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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/06/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 627 R.G.A.2023 promossa in grado di appello D A rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonino Rizzo, elettivamente domiciliato Pt_1 presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto in Palermo via Laurana n.59 appellante CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Stallone, presso il cui studio sito CP_1 in Campobello di Mazara, via Francesco Petrarca n.2, è elettivamente domiciliato appellato all'udienza di discussione del 12 giugno 2025 i procuratori delle parti costituite hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso depositato il 19.12.2022 innanzi al Tribunale G.L. di Marsala,
chiese l'annullamento del provvedimento datato 11.11.2022 con il quale CP_1
l' gli aveva chiesto la restituzione di quanto percepito a titolo di reddito di Pt_1 cittadinanza da maggio 2020 a ottobre 2021 per la complessiva somma di €9.000,00. A sostegno dell'azione incoata, evidenziò che la richiesta di restituzione era stata motivata dall'Istituto in ragione della “mancata coincidenza tra nucleo DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e famiglia anagrafica (fatte salve le differenze ammesse in applicazione dell'art.3 del DPCM 159/2013)”. Precisò di avere inoltrato telematicamente il 21.04.2020 la domanda per la corresponsione del beneficio in parola, corredata dello stato di famiglia del 07.04.2020 in cui il figlio maggiorenne , convivente e a suo carico, risultava “facente parte del nucleo CP_2 familiare”. Aggiunse che soltanto a partire dal mese di giugno del 2022 il figlio era fuoriuscito dal nucleo familiare e che, proprio per tale ragione, egli aveva presentato, in data 6.6.2022, una nuova dichiarazione sostitutiva unica.
Pag.1 Osservò che, contrariamente a quanto sostenuto dall' occorreva distinguere Pt_1 tra famiglia anagrafica e nucleo familiare in base a quanto previsto dal DPCM n.159/2013 siccome richiamato dall'art. 2 della legge n.26/2019. Instaurato il contraddittorio, l' si costituì in giudizio evidenziando che la Pt_1 revoca del beneficio era conseguente alla “segnalazione - input sulla piattaforma telematica condivisa di gestione della prestazione - da parte del Comune di Campobello di Mazara, che” aveva
“riscontrato la mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica”. Il Giudice adito, con sentenza n.355/2023, emessa in data 11.05.2023, accolse il ricorso. In particolare, ritenne “provato che il ricorrente” aveva “dichiarato in sede di DSU, di versare in una situazione analoga a quella risultante dai registri anagrafici (cfr certificati anagrafici prodotti dal ricorrente), mentre l' di contro non” aveva “fornito documentazione contraria a Pt_1 supporto delle proprie eccezioni”. Avverso tale decisione ha interposto appello l' con ricorso depositato il Pt_1
26.06.2023, lamentandone l'erroneità nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto che la discrepanza tra le dichiarazioni rese dal al momento dell'inoltro della CP_1 domanda per la concessione del reddito di cittadinanza non fosse elemento di per sé sufficiente a determinare la revoca del beneficio. Produce, all'uopo, i certificati storici di famiglia del e deduce che costui, già CP_1 alla data del 21.04.2020, aveva cambiato residenza rispetto a quella del figlio. si è costituito con memoria del 31.05.2025, resistendo al gravame. CP_1
All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
2) L'appello è infondato. L'art. 1 , comma 1, del D.L. 28.1.2019 n.4, convertito nella legge 28.3.2019 n.26, ha qualificato il reddito di cittadinanza come una “misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”. Il successivo art. 2 individuava quali beneficiari i “nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio” di vari requisiti, tra i quali (oltre la cittadinanza o, se stranieri, la residenza in Italia da almeno dieci anni) quello reddituale e patrimoniale come individuato dall'indicatore della situazione economica equivalente (c.d. ISEE) al momento della proposizione della domanda. Sempre l'art. 2, al quinto comma, richiamava la definizione di “nucleo familiare” di cui all'articolo 3 del DPCM n.159 del 2013 in base al quale “Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo”.
Pag.2 Tal ultima disposizione normativa, però, prevede alcuni casi specifici in cui possono ritenersi componenti del nucleo familiare anche soggetti non conviventi;
segnatamente il comma 5 prevede che “il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori”. Tale eccezione è riportata anche nella legge istitutiva del Reddito di cittadinanza, laddove al quinto comma dell'art.2 era previsto che: “In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: a) …… b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”. Appare, dunque, evidente come la definizione di nucleo familiare non coincida necessariamente con quella di famiglia anagrafica;
con l'ulteriore conseguenza, ammessa dalla normativa sopra richiamata, che i figli maggiorenni (di età inferiore a 26 anni) e non autosufficienti si considerino parte del nucleo familiare anche laddove non conviventi. In siffatto contesto, il solo mutamento dell'abitazione di residenza dell'odierno appellato (da via Ugo Bassi n.20 a via Guerrazzi n.58 del Comune di Campobello di Mazara) si disvela, a ben vedere, un fatto del tutto neutro e, come tale, non rilevante ai fini del mantenimento del requisiti posti alla base del reddito di cittadinanza, in mancanza di prova (nel caso di specie neanche adombrata dall' di effettivo mutamento della Pt_1 situazione reddituale e/o patrimoniale del nucleo familiare (che, per come risulta dall'ISEE in atti, era composto dall'appellato e dal figlio maggiorenne ma di età non superiore a 26 anni). Sulla scorta delle superiori considerazioni, l'appello va disatteso e la sentenza di primo grado confermata.
3) Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in favore del procuratore di parte appellata dichiaratosi antistatario. Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, DPR n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributi unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, DPR n.115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.355/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Marsala. Condanna l' al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in Pt_1 favore di che liquida in complessivi euro 1.984,00 per compensi CP_1 professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge se dovute, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Pag.3 Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, DPR n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributi unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, DPR n.115/02 Palermo 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Carmelo Ioppolo
Il Presidente
Maria G. Di Marco
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