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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/10/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 3989/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
In persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 16.7.2025, sostituita dal deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3989/2022 R.A.C.L., promossa da nata a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Orrù, con domicilio C.F._1 eletto in Cagliari, Piazza A. Gramsci n°22 in virtù di procura speciale alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. parte attrice contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu in virtù di procura generale alle liti,
parte convenuta
Conclusioni:
Nell'interesse di parte attrice:
“
1. Accertare e dichiarare che maria è affetta da “Malattia professionale del Parte_1 settore industria”, ed in particolare da tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale e da spondilodiscopatia lombare;
pagina 1 di 7
2. Per l'effetto dichiarare che la ricorrente ha diritto alla costituzione della rendita per inabilità permanente, previo accertamento della riduzione della capacità lavorativa della medesima nella misura del 19% o nella percentuale che dovesse risultare in corso di causa e per l'effetto condannare l' convenuto a corrispondergliela con decorrenza dalla CP_1 domanda, oltre gli interessi di mora sui ratei scaduti;
3. In subordine, qualora la percentuale complessiva di riduzione dell'integrità psicofisica subita dalla ricorrente dovesse essere riconosciuta in misura inferiore al 16% dichiarare l' convenuto tenuto ad erogare in capitale l'indennizzo per danno biologico come CP_1 previsto al comma 2 sub A;
4. Vinte le spese e gli onorari del giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario che dichiara di anticipato le spese e non riscosso gli onorari;
Nell'interesse di parte convenuta:
“Affinché il Giudice adito voglia, rigettare la domanda, con il favore delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2022, ha agito in giudizio per ottenere Parte_1 il riconoscimento del diritto all'indennizzo in dipendenza dell'insorgenza di due patologie di origine professionale (tendinopatia della cuffia dei rotatori e spondilodiscopatia lombare), come da domande amministrative del 3.12.2020, entrambe rigettate dall' . CP_1
L'attore ha precisato che avverso il rigetto delle domande aveva proposto opposizione senza esito positio.
A fondamento della conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del relativo indennizzo, l'attore ha allegato di aver lavorato dal 1998 ad oggi come barista e addetta al servizio mensa, svolgendo tutti i compiti connessi a tali attività, alle dipendenze di diverse aziende e, in maniera non continuativa, anche come autista addetto al trasporto e al carico e scarico dei contenitori termici dalle cucine dell'azienda presso i vari punti di servizio.
In ragione dell'attività lavorativa e delle mansioni concretamente svolte, che, a dire di parte ricorrente, la avrebbero costretta a continua e ripetitiva movimentazione manuale di carichi in assenza di ausili efficienti, è stata sostenuta la natura professionale delle relative patologie.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, ha contesto l'esposizione ai rischi lavorativi CP_1 dedotti, l'adibizione alle mansioni indicate in ricorso e le specifiche condizioni di lavoro lamentate.
***
pagina 2 di 7 La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'istruttoria la domanda è risultata fondata per i seguenti motivi.
La prova testimoniale assunta all'udienza dell'11.10.2023, mediante l'escussione dei testi e , ha consentito di accertare che la ricorrente, almeno a Testimone_1 Tes_2 partire dal 2013, ha lavorato presso la All Food, prima Cocktail Service e Elior Ristorazione e che attualmente lavora per il Bar Telecom presso le sedi di Via Calamattia e di CP_2
Via Boiardo.
Attraverso le dichiarazioni testimoniali si è acclarato inoltre, che parte attrice ha inizialmente lavorato cinque giorni alla settimana per venticinque ore settimanali fino all'epidemia da Covid, e in seguito al lockdown ha lavorato quattro giorni su sette (dal lunedì al giovedì) per venti ore settimanali, occupandosi:
- dell'apertura del bar, della preparazione del banco, della cottura delle paste, della macchina del caffè;
- di caricare il frigorifero trasportando le bibite dal magazzino;
- del traporto (quotidiano) manuale delle varie merci (ad esempio “2/3 casse di acqua contenenti 6 bottiglie da un litro e mezzo, 4 casse di acqua contenenti ciascuna 24 bottiglie da
0,5l, ogni due o tre giorni casse di bibite contenenti 24 bottiglie da 0,5 l.”) dal magazzino alla sala;
- di scaricare da un carrello self i pasti veicolati nelle valigie termiche (del peso di 20 kg), movimentandone quattro al giorno, oltre alla valigia dei freddi (del peso di circa 10/13 kg);
- della preparazione della sala e dei tavoli con circa trenta coperti (in Via Boiardo i posti a sedere erano cinquanta), nonché del ritiro dei vassoi contenenti i piatti e le posate per poterli successivamente lavare.
Entrambe le testimoni hanno poi dichiarato che la ricorrente dal 20 di giugno al 20 di settembre ha prestato servizio presso il Lido della Finanza con mansioni di banconiera e cameriera, addetta alla preparazione del banco, al trasporto della merce dal magazzino al bar, ed infine addetta al servizio alla clientela, lavorando dalle ore 7,30 alle 14,30 o dalle 14,30 alle 20,30, sei giorni alla settimana.
***
Tenendo conto di tali mansioni e del periodo di esposizione ai relativi rischi specifici, il consulente tecnico all'uopo nominato dall'ufficio, dott. , dopo accurati esami Persona_1 medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 14.4.2025, ha pagina 3 di 7 accertato che parte attrice è affetta da “SPONDILOARTROSI CON MULTIPLE DISCOPATIE
LOMBARI TENDINOPATIA CUFFIA ROTATORI ”. Parte_2
In particolare, in ordine alla patologia afferente alla colonna lombare, l'ausiliario ha ritenuto che è “configurabile come malattia professionale e che quindi alla sua attività lavorativa possa essere riconosciuto un nesso almeno di concausalità con la patologia lamentata che ad esso è conseguita”, determinando, a suo giudizio, un danno biologico nella misura del 8% (codice men. 213).
Mentre, in relazione al quadro patologico della spalla lamentato dalla ricorrente, il consulente ha osservato che, “non può essere disconosciuta l'importanza dei micro traumatismi ripetuti in una attività lavorativa svolta in modo non occasionale che comportava e tutt'ora comporta movimenti ripetuti , mantenimento di posture incongrue e impegno di forza degli arti superiori nella quotidiana attività di trasporto, carico e scarico di derrate alimentari, nel sollevare e trasportare contenitori termici , nel porzionare e distribuire il vitto, nella attività di ritiro dei contenitori e posate…”.
Per quanto esposto, il perito ha constatato il nesso causale tra le lavorazioni svolte dalla ricorrente e l'insorta patologia agli arti superiori, associando attualmente a quest'ultima un danno biologico in misura pari al 6% (per analogia con il codice 227 e 224), considerando la bilateralità e la concorrenza.
Inoltre, in riferimento ad entrambe le patologie denunciate dalla ricorrente, il CTU ha correttamente precisato che “In tema di assicurazione contro le malattie professionali, se la infermità invalidante deriva da fattori concorrenti, professionali e extraprofessionali, secondo il principio della equivalenza causale, a ciascuno di detti fattori deve riconoscersi efficacia causativa dell'evento, a meno che uno di essi assuma carattere di causa efficiente esclusiva. Inoltre, è giurisprudenza consolidata che il rischio di malattia derivante da natura predisponente non vale ad escludere del tutto il rischio professionale, in quanto un ruolo di concausa va attribuito anche ad un minimo fattore di accelerazione o aggravamento ove se ne riconosca l'incidenza negativa”.
Tenendo conto di quanto sopra, il consulente ha quantificato il danno biologico complessivo nella misura corrispondente al 14%.
In data 10.2.2023 il consulente tecnico dell'Istituto previdenziale ha contestato le valutazioni del CTU esposte nella bozza peritale, in particolare nella parte in cui è stato riconosciuto il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente e le patologie denunciate, osservando che “dal DVR presente agli atti, non risulta una valutazione sul pagina 4 di 7 rischio da movimenti ripetuti a carico degli arti superiori per la mansioni di secondo Pt_3 il metodo scientifico (Ex. Ocra). Inoltre, dal DVR a pag. 275/356 si evince per la medesima mansione un rischio da movimentazione manuale di carichi con Indice di sollevamento minore di 0,85 (Area Verde), rischio accettabile”. Il CTP dell' , inoltre, non ha CP_1 concordato con la valutazione del quantum di danno biologico assegnato in riferimento alla patologia a carico delle spalle, sostenendo che la valutazione corretta è pari al 4%.
Il consulente, in risposta alle stesse contestazioni pervenute, ha osservato che “E' vero che nel DVR non si fa riferimento specifico al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nelle mansioni di barista ma quando si fa riferimento alle modalità di sollevamento che comportano sforzo per l 'apparato muscolo-scheletrico si fa riferimento sia alla colonna che agli arti superiori”.
Inoltre, il CTU ha precisato che “il DVR agli atti fa riferimento a indice di sollevamento in un soggetto maschio o femmina, definito accettabile in un soggetto medio: ma , se esaminiamo il caso specifico della , si è di fronte a un soggetto femminile longitipo, Pt_1 in condizioni generali scadute, con una muscolatura diffusamente ipotonica e ipotrofica, come da esame obiettivo, in cui la movimentazioni di carichi definibile non rischiosa per un soggetto “ normale” lo è invece per un soggetto debole Tale insufficienza muscolare, verosimilmente costituzionale, a mio giudizio ha rappresentato motivo sufficiente, per Cont aggravare il rischio: ma, in tema di assicurazione contro le , se una infermità invalidante deriva da fattori concorrenti, professionali e extraprofessionali, secondo il principio della equivalenza causale, a ciascuno di detti fattori deve riconoscersi efficacia causativa dell'evento, a meno che uno di essi assuma carattere di causa efficiente esclusiva”.
In riferimento alle contestazioni mosse sul quantum di danno biologico assegnato per la patologia a carico delle spalle, il consulente ha evidenziato che già in data 22.3.2021 l' CP_1 aveva accertato “Test di Jobe e Lift Off positivi a sin;
evidente limitazione durante i movimenti attivi di abduzione ed elevazione a carico dell'articolazione scapoloomerale dx
(max 90°) Dolente e dolorabile alla palpazione del solco bicipitale...” e che pertanto, tenendo conto anche delle risultanze rilevate alla visita peritale effettuata in data 15.10.2024, ed in ragione della bilateralità e della concorrenza della patologia, il danno afferente agli arti superiori è pari al 6% (cod. menomazione 227 fino al 4% e 224 fino al 3%).
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche in considerazione delle osservazioni pervenute e delle relative risposte, con le quali ha apprezzabilmente argomentato ed esposto le pagina 5 di 7 proprie conclusioni.
***
Occorre osservare, in riferimento alle contestazioni e deduzioni mosse da parte resistente nelle note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 16.7.2025, che, come correttamente già precisato dal CTU nella relazione periziale, il rischio da movimentazione manuale dei carichi con indice di sollevamento inferiore a 0,85, e pertanto considerato rischio accettabile, non tiene in considerazione le caratteristiche fisiche specifiche di parte attrice, ma è compatibile astrattamente alla situazione del soggetto medio, maschio o femmina ch'esso sia, in assenza di peculiarità quali “la debolezza muscolare intrinseca” riscontrata nella ricorrente, donna minuta.
Tale condizione fisica, pertanto, ha comportato senza dubbio un aggravamento del rischio, laddove per un altro soggetto in condizioni fisiche opposte, con muscolatura ipertonica e ipertrofica avrebbe determinato inversamente la diminuzione del suddetto rischio.
A riguardo, deve precisarsi che in materia previdenziale trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., secondo il quale ogni fattore concorrente, professionale ed extraprofessionale, deve essere riconosciuto incidente nella verificazione dell'evento, e l'efficacia di ognuno di essi può essere superata solamente laddove intervenga un fattore, esaminato singolarmente, in grado di produrre l'infermità (assumendo pertanto efficienza causale esclusiva), tanto da far degradare le altre evenienze a semplici occasioni.
Nel caso di specie, le caratteristiche fisiche della ricorrente, a giudizio del consulente, non possono essere valutate come unica causa determinante l'insorgenza delle patologie riscontrate, assumendo mera efficacia concausale, oltre che con altri fattori extralavorativi, con i fattori lavorativi che ne hanno di conseguenza accelerato e aggravato il decorso.
***
Pertanto, parte attrice ha diritto al pagamento in capitale dell'indennizzo per danno biologico nella misura del 14%, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 3.12.2020.
***
In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento pagina 6 di 7 per le cause in materia previdenziale di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro
26.000,00.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire il maggior indennizzo in rendita, per il riconoscimento delle nuove patologie professionali, commisurato ad un danno biologico pari al 14% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 3.12.2020 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della corrispondente prestazione previdenziale, dedotto quanto CP_1 già corrisposto all'attore, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida CP_1 in euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come CP_1 liquidate con separato decreto.
Cagliari, 24.10.2025
Il giudice dott. Riccardo Ariu
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
In persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 16.7.2025, sostituita dal deposito telematico di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3989/2022 R.A.C.L., promossa da nata a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1
c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Orrù, con domicilio C.F._1 eletto in Cagliari, Piazza A. Gramsci n°22 in virtù di procura speciale alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. parte attrice contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Cabiddu in virtù di procura generale alle liti,
parte convenuta
Conclusioni:
Nell'interesse di parte attrice:
“
1. Accertare e dichiarare che maria è affetta da “Malattia professionale del Parte_1 settore industria”, ed in particolare da tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale e da spondilodiscopatia lombare;
pagina 1 di 7
2. Per l'effetto dichiarare che la ricorrente ha diritto alla costituzione della rendita per inabilità permanente, previo accertamento della riduzione della capacità lavorativa della medesima nella misura del 19% o nella percentuale che dovesse risultare in corso di causa e per l'effetto condannare l' convenuto a corrispondergliela con decorrenza dalla CP_1 domanda, oltre gli interessi di mora sui ratei scaduti;
3. In subordine, qualora la percentuale complessiva di riduzione dell'integrità psicofisica subita dalla ricorrente dovesse essere riconosciuta in misura inferiore al 16% dichiarare l' convenuto tenuto ad erogare in capitale l'indennizzo per danno biologico come CP_1 previsto al comma 2 sub A;
4. Vinte le spese e gli onorari del giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario che dichiara di anticipato le spese e non riscosso gli onorari;
Nell'interesse di parte convenuta:
“Affinché il Giudice adito voglia, rigettare la domanda, con il favore delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2022, ha agito in giudizio per ottenere Parte_1 il riconoscimento del diritto all'indennizzo in dipendenza dell'insorgenza di due patologie di origine professionale (tendinopatia della cuffia dei rotatori e spondilodiscopatia lombare), come da domande amministrative del 3.12.2020, entrambe rigettate dall' . CP_1
L'attore ha precisato che avverso il rigetto delle domande aveva proposto opposizione senza esito positio.
A fondamento della conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del relativo indennizzo, l'attore ha allegato di aver lavorato dal 1998 ad oggi come barista e addetta al servizio mensa, svolgendo tutti i compiti connessi a tali attività, alle dipendenze di diverse aziende e, in maniera non continuativa, anche come autista addetto al trasporto e al carico e scarico dei contenitori termici dalle cucine dell'azienda presso i vari punti di servizio.
In ragione dell'attività lavorativa e delle mansioni concretamente svolte, che, a dire di parte ricorrente, la avrebbero costretta a continua e ripetitiva movimentazione manuale di carichi in assenza di ausili efficienti, è stata sostenuta la natura professionale delle relative patologie.
L' ritualmente costituitosi in giudizio, ha contesto l'esposizione ai rischi lavorativi CP_1 dedotti, l'adibizione alle mansioni indicate in ricorso e le specifiche condizioni di lavoro lamentate.
***
pagina 2 di 7 La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti, l'esame di testimoni e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'istruttoria la domanda è risultata fondata per i seguenti motivi.
La prova testimoniale assunta all'udienza dell'11.10.2023, mediante l'escussione dei testi e , ha consentito di accertare che la ricorrente, almeno a Testimone_1 Tes_2 partire dal 2013, ha lavorato presso la All Food, prima Cocktail Service e Elior Ristorazione e che attualmente lavora per il Bar Telecom presso le sedi di Via Calamattia e di CP_2
Via Boiardo.
Attraverso le dichiarazioni testimoniali si è acclarato inoltre, che parte attrice ha inizialmente lavorato cinque giorni alla settimana per venticinque ore settimanali fino all'epidemia da Covid, e in seguito al lockdown ha lavorato quattro giorni su sette (dal lunedì al giovedì) per venti ore settimanali, occupandosi:
- dell'apertura del bar, della preparazione del banco, della cottura delle paste, della macchina del caffè;
- di caricare il frigorifero trasportando le bibite dal magazzino;
- del traporto (quotidiano) manuale delle varie merci (ad esempio “2/3 casse di acqua contenenti 6 bottiglie da un litro e mezzo, 4 casse di acqua contenenti ciascuna 24 bottiglie da
0,5l, ogni due o tre giorni casse di bibite contenenti 24 bottiglie da 0,5 l.”) dal magazzino alla sala;
- di scaricare da un carrello self i pasti veicolati nelle valigie termiche (del peso di 20 kg), movimentandone quattro al giorno, oltre alla valigia dei freddi (del peso di circa 10/13 kg);
- della preparazione della sala e dei tavoli con circa trenta coperti (in Via Boiardo i posti a sedere erano cinquanta), nonché del ritiro dei vassoi contenenti i piatti e le posate per poterli successivamente lavare.
Entrambe le testimoni hanno poi dichiarato che la ricorrente dal 20 di giugno al 20 di settembre ha prestato servizio presso il Lido della Finanza con mansioni di banconiera e cameriera, addetta alla preparazione del banco, al trasporto della merce dal magazzino al bar, ed infine addetta al servizio alla clientela, lavorando dalle ore 7,30 alle 14,30 o dalle 14,30 alle 20,30, sei giorni alla settimana.
***
Tenendo conto di tali mansioni e del periodo di esposizione ai relativi rischi specifici, il consulente tecnico all'uopo nominato dall'ufficio, dott. , dopo accurati esami Persona_1 medici e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 14.4.2025, ha pagina 3 di 7 accertato che parte attrice è affetta da “SPONDILOARTROSI CON MULTIPLE DISCOPATIE
LOMBARI TENDINOPATIA CUFFIA ROTATORI ”. Parte_2
In particolare, in ordine alla patologia afferente alla colonna lombare, l'ausiliario ha ritenuto che è “configurabile come malattia professionale e che quindi alla sua attività lavorativa possa essere riconosciuto un nesso almeno di concausalità con la patologia lamentata che ad esso è conseguita”, determinando, a suo giudizio, un danno biologico nella misura del 8% (codice men. 213).
Mentre, in relazione al quadro patologico della spalla lamentato dalla ricorrente, il consulente ha osservato che, “non può essere disconosciuta l'importanza dei micro traumatismi ripetuti in una attività lavorativa svolta in modo non occasionale che comportava e tutt'ora comporta movimenti ripetuti , mantenimento di posture incongrue e impegno di forza degli arti superiori nella quotidiana attività di trasporto, carico e scarico di derrate alimentari, nel sollevare e trasportare contenitori termici , nel porzionare e distribuire il vitto, nella attività di ritiro dei contenitori e posate…”.
Per quanto esposto, il perito ha constatato il nesso causale tra le lavorazioni svolte dalla ricorrente e l'insorta patologia agli arti superiori, associando attualmente a quest'ultima un danno biologico in misura pari al 6% (per analogia con il codice 227 e 224), considerando la bilateralità e la concorrenza.
Inoltre, in riferimento ad entrambe le patologie denunciate dalla ricorrente, il CTU ha correttamente precisato che “In tema di assicurazione contro le malattie professionali, se la infermità invalidante deriva da fattori concorrenti, professionali e extraprofessionali, secondo il principio della equivalenza causale, a ciascuno di detti fattori deve riconoscersi efficacia causativa dell'evento, a meno che uno di essi assuma carattere di causa efficiente esclusiva. Inoltre, è giurisprudenza consolidata che il rischio di malattia derivante da natura predisponente non vale ad escludere del tutto il rischio professionale, in quanto un ruolo di concausa va attribuito anche ad un minimo fattore di accelerazione o aggravamento ove se ne riconosca l'incidenza negativa”.
Tenendo conto di quanto sopra, il consulente ha quantificato il danno biologico complessivo nella misura corrispondente al 14%.
In data 10.2.2023 il consulente tecnico dell'Istituto previdenziale ha contestato le valutazioni del CTU esposte nella bozza peritale, in particolare nella parte in cui è stato riconosciuto il nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente e le patologie denunciate, osservando che “dal DVR presente agli atti, non risulta una valutazione sul pagina 4 di 7 rischio da movimenti ripetuti a carico degli arti superiori per la mansioni di secondo Pt_3 il metodo scientifico (Ex. Ocra). Inoltre, dal DVR a pag. 275/356 si evince per la medesima mansione un rischio da movimentazione manuale di carichi con Indice di sollevamento minore di 0,85 (Area Verde), rischio accettabile”. Il CTP dell' , inoltre, non ha CP_1 concordato con la valutazione del quantum di danno biologico assegnato in riferimento alla patologia a carico delle spalle, sostenendo che la valutazione corretta è pari al 4%.
Il consulente, in risposta alle stesse contestazioni pervenute, ha osservato che “E' vero che nel DVR non si fa riferimento specifico al sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nelle mansioni di barista ma quando si fa riferimento alle modalità di sollevamento che comportano sforzo per l 'apparato muscolo-scheletrico si fa riferimento sia alla colonna che agli arti superiori”.
Inoltre, il CTU ha precisato che “il DVR agli atti fa riferimento a indice di sollevamento in un soggetto maschio o femmina, definito accettabile in un soggetto medio: ma , se esaminiamo il caso specifico della , si è di fronte a un soggetto femminile longitipo, Pt_1 in condizioni generali scadute, con una muscolatura diffusamente ipotonica e ipotrofica, come da esame obiettivo, in cui la movimentazioni di carichi definibile non rischiosa per un soggetto “ normale” lo è invece per un soggetto debole Tale insufficienza muscolare, verosimilmente costituzionale, a mio giudizio ha rappresentato motivo sufficiente, per Cont aggravare il rischio: ma, in tema di assicurazione contro le , se una infermità invalidante deriva da fattori concorrenti, professionali e extraprofessionali, secondo il principio della equivalenza causale, a ciascuno di detti fattori deve riconoscersi efficacia causativa dell'evento, a meno che uno di essi assuma carattere di causa efficiente esclusiva”.
In riferimento alle contestazioni mosse sul quantum di danno biologico assegnato per la patologia a carico delle spalle, il consulente ha evidenziato che già in data 22.3.2021 l' CP_1 aveva accertato “Test di Jobe e Lift Off positivi a sin;
evidente limitazione durante i movimenti attivi di abduzione ed elevazione a carico dell'articolazione scapoloomerale dx
(max 90°) Dolente e dolorabile alla palpazione del solco bicipitale...” e che pertanto, tenendo conto anche delle risultanze rilevate alla visita peritale effettuata in data 15.10.2024, ed in ragione della bilateralità e della concorrenza della patologia, il danno afferente agli arti superiori è pari al 6% (cod. menomazione 227 fino al 4% e 224 fino al 3%).
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche in considerazione delle osservazioni pervenute e delle relative risposte, con le quali ha apprezzabilmente argomentato ed esposto le pagina 5 di 7 proprie conclusioni.
***
Occorre osservare, in riferimento alle contestazioni e deduzioni mosse da parte resistente nelle note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del 16.7.2025, che, come correttamente già precisato dal CTU nella relazione periziale, il rischio da movimentazione manuale dei carichi con indice di sollevamento inferiore a 0,85, e pertanto considerato rischio accettabile, non tiene in considerazione le caratteristiche fisiche specifiche di parte attrice, ma è compatibile astrattamente alla situazione del soggetto medio, maschio o femmina ch'esso sia, in assenza di peculiarità quali “la debolezza muscolare intrinseca” riscontrata nella ricorrente, donna minuta.
Tale condizione fisica, pertanto, ha comportato senza dubbio un aggravamento del rischio, laddove per un altro soggetto in condizioni fisiche opposte, con muscolatura ipertonica e ipertrofica avrebbe determinato inversamente la diminuzione del suddetto rischio.
A riguardo, deve precisarsi che in materia previdenziale trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., secondo il quale ogni fattore concorrente, professionale ed extraprofessionale, deve essere riconosciuto incidente nella verificazione dell'evento, e l'efficacia di ognuno di essi può essere superata solamente laddove intervenga un fattore, esaminato singolarmente, in grado di produrre l'infermità (assumendo pertanto efficienza causale esclusiva), tanto da far degradare le altre evenienze a semplici occasioni.
Nel caso di specie, le caratteristiche fisiche della ricorrente, a giudizio del consulente, non possono essere valutate come unica causa determinante l'insorgenza delle patologie riscontrate, assumendo mera efficacia concausale, oltre che con altri fattori extralavorativi, con i fattori lavorativi che ne hanno di conseguenza accelerato e aggravato il decorso.
***
Pertanto, parte attrice ha diritto al pagamento in capitale dell'indennizzo per danno biologico nella misura del 14%, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 3.12.2020.
***
In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento pagina 6 di 7 per le cause in materia previdenziale di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro
26.000,00.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire il maggior indennizzo in rendita, per il riconoscimento delle nuove patologie professionali, commisurato ad un danno biologico pari al 14% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 3.12.2020 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della corrispondente prestazione previdenziale, dedotto quanto CP_1 già corrisposto all'attore, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida CP_1 in euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come CP_1 liquidate con separato decreto.
Cagliari, 24.10.2025
Il giudice dott. Riccardo Ariu
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