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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 286/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DE LECCE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 977/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249015133772000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249015133772000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249015133772000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249015133772000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249015133772000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249015133772000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249015133772000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249015133772000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249015133772000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249015133772000 TASI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249015133772000 I.C.I. 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 28.05.2025 la Ricorrente_1, sede ad Aradeo, in persona del legale rappresentante ed a ministero dell'avv. Difensore_1 , impugnava indicata intimazione di pagamento riferita a sottese undici cartelle concernenti diritti annuali della Camera di Commercio di Lecce nonché ICI, IMU, TASI Comune di Aradeo di specificate annualità; provvedimento notificato il 29.01.2025.
Esponeva in fatto il ricorrente che la nominata ingiunzione di pagamento conseguiva a richiamate cartelle dal Concessionario asseritamente notificate al contribuente nelle rispettive date riportate nell'opposta intimazione.
In relazione alla eccepita mancata notifica di tali prodromici atti, deduceva l'istante nullità dell'azione del
Concessionario, in difetto di elementi essenziali posti a base dell'ingiunzione di pagamento.
Sollevati, altresì, vizi riguardanti presunta successiva notifica di ulteriori intimazioni di pagamento e comunque prescrizione del credito tributario in relazione agli anni di riferimento dei rispettivi ruoli, concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con ogni consequenziale statuizione;
vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Lecce riportandosi al proprio operato e chiedendo rigetto del ricorso;
vinte le spese.
Le parti producevano come in atti.
All'udienza di trattazione la Corte riservava di provvedere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il ricorso merita accoglimento.
Il ricorrente pone preliminare questione attinente eccepita invalidità dell'azione del Concessionario, posta in essere sulla base di crediti ritenuti ingiunti in assenza di notifica di preventiva contestazione impositiva
(cartelle) e di eventuali successivi atti in ipotesi idonei a richiedere il preteso pagamento dei richiamati tributi.
Il motivo è fondato, configurandosi assorbente rispetto agli ulteriori profili di doglianza.
Invero, agli atti non vi è prova di avvenuta notifica di tali supposte cartelle.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, circa le modalità di notifica dei ruoli di che trattasi, per alcuni di essi indica notificazione con il rito della “irreperibilità assoluta”, per altri a mezzo “posta certificata”, deposito
CCIA, affissione Infocamere;
per gli indicati presunti “avvisi di intimazione” precedenti a quello odiernamente opposto, non è specificato processo di notifica (cfr. riepilogo rappresentato in memorie di costituzione, qui da intendersi trascritto).
Ciò posto – stante l'espressa contestazione del ricorrente – non appaino sufficientemente comprovate le assunte attività di notifica degli atti in questione, avuto particolare riguardo alle originarie cartelle di pagamento.
Infatti, agli atti è prodotto mero “estratto di ruolo” con “referto di notifica cartella” che tuttavia si palesa incompleto rispetto alle supposte attività di comunicazioni e avvisi riguardanti soggetto dichiarato “irreperibile”
(art. 143 c.p.c.); tanto più che il prodotto “avviso di deposito di atti nella casa Comunale” appare per buona parte illeggibile.
A ciò si aggiunga che, quanto a ritenute pregresse intimazioni, si rinviene “avviso di mancata consegna pec” datato 11.10.2022; né la versata nota di “avviso telematico e pubblicazione degli atti e degli avvisi ai sensi del settimo comma dell'art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600” si configura di per sé idonea, considerata pure la mancanza di attestazione delle contemplate successive formali comunicazioni al contribuente.
Di talché – siccome non devoluta al giudice indagine esplorativa circa i richiamati processi di notificazione atti – allo stato gli stessi non possono ritenersi validamente esperiti nei confronti del contribuente destinatario.
Giova sul punto evidenziare che per consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei suoi destinatari, soprattutto allo scopo di rendere loro possibile un efficace esercizio del diritto di difesa;
in tale sequenza l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (Cass., sent. n. 16412 del 25.07.2007 e n.c.).
A scioglimento della riserva, pertanto, la Corte accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato.
- Le risultanze processuali consigliano di compensare le spese tra le parti
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
DE LECCE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 977/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Adriatica 2 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249015133772000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249015133772000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249015133772000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249015133772000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249015133772000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249015133772000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249015133772000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249015133772000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249015133772000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249015133772000 TASI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05920249015133772000 I.C.I. 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 28.05.2025 la Ricorrente_1, sede ad Aradeo, in persona del legale rappresentante ed a ministero dell'avv. Difensore_1 , impugnava indicata intimazione di pagamento riferita a sottese undici cartelle concernenti diritti annuali della Camera di Commercio di Lecce nonché ICI, IMU, TASI Comune di Aradeo di specificate annualità; provvedimento notificato il 29.01.2025.
Esponeva in fatto il ricorrente che la nominata ingiunzione di pagamento conseguiva a richiamate cartelle dal Concessionario asseritamente notificate al contribuente nelle rispettive date riportate nell'opposta intimazione.
In relazione alla eccepita mancata notifica di tali prodromici atti, deduceva l'istante nullità dell'azione del
Concessionario, in difetto di elementi essenziali posti a base dell'ingiunzione di pagamento.
Sollevati, altresì, vizi riguardanti presunta successiva notifica di ulteriori intimazioni di pagamento e comunque prescrizione del credito tributario in relazione agli anni di riferimento dei rispettivi ruoli, concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con ogni consequenziale statuizione;
vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Lecce riportandosi al proprio operato e chiedendo rigetto del ricorso;
vinte le spese.
Le parti producevano come in atti.
All'udienza di trattazione la Corte riservava di provvedere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il ricorso merita accoglimento.
Il ricorrente pone preliminare questione attinente eccepita invalidità dell'azione del Concessionario, posta in essere sulla base di crediti ritenuti ingiunti in assenza di notifica di preventiva contestazione impositiva
(cartelle) e di eventuali successivi atti in ipotesi idonei a richiedere il preteso pagamento dei richiamati tributi.
Il motivo è fondato, configurandosi assorbente rispetto agli ulteriori profili di doglianza.
Invero, agli atti non vi è prova di avvenuta notifica di tali supposte cartelle.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, circa le modalità di notifica dei ruoli di che trattasi, per alcuni di essi indica notificazione con il rito della “irreperibilità assoluta”, per altri a mezzo “posta certificata”, deposito
CCIA, affissione Infocamere;
per gli indicati presunti “avvisi di intimazione” precedenti a quello odiernamente opposto, non è specificato processo di notifica (cfr. riepilogo rappresentato in memorie di costituzione, qui da intendersi trascritto).
Ciò posto – stante l'espressa contestazione del ricorrente – non appaino sufficientemente comprovate le assunte attività di notifica degli atti in questione, avuto particolare riguardo alle originarie cartelle di pagamento.
Infatti, agli atti è prodotto mero “estratto di ruolo” con “referto di notifica cartella” che tuttavia si palesa incompleto rispetto alle supposte attività di comunicazioni e avvisi riguardanti soggetto dichiarato “irreperibile”
(art. 143 c.p.c.); tanto più che il prodotto “avviso di deposito di atti nella casa Comunale” appare per buona parte illeggibile.
A ciò si aggiunga che, quanto a ritenute pregresse intimazioni, si rinviene “avviso di mancata consegna pec” datato 11.10.2022; né la versata nota di “avviso telematico e pubblicazione degli atti e degli avvisi ai sensi del settimo comma dell'art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600” si configura di per sé idonea, considerata pure la mancanza di attestazione delle contemplate successive formali comunicazioni al contribuente.
Di talché – siccome non devoluta al giudice indagine esplorativa circa i richiamati processi di notificazione atti – allo stato gli stessi non possono ritenersi validamente esperiti nei confronti del contribuente destinatario.
Giova sul punto evidenziare che per consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei suoi destinatari, soprattutto allo scopo di rendere loro possibile un efficace esercizio del diritto di difesa;
in tale sequenza l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato” (Cass., sent. n. 16412 del 25.07.2007 e n.c.).
A scioglimento della riserva, pertanto, la Corte accoglie il ricorso annullando l'atto impugnato.
- Le risultanze processuali consigliano di compensare le spese tra le parti
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate