TAR Lecce, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 342
TAR
Sentenza 4 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 7 L. 241/1990 e principi di partecipazione

    Il Tribunale ha ritenuto che l'attività repressiva degli abusi edilizi sia doverosa e che l'ordinanza di demolizione non richieda la comunicazione di avvio del procedimento, in quanto non vi è spazio per istituti partecipativi. Inoltre, è stata sottolineata la possibilità di contraddittorio durante il procedimento.

  • Rigettato
    Illegittimità per difetto/carenza di motivazione e violazione legittimo affidamento

    Il Tribunale ha affermato che il provvedimento impugnato è puntualmente motivato e che l'abuso edilizio è un illecito permanente, per cui non sorge legittimo affidamento. Non è richiesta una motivazione specifica per la sanzione, essendo sufficiente la constatazione dell'abuso, anche se gli accertamenti sono risalenti nel tempo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 342
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 342
    Data del deposito : 4 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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