Articolo 3 della Legge 22 novembre 1990, n. 354
Articolo 2Articolo 4
Versione
16 dicembre 1990
Art. 3. 1. Per l'adempimento dei propri compiti la commissione puo' avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali.
2. La commissione puo' avvalersi della collaborazione di esperti ai quali spettano rimborsi e compensi con le modalita' e nelle misure fissate nel decreto di cui all'articolo 2, per un numero complessivo annuo di prestazioni non superiore a duecento.
3. Entro i limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 5, la commissione puo' affidare la effettuazione di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori, mediante convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.
Entrata in vigore il 16 dicembre 1990