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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 28/07/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 347/2022 La Corte d'Appello di SC, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 347/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 25 marzo 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 5
marzo 2025
d a
OGGETTO:
, e Controparte_1 CP_2 CP_3
Controparte_4
con il patrocinio dell'avv. Roberta Di Lorenzo e CP_5
(deposito bancario, etc) dell'avv. Giuseppina Maria Ilaria Mazzotta, quest'ultima procuratore
CP_6 domiciliatario
146041 APPELLANTE
c o n t r o con il patrocinio dell'avv. Mario Vanzo, Controparte_7
dell'avv. Francesco Vanzo e dell'avv. Vittorio Vanzo
APPELLATA
1 In punto: appello a sentenza del Tribunale di SC, in data 19 febbraio
2022, n. 397/2022.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“contrariis reiectis:
IN RIFORMA DELLA SENTENZA N. 397 emessa dal Tribunale Ordinario
di SC il 16.02.2022 e depositata il 19.02.2022, nel proc. R.G. n.
8634/2015, per i motivi e le argomentazioni sopra dedotte:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la
provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio
dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Accogliere, per i motivi tutti
dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della
sentenza n. 397/2022 emessa dal Tribunale di SC, Sez. I Civile, Giudice
Dott. Gianni Sabbadini, nell'ambito del giudizio N.R.G. 8634/2015,
depositata in cancelleria in data 19.02.2022, accogliere tutte le conclusioni
avanzate in prime cure che qui si riportano:
“1. Dichiarare la nullità dei contratti di apertura di credito in conto
corrente, di fideiussione omnibus e di vendita di azioni (stipulati a vario
titolo tra i Signori e Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_5
), fra loro funzionalmente collegati, per contrarietà a norme
[...]
imperative (ex art. 1418 c.c. e 2744 c.c.) ed illiceità della causa (ex art. 1418
co. 2 e 1343 c.c) per tutti i motivi esposti nell'atto di opposizione;
2
2. dichiarare, per l'effetto, nullo e/o annullare e, conseguentemente,
revocare il decreto ingiuntivo n. 1896/2015, emesso dal Tribunale di SC
(nel procedimento iscritto al n. R.G. 2646/2015) in data 16 marzo 2015, per
la nullità delle clausole che determinano i tassi di interesse in misura
ultralegale, la capitalizzazione degli stessi, e la imputazione, durante lo
svolgimento del rapporto, di somme non dovute, sulla scorta di tutti i motivi
indicati, per tutti i motivi esposti nell'atto di opposizione, ulteriormente
precisati nella memoria ex art. 183 co. 6° n. 1;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate
dall'odierna parte appellata dinanzi il Tribunale, per tutti i motivi meglio
esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese
generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di
giudizio, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratasi antistatari.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non
ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte
motiva del presente appello e nello specifico:
A) Copia sentenza n. 397/2022 emessa dal Tribunale di SC;
B) Fascicolo di parte del precedente grado di giudizio” (conclusioni contenute nell'atto di citazione in appello).
Dell'appellata
“- In via preliminare e/o pregiudiziale, accertata l'insussistenza dei requisiti
di specificità dell'appello, dichiarare inammissibile la presente
3 impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; per l'effetto, confermare la
sentenza del Tribunale di SC pubblicata in data 19.02.2022 n. 397/2022
Ord. – RG n. 8634/2015, rep. 979/2022; - In via preliminare e/o
pregiudiziale, accertata l'insussistenza di ragionevoli probabilità di
accoglimento dell'appello, dichiarare inammissibile la presente
impugnazione ai sensi dell'art. 348bis e 348 ter c.p.c.; per l'effetto,
confermare la sentenza del Tribunale di SC pubblicata in data
19.02.2022 n. 397/2022 Ord. – RG n. 8634/2015, rep. 979/2022; - In via
preliminare e/o pregiudiziale, accertata l'insussistenza dei presupposti della
richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo
grado, sia in ordine al fumus che al periculum, rigettare l'istanza avversaria
di inibitoria/sospensione dell'efficacia esecutiva delle Sentenza impugnata;
per l'effetto, se ritenuto dal Giudicante, condannare gli appellanti in solido
tra loro al pagamento di una pena pecuniaria da determinarsi ex art. 283
cpc comma 2; - In via principale nel merito, per tutti i sopra esposti motivi,
accertata l'inammissibilità ed infondatezza di tutti i motivi di appello e di
tutte le domande degli appellanti, rigettare l'appello e tutte le domande
proposte dalla società da da Controparte_1 CP_2 CP_3
e da;
per l'effetto, confermare la sentenza del
[...] CP_5
Tribunale di SC pubblicata in data 19.02.2022 n. 397/2022 Ord. – RG
n. 8634/2015, rep. 979/2022; - In via subordinata, nella denegata ipotesi di
accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie e di riforma anche
parziale e/o dichiarazione di nullità della Sentenza appellata, si insiste per
l'accoglimento delle domande già proposte nel giudizio di primo grado e di
4 seguito ritrascritte: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
- In via preliminare, accertato che l'opposizione non è fondata su prova
scritta o di pronta soluzione, concedere ex art 648 c.p.c. l'esecuzione
provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
In via principale e nel merito,
accertata l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande e pretese degli
attori per i motivi dedotti in narrativa, respingere tutte le domande proposte
dagli opponenti perché infondate in fatto ed in diritto, confermando il
decreto ingiuntivo n. 1896/2015 Ord. (R.G. 2646/2015, Rep. 2385/2015), e
condannando in ogni caso gli opponenti al pagamento della somma ingiunta
o di quella minore ritenuta di giustizia o come risulterà in corso di causa;
-
In via istruttoria, si contesta la richiesta CTU, in quanto domanda avente
carattere meramente esplorativo in assenza di idonee allegazioni e
produzioni dagli attori. - In ogni caso, con vittoria di spese e competenze
professionali maggiorate di IVA e CPA, oltre a rimborso forfettario delle
spese”. - In via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie ex adverso proposte
in quanto inammissibili e superflue e, comunque, per tutti i motivi meglio
esposti in narrativa;
dichiarare l'inammissibilità della istanza di CTU,
anche contabile, in quanto esplorativa e non rinnovata in sede di
precisazione delle conclusioni nel primo grado di giudizio e quindi
tacitamente rinunciata e non rinnovabile in appello;
- nella denegata ipotesi
venissero dichiarate ammissibili in tutto o in parte le istanze istruttorie
avversarie, si chiede di essere ammessi a prova contraria. - Con vittoria di
spese e competenze professionali ex D.M. n. 55/2014 e successive
5 modifiche”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e Controparte_1 CP_5 CP_3 CP_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti in favore di per il pagamento in solido Controparte_7
della somma di € 14.893,22 oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore del c/c intestato alla società e garantito dai tre fideiussori.
2. Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 397/2022 pubblicata in data 19
febbraio 2022, il Tribunale di SC ha rigettato l'opposizione.
2.1. Ha rilevato che:
-non è configurabile un patto commissorio ex art. 2744 c.c. nell'avere la banca ha parzialmente compensato il suo credito mediante la vendita di azioni intestate ai garanti, in quanto tale patto è configurabile solo qualora il debitore sia costretto a trasferire un bene per adempiere a una obbligazione,
e non quando ciò sia frutto di una scelta, come nel caso della datio in solutum
oppure in caso di esercizio di una facoltà convenuta ed attribuita alla parte
(cfr. Cass.n.19508/2000, Cass.n.893/1999);
-i documenti in atti attestano che il c/c è stato aperto il 29 agosto 2011 e che la banca, con comunicazione dell'8 maggio 2014, ha revocato gli affidamenti
“a causa del perdurante utilizzo extra-fido”, chiedendo il pagamento della somma di € 20.232,97 a titolo di scoperto di c/c;
-i garanti, in data 22 maggio 2014, hanno venduto le azioni di CP_7
6 acquistate nel giugno 2009, pur essendo edotti del conflitto di CP_7
interessi, trattandosi di titoli emessi dalla medesima banca creditrice, ed il ricavato è stato portato a parziale compensazione del debito predetto;
- sono generiche le contestazioni degli opponenti circa le modalità di determinazione del prezzo e di liquidazione delle azioni e la chiesta CTU ha natura esplorativa.
3. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello Controparte_1
, e sulla scorta di quattro motivi. CP_5 CP_3 CP_2
4. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_7
del gravame.
5. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, alla udienza del 5 marzo 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 281
sexies c.p.c., poiché il primo Giudice, dopo aver rinviato la causa per le conclusioni all'udienza del 3 dicembre 2020, disponendo la trattazione scritta, avrebbe dovuto pronunciarsi proprio ai sensi di tale norma.
Lamentano che, nonostante il deposito di note scritte delle parti, all'udienza predetta non è stato redatto alcun verbale contenente il dispositivo e la motivazione della sentenza, la cui emissione è avvenuta solamente il 16
7 febbraio 2022, con deposito in cancelleria in data 19 febbraio 2022, dunque oltre un anno dopo l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. Pertanto,
chiedono venga dichiarata la nullità della sentenza impugnata per difformità
strutturale rispetto al modello ex art. 281 sexies c.p.c.
1.1. Il motivo è infondato.
Dall'esame degli atti del fascicolo emerge che la causa, a fronte della situazione sanitaria creata dalla pandemia Covid e in applicazione della normativa emergenziale, è stata rinviata all'udienza del 3 dicembre 2020 (si vedano il decreto del 7 aprile 2020 e l'ordinanza del 26 novembre 2020 del fascicolo di primo grado).
Il Giudicante ha disposto la trattazione scritta della causa in base alle previsioni dettate dalla normativa Covid, ossia all'art. 221 co. 4 D.L. n.
34/2020 convertito in legge n. 77/2020, ed in conformità al decreto del
Presidente del Tribunale n. 49/2020 contenete le linee guida e le misure organizzative per il periodo fino al 31 dicembre 2020.
La sentenza richiama il “verbale di causa” non presente in atti, come lamentano gli appellanti;
tuttavia, dallo storico del fascicolo telematico relativo al giudizio di primo grado emerge il passaggio in decisione proprio in data 3 dicembre 2020; in effetti la ordinanza del 26 novembre 2020
“conferma l'udienza già fissata del 3 dicembre 2020 disponendo che detta
udienza avvenga però con le modalità sopra indicate e quindi senza la
presenza fisica delle parti e dei legali, i quali, una volta costituitisi, entro la
suddetta data potranno depositare brevi note scritte da considerare come
note d'udienza con le relative istanze e conclusioni, riservato al giudice ogni
8 ulteriore provvedimento all'esito dell'udienza”.
Dunque, benché anche nella intestazione della sentenza medesima vi sia il richiamo all'art. 281 sexies cod.proc.civ. la discussione orale prevista da tale norma ed originariamente disposta non si è svolta ed è stata sostituita dalla trattazione scritta imposta dalle norme procedurali relative alla situazione emergenziale, la cui applicazione non ha in alcun modo determinato una minor tutela dei diritti processuali delle parti in causa, dal momento che,
come poc'anzi riportato, ad esse erano stati sono già concessi termini per depositare note conclusive, nelle quali le parti hanno esposto compiutamente le proprie difese, oltre che per il deposito di <
note d'udienza, contenenti le relative istanze e conclusioni>>.
Di conseguenza, non v'è stata alcuna violazione del diritto di difesa e del diritto al contradditorio. Non si ravvisa, per l'effetto, alcun profilo di nullità
della sentenza impugnata.
2. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano la nullità dei contratti bancari tra loro funzionalmente collegati per violazione di norme imperative.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere legittima la pratica posta in essere dalla banca che, utilizzando più negozi funzionalmente collegati, ha realizzato un effetto assimilabile a quello del patto commissorio e, in ogni caso, un fine di garanzia aggiuntiva.
In specie, il Giudice non ha ritenuto collegati l'acquisto per € 10.000,00 circa delle azioni di effettuato nel 2009 da e e Controparte_7 CP_2 CP_3
l'apertura nel 2011 del contratto di c/c con apertura di credito di € 15.000,00
intestato a nonostante quest'ultima costituisse la Controparte_1
9 prosecuzione in forma societaria di impresa individuale Controparte_8
del e l'apertura di credito fosse assistita da fideiussioni omnibus CP_2
prestate da quest'ultimo e da . L'acquisto delle azioni sarebbe, in CP_3
realtà, avvenuto in occasione di un rapporto di affidamento facente capo ad e poi proseguito con Controparte_8 Controparte_1
Gli appellanti sostengono che nel momento in cui il saldo debitore della società ha raggiunto una soglia prossima a quella “garantita”, la banca ha revocato la linea di credito con raccomandata a/r del 9 maggio 2014 e presentato a e un modulo prestampato per vendere le azioni CP_2 CP_3
per portarne in compensazione il valore, liquidato in € 7.000,00.
Deducono inoltre, che sui saldi eccedenti gli € 15.000,00 concessi in affidamento la banca avrebbe applicato tassi e condizioni elevati, nonostante le azioni costituissero una sorta di “garanzia aggiuntiva”, in quanto vincolate e non aggredibili dai terzi creditori automaticamente. Inoltre, e CP_2
sarebbero stati indotti ad acquistare tali titoli, pur se estremamente CP_3
rischiosi, in violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, violazione che avrebbe dovuto comportare la nullità
dell'acquisto. In particolare, la banca non avrebbe fornito, in tale occasione,
informazioni relative al profilo del cliente, alla natura del titolo illiquido in base all'art. 21 TUF, in violazione degli obblighi informativi;
tali omissioni avrebbero inciso sul processo di formazione della volontà degli investitori,
che, altrimenti, non avrebbero mai effettuato un simile investimento.
Lamentano che il Tribunale avrebbe ignorato lo scopo della banca di mantenere una garanzia impropria attraverso l'acquisto delle azioni predette,
10 richiamano l'art. 15 dello Statuto della banca stessa, in base al quale “… può
escludere dalla Società: a) coloro che siano inadempienti alle obbligazioni
contrattuali assunte verso la Società; …. Al Socio escluso compete il
rimborso delle azioni. Nel caso di inadempienza grave del Socio alle proprie
obbligazioni verso la Società, il Consiglio di Amministrazione, senza
pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di
preventiva intimazione, costituzione in mora e formalità giudiziarie, può
escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi
dell'art. 1252 Cod. Civ. e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il
Socio stesso per il controvalore delle azioni determinato anche in deroga
all'art. 2535 Cod. Civ. Ove lo ritenga opportuno, la Società nella stessa
ipotesi può, in luogo del rimborso e annullamento delle azioni, procedere
all'acquisto delle azioni del Socio debitore al prezzo stabilito secondo le
modalità previste nel comma precedente”.
Evidenziano che la vendita di 45 e 43 azioni, per un unico ordine del controvalore di € 80,00, maturato in quasi 6 anni, ha “natura tecnica” e confermerebbe che si tratti di titoli costituiti in pegno e non liberamente disponibili, trattandosi, peraltro, di azioni emesse da una banca di credito cooperativo non espropriabili ex art. 2537 c.c.
Se il Giudice avesse interpretato il divieto di patto commissorio in base ad un criterio ermeneutico e funzionale, avrebbe compreso che l'assetto di interessi complessivo ed il meccanismo negoziale di trasferimento di un bene del creditore, erano legati non alla funzione di scambio, ma di garanzia e li avrebbe, quindi, dichiarati nulli per violazione di norme imperative.
11 2.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
2.2. La Corte osserva che la vendita dei titoli in questione è stata del tutto volontaria, come correttamente evidenziato dal Tribunale, il quale ha statuito che << i fideiussori e con atti in data 22 maggio CP_3 CP_2
2014 ordinavano alla di vendere le azioni da Controparte_7 CP_7
essi acquistate ancora nel giugno 2009 con la precisazione che erano edotti del conflitto di interessi trattandosi di titoli emessi dalla stessa banca… ed il relativo ricavato veniva successivamente acquisito dalla banca a parziale compensazione del debito sopra indicato, per cui risulta un'operazione legittima scevra da vizi>>. Tale circostanza è dimostrata dai documenti di vendita presenti in atti, i quali attestano l'autorizzazione dell'operazione da parte dei titolari delle azioni, debitamente sottoscritta in più punti.
Le azioni di cui si discute non erano vincolate ad alcuno dei rapporti facenti capo alla società di cui i titolari erano garanti e ciò esclude Controparte_1
la configurazione di un patto commissorio vietato dall'ordinamento in base all'art. 2744 c.c.: in particolare, l'operazione di vendita, come affermato dal
Giudice in primo grado, è intervenuta il 22 maggio 2014, ed i titoli erano stati acquistati nel giugno 2009, quindi precedentemente all'apertura del rapporto di c/c intestato alla società del 29 agosto 2011.
L'avvicendamento tra la impresa individuale e poi la Controparte_8
per come prospettata dagli appellanti, non trova alcun Controparte_1
riscontro ai fini della dedotta violazione dell'art. 2744 c.c., considerato l'arco temporale di circa due anni trascorso tra il precedente acquisto dei titoli e la successiva apertura del nuovo rapporto facente capo a Controparte_1
12 Va, peraltro, rilevata la genericità delle deduzioni in merito alla esistenza di un vizio del consenso relativo alle operazioni sui titoli, a fronte di quanto chiaramente e precisamente indicato nei moduli di compravendita prodotti in giudizio.
La Corte, inoltre, rileva che l'operazione di compensazione posta in essere dalla banca tra il ricavato dalla vendita delle azioni ed il debito facente capo alla società predetta di cui e erano garanti, era prevista nello CP_2 CP_3
Statuto della banca società cooperativa all'art. 15, il cui contenuto, peraltro,
è riportato dagli stessi appellanti nell'atto di citazione del presente grado, ed era, quindi, ben noto agli azionisti, sin dall'acquisto dei titoli.
Non sussiste, pertanto, alcun profilo di illegittimità circa la procedura di vendita e compensazione attraverso la quale il debito gravante sulla debitrice principale e sui fideiussori è stato ridotto nell'importo azionato.
2.3. Infine, il motivo è inammissibile nella parte in cui gli appellanti lamentano di essere stati indotti all'acquisto dell'azione e lamentano la violazione degli obblighi informativi previsti dal TUF, in quanto, come correttamente osservato dalla banca appellata, tali questioni sono del tutto nuove, non essendo mai state avanzate in primo grado, quindi tardive e inammissibili. Nessuno degli aspetti evidenziati attiene a profili di nullità che possano essere rilevabili d'ufficio anche in grado d'appello, tanto meno risultanti ex actis (cfr. Cass. 26242/2014).
3. Con il terzo motivo gli appellanti lamentano la ritenuta genericità delle argomentazioni esposte relativamente alle modalità di determinazione del
13 prezzo e di liquidazione delle azioni, evidenziando come il Giudice non si sia pronunciato circa i dedotti profili di illegittima determinazione delle spese di gestione del conto, degli interessi e della loro modalità di capitalizzazione.
Rappresentano di aver infruttuosamente chiesto venisse dichiarata la “nullità
delle clausole che determinano i tassi di interesse in misura ultra-legale, la
capitalizzazione degli stessi, e la imputazione durante lo svolgimento del
rapporto di somme non dovute” e di aver esposto, facendo specifico richiamo alla perizia di parte prodotta, che dall'esame degli estratti scalari sarebbe emerso il pagamento, da parte di di oneri per € 5.006,74, di Controparte_1
cui € 2.848,24 per interessi debitori ed € 2.158,50 a titolo di c.m.s. non dovuti e che dovrebbero esserle restituiti.
Evidenziano, inoltre, che fino al terzo trimestre del 2012 la banca avrebbe chiesto il pagamento di una “commissione per scoperto/sconfinamento di
conto” e dal trimestre successivo tale onere sarebbe stato ridenominato
“commissione di istruttoria veloce”, risultata superiore all'ammontare del coefficiente determinato nella misura dello 05% in base all'art. 6 bis D.L. n.
201/2011.
Pertanto, la banca avrebbe dovuto essere condannata alla restituzione dell'importo di € 6.473,28 (di cui € 4.147,74 per la rideterminazione al tasso legale, € 2.158,50 a titolo di CIV ed € 167,04 per interessi maturata in relazione alla CIV).
3.1. Il motivo è in parte infondato.
3.2. Parte appellante, a fronte della statuizione del Tribunale per cui <
contestazioni relative alle modalità di determinazione del prezzo e di
14 liquidazione delle azioni sono generiche e sul punto gli opponenti, come per il resto, si limitano a richiedere che sia disposta una consulenza tecnica d'ufficio>> rappresenta di aver svolto deduzioni specifiche in merito ai profili di illegittimità relativi ai contratti stipulati dalla e che, Controparte_1
dunque, il Tribunale avrebbe errato nel ritenerle generiche.
Tuttavia gli appellanti non indicano in che termini le argomentazioni di primo grado sarebbero state specifiche e non scalfiscono in alcun modo la statuizione di primo grado suddetta né forniscono a questa Corte elementi utili per discostarsi da quanto affermato dal Giudice.
In realtà nella memoria ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 2 cod.proc.civ.
che essi citano, vi è stato il mero richiamo alla precedente memoria n. 1 in cui era dedotto che “Dalla disamina degli estratti conto a scalare che si
depositano (cfr. doc. 11) è emerso, infatti, che la ha pagato Controparte_1
oneri pari ad € 5.006,74 di cui € 2.848,24 per interessi debitori ed € 2.158,50
a titolo di commissioni di massimo scoperto”, senza alcuna illustrazione al riguardo, come avviene ancora in atto di appello.
Peraltro, in atto di citazione era stata svolta doglianza di applicazione d'interessi ultralegali, malgrado l'analitica pattuizione di tutte le condizioni contrattuali, ivi compresi gli interessi, debitori, la loro capitalizzazione,
malgrado la previsione di pari capitalizzazione di interessi debitori e creditori con periodicità trimestrale, in conformità a quanto disposto dalla delibera
CICR del 9 febbraio 2000, il superamento del tasso soglia che, però la stessa perizia di parte, prodotta in corso di causa, ha escluso.
Per quanto riguarda, poi, la lamentata indebita applicazione della c.m.s., il
15 Collegio rileva che nel contratto di cui è causa non risulta alcuna pattuizione relativa alla c.m.s., essendo, invece, convenuta l'applicazione di una
“commissione di messa a disposizione fondi (CMDF) trimestrale”, una
“commissione giornaliera per sconfinamenti extra fido” ed una
“commissione giornaliera per sconfinamenti in assenza di fido”. Il contratto,
dunque, già prevedeva l'applicazione di commissioni sostitutive della c.m.s.,
che, dunque, non è mai stata applicata.
Per quanto riguarda, invece la “commissione per scoperto/sconfinamento di
conto” e per la “commissione di istruttoria veloce (CIV)”, va rilevato che in base all'art. 2 bis L. 2/2009 “1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad
oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a
debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte
di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque
denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la
messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente
indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che
prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente
dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che
il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia
predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente
utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura
onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento
richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al
cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo
16 avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del
cliente in ogni momento.
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni
derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una
remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata
dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai
fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644
del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana
disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della
legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo
comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono
usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del
tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove
disposizioni.
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del
presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale
obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti
dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni”.
L'art. 117 bis del d. lgs. 385/93, inserito dall'articolo 6-bis, comma 1, del
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con L. n. 214 del 22/12/2011 ed
17 entrata in vigore il 28/12/2011), così stabilisce: “I contratti di apertura di
credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una
commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto
alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento,
e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della
commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma
messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di
affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di
apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente,
una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa
in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore
sull'ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri
diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e può
prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano
analoghe esigenze di tutela del cliente;
il CICR prevede i casi in cui, in
relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la
commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2”.
La norma, comporta, quindi, il definitivo superamento della commissione di massimo scoperto come definita nelle già menzionate Istruzioni della Banca
d'Italia.
Per i rapporti già in essere l'art. 27 del D.l. 24 gennaio 2012 n.1 (convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27) ha così stabilito ai commi 2 e 3: “2. La
delibera del CICR di cui al comma 4 dell'articolo 117 bis del d. lgs. 385/93,
18 è adottata entro il termine del 31 maggio 2012 e la complessiva disciplina
entra in vigore non oltre il 1° luglio successivo.
3. I contratti di apertura di
credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2, con
l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni di cui all'articolo 117-
bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo
118 del medesimo decreto legislativo”.
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) con decreto n. 644 del 30 giugno 2012 ha previsto le disposizioni applicative dell'art. 117
bis T.U.B. e ha previsto una disciplina anche per i contratti già in essere alla data del 1° luglio 2012; in particolare ha previsto l'obbligo di adeguamento all'art. 5, comma 4: <
entro il 1° ottobre 2012 con l'introduzione di clausole conformi all'articolo
117-bis del TUB e al presente decreto, ai sensi dell'articolo 118 del TUB.
L'adeguamento dei contratti a quanto previsto ai sensi dell'articolo 117-bis del TUB e del presente decreto costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione dell'articolo 118 del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 1° ottobre 2012>>.
Nel caso di specie, la banca, con comunicazione del 16 dicembre 2011
contenuta avente ad oggetto “proposta di modifica unilaterale del contratto
con decorrenza 1 marzo 2012”, ha correttamente comunicato alla società
cliente, mediante estratto conto, la variazione delle commissioni giornaliere
19 per “scoperto di conto”; con estratto conto del 26 luglio 2012 ha comunicato l'adeguamento al “nuovo 117 bis” “con decorrenza 1 ottobre 2012”
regolamentando la commissione per scoperto di conto e prevedendo la sua sostituzione con la commissione d'istruttoria veloce e con la commissione omnicomprensiva, quest'ultima indicata “entro la misura massima dello
0,50% trimestrale della somma a disposizione” ; contiene inoltre la precisazione che “la commissione per la messa a disposizione fondi applicata
dal nostro istituto è già conforme al quadro normativo definito dalle nuove
norme”.
Pertanto, l'applicazione di tali commissioni va ritenuta legittima, essendo la loro introduzione avvenuta in base alle previsioni di legge.
Infondata è, dunque, la doglianza circa l'applicazione della CIV in misura superiore allo 05% previsto dall'art. 6 bis D.L. n. 201/2011, limite prescritto per la commissione di disponibilità del credito.
4. Con il quarto motivo gli appellanti impugnano il capo di sentenza con cui
è stata rigettata la richiesta di CTU contabile, ritenuta dal Giudice esplorativa e quindi inammissibile;
essi deducono di aver tempestivamente eccepito e contestato le violazioni commesse dalla banca relativamente alla determinazione delle spese di gestione del c/c, del saggio degli interessi e della loro modalità di capitalizzazione, supportando tali tesi con documenti ed una relazione tecnica di parte.
Secondo gli appellanti, in specie la CTU sarebbe obbligatoria in quanto i fatti da accertare necessitano di specifiche conoscenze tecniche ed essa non si sarebbe potuta definire esplorativa, essendo stata versata in atti svariata
20 documentazione sulla quale si fondano le doglianze circa il calcolo delle spese di gestione conto, il saggio degli interessi e la loro modalità di capitalizzazione, la conformità del prezzo delle azioni rispetto al modello ex
art. 2535 c.c., che avrebbero dovuto essere esaminate da un CTU.
Inoltre, rappresentano che il Giudice avrebbe dovuto dimostrare perché la documentazione prodotta, sulla cui base sarebbe stata avanzata la rigettata richiesta istruttoria, sarebbe stata ritenuta irrilevante.
4.1. A fronte delle argomentazioni esposte in esito ai precedenti motivi di gravame, il presente motivo si ritiene assorbito non rappresentandosi la necessità, ai fini del decidere, di effettuare approfondimenti istruttori mediante l'espletamento di una ctu.
5. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
6. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado che si liquidano in base alla nota in quanto conforme ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00).
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SC – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
21 1) rigetta l'appello proposto da Controparte_1 CP_5 CP_3
e avverso la sentenza del Tribunale di SC n.
[...] CP_2
397/2022 pubblicata in data 19 febbraio 2022;
2) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata, che liquida in € 1.134,00 per la “fase di studio”, € 921,00 per la “fase introduttiva”, € 1.843,00 per la “fase istruttoria/ di trattazione” ed in
€ 1.911,00 per la “fase decisionale”.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del 02 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
22
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 347/2022 La Corte d'Appello di SC, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 347/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 25 marzo 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 5
marzo 2025
d a
OGGETTO:
, e Controparte_1 CP_2 CP_3
Controparte_4
con il patrocinio dell'avv. Roberta Di Lorenzo e CP_5
(deposito bancario, etc) dell'avv. Giuseppina Maria Ilaria Mazzotta, quest'ultima procuratore
CP_6 domiciliatario
146041 APPELLANTE
c o n t r o con il patrocinio dell'avv. Mario Vanzo, Controparte_7
dell'avv. Francesco Vanzo e dell'avv. Vittorio Vanzo
APPELLATA
1 In punto: appello a sentenza del Tribunale di SC, in data 19 febbraio
2022, n. 397/2022.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“contrariis reiectis:
IN RIFORMA DELLA SENTENZA N. 397 emessa dal Tribunale Ordinario
di SC il 16.02.2022 e depositata il 19.02.2022, nel proc. R.G. n.
8634/2015, per i motivi e le argomentazioni sopra dedotte:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la
provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio
dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Accogliere, per i motivi tutti
dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della
sentenza n. 397/2022 emessa dal Tribunale di SC, Sez. I Civile, Giudice
Dott. Gianni Sabbadini, nell'ambito del giudizio N.R.G. 8634/2015,
depositata in cancelleria in data 19.02.2022, accogliere tutte le conclusioni
avanzate in prime cure che qui si riportano:
“1. Dichiarare la nullità dei contratti di apertura di credito in conto
corrente, di fideiussione omnibus e di vendita di azioni (stipulati a vario
titolo tra i Signori e Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_5
), fra loro funzionalmente collegati, per contrarietà a norme
[...]
imperative (ex art. 1418 c.c. e 2744 c.c.) ed illiceità della causa (ex art. 1418
co. 2 e 1343 c.c) per tutti i motivi esposti nell'atto di opposizione;
2
2. dichiarare, per l'effetto, nullo e/o annullare e, conseguentemente,
revocare il decreto ingiuntivo n. 1896/2015, emesso dal Tribunale di SC
(nel procedimento iscritto al n. R.G. 2646/2015) in data 16 marzo 2015, per
la nullità delle clausole che determinano i tassi di interesse in misura
ultralegale, la capitalizzazione degli stessi, e la imputazione, durante lo
svolgimento del rapporto, di somme non dovute, sulla scorta di tutti i motivi
indicati, per tutti i motivi esposti nell'atto di opposizione, ulteriormente
precisati nella memoria ex art. 183 co. 6° n. 1;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate
dall'odierna parte appellata dinanzi il Tribunale, per tutti i motivi meglio
esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese
generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di
giudizio, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratasi antistatari.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non
ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte
motiva del presente appello e nello specifico:
A) Copia sentenza n. 397/2022 emessa dal Tribunale di SC;
B) Fascicolo di parte del precedente grado di giudizio” (conclusioni contenute nell'atto di citazione in appello).
Dell'appellata
“- In via preliminare e/o pregiudiziale, accertata l'insussistenza dei requisiti
di specificità dell'appello, dichiarare inammissibile la presente
3 impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; per l'effetto, confermare la
sentenza del Tribunale di SC pubblicata in data 19.02.2022 n. 397/2022
Ord. – RG n. 8634/2015, rep. 979/2022; - In via preliminare e/o
pregiudiziale, accertata l'insussistenza di ragionevoli probabilità di
accoglimento dell'appello, dichiarare inammissibile la presente
impugnazione ai sensi dell'art. 348bis e 348 ter c.p.c.; per l'effetto,
confermare la sentenza del Tribunale di SC pubblicata in data
19.02.2022 n. 397/2022 Ord. – RG n. 8634/2015, rep. 979/2022; - In via
preliminare e/o pregiudiziale, accertata l'insussistenza dei presupposti della
richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo
grado, sia in ordine al fumus che al periculum, rigettare l'istanza avversaria
di inibitoria/sospensione dell'efficacia esecutiva delle Sentenza impugnata;
per l'effetto, se ritenuto dal Giudicante, condannare gli appellanti in solido
tra loro al pagamento di una pena pecuniaria da determinarsi ex art. 283
cpc comma 2; - In via principale nel merito, per tutti i sopra esposti motivi,
accertata l'inammissibilità ed infondatezza di tutti i motivi di appello e di
tutte le domande degli appellanti, rigettare l'appello e tutte le domande
proposte dalla società da da Controparte_1 CP_2 CP_3
e da;
per l'effetto, confermare la sentenza del
[...] CP_5
Tribunale di SC pubblicata in data 19.02.2022 n. 397/2022 Ord. – RG
n. 8634/2015, rep. 979/2022; - In via subordinata, nella denegata ipotesi di
accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie e di riforma anche
parziale e/o dichiarazione di nullità della Sentenza appellata, si insiste per
l'accoglimento delle domande già proposte nel giudizio di primo grado e di
4 seguito ritrascritte: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
- In via preliminare, accertato che l'opposizione non è fondata su prova
scritta o di pronta soluzione, concedere ex art 648 c.p.c. l'esecuzione
provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
In via principale e nel merito,
accertata l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande e pretese degli
attori per i motivi dedotti in narrativa, respingere tutte le domande proposte
dagli opponenti perché infondate in fatto ed in diritto, confermando il
decreto ingiuntivo n. 1896/2015 Ord. (R.G. 2646/2015, Rep. 2385/2015), e
condannando in ogni caso gli opponenti al pagamento della somma ingiunta
o di quella minore ritenuta di giustizia o come risulterà in corso di causa;
-
In via istruttoria, si contesta la richiesta CTU, in quanto domanda avente
carattere meramente esplorativo in assenza di idonee allegazioni e
produzioni dagli attori. - In ogni caso, con vittoria di spese e competenze
professionali maggiorate di IVA e CPA, oltre a rimborso forfettario delle
spese”. - In via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie ex adverso proposte
in quanto inammissibili e superflue e, comunque, per tutti i motivi meglio
esposti in narrativa;
dichiarare l'inammissibilità della istanza di CTU,
anche contabile, in quanto esplorativa e non rinnovata in sede di
precisazione delle conclusioni nel primo grado di giudizio e quindi
tacitamente rinunciata e non rinnovabile in appello;
- nella denegata ipotesi
venissero dichiarate ammissibili in tutto o in parte le istanze istruttorie
avversarie, si chiede di essere ammessi a prova contraria. - Con vittoria di
spese e competenze professionali ex D.M. n. 55/2014 e successive
5 modifiche”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e Controparte_1 CP_5 CP_3 CP_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti in favore di per il pagamento in solido Controparte_7
della somma di € 14.893,22 oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore del c/c intestato alla società e garantito dai tre fideiussori.
2. Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 397/2022 pubblicata in data 19
febbraio 2022, il Tribunale di SC ha rigettato l'opposizione.
2.1. Ha rilevato che:
-non è configurabile un patto commissorio ex art. 2744 c.c. nell'avere la banca ha parzialmente compensato il suo credito mediante la vendita di azioni intestate ai garanti, in quanto tale patto è configurabile solo qualora il debitore sia costretto a trasferire un bene per adempiere a una obbligazione,
e non quando ciò sia frutto di una scelta, come nel caso della datio in solutum
oppure in caso di esercizio di una facoltà convenuta ed attribuita alla parte
(cfr. Cass.n.19508/2000, Cass.n.893/1999);
-i documenti in atti attestano che il c/c è stato aperto il 29 agosto 2011 e che la banca, con comunicazione dell'8 maggio 2014, ha revocato gli affidamenti
“a causa del perdurante utilizzo extra-fido”, chiedendo il pagamento della somma di € 20.232,97 a titolo di scoperto di c/c;
-i garanti, in data 22 maggio 2014, hanno venduto le azioni di CP_7
6 acquistate nel giugno 2009, pur essendo edotti del conflitto di CP_7
interessi, trattandosi di titoli emessi dalla medesima banca creditrice, ed il ricavato è stato portato a parziale compensazione del debito predetto;
- sono generiche le contestazioni degli opponenti circa le modalità di determinazione del prezzo e di liquidazione delle azioni e la chiesta CTU ha natura esplorativa.
3. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello Controparte_1
, e sulla scorta di quattro motivi. CP_5 CP_3 CP_2
4. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_7
del gravame.
5. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, alla udienza del 5 marzo 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 281
sexies c.p.c., poiché il primo Giudice, dopo aver rinviato la causa per le conclusioni all'udienza del 3 dicembre 2020, disponendo la trattazione scritta, avrebbe dovuto pronunciarsi proprio ai sensi di tale norma.
Lamentano che, nonostante il deposito di note scritte delle parti, all'udienza predetta non è stato redatto alcun verbale contenente il dispositivo e la motivazione della sentenza, la cui emissione è avvenuta solamente il 16
7 febbraio 2022, con deposito in cancelleria in data 19 febbraio 2022, dunque oltre un anno dopo l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. Pertanto,
chiedono venga dichiarata la nullità della sentenza impugnata per difformità
strutturale rispetto al modello ex art. 281 sexies c.p.c.
1.1. Il motivo è infondato.
Dall'esame degli atti del fascicolo emerge che la causa, a fronte della situazione sanitaria creata dalla pandemia Covid e in applicazione della normativa emergenziale, è stata rinviata all'udienza del 3 dicembre 2020 (si vedano il decreto del 7 aprile 2020 e l'ordinanza del 26 novembre 2020 del fascicolo di primo grado).
Il Giudicante ha disposto la trattazione scritta della causa in base alle previsioni dettate dalla normativa Covid, ossia all'art. 221 co. 4 D.L. n.
34/2020 convertito in legge n. 77/2020, ed in conformità al decreto del
Presidente del Tribunale n. 49/2020 contenete le linee guida e le misure organizzative per il periodo fino al 31 dicembre 2020.
La sentenza richiama il “verbale di causa” non presente in atti, come lamentano gli appellanti;
tuttavia, dallo storico del fascicolo telematico relativo al giudizio di primo grado emerge il passaggio in decisione proprio in data 3 dicembre 2020; in effetti la ordinanza del 26 novembre 2020
“conferma l'udienza già fissata del 3 dicembre 2020 disponendo che detta
udienza avvenga però con le modalità sopra indicate e quindi senza la
presenza fisica delle parti e dei legali, i quali, una volta costituitisi, entro la
suddetta data potranno depositare brevi note scritte da considerare come
note d'udienza con le relative istanze e conclusioni, riservato al giudice ogni
8 ulteriore provvedimento all'esito dell'udienza”.
Dunque, benché anche nella intestazione della sentenza medesima vi sia il richiamo all'art. 281 sexies cod.proc.civ. la discussione orale prevista da tale norma ed originariamente disposta non si è svolta ed è stata sostituita dalla trattazione scritta imposta dalle norme procedurali relative alla situazione emergenziale, la cui applicazione non ha in alcun modo determinato una minor tutela dei diritti processuali delle parti in causa, dal momento che,
come poc'anzi riportato, ad esse erano stati sono già concessi termini per depositare note conclusive, nelle quali le parti hanno esposto compiutamente le proprie difese, oltre che per il deposito di <
note d'udienza, contenenti le relative istanze e conclusioni>>.
Di conseguenza, non v'è stata alcuna violazione del diritto di difesa e del diritto al contradditorio. Non si ravvisa, per l'effetto, alcun profilo di nullità
della sentenza impugnata.
2. Con il secondo motivo gli appellanti lamentano la nullità dei contratti bancari tra loro funzionalmente collegati per violazione di norme imperative.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere legittima la pratica posta in essere dalla banca che, utilizzando più negozi funzionalmente collegati, ha realizzato un effetto assimilabile a quello del patto commissorio e, in ogni caso, un fine di garanzia aggiuntiva.
In specie, il Giudice non ha ritenuto collegati l'acquisto per € 10.000,00 circa delle azioni di effettuato nel 2009 da e e Controparte_7 CP_2 CP_3
l'apertura nel 2011 del contratto di c/c con apertura di credito di € 15.000,00
intestato a nonostante quest'ultima costituisse la Controparte_1
9 prosecuzione in forma societaria di impresa individuale Controparte_8
del e l'apertura di credito fosse assistita da fideiussioni omnibus CP_2
prestate da quest'ultimo e da . L'acquisto delle azioni sarebbe, in CP_3
realtà, avvenuto in occasione di un rapporto di affidamento facente capo ad e poi proseguito con Controparte_8 Controparte_1
Gli appellanti sostengono che nel momento in cui il saldo debitore della società ha raggiunto una soglia prossima a quella “garantita”, la banca ha revocato la linea di credito con raccomandata a/r del 9 maggio 2014 e presentato a e un modulo prestampato per vendere le azioni CP_2 CP_3
per portarne in compensazione il valore, liquidato in € 7.000,00.
Deducono inoltre, che sui saldi eccedenti gli € 15.000,00 concessi in affidamento la banca avrebbe applicato tassi e condizioni elevati, nonostante le azioni costituissero una sorta di “garanzia aggiuntiva”, in quanto vincolate e non aggredibili dai terzi creditori automaticamente. Inoltre, e CP_2
sarebbero stati indotti ad acquistare tali titoli, pur se estremamente CP_3
rischiosi, in violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, violazione che avrebbe dovuto comportare la nullità
dell'acquisto. In particolare, la banca non avrebbe fornito, in tale occasione,
informazioni relative al profilo del cliente, alla natura del titolo illiquido in base all'art. 21 TUF, in violazione degli obblighi informativi;
tali omissioni avrebbero inciso sul processo di formazione della volontà degli investitori,
che, altrimenti, non avrebbero mai effettuato un simile investimento.
Lamentano che il Tribunale avrebbe ignorato lo scopo della banca di mantenere una garanzia impropria attraverso l'acquisto delle azioni predette,
10 richiamano l'art. 15 dello Statuto della banca stessa, in base al quale “… può
escludere dalla Società: a) coloro che siano inadempienti alle obbligazioni
contrattuali assunte verso la Società; …. Al Socio escluso compete il
rimborso delle azioni. Nel caso di inadempienza grave del Socio alle proprie
obbligazioni verso la Società, il Consiglio di Amministrazione, senza
pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di
preventiva intimazione, costituzione in mora e formalità giudiziarie, può
escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi
dell'art. 1252 Cod. Civ. e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il
Socio stesso per il controvalore delle azioni determinato anche in deroga
all'art. 2535 Cod. Civ. Ove lo ritenga opportuno, la Società nella stessa
ipotesi può, in luogo del rimborso e annullamento delle azioni, procedere
all'acquisto delle azioni del Socio debitore al prezzo stabilito secondo le
modalità previste nel comma precedente”.
Evidenziano che la vendita di 45 e 43 azioni, per un unico ordine del controvalore di € 80,00, maturato in quasi 6 anni, ha “natura tecnica” e confermerebbe che si tratti di titoli costituiti in pegno e non liberamente disponibili, trattandosi, peraltro, di azioni emesse da una banca di credito cooperativo non espropriabili ex art. 2537 c.c.
Se il Giudice avesse interpretato il divieto di patto commissorio in base ad un criterio ermeneutico e funzionale, avrebbe compreso che l'assetto di interessi complessivo ed il meccanismo negoziale di trasferimento di un bene del creditore, erano legati non alla funzione di scambio, ma di garanzia e li avrebbe, quindi, dichiarati nulli per violazione di norme imperative.
11 2.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
2.2. La Corte osserva che la vendita dei titoli in questione è stata del tutto volontaria, come correttamente evidenziato dal Tribunale, il quale ha statuito che << i fideiussori e con atti in data 22 maggio CP_3 CP_2
2014 ordinavano alla di vendere le azioni da Controparte_7 CP_7
essi acquistate ancora nel giugno 2009 con la precisazione che erano edotti del conflitto di interessi trattandosi di titoli emessi dalla stessa banca… ed il relativo ricavato veniva successivamente acquisito dalla banca a parziale compensazione del debito sopra indicato, per cui risulta un'operazione legittima scevra da vizi>>. Tale circostanza è dimostrata dai documenti di vendita presenti in atti, i quali attestano l'autorizzazione dell'operazione da parte dei titolari delle azioni, debitamente sottoscritta in più punti.
Le azioni di cui si discute non erano vincolate ad alcuno dei rapporti facenti capo alla società di cui i titolari erano garanti e ciò esclude Controparte_1
la configurazione di un patto commissorio vietato dall'ordinamento in base all'art. 2744 c.c.: in particolare, l'operazione di vendita, come affermato dal
Giudice in primo grado, è intervenuta il 22 maggio 2014, ed i titoli erano stati acquistati nel giugno 2009, quindi precedentemente all'apertura del rapporto di c/c intestato alla società del 29 agosto 2011.
L'avvicendamento tra la impresa individuale e poi la Controparte_8
per come prospettata dagli appellanti, non trova alcun Controparte_1
riscontro ai fini della dedotta violazione dell'art. 2744 c.c., considerato l'arco temporale di circa due anni trascorso tra il precedente acquisto dei titoli e la successiva apertura del nuovo rapporto facente capo a Controparte_1
12 Va, peraltro, rilevata la genericità delle deduzioni in merito alla esistenza di un vizio del consenso relativo alle operazioni sui titoli, a fronte di quanto chiaramente e precisamente indicato nei moduli di compravendita prodotti in giudizio.
La Corte, inoltre, rileva che l'operazione di compensazione posta in essere dalla banca tra il ricavato dalla vendita delle azioni ed il debito facente capo alla società predetta di cui e erano garanti, era prevista nello CP_2 CP_3
Statuto della banca società cooperativa all'art. 15, il cui contenuto, peraltro,
è riportato dagli stessi appellanti nell'atto di citazione del presente grado, ed era, quindi, ben noto agli azionisti, sin dall'acquisto dei titoli.
Non sussiste, pertanto, alcun profilo di illegittimità circa la procedura di vendita e compensazione attraverso la quale il debito gravante sulla debitrice principale e sui fideiussori è stato ridotto nell'importo azionato.
2.3. Infine, il motivo è inammissibile nella parte in cui gli appellanti lamentano di essere stati indotti all'acquisto dell'azione e lamentano la violazione degli obblighi informativi previsti dal TUF, in quanto, come correttamente osservato dalla banca appellata, tali questioni sono del tutto nuove, non essendo mai state avanzate in primo grado, quindi tardive e inammissibili. Nessuno degli aspetti evidenziati attiene a profili di nullità che possano essere rilevabili d'ufficio anche in grado d'appello, tanto meno risultanti ex actis (cfr. Cass. 26242/2014).
3. Con il terzo motivo gli appellanti lamentano la ritenuta genericità delle argomentazioni esposte relativamente alle modalità di determinazione del
13 prezzo e di liquidazione delle azioni, evidenziando come il Giudice non si sia pronunciato circa i dedotti profili di illegittima determinazione delle spese di gestione del conto, degli interessi e della loro modalità di capitalizzazione.
Rappresentano di aver infruttuosamente chiesto venisse dichiarata la “nullità
delle clausole che determinano i tassi di interesse in misura ultra-legale, la
capitalizzazione degli stessi, e la imputazione durante lo svolgimento del
rapporto di somme non dovute” e di aver esposto, facendo specifico richiamo alla perizia di parte prodotta, che dall'esame degli estratti scalari sarebbe emerso il pagamento, da parte di di oneri per € 5.006,74, di Controparte_1
cui € 2.848,24 per interessi debitori ed € 2.158,50 a titolo di c.m.s. non dovuti e che dovrebbero esserle restituiti.
Evidenziano, inoltre, che fino al terzo trimestre del 2012 la banca avrebbe chiesto il pagamento di una “commissione per scoperto/sconfinamento di
conto” e dal trimestre successivo tale onere sarebbe stato ridenominato
“commissione di istruttoria veloce”, risultata superiore all'ammontare del coefficiente determinato nella misura dello 05% in base all'art. 6 bis D.L. n.
201/2011.
Pertanto, la banca avrebbe dovuto essere condannata alla restituzione dell'importo di € 6.473,28 (di cui € 4.147,74 per la rideterminazione al tasso legale, € 2.158,50 a titolo di CIV ed € 167,04 per interessi maturata in relazione alla CIV).
3.1. Il motivo è in parte infondato.
3.2. Parte appellante, a fronte della statuizione del Tribunale per cui <
contestazioni relative alle modalità di determinazione del prezzo e di
14 liquidazione delle azioni sono generiche e sul punto gli opponenti, come per il resto, si limitano a richiedere che sia disposta una consulenza tecnica d'ufficio>> rappresenta di aver svolto deduzioni specifiche in merito ai profili di illegittimità relativi ai contratti stipulati dalla e che, Controparte_1
dunque, il Tribunale avrebbe errato nel ritenerle generiche.
Tuttavia gli appellanti non indicano in che termini le argomentazioni di primo grado sarebbero state specifiche e non scalfiscono in alcun modo la statuizione di primo grado suddetta né forniscono a questa Corte elementi utili per discostarsi da quanto affermato dal Giudice.
In realtà nella memoria ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 2 cod.proc.civ.
che essi citano, vi è stato il mero richiamo alla precedente memoria n. 1 in cui era dedotto che “Dalla disamina degli estratti conto a scalare che si
depositano (cfr. doc. 11) è emerso, infatti, che la ha pagato Controparte_1
oneri pari ad € 5.006,74 di cui € 2.848,24 per interessi debitori ed € 2.158,50
a titolo di commissioni di massimo scoperto”, senza alcuna illustrazione al riguardo, come avviene ancora in atto di appello.
Peraltro, in atto di citazione era stata svolta doglianza di applicazione d'interessi ultralegali, malgrado l'analitica pattuizione di tutte le condizioni contrattuali, ivi compresi gli interessi, debitori, la loro capitalizzazione,
malgrado la previsione di pari capitalizzazione di interessi debitori e creditori con periodicità trimestrale, in conformità a quanto disposto dalla delibera
CICR del 9 febbraio 2000, il superamento del tasso soglia che, però la stessa perizia di parte, prodotta in corso di causa, ha escluso.
Per quanto riguarda, poi, la lamentata indebita applicazione della c.m.s., il
15 Collegio rileva che nel contratto di cui è causa non risulta alcuna pattuizione relativa alla c.m.s., essendo, invece, convenuta l'applicazione di una
“commissione di messa a disposizione fondi (CMDF) trimestrale”, una
“commissione giornaliera per sconfinamenti extra fido” ed una
“commissione giornaliera per sconfinamenti in assenza di fido”. Il contratto,
dunque, già prevedeva l'applicazione di commissioni sostitutive della c.m.s.,
che, dunque, non è mai stata applicata.
Per quanto riguarda, invece la “commissione per scoperto/sconfinamento di
conto” e per la “commissione di istruttoria veloce (CIV)”, va rilevato che in base all'art. 2 bis L. 2/2009 “1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad
oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a
debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte
di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque
denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la
messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente
indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che
prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente
dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che
il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia
predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente
utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura
onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento
richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al
cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo
16 avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del
cliente in ogni momento.
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni
derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una
remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata
dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai
fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644
del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana
disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della
legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo
comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono
usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del
tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove
disposizioni.
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del
presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale
obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti
dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni”.
L'art. 117 bis del d. lgs. 385/93, inserito dall'articolo 6-bis, comma 1, del
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con L. n. 214 del 22/12/2011 ed
17 entrata in vigore il 28/12/2011), così stabilisce: “I contratti di apertura di
credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una
commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto
alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento,
e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della
commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma
messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di
affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di
apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente,
una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa
in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore
sull'ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri
diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e può
prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano
analoghe esigenze di tutela del cliente;
il CICR prevede i casi in cui, in
relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la
commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2”.
La norma, comporta, quindi, il definitivo superamento della commissione di massimo scoperto come definita nelle già menzionate Istruzioni della Banca
d'Italia.
Per i rapporti già in essere l'art. 27 del D.l. 24 gennaio 2012 n.1 (convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27) ha così stabilito ai commi 2 e 3: “2. La
delibera del CICR di cui al comma 4 dell'articolo 117 bis del d. lgs. 385/93,
18 è adottata entro il termine del 31 maggio 2012 e la complessiva disciplina
entra in vigore non oltre il 1° luglio successivo.
3. I contratti di apertura di
credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2, con
l'introduzione di clausole conformi alle disposizioni di cui all'articolo 117-
bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'articolo
118 del medesimo decreto legislativo”.
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) con decreto n. 644 del 30 giugno 2012 ha previsto le disposizioni applicative dell'art. 117
bis T.U.B. e ha previsto una disciplina anche per i contratti già in essere alla data del 1° luglio 2012; in particolare ha previsto l'obbligo di adeguamento all'art. 5, comma 4: <
entro il 1° ottobre 2012 con l'introduzione di clausole conformi all'articolo
117-bis del TUB e al presente decreto, ai sensi dell'articolo 118 del TUB.
L'adeguamento dei contratti a quanto previsto ai sensi dell'articolo 117-bis del TUB e del presente decreto costituisce giustificato motivo ai sensi dell'articolo 118 del TUB. Per i contratti che non prevedono l'applicazione dell'articolo 118 del TUB, gli intermediari propongono al cliente l'adeguamento del contratto entro il 1° ottobre 2012>>.
Nel caso di specie, la banca, con comunicazione del 16 dicembre 2011
contenuta avente ad oggetto “proposta di modifica unilaterale del contratto
con decorrenza 1 marzo 2012”, ha correttamente comunicato alla società
cliente, mediante estratto conto, la variazione delle commissioni giornaliere
19 per “scoperto di conto”; con estratto conto del 26 luglio 2012 ha comunicato l'adeguamento al “nuovo 117 bis” “con decorrenza 1 ottobre 2012”
regolamentando la commissione per scoperto di conto e prevedendo la sua sostituzione con la commissione d'istruttoria veloce e con la commissione omnicomprensiva, quest'ultima indicata “entro la misura massima dello
0,50% trimestrale della somma a disposizione” ; contiene inoltre la precisazione che “la commissione per la messa a disposizione fondi applicata
dal nostro istituto è già conforme al quadro normativo definito dalle nuove
norme”.
Pertanto, l'applicazione di tali commissioni va ritenuta legittima, essendo la loro introduzione avvenuta in base alle previsioni di legge.
Infondata è, dunque, la doglianza circa l'applicazione della CIV in misura superiore allo 05% previsto dall'art. 6 bis D.L. n. 201/2011, limite prescritto per la commissione di disponibilità del credito.
4. Con il quarto motivo gli appellanti impugnano il capo di sentenza con cui
è stata rigettata la richiesta di CTU contabile, ritenuta dal Giudice esplorativa e quindi inammissibile;
essi deducono di aver tempestivamente eccepito e contestato le violazioni commesse dalla banca relativamente alla determinazione delle spese di gestione del c/c, del saggio degli interessi e della loro modalità di capitalizzazione, supportando tali tesi con documenti ed una relazione tecnica di parte.
Secondo gli appellanti, in specie la CTU sarebbe obbligatoria in quanto i fatti da accertare necessitano di specifiche conoscenze tecniche ed essa non si sarebbe potuta definire esplorativa, essendo stata versata in atti svariata
20 documentazione sulla quale si fondano le doglianze circa il calcolo delle spese di gestione conto, il saggio degli interessi e la loro modalità di capitalizzazione, la conformità del prezzo delle azioni rispetto al modello ex
art. 2535 c.c., che avrebbero dovuto essere esaminate da un CTU.
Inoltre, rappresentano che il Giudice avrebbe dovuto dimostrare perché la documentazione prodotta, sulla cui base sarebbe stata avanzata la rigettata richiesta istruttoria, sarebbe stata ritenuta irrilevante.
4.1. A fronte delle argomentazioni esposte in esito ai precedenti motivi di gravame, il presente motivo si ritiene assorbito non rappresentandosi la necessità, ai fini del decidere, di effettuare approfondimenti istruttori mediante l'espletamento di una ctu.
5. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
6. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado che si liquidano in base alla nota in quanto conforme ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento (scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00).
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di SC – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
21 1) rigetta l'appello proposto da Controparte_1 CP_5 CP_3
e avverso la sentenza del Tribunale di SC n.
[...] CP_2
397/2022 pubblicata in data 19 febbraio 2022;
2) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellata, che liquida in € 1.134,00 per la “fase di studio”, € 921,00 per la “fase introduttiva”, € 1.843,00 per la “fase istruttoria/ di trattazione” ed in
€ 1.911,00 per la “fase decisionale”.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del 02 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
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