Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00342/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00003/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3 del 2021, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Paola Dimotoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Pierfranco Zizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del Comune di -OMISSIS- (BR) -OMISSIS- del 22 settembre 2020 (notificato in data 7 ottobre 2020), recante l’ordinanza di demolizione e riduzione in pristino dello stato dei luoghi, relativo al fabbricato sito in -OMISSIS-, alla contrada Specchia n. 27, in catasto al Fg.14, P.lla 654, sub. 2.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- (BR);
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 febbraio 2026 il dott. RE IE e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Impugnavano i ricorrenti l’ordinanza di demolizione e di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, relativamente ad un fabbricato sito in -OMISSIS-, realizzato in assenza degli occorrenti titoli abilitativi edilizi ed urbanistici.
In fatto, lamentavano che il gravato provvedimento aveva ordinato la demolizione di un fabbricato, i cui accertamenti erano molto risalenti nel tempo, essendo stati effettuati nell’aprile dell’anno 2009, ad opera della locale Polizia Municipale, senza che sopraggiungessero comunicazioni di sorta.
In diritto, censuravano: i) la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 e la violazione dei principi in tema di partecipazione al procedimento; ii) l’illegittimità per difetto e/o carenza di motivazione, nonché la violazione del principio del legittimo affidamento.
2.- Si costituiva l’amministrazione, la quale contestava funditus le tesi avverse e depositava gli atti del procedimento. Segnatamente, evidenziava che l’intervento risulta incontestabilmente abusivo e che, pur intercorsi diversi anni, alcun titolo edilizio legittimante è mai emerso nella fattispecie.
3.- Scambiati ulteriori documenti, memorie e repliche, alla fissata udienza di smaltimento, dopo breve discussione in forma telematica, la causa veniva introitata in decisione.
4.- Il ricorso è infondato.
Quanto alla prima doglianza, va rilevato che il carattere abusivo delle opere non risulta specificamente contestato e che il potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività doverosa, per cui l'adozione dell'ordinanza di demolizione non richiede la comunicazione di avvio del procedimento repressivo, laddove – come nel caso in delibazione – non vi sia spazio alcuno utile alla formalizzazione di istituti partecipativi da parte del destinatario dell'atto. Invero, neanche nel ricorso proposto v’è narrazione e comprova che l’abuso non sia tale, ragion per cui, anche in sede procedimentale, alcun dialogo tra l’amministrazione comunale e il soggetto passivo del provvedimento avrebbe potuto dar luogo ad una diversa decisione amministrativa.
Né deve ritenersi che il diniego di condono debba essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 legge n. 241 del 1990, o dal c.d. preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10- bis legge n. 241 del 1990, in quanto, nel corso del procedimento, ad iniziativa di parte, v’è ampia possibilità di contraddittorio, atteso che il soggetto passivo del provvedimento ha tutte le facoltà di accesso infra-procedimentale, di impulso istruttorio, di dialettica anche per iscritto, che consentono di tutelare la propria posizione. Alcuna violazione partecipativa si è quindi de facto concretata.
In ordine al secondo punto di gravame, va rilevato che il provvedimento avversato reca la puntuale indicazione delle ragioni di fatto e di diritto, che lo sorreggono, e non costituendo esito di attività discrezionale, bensì vincolata-sanzionatoria, non necessità di motivazione, inerente la ponderazione di interessi. L’abuso edilizio si connota come illecito permanente, per cui il provvedimento repressivo interviene su una situazione antigiuridica sempre attuale; tant’è che è ius receptum quello per cui alcun affidamento insorge nel privato, in considerazione dell’illiceità intrinseca del manufatto sine titulo realizzato, in spregio delle disposizioni urbanistico-edilizie.
L’ordinanza di demolizione non richiede, dunque, una specifica motivazione, circa le ragioni della sanzione, essendo sufficiente, a tal fine, la constatazione della natura abusiva del manufatto ( ex multis : T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , 7 febbraio 2024, n. 2414; T.A.R. Campania, sez. IV, 14 novembre 2022, n. 7046; Cons. St., sez. VI, 27 settembre 2022, n. 8319; Cons. St., Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 9).
Ciò vale, ancorché gli accertamenti svolti dalla Polizia municipale e dall'Ufficio tecnico del Comune risalgano nel tempo e, come nel caso di specie, al 14 aprile 2009, mentre l’ordinanza di demolizione è intervenuta, circa undici anni dopo i predetti accertamenti in loco e a distanza di molti decenni dalla costruzione dell’opera abusiva.
Non rileva il lasso di tempo intercorrente tra realizzazione dell’abuso e il provvedimento repressivo, ai fini di un più stringente obbligo motivazionale ( ex multis : Cons. St., Ad. plen., 17 ottobre 2017, n. 9), stante la natura vincolata del provvedimento sanzionatorio della violazione edilizia, né può aversi alcuna comparazione di interessi (Cons. St., sez. VI, 3 gennaio 2022, n. 8).
5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso va respinto.
6.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, in favore del Comune resistente, che si liquidano in €. 2.000, oltre accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI Moro, Presidente FF
Daria Valletta, Primo Referendario
RE IE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE IE | RI Moro |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.