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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/05/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15082/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della filiazione non matrimoniale n. 15082/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. DOTTI ROMINA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'Avv. BARONI GLENDA CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da udienza del 9.5.2025)
“A. la figlia minore sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma con Per_1 collocamento presso la madre presso l'abitazione familiare, occupata in forza di contratto Parte_1 di comodato d'uso gratuito, sita in Cazzago San Martino, Contrada San Pietro n.27 che resterà assegnata alla sig.ra Pt_1
B. il padre sarà libero di vedere e tenere con sé la figlia, previo accordo con la madre e CP_1
compatibilmente con le esigenze di vita e di studio della stessa. In ogni caso, al fine di consentire ad entrambi i genitori ed alla figlia un'organizzazione di vita, viene stabilito il seguente calendario di visita in favore del padre che potrà subire delle modifiche purché sempre concordate tra i genitori tenuto conto della volontà della minore:
- una sera a settimana dalle 19.00 alle 22.30 ogni due settimane (il giorno prestabilito è il mercoledì ma i genitori potranno accordarsi diversamente anche in base alle esigenze scolastiche della minore).
Il padre, che esce dal lavoro alle ore 18.30, andrà a prendere la figlia presso la sua abitazione. La minore cenerà con il padre che la riaccompagnerà presso la sua abitazione dopo le 22.30.
- un fine settimana ogni due settimane (la minore starà con il padre nel weekend nella settimana in cui non ci sarà l'incontro infrasettimanale). Il padre andrà a prendere la figlia presso la sua abitazione alle ore 18.30 del sabato e la accompagnerà a casa alle ore 14.00 della domenica.
-La famiglia è di fede musulmana pertanto la regolamentazione del diritto di visita Per_2
durante le festività religiose ha una mera valenza di vacanza scolastica. Per quanto riguarda le vacanze e le festività: la figlia trascorrerà le festività infrannuali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, santo patrono,
1 novembre, 8 dicembre) con l'uno o con l'altro genitore in equa alternanza e comunque nel rispetto Per_ dei weekend e dei giorni di rispettiva competenza;
durante le vacanze Natalizie, starà col padre o la madre alternativamente dal 23 dicembre ore 19.00 al 25 dicembre ore 10.30 o dal 25 dicembre ore 10.30 al 27 dicembre ore 9.30, e, sempre alternativamente, dal 27 dicembre ore 9.30 all'1 gennaio ore 14.30, o dall'1 gennaio ore 14.30 al 6 gennaio ore 20.00. Durante le vacanze scolastiche Per_3
Per_ starà con il padre o con la madre alternativamente la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo,
e i residui giorni di vacanza alternativamente con la madre o con il padre (ad esempio: dal venerdì ore 20.00 alla domenica di Pasqua ore 20.00 con la madre e dalla domenica sera ore 20.00 al martedì alle ore 20.00 con il padre). Durante le vacanze estive, la figlia potrà trascorrere con il padre e con la madre due settimane di vacanza anche continuative, da concordarsi entro il 31 maggio.
Per_ Durante il periodo continuativo di permanenza di presso l'uno o l'altro genitore sono sospese le modalità ordinarie di visita. Previo congruo preavviso telefonico, e compatibilmente con le condizioni Per_ di salute/esigenze di i genitori potranno via via concordare modalità di frequentazione dei figli diverse rispetto a quelle sopra elencate.
Per_ Entrambi i genitori hanno diritto di visita a presso la dimora dell'altro genitore, qualora la figlia fosse ammalata, previo preavviso all'altro genitore.
C. il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_2
Per_ della figlia un assegno di mantenimento pari ad € 350,00 a decorrere dal mese di aprile 2025.
L'assegno unico, attualmente interamente percepito dal sig. , spetterà a ciascun genitore nella CP_1 misura di metà ciascuno a partire dal momento in cui l'INPS accoglierà l'istanza di diversa ripartizione delle somme. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. Con spese straordinarie si intendono così come indicate nel protocollo del 14.07.2016 in vigore presso il
Tribunale di Brescia e qui di seguito ritrascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale prescritti dal medico curante;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari, anche per patologie pregresse;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto da e per le sedi di studi con mezzi pubblici;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extra - scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre - scuola e dopo - scuola;
- spese extra - scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby - sitter); c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo d) viaggi e vacanze;
e) lezioni di scuola guida (pratica e teoria); f) tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: per l'acquisto di computer o telefono cellulare, per l'acquisto di motorino od autovettura, altro).
Ciascun coniuge dovrà rendere conto all'altro di tutte le spese anticipate sopra elencate, soprattutto di quelle urgenti e non differibili, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi.
Le spese anticipate da uno dei genitori dovranno essere rimborsate all'altro genitore nella misura pattuita unitamente al mantenimento dovuto al minore previa esibizione del documento attestante l'esborso.
- Padre e madre suddivideranno tra loro i benefici fiscali per i figli a carico e la documentazione di spesa necessaria per le detrazioni fiscali;
Le mensilità dovranno essere corrisposte mediante bonifico bancario ordinario sul c.c. intestato alla
SI.ra entro il 23 di ogni mese solare ovvero in seguito all'accredito della busta paga al Parte_1
SI. Il 50% delle spese straordinarie saranno accreditate alla SI.ra con le medesime CP_1 Parte_1
modalità previa esibizione di documentazione giustificativa. D. Tutte le utenze domestiche relative all'abitazione familiare assegnata alla SI.ra così come Pt_1 qualsiasi altra spesa connessa all'immobile (incluso un eventuale futuro canone di locazione in caso di modifica del contratto da comodato a locazione), resteranno a suo esclusivo carico.
La SI.ra e il SI. convengono che nessuna richiesta, neppure per spese Parte_1 CP_1 pregresse, potrà essere avanzata dall'una all'altra parte per le utenze domestiche, rinunciando così a qualsiasi pretesa reciproca in merito. In attesa di trovare una nuova sistemazione abitativa, la SI.ra accetta che il SI. continui a risiedere nell'immobile a lei assegnato. A tal fine, il Pt_1 CP_1
SI. si impegna a versare un contributo mensile di €200 per l'occupazione dell'immobile, CP_1
somma che sarà corrisposta esclusivamente a tale titolo.
Il pagamento dovrà avvenire secondo le stesse modalità e tempistiche previste per il mantenimento, mediante bonifico su un conto corrente intestato alla SI.ra . Si precisa che, non appena il Parte_1
SI. si trasferirà in un'altra abitazione, tale contributo cesserà di essere dovuto. CP_1
E. Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico alla figlia minore
- Spese di causa compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nata, il 4.10.2011, la figlia Per_1
[...]
Parte ricorrente ha agito in giudizio, dopo la crisi dell'unione sentimentale, per ottenere una prima regolamentazione della filiazione non matrimoniale.
Parte resistente si è costituita in giudizio, aderendo in parte alle richieste formulate dalla ricorrente,
e, all'udienza del 9.5.2025, le parti hanno precisato le conclusioni alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e la Giudice delegata si è riservata di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della figlia della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Deve, dunque, disporsi in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: dispone la regolamentazione della filiazione non matrimoniale secondo l'accordo raggiunto dalle parti;
spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 12.5.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della filiazione non matrimoniale n. 15082/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. DOTTI ROMINA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'Avv. BARONI GLENDA CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da udienza del 9.5.2025)
“A. la figlia minore sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori ma con Per_1 collocamento presso la madre presso l'abitazione familiare, occupata in forza di contratto Parte_1 di comodato d'uso gratuito, sita in Cazzago San Martino, Contrada San Pietro n.27 che resterà assegnata alla sig.ra Pt_1
B. il padre sarà libero di vedere e tenere con sé la figlia, previo accordo con la madre e CP_1
compatibilmente con le esigenze di vita e di studio della stessa. In ogni caso, al fine di consentire ad entrambi i genitori ed alla figlia un'organizzazione di vita, viene stabilito il seguente calendario di visita in favore del padre che potrà subire delle modifiche purché sempre concordate tra i genitori tenuto conto della volontà della minore:
- una sera a settimana dalle 19.00 alle 22.30 ogni due settimane (il giorno prestabilito è il mercoledì ma i genitori potranno accordarsi diversamente anche in base alle esigenze scolastiche della minore).
Il padre, che esce dal lavoro alle ore 18.30, andrà a prendere la figlia presso la sua abitazione. La minore cenerà con il padre che la riaccompagnerà presso la sua abitazione dopo le 22.30.
- un fine settimana ogni due settimane (la minore starà con il padre nel weekend nella settimana in cui non ci sarà l'incontro infrasettimanale). Il padre andrà a prendere la figlia presso la sua abitazione alle ore 18.30 del sabato e la accompagnerà a casa alle ore 14.00 della domenica.
-La famiglia è di fede musulmana pertanto la regolamentazione del diritto di visita Per_2
durante le festività religiose ha una mera valenza di vacanza scolastica. Per quanto riguarda le vacanze e le festività: la figlia trascorrerà le festività infrannuali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, santo patrono,
1 novembre, 8 dicembre) con l'uno o con l'altro genitore in equa alternanza e comunque nel rispetto Per_ dei weekend e dei giorni di rispettiva competenza;
durante le vacanze Natalizie, starà col padre o la madre alternativamente dal 23 dicembre ore 19.00 al 25 dicembre ore 10.30 o dal 25 dicembre ore 10.30 al 27 dicembre ore 9.30, e, sempre alternativamente, dal 27 dicembre ore 9.30 all'1 gennaio ore 14.30, o dall'1 gennaio ore 14.30 al 6 gennaio ore 20.00. Durante le vacanze scolastiche Per_3
Per_ starà con il padre o con la madre alternativamente la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo,
e i residui giorni di vacanza alternativamente con la madre o con il padre (ad esempio: dal venerdì ore 20.00 alla domenica di Pasqua ore 20.00 con la madre e dalla domenica sera ore 20.00 al martedì alle ore 20.00 con il padre). Durante le vacanze estive, la figlia potrà trascorrere con il padre e con la madre due settimane di vacanza anche continuative, da concordarsi entro il 31 maggio.
Per_ Durante il periodo continuativo di permanenza di presso l'uno o l'altro genitore sono sospese le modalità ordinarie di visita. Previo congruo preavviso telefonico, e compatibilmente con le condizioni Per_ di salute/esigenze di i genitori potranno via via concordare modalità di frequentazione dei figli diverse rispetto a quelle sopra elencate.
Per_ Entrambi i genitori hanno diritto di visita a presso la dimora dell'altro genitore, qualora la figlia fosse ammalata, previo preavviso all'altro genitore.
C. il sig. si obbliga a versare alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_2
Per_ della figlia un assegno di mantenimento pari ad € 350,00 a decorrere dal mese di aprile 2025.
L'assegno unico, attualmente interamente percepito dal sig. , spetterà a ciascun genitore nella CP_1 misura di metà ciascuno a partire dal momento in cui l'INPS accoglierà l'istanza di diversa ripartizione delle somme. Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. Con spese straordinarie si intendono così come indicate nel protocollo del 14.07.2016 in vigore presso il
Tribunale di Brescia e qui di seguito ritrascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale prescritti dal medico curante;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari, anche per patologie pregresse;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto da e per le sedi di studi con mezzi pubblici;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extra - scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre - scuola e dopo - scuola;
- spese extra - scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby - sitter); c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo d) viaggi e vacanze;
e) lezioni di scuola guida (pratica e teoria); f) tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: per l'acquisto di computer o telefono cellulare, per l'acquisto di motorino od autovettura, altro).
Ciascun coniuge dovrà rendere conto all'altro di tutte le spese anticipate sopra elencate, soprattutto di quelle urgenti e non differibili, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi.
Le spese anticipate da uno dei genitori dovranno essere rimborsate all'altro genitore nella misura pattuita unitamente al mantenimento dovuto al minore previa esibizione del documento attestante l'esborso.
- Padre e madre suddivideranno tra loro i benefici fiscali per i figli a carico e la documentazione di spesa necessaria per le detrazioni fiscali;
Le mensilità dovranno essere corrisposte mediante bonifico bancario ordinario sul c.c. intestato alla
SI.ra entro il 23 di ogni mese solare ovvero in seguito all'accredito della busta paga al Parte_1
SI. Il 50% delle spese straordinarie saranno accreditate alla SI.ra con le medesime CP_1 Parte_1
modalità previa esibizione di documentazione giustificativa. D. Tutte le utenze domestiche relative all'abitazione familiare assegnata alla SI.ra così come Pt_1 qualsiasi altra spesa connessa all'immobile (incluso un eventuale futuro canone di locazione in caso di modifica del contratto da comodato a locazione), resteranno a suo esclusivo carico.
La SI.ra e il SI. convengono che nessuna richiesta, neppure per spese Parte_1 CP_1 pregresse, potrà essere avanzata dall'una all'altra parte per le utenze domestiche, rinunciando così a qualsiasi pretesa reciproca in merito. In attesa di trovare una nuova sistemazione abitativa, la SI.ra accetta che il SI. continui a risiedere nell'immobile a lei assegnato. A tal fine, il Pt_1 CP_1
SI. si impegna a versare un contributo mensile di €200 per l'occupazione dell'immobile, CP_1
somma che sarà corrisposta esclusivamente a tale titolo.
Il pagamento dovrà avvenire secondo le stesse modalità e tempistiche previste per il mantenimento, mediante bonifico su un conto corrente intestato alla SI.ra . Si precisa che, non appena il Parte_1
SI. si trasferirà in un'altra abitazione, tale contributo cesserà di essere dovuto. CP_1
E. Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico alla figlia minore
- Spese di causa compensate.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nata, il 4.10.2011, la figlia Per_1
[...]
Parte ricorrente ha agito in giudizio, dopo la crisi dell'unione sentimentale, per ottenere una prima regolamentazione della filiazione non matrimoniale.
Parte resistente si è costituita in giudizio, aderendo in parte alle richieste formulate dalla ricorrente,
e, all'udienza del 9.5.2025, le parti hanno precisato le conclusioni alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e la Giudice delegata si è riservata di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della figlia della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Deve, dunque, disporsi in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: dispone la regolamentazione della filiazione non matrimoniale secondo l'accordo raggiunto dalle parti;
spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 12.5.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri