Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 15/04/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 18 giugno 2024, iscritta al n. 1534 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a Focsani, in [...], il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla Via Igino Garbini n. 48, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Angela Manzi che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Civita Castellana (VT), Piazza Guglielmo Marconi n. 28, presso lo studio dell'Avv. Evelin Pistocco che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 18 giugno 2024.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 18 giugno 2016 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di di Roma (VT), parte II, serie A, n. 2). Per_1
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione non sono nati figli;
che sono separati per effetto della sentenza n. 196/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo in data
11 settembre 2024; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio tr , mandando Parte_2 Parte_1
la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di di Roma (VT). Per_1
2. Determinare, se permanenti le medesime condizioni reddituali dei coniugi al momento del deposito del presente ricorso, in € 250,00 l'importo dell'assegno divorzile ch verserà entro e non oltre il giorno 20 Parte_1 Parte_2
di ogni mese tramite accredito sul conto corrente con iban IT 67 O 08931 73060
000040029652, e così fin tanto che la Sig.ra non avrà reperito una stabile Pt_2
occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico, che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio. L'importo dell'assegno inizierà ad essere versato dal deposito del presente ricorso.
3. Nel caso in cui, per qualsiasi causa o ragione, non fosse avvenuto il trasferimento di proprietà del 50% dell'immobile adibito a casa coniugale dal marito alla moglie, nonché l'accollo o estinzione del mutuo da parte della moglie, concordati nelle condizioni di separazione, fermo l'obbligo di provvedervi nel più breve tempo possibile, la , si onera comunque a pagare per intero tutti i ratei del mutuo n. Pt_2
5807 del 22.06.2021 co , originariamente stipulato con banco di Controparte_1
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Brescia S.p.A., fino alla scadenza, oltre alle spese e oneri fiscali derivanti dalla proprietà, in quanto fruitrice esclusiva degli immobili, senza diritto di ripetizione nei confronti de . Pt_1
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
All'udienza del 15 aprile 2025 il sig. ha manifestato la sua volontà di revocare Pt_1
il consenso al divorzio congiunto e di voler mantenere lo stato della separazione (cfr. dichiarazione scritta depositata il 14 aprile 2025 ed esibita in giudizio).
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della revoca del consenso di uno dei coniugi alla prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
Resta, naturalmente, ferma la pronuncia della separazione personale dei coniugi di cui alla sentenza n. 196/2024.
Le spese processuali possono essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara l'improcedibilità del ricorso per la pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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