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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 18234/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18234/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MELISSANO VERA Parte_1
MARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PISANO PIETRO che Controparte_1 la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in LA LOGGIA il 24/09/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA LOGGIA (atto n. 27 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 04.11.2001. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 23.01.2023. Con ricorso depositato il 24/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA LOGGIA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che il figlio , maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente Per_1 risiederà con la madre nell'alloggio coniugale.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario effettuato direttamente al figlio, la somma di euro 200, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche, sportive, ricreative necessarie documentate e concordate, fino al dicembre 2024 stante l'età del ragazzo ed il fatto che lo stesso conseguiva il diploma di perito grafico pubblicitario nell'anno 2021.
DISPONE che il signor versi alla moglie la somma mensile di € 100,00 sino a dicembre 2024 Pt_1
e da gennaio 2025 la somma mensile di euro 150,00 quale contributo al mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
DISPONE l'assegnazione alla moglie della casa già coniugale sita in Nichelino (TO) via Boccaccio
36, fino al 31 dicembre 2025.
PRENDE ATTO che il sig. , al momento del rilascio dell'alloggio corrisponderà alla moglie Pt_1 la somma di euro mille, quale contributo alle spese per il trasloco.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
06/06/2025. Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18234/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. MELISSANO VERA Parte_1
MARIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PISANO PIETRO che Controparte_1 la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in LA LOGGIA il 24/09/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA LOGGIA (atto n. 27 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 04.11.2001. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 23.01.2023. Con ricorso depositato il 24/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA LOGGIA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che il figlio , maggiorenne ma non ancora autosufficiente economicamente Per_1 risiederà con la madre nell'alloggio coniugale.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario effettuato direttamente al figlio, la somma di euro 200, oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche, sportive, ricreative necessarie documentate e concordate, fino al dicembre 2024 stante l'età del ragazzo ed il fatto che lo stesso conseguiva il diploma di perito grafico pubblicitario nell'anno 2021.
DISPONE che il signor versi alla moglie la somma mensile di € 100,00 sino a dicembre 2024 Pt_1
e da gennaio 2025 la somma mensile di euro 150,00 quale contributo al mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
DISPONE l'assegnazione alla moglie della casa già coniugale sita in Nichelino (TO) via Boccaccio
36, fino al 31 dicembre 2025.
PRENDE ATTO che il sig. , al momento del rilascio dell'alloggio corrisponderà alla moglie Pt_1 la somma di euro mille, quale contributo alle spese per il trasloco.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
06/06/2025. Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.