretti rispetto ad altri in ciascun diverso soggetto, la malattia è sistemica ed interessa sempre l'intero apparato vascolare arterioso. Si ritiene cioè che, sulla base delle premesse di cui sopra, i sanitari che si ebbero ad occuparsi del caso di specie, dovessero tener conto della tipologia di rischio cui il paziente sarebbe potuto andare incontro e cioè a dire dei rischi cui sarebbe potuto andare incontro un paziente affetto da una patologia polidistrettuale non certamente localizzata ad un singolo distretto. Si ribadisce al proposito che il paziente che ha manifestato una malattia aterosclerotica severa in un distretto specifico è da considerarsi come portatore di patologia delle arterie in tutti gli altri distretti ed in qualunque ulteriore manifestazione clinica diversa e successiva va sempre esclusa l'eziologia vascolare della stessa manifestazione. (…) a fronte di una sintomatologia evocativa di una possibile vasculopatia mesenterica, si imponevano, pur se antecedentemente esclusa o ritenuta non alto rischio, tutte le tempestive cautele del caso finalizzate a escludere un possibile patologico coinvolgimento di un altro distretto vascolare”.
Da ultimo, i CTU hanno condivisibilmente rilevato che “Anche l'assenza di franchi elementi patologici esclusi dall'esame angioTC dell'addome non si ritiene dovesse essere interpretato come
“via libera” ad escludere un possibile, seppur magari remoto, quadro di acuzie vascolare a partenza da altri distretti proprio a mente della considerazione dianzi ribadita (sussistenza di malattia ateromasica polidistrettuale). Resta un dato di fatto che il Sig. abbia Parte_1 manifestato la prima sintomatologia dolorosa all'addome dopo poche ore dal termine di un lungo intervento di chirurgia vascolare e che tale antecedente doveva essere contemplato come possibile fattore di rischio allo sviluppo di un quadro ischemico mesenterico ovvero di un quadro noto come possibile complicanza di atti chirurgici prolungati nel tempo e comportanti variazioni di volume ematico, ipotensioni, spasmi vasali od aritmie con embolie, condizioni che possono occorrere tipicamente nel decorso intraoperatorio negli interventi cardiovascolari”.
A differenza di quanto sostenuto da parte convenuta in sede di comparsa conclusionale, il Collegio peritale ha esplicitato il nesso causale tra il ritardo diagnostico e il danno riscontrato, evidenziando che “la diagnosi formulata sia stata raggiunta con ritardo rispetto a quanto era possibile fare e ciò ha determinato perdita di possibilità di recupero della vascolarizzazione intestinale ed allargamento della estensione della colectomia.”.
Deve ritenersi, pertanto, positivamente accertato il nesso di causalità tra le lesioni subite dall'attore
(resezione intestinale) e la condotta dei sanitari, consistente nel ritardo diagnostico dell'evento ischemico intestinale.
Parte attrice si duole, altresì, dell'assenza di un consenso informato validamente prestato, che avrebbe leso il suo diritto all'autodeterminazione. La circostanza, anche ove ritenuta provata, non rileva nel caso di specie. In materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute.
Deve ritenersi, infatti, ormai definitivamente acquisito nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 18513 del 03/09/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 7237 del 30/03/2011; id. Sez.
3, Sentenza n. 20984 del 27/11/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 25764 del 15/11/2013; id. Sez. 3,
Sentenza n. 14642 del 14/07/2015) che la manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria, costituisce esercizio di un autonomo diritto soggettivo all'autodeterminazione proprio della persona fisica (la quale in piena libertà e consapevolezza sceglie di sottoporsi a terapia farmacologica o ad esami clinici e strumentali, o ad interventi o trattamenti anche invasivi, laddove comportino costrizioni o lesioni fisiche ovvero alterazioni di natura psichica, in funzione della cura e della eliminazione di uno stato patologico preesistente o per prevenire una prevedibile patologia od un aggravamento della patologia futuri), che - se pure connesso - deve essere tuttavia tenuto nettamente distinto - sul piano del contenuto sostanziale - dal diritto alla salute, ossia dal diritto del soggetto alla propria integrità psico-fisica. Al diritto indicato corrisponde l'obbligo del medico di fornire informazioni dettagliate, in quanto adempimento strettamente strumentale a rendere consapevole il paziente della natura dell'intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative (cfr.
Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 20984 del 27/11/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 27751 del
11/12/2013).
La diversità tra i due diritti “è resa assolutamente palese dalle elementari considerazioni che, pur sussistendo il consenso consapevole, ben può configurarsi responsabilità da lesione della salute se la prestazione terapeutica sia tuttavia inadeguatamente eseguita;
e che la lesione del diritto all'autodeterminazione non necessariamente comporta la lesione della salute, come accade quando manchi il consenso ma l'intervento terapeutico sortisca un esito assolutamente positivo”
(Cassazione civile sez. III, 09/02/2010, n.2847).
Ebbene, qualora il danneggiato deduca la violazione del diritto all'autodeterminazione, è indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in re ipsa (Cassazione civile sez. III,
17/05/2022, n.15723; Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, n.24471).
Ed infatti, “Il risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione che si sia verificato per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, pur necessario ed anche se eseguito "secundum legem artis", ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, dovrà conseguire alla allegazione del relativo pregiudizio ad opera del paziente, riverberando il rifiuto del consenso alla pratica terapeutica sul piano della causalità giuridica ex art. 1223 c.c. e cioè della relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione - perfezionatosi con la condotta omissiva violativa dell'obbligo informativo preventivo - e conseguenze pregiudizievoli che da quello derivano secondo un nesso di regolarità causale.
Il paziente che alleghi l'altrui inadempimento sarà dunque onerato della prova del nesso causale tra inadempimento e danno, posto che: a) il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico;
b) il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla scelta soggettiva del paziente, sicché la distribuzione del relativo onere va individuato in base al criterio della cd. "vicinanza della prova"; c) il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di necessità/opportunità dell'intervento operata dal medico costituisce eventualità non corrispondente all'"id quod plerumque accidit". Tale prova potrà essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni, queste ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione, non potendosi configurare, "ipso facto", un danno risarcibile con riferimento alla sola omessa informazione, attesa l'impredicabilità di danni "in re ipsa" nell'attuale sistema della responsabilità civile” (Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28985).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, parte attrice non ha provveduto ad allegare specificamente quali altri pregiudizi abbia subito, diversi dal danno alla salute.
L'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente è stato posto in correlazione con la sola lesione del diritto alla salute.
In tal caso occorre distinguere a seconda che sia stata o meno positivamente accertata una prestazione terapeutica inadeguatamente eseguita: - nel primo caso “il consenso prestato dal paziente è irrilevante, poiché la lesione della salute si ricollega causalmente alla colposa condotta del medico nell'esecuzione della prestazione terapeutica, inesattamente adempiuta dopo la diagnosi” (Cassazione civile sez. III, 09/02/2010, n.2847 cit.); nel secondo caso, la mancanza di consenso può assumere rilievo a fini risarcitori, ma “l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso” (Cassazione civile sez. III, 17/05/2022, n.15723; cfr. anche
Corte cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 19199 del 19/07/2018, in motivazione: “L'allegazione dei fatti dimostrativi della opzione "a monte" che il paziente avrebbe esercitato viene, quindi, a costituire elemento integrante dell'onere della prova del nesso eziologico tra l'inadempimento degli obblighi informativi e l'evento dannoso, che in applicazione dell'ordinario criterio di riparto ex art. 2697
c.c., comma 1, compete ai danneggiati”).
Essendo stata accertata nel presente giudizio la condotta colposa dei sanitari, l'eventuale inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato risulterebbe irrilevante, non essendo stati allegati pregiudizi diversi dalla lesione del diritto alla salute, causalmente riconducibili a tale omissione.
Gli esiti dell'esperita CTU costituiscono il riferimento per la delibazione delle domande attoree di risarcimento del danno biologico anche in punto quantum debeatur.
Quanto al danno biologico permanente, i postumi stabilizzati, per come accertati e suscettibili di essere posti in relazione alle negligenze riscontrate a carico della convenuta, configurano una riduzione dell'integrità psico-fisica nella misura del 15%.
Parte attrice ha dedotto un maggior affaticamento nell'espletamento della propria attività lavorativa, che lo ha portato a dover delegare svariate mansioni.
Al riguardo appare utile richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il danno da sforzo maggiore deve essere inteso in termini di cenestesi lavorativa e rientra nell'alveo di quello biologico, poiché tale pregiudizio non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia in una menomazione all'efficienza psicofisica, e va perciò valutato attraverso un appesantimento del danno biologico, in via di personalizzazione (Cassazione civile sez. III 11 novembre 2019 n.
28988).
Nel caso di specie, tuttavia, i CTU hanno accertato che i postumi di natura “iatrogena” non hanno avuto incidenza alcuna “sulla capacità del soggetto di attendere all'attività lavorativa neanche in termini di maggior affaticamento. Infatti, l'intervento chirurgico più demolitivo non determina di per sé ripercussioni apprezzabili sulla capacità lavorativa del soggetto”.
Ciò posto, trattandosi di lesioni suscettibili di rientrare nel novero delle cosiddette macropermanenti, questo giudicante ritiene applicabili per la liquidazione le tabelle del Tribunale di
MI 2024 - i cui valori includono non soltanto il danno biologico strettamente inteso, ma anche la compensazione delle sofferenze patite e delle negative ricadute sugli aspetti dinamico relazionali della vita del leso - richiamando le considerazioni ripetutamente svolte dalla Suprema Corte in ordine all'idoneità di detta Tabella ad attuare il concetto di equità valutativa e a prevenire ingiustificate disparità di trattamento (cfr. Cass. n. 12408/2011; n. 2167/16).
Occorre richiamare la recente e ormai consolidata giurisprudenza di legittimità in punto di diversità ontologica del danno morale rispetto al danno biologico, dovendo intendersi quest'ultimo come comprensivo del danno esistenziale, ma non anche del danno morale inteso come sofferenza interna (tra le altre, Cass. 17/01/2018, n. 901; 27/03/2018, n. 7513; 28/09/2018, n. 23469; Cassazione civile sez. III, 29/11/2022, n. 35015; Cass. Civ. sez. III, 22 marzo 2024 n. 7892).
Il danno morale, inteso quale sofferenza interiore, va dunque tenuto distinto sia dall'incidenza della lesione sull'aspetto dinamico-relazionale, che consente una personalizzazione in presenza di idonee allegazioni e prove (cd. 'danno esistenziale'), sia dai sintomi e dalle conseguenze valutabili in termini medico-legali della patologia conseguente alla lesione stessa (algie, compromissioni estetiche, ecc.), i quali vengono compensati attraverso la liquidazione del cd. 'danno biologico' utilizzando il criterio tabellare.
Nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, occorrerà:
1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico- relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di MI, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno;
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (cfr. Cass. 10/11/2020, n. 25164).
A ciò si aggiunga che, a differenza del danno biologico, il danno morale, ossia la sofferenza soggettiva, non avente fondamento medico legale, sfugge per definizione ad una valutazione aprioristica, ma deve essere allegato, provato e valutato nella sua concreta, multiforme e variabile fenomenologia.
In particolare, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato
l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto (così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento)”(Cass. 10/11/2020, n.
25164 cit.).
Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione attorea del turbamento soggettivo (avendo parte attrice dedotto di dover rispettare una dieta rigorosissima e di essere sempre di umore cupo e suscettibile) si ritiene di riconoscere la liquidazione della componente del danno da sofferenza soggettiva interiore, atteso che, in base ad un ragionamento presuntivo, può dirsi senza dubbio che al danno biologico di non lieve entità – tanto da rientrare nel novero delle lesioni macropermanenti – si sia sommata una sofferenza interiore per lo stato di invalidità dovuto alla resezione intestinale.
Ciò in quanto “un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva;
tanto più grave, infatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore” (Cassazione civile sez. III, 12/07/2023 n.19922).
Pertanto, tenendo conto dei parametri sopra richiamati, rilevato che all'epoca Parte_1
dell'evento aveva 56 anni e che la percentuale di postumi permanenti riconosciutagli è stata individuata nella misura del 15%, si ottiene un importo, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, comprensivo del danno morale, pari ad euro €
45.752,00.
Il periodo di invalidità biologica temporanea riconducibile al verificarsi della suddetta lesione è stato quantificato dai CTU complessivamente nella durata di 182 giorni, con una Invalidità
Temporanea Totale della durata di 32 giorni e I.T. parziale al 75% della durata di 30 giorni, al 50% per ulteriori 60 giorni e infine al 25% per altri 60 giorni.
La liquidazione del danno derivante da inabilità temporanea può effettuarsi avendo riguardo al valore base indicato dalle tabelle di MI (pari a euro 115,00 giornalieri per l'inabilità temporanea assoluta), per un totale di € 11.442,50.
Non si ritengono invece sussistenti i presupposti per la richiesta personalizzazione.
Vale richiamare, in via preliminare, il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte secondo cui, a prescindere dal nomen iuris attribuito ai vari aspetti in cui il danno non patrimoniale si compendia, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato.
La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata, innanzitutto, come divieto di operare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici e, in secondo luogo, come obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, attraverso un accertamento concreto e non astratto eseguito mediante tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
Ciò non toglie, tuttavia, che il giudice, al fine di consentire la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, deve valorizzare, attraverso la cd. personalizzazione del danno non patrimoniale, quegli aspetti che, nella concreta vicenda clinica e nella specifica situazione della parte lesa, abbiano condizionato o pregiudicato la persona sotto il profilo dell'esplicazione della propria personalità.
A questo proposito, tuttavia, deve osservarsi che costituisce orientamento consolidato della Corte di legittimità, fin dalle note sentenze a sezioni unite del 2008, quello in base al quale nella liquidazione del danno alla persona non può darsi luogo ad alcun automatismo, essendo necessario che la parte alleghi in dettaglio quali caratteristiche abbia una ulteriore componente di danno, rispetto alla componente statica e dinamico relazionale già connaturata e propria del danno biologico (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 339 del 13/01/2016).
Orbene, nell'atto introduttivo l'attore ha allegato che:
- in ambito professionale, da manager instancabile, ad oggi non riesce più a gestire la mole di lavoro e le responsabilità, è spesso stanco e demotivato;
- dopo gli interventi chirurgici, nonostante il ricorso a farmaci specifici, psicoterapia, agopuntura, ha cessato l'attività sessuale e lamenta insoddisfazione e disagio per tale limitazione;
- dopo l'intervento di resezione intestinale ha cessato le frequentazioni serali con gli amici e colleghi manifestando disagio per l'impossibilità di mangiare come gli altri e per la necessità di dovere ricorrere spesso al bagno durante il pasto.
Tali deduzioni, tuttavia, non appaiono sufficienti, atteso che la misura standard del risarcimento può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari che devono essere specificamente circostanziate.
Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit
(ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Civ., Sez. 3 n. 28988 del 11/11/2019).
Nella specie, deve escludersi che le lesioni in concreto sofferte abbiano determinato, a carico del danneggiato, conseguenze pregiudizievoli maggiori e più intense di quelle normalmente connesse al tipo di menomazione patita.
In particolare, al riguardo, è dirimente rilevare che, in conseguenza dei fatti di causa, al Parte_1
siano residuati postumi anatomo funzionali conseguenti alla resezione intestinale, che danno luogo a disturbi della funzione digestiva.
Orbene, come rilevato dai CTU, i predetti postumi non hanno avuto incidenza sulla capacità di produrre reddito e non esercitano riverberi negativi sull'espletamento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita intese quali nutrizione, deambulazione, provvedere a sé stessi, possibilità di condurre attività sessuale, espletare attività di svago, coltivare interessi. Sul piano medico legale risulta, quindi, in radice smentito l'assunto dell'attore, teso a prefigurare una significativa incidenza dei postumi sulle attività ludico-ricreative, mediante le quali si esprimeva la sua personalità. Del pari, non sono ragionevolmente configurabili, in rapporto alla natura ed entità dei postumi residuati, compromissioni della sfera relazionale/sessuale con il partner.
D'altronde lo stesso attore non specifica, da un lato, se la cessazione dell'attività sessuale sia dovuta ad impedimento fisico e, dall'altro lato, se l'impossibilità sia da ricondurre al danno agli arti inferiori o ai postumi della resezione intestinale.
Pertanto, non si reputa di riconoscere un aumento del danno come già liquidato, comprensivo già di quella componente legata agli effetti che sulla vita di relazione può avere una lesione come quella accertata.
Da ultimo, va escluso qualsivoglia risarcimento del danno patrimoniale, allegato da parte attrice in via oltremodo generica. L'attore non ha neanche dedotto di aver subito una contrazione dei guadagni, essendosi limitato a produrre dichiarazioni dei redditi successive ai fatti di causa (2015-
2017), senza alcuna ulteriore precisazione.
Il totale dovuto di € 57.194,50, in quanto già calcolato all'attualità, non va rivalutato, ma va ulteriormente incrementato del lucro cessante per compensare la mancata disponibilità della somma alla data del sinistro e viene liquidato in via equitativa attraverso l'attribuzione degli interessi legali calcolati (secondo i principi espressi dalla nota sentenza n. 1712 del 17.2.1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione), sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato in base agli indici Istat anno per anno dalla data dell'evento dannoso (22.7.2014) alla data della presente sentenza.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria si trasforma in debito di valuta (cfr. Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).
In punto di regolamentazione delle spese del giudizio, tenuto conto dell'accoglimento della domanda in misura inferiore rispetto al petitum, sussistono giustificati motivi per disporne la compensazione nella misura di 50% (cfr. Cassazione civile sez. un., 31/10/2022, n.32061, "in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2"), il restante 50% deve essere posto a carico della parte convenuta e si liquida in base ai parametri introdotti dal DM 147/22, tenuto conto del valore della causa e dell'attività in concreto svolta.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico di entrambe le parti in misura uguale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna l' Controparte_2
al pagamento, in favore di , della somma di € 57.194,50, a titolo di danno
[...] Parte_1
non patrimoniale, oltre interessi calcolati come in parte motiva;
2) condanna l' di al pagamento, in favore di Controparte_2 CP_1 Parte_1
delle spese del presente giudizio, che, già compensate per il 50%, si liquidano per il
[...] restante 50% in € 4.000,00 per compensi ed € 272,50 per spese, oltre Iva e Cpa, come per legge, nonchè rimb. forf. (pari al 15% del compenso);
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in misura uguale.
Così deciso in Novara, in data 3.3.2025
Il Giudice dott.ssa Gabriella Citro