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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/09/2025, n. 2864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2864 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile - nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 8399 del R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: “Comunione e
Condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali”, riservata in decisione all'udienza del 4.06.2025, con concessione alle parti dei termini di legge e vertente
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ) e (c.f.: C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
), rapp.ti e difesi, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. C.F._4
Angelo Marino ed elettivamente domiciliati in Casoria (NA) alla Via Giovanni Giolitti n. 7.
(attori)
E
(c.f.: , sito in IO (CE) alla via G. Marconi, Controparte_1 P.IVA_1
n. 24, in persona dell'amministratore p.t avv. , rappresentato e difeso da sé CP_2
medesimo nonché dall'avv. Marcoccio Gaetano, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, tutti elettivamente domiciliati in IO (CE) alla Via Rimembranza
n.114. (convenuto)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e memorie conclusionali depositate.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato , e – assumendo di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
essere proprietari di immobili facenti parte del sito in IO alla via Controparte_1
G. Marconi n. 24 - hanno convenuto quest'ultimo in giudizio, al fine di sentir accertare e dichiarare la nullità/annullabilità della delibera condominiale del 20 luglio 2022 con la quale veniva approvato il bilancio consuntivo anno 2021, il bilancio preventivo anno 2022 ed i relativi piani di riparto,
nonostante essi istanti avessero chiesto un rinvio della seduta, a mezzo pec a firma dell'avv. Guardi
di data 18.07.2021, per non aver ricevuto copia dei documenti e dei relativi allegati.
Con comparsa depositata telematicamente il 14.02.2023 si è costituito in giudizio il
[...]
in persona dell'amministratore p.t., che, impugnando e contestando le avverse CP_1
deduzioni, ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per non essere stato esperito il procedimento di mediazione obbligatorio previsto dall'art. 5, comma 6, del D.lgs. n.
28/2010, nonchè la nullità dell'atto di citazione per genericità, indeterminatezza ed indeterminabilità della domanda e, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea per totale infondatezza, con refusione delle spese di lite e condanna ex art. 96 c.p.c.. Alla prima udienza di comparizione il Giudice ha assegnato alle parti termine per l'esperimento del tentativo di mediazione, che si è concluso con esito negativo.
Dopo qualche rinvio la presente controversia è stata smistata sul ruolo della scrivente che,
all'udienza del 4.06.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la ha riservata in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di scritti conclusionali e memorie di replica.
Ciò posto in punto di fatto, in diritto occorre preliminarmente rilevare che in materia di condominio negli edifici, la Suprema Corte – con la nota pronuncia resa a Sezioni Unite nel 2021 – ha definitivamente chiarito che sono da qualificarsi nulle le deliberazioni prive degli elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile o illecito, o con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea ed ancora quelle che incidono sui diritti individuali, sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, nonché le deliberazioni comunque invalide in relazione all'oggetto.
Vanno, di contro, qualificate annullabili, ai sensi dell'articolo 1137 c.c., le deliberazioni affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con una maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento contratto condominiale, quelle affette da vizi formali, o in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione ed, infine, quelle che violano norme richiedenti maggioranze qualificate in relazione all'oggetto (cfr., SS.UU. n. 9839/2021).
Come noto, dalla qualificazione del vizio in termini di nullità, ovvero, di annullabilità consegue un differente regime in ordine al termine per impugnare il deliberato assembleare: invero, laddove nelle ipotesi di nullità, l'azione di impugnazione non è soggetta a termini di decadenza, nel caso di delibera annullabile, l'impugnativa va proposta, ex art. 1137 c.c., nel termine di 30 giorni, decorrenti per i dissenzienti dalla data di assunzione della delibera e per gli assenti dalla data della comunicazione.
Orbene, nel caso che ci occupa - risolta alla prima udienza la questione preliminare di improcedibilità della domanda per omesso esperimento della mediazione -, occorre valutare il merito delle doglianze attoree. Invero, gli istanti hanno censurato la delibera assunta dall'assemblea il 20.07.2022 (in seconda convocazione) relativamente all'approvazione da parte dell'assemblea del bilancio consuntivo 2021, del bilancio preventivo 2022, nonché dei relativi piani di riparto,
lamentando di non aver ricevuto copia degli stessi, così come previsto nella comunicazione di adunanza assembleare.
Tale doglianza, inquadrabile nelle ipotesi di annullabilità in base a quanto appena precisato, si è
rivelata infondata.
Ed invero, in merito alla dedotta omessa comunicazione della suddetta documentazione, si rileva che dagli atti versati in giudizio dalle parti emerge che i bilanci (consuntivo e preventivo 2021-
2022) ed i relativi piani di riparto – approvati all'unanimità dai presenti al consesso assembleare -
erano corredati di idonea documentazione esplicativa. Inoltre, tali allegati erano già stati consegnati ai condomini presenti alla precedente adunanza del 13.07.2021 e, dunque, i condomini tutti –
quindi, anche gli attori – ben avevano potuto avere contezza della suddetta documentazione prima della riunione assembleare del 20.07.2022, il cui verbale è qui stato impugnato.
Sul punto giova segnalare che per orientamento consolidato della Suprema Corte “non è
configurabile propriamente un obbligo, per l'amministratore condominiale qualora convochi
l'assemblea anche per l'approvazione di delibere attinenti a bilanci preventivi e/o consuntivi, di
allegare all'avviso di convocazione anche i documenti inerenti a detti bilanci da esaminarsi
compiutamente in sede di celebrazione dell'assemblea” (Cass. sent. n. 25693/2018). Ed ancora più
di recente, la Cassazione ha vieppiù specificato che non sussiste un obbligo per l'amministratore di allegare all'avviso di convocazione i bilanci da approvare ed i documenti giustificativi “non
venendo affatto pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione, fermo
restando che ad ognuno dei condomini è riconosciuta la facoltà di richiedere, anticipatamente e
senza interferire sull'attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di eventuale
approvazione” (Cass. sent. n. 21271/2020).
Indispensabile rimane, come ha chiarito la Cassazione in un'altra occasione, garantire la
“partecipazione informata dei condomini all'assemblea” e perciò è necessario che “nell'avviso di
convocazione gli argomenti da trattare siano indicati nell'ordine del giorno nei termini essenziali
per essere comprensibili” (Cass. ord. n. 15587/2018).
D'altronde, anche dalla lettura dell'art. 66 disp. att. c.c., sul punto, non emerge alcun obbligo specifico in capo all'amministratore, atteso che, per soddisfare adeguatamente il diritto all'informazione dei condomini in merito all'oggetto della delibera, è sufficiente - come detto -
l'indicazione nell'avviso di convocazione dell'oggetto della delibera, rimanendo onere del condomino interessato rivolgersi all'amministratore per visionare la documentazione relativa alla materia all'ordine del giorno.
La giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che “dall'art. 1129 c.c., comma 2, e art.
1130 bis c.c., si trae conferma che la facoltà del singolo condomino di richiedere e di ottenere
dall'amministratore del condominio l'esibizione dei documenti contabili in qualsiasi tempo (e,
quindi, vieppiù al momento del rendiconto annuale e dell'approvazione del bilancio da parte
dell'assemblea), al fine di prenderne visione e di estrarne copia dai documenti, senza onere alcuno
di specificare le ragioni della richiesta, rimane correlata al rispetto di principi di correttezza,
gravando sul istante l'onere di dimostrare che l'amministratore non gli abbia consentito CP_1
di esercitare detta facoltà”. Epperò, come chiarito dalla giurisprudenza di merito, che non si discosta da quanto enunciato dalla Suprema Corte, non si può impugnare la delibera di approvazione del bilancio sulla base della doglianza di non aver potuto visionare tutti i documenti contabili, in quanto la violazione di detto obbligo può̀ determinare non già un vizio del procedimento di assunzione della delibera di approvazione del bilancio, bensì solamente la responsabilità̀ degli organi di gestione del , non integrando, difatti, causa di nullità o di CP_1
annullabilità della delibera impugnata (ex multis, Trib. Milano sent. n. 6412/2021; Trib. Roma
sent. n. 8792/2020 e Trib. Milano sent. n. 13186/2014).
Orbene, sulla scorta dei principi sopra richiamati, la delibera del 20.07.2021, qui impugnata, non può essere annullata, tenuto altresì conto che seppur fosse emersa una condotta poco collaborativa da parte dell'amministratore p.t. nel fornire i documenti ed i chiarimenti contabili - nella specie mai richiesti dagli istanti - quest'ultimi avrebbero dovuto esperire un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore negligente e non censurare la delibera sotto tale profilo.
Passando, poi, alla domanda di condanna per lite temeraria spiegata dal convenuto, essa CP_1
va disattesa non essendo emersi in specie i presupposti della mala fede ovvero colpa grave,
normativamente previsti, in capo agli attori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento della controversia, concretamente rapportati alla natura ed alla semplicità
delle questioni trattate, nonché alla scarna attività processuale e difensiva espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, e nei confronti del in Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1
IO (CE), alla via G. Marconi, n. 24, in persona dell'amministratore p.t., disattesa ed assorbita ogni diversa istanza e conclusione, così provvede:
1) Rigetta l'impugnativa alla delibera assembleare del 20.07.2022; 2) rigetta la richiesta di danni per lite temeraria proposta dal convenuto;
CP_1
3) condanna gli attori al pagamento in favore del in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., delle spese processuali che liquida in € 2.906,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 27.09.2025
Il Gop
(dott.ssa Maddalena Natale)