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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott. ssa Vincenza Randazzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 472/2022 R.G., posta in decisione con ordinanza 19
aprile 2024 emessa ex art. 127 ter c.p.c., decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Liuzzo (cod. C.F._1
fisc. del foro di Patti, giusta procura rilasciata in data C.F._2
30/05/22 su foglio congiunto ed allegato all'atto di appello,
appellante contro
, nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Americo Ratto ( C.F._3
C.F. ) del foro di Patti, per procura in atti, CodiceFiscale_4 appellato
Oggetto: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni - appello avverso la sentenza del tribunale di Patti n. 378/2022.
Motivi della decisione
1. Con sentenza del 18 maggio 2022, n. 378 il Tribunale di Patti, in sede di merito possessorio,
a) ha accolto, confermando l'ordinanza del 31 luglio 2018 di reintegra nel possesso, la domanda del signor che aveva lamentato come il Parte_1
signor lo avesse spogliato del possesso di un immobile sito Controparte_1
in Capo D'Orlando c/da SE A/ snc (identificato in catasto al fg 19 part. 655, da lui utilizzato per la sua attività di artigiano, avendo apposto al cancello elettrico di ingresso una catena ed un lucchetto;
b) ha altresì rigettato le ulteriori domande formulate dall' con la prima Pt_1
memoria ex art. 183 c.p.c. relative b1) alla dichiarazione di sussistenza di un contratto d'affitto intercorso con il e valevole fino al 12.5.2026; CP_1
b2) al diritto al risarcimento danni nella misura di € 4.800,00 o di altra somma di ragione per il periodo di mancato possesso dell'immobile;
b3) al diritto al risarcimento nella misura di € 3.500,00 o di altra somma per il danneggiamento delle attrezzature restituite dal resistente solo il 20 maggio
2019;
b4) al diritto al risarcimento nella misura di € 10.000,00 o di altra somma per le attrezzature sottratte da detto resistente (come da elenco in atti) ed infine di € 5.000,00 o diverso importo per i mobili restituiti con danni o mai restituiti al ricorrente. 1.1 - Al riguardo il Tribunale ha affermato che, quanto alla domanda sub b1),
costituente una emendatio libelli consentita, in quanto sin dal ricorso introduttivo l aveva dedotto di aver posseduto l'immobile per cui è causa in virtù di un Pt_1
rapporto locatizio, il relativo documento contrattuale non risultava registrato e,
quindi, era da considerarsi nullo.
1.2 – In ordine alle domande risarcitorie, il primo giudice le ha qualificate come nuove e, quindi, inammissibili, esulando dal petitum e dalla causa petendi
originari e, in ogni caso, infondate, per non avere l provato le proprie Pt_1
pretese.
2. Avverso la predetta sentenza il signor ha proposto appello, per i Pt_1
motivi di seguito esaminati.
A sua volta, l'appellato, costituendosi in giudizio, ha contestato genericamente il gravame, chiedendone il rigetto.
3. In via preliminare, l'originario attore deduce la nullità della sentenza
gravata, per essere stata emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in esito all'udienza “cartolare” del 18 maggio 2022, alla quale la causa era stata rinviata puramente e semplicemente, senza riferimento ad alcuna discussione orale,
senza pregressa precisazione delle conclusioni e senza possibilità di chiedere i termini per deposito delle note conclusive ex art. 190 c.p.c.
In sostanza, l'appellante si duole che gli sia stato impedito di esplicare nella parte finale del giudizio di primo grado le proprie difese.
3.1 – L'appellato nulla ha controdedotto sul punto.
3.2 – La censura è fondata. Va premesso in punto di fatto che effettivamente il Tribunale ha emesso la sentenza definitiva “a sorpresa”, posto che il giudice onorario, in esito alla prova testimoniale, ha rimesso gli atti al giudice titolare della causa,
quest'ultimo ha fissato l'udienza del 18 maggio 2022 “per la prosecuzione del
giudizio”, senza specificare che si trattava di udienza di precisazione delle conclusioni o per discussione orale e senza avere concesso i termini per gli scritti conclusionali.
Ora, la Suprema Corte ha statuito che (Cass. 13 agosto 2018, n. 20732) é
nulla la sentenza che pronunci nel merito della causa senza che siano state precisate le conclusioni e assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica, essendo in tal modo impedito ai difensori delle parti il pieno svolgimento del diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.
Piu di recente, è stato affermato che l'omissione dell'invito formale alla precisazione delle conclusioni integra una semplice irregolarità, che non invalida l'ulteriore fase del giudizio, poiché tale invito non è prescritto a pena di nullità e la sua mancanza non importa una lesione del principio del contraddittorio, non
impedendo ai contendenti di precisare, ed eventualmente modificare, le
rispettive conclusioni prima della spedizione della causa al collegio (Cass.
25 novembre 2022, n. 34861, che richiama Cass. 11 dicembre 2012, n. 34861).
Tuttavia, tale principio di diritto è stato affermato in una fattispecie nella quale i difensori delle parti avevano preso parte all'udienza in esito alla quale la Corte di appello aveva riservato la causa per la decisione, sicché “la difesa della ricorrente
(…), una volta avvedutasi della volontà della Corte di riservare la causa in decisione, ben avrebbe potuto formulare in maniera compiuta le proprie
conclusioni”.
La fattispecie in esame è, invece, del tutto diversa, poiché l'udienza è stata tenuta non in presenza, ma in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 221 d.l. n.
34/2020, senza che le parti fossero a conoscenza o potessero sapere che il rinvio disposto per la mera trattazione in realtà si sarebbe trasformato in un rinvio per la decisione.
3.2 – La sentenza di primo grado è, quindi, nulla, anche se tale vizio non comporta la rimessione della causa al primo giudice (Cass. 29 gennaio 1980, n.
670) non rientrando tale fattispecie in alcuna delle ipotesi dell'art 354 cod proc civ.
Ne consegue che questa Corte di appello deve decidere nel merito.
4. Con il primo e il secondo motivo di appello (che, in ragione della dichiarata nullità della sentenza, valgono come domande e deduzioni), il signor nel censurare che il primo giudice abbia erroneamente rigettato le sue Pt_1
domande risarcitorie proposte nella memoria ex art. 183 c.p.c., in quanto inammissibili, insiste nelle stesse, assumendo che trattasi di mera emendatio
libelli: al riguardo, assume che in tema di azioni possessorie, non costituisce domanda nuova, perché inclusa nella originaria domanda di reintegrazione in forma specifica del possesso, la successiva richiesta di risarcimento dei danni in forma generica proposta a seguito della sopravvenuta indisponibilità del bene per impossibilità della reintegra del possesso (Cass. 29 novembre 2006, n. 25241). In sostanza,
4.1 – Le domande sono solo parzialmente fondate. Infatti, occorre distinguere tra richiesta di risarcimento dei danni derivanti dal mancato possesso del bene oggetto di spoglio per il perduto godimento dello stesso da un lato e domanda risarcitoria per pregiudizi ulteriori, derivanti da altra condotta dello spoliatore.
4.2 - Nel primo caso, infatti, l'azione risarcitoria è inclusa in quella originaria di reintegrazione in forma specifica, alla quale viene a sostituirsi a seguito della sopravvenuta indisponibilità del bene (Cass. 29 novembre 2006, n. 25241,
secondo cui il risarcimento dei danni sorge dal fatto illecito dello spossessamento, per la cui quantificazione sono applicabili gli artt. 1126 e 2056
c.c); anzi, il giudice, a fronte della domanda di reintegrazione nel possesso, può
pronunciare d'ufficio la condanna del convenuto al risarcimento del danno per la perdita del godimento del bene, poiché l'originaria domanda di reintegrazione del danno in forma specifica già contiene la successiva eventuale domanda di risarcimento del danno per equivalente (Cass. 13 novembre 2024, n. 29245, in tema di occupazione illegittima).
Pertanto, erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la richiesta di risarcimento del danno per il periodo di mancato possesso dell'immobile fosse inammissibile,
perché tardivamente proposta, trattandosi, come detto, di domanda implicita, che riemerge in caso di mancata restituzione del possesso, come è avvenuto nel caso in esame. Non può, infatti, ritenersi utile la riconsegna, avvenuta in data 29 marzo
2019, del possesso di locali vuoti e privi di qualsivoglia attrezzatura o impianto prima esistente, funzionale all'attività di impresa artigiana dell' (v. verbale Pt_1
di riconsegna del 29 marzo 2019 e foto prodotte dall'appellante in ordine alla pregressa situazione).
Tuttavia, la domanda (e il motivo di gravame) va ugualmente rigettata, avendo l chiesto genericamente per l'anno di spossessamento la condanna di Pt_1
controparte a pagarli la somma di € 4.800,00 o la maggiore o minore somma che
l'Ill.mo Giudice riterrà equa a seguito dell'istruttoria” (v. memoria dell'1 luglio 2019
in primo grado). Pertanto, l'attore/appellante non ha allegato alcun specifico elemento (diverso dal contratto di locazione dichiarato nullo e, quindi,
inutilizzabile) o prova idonea a poter verificare in concreto la sussistenza di un pregiudizio monetariamente quantificabile, non potendo il potere di liquidazione equitativa del giudice sopperire alle carenze probatorie almeno presuntive addebitabili alla parte che chieda il risarcimento (si veda, ad es., Cass. 24 aprile
2019, n. 11203, secondo cui nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent.
n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono essere accertati”).
4.3 – Analogamente, ma a monte, nel secondo caso, trattandosi di pretese che non sono direttamente collegate al fatto illecito dello spossessamento, ma ad una asserita condotta di danneggiamento di attrezzature o di loro sottrazione, la domanda risarcitoria non è ricompresa implicitamente in quella di reintegra nel possesso, ma va necessariamente proposta, una volta concluso il procedimento cautelare possessorio, con l'atto che introduce il giudizio di merito possessorio ex art. 703, ult. co., c.p.c., che cristallizza le pretese che l'originario ricorrente intende proporre contro la controparte (si veda, ad es., Cass. 21 febbraio 2019,
n. 5154, sia pure nel regime anteriore alle innovazioni di cui al d.l. n. 35 del 2005,
conv. con mod. dalla l. n. 80 del 2005, secondo cui la domanda di risarcimento
del danno da lesione del possesso, ove non sia stata formulata, a pena di
inammissibilità, nel ricorso introduttivo, può essere, comunque, ancora
avanzata all'udienza di trattazione individuata con il provvedimento
interinale, ma solo ove sia consequenziale alla domanda riconvenzionale o
alle eccezioni del convenuto). In sostanza, premesso che (Cass. 3 novembre
2022, n. 32350) in tema di tutela possessoria, il procedimento possessorio, pur diviso in due fasi, conserva la sua struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione di quella sommaria ed è retta,
perciò, dagli atti introduttivi della fase interdittale, le eventuali pretese risarcitorie possono essere esaminate solo nel giudizio di cognizione piena (Cass. 30
settembre 2014, n. 20635), con le regole proprie di questo, anche quanto alle decadenze.
Ora, nel caso in esame nel ricorso ex art. 703, co. 4, c.p.c. l si è limitato Pt_1
a insistere nelle “conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo in uno a quelle
che potranno essere rassegnate in assegnando termine”, ma formulando le domande risarcitorie della seconda tipologia solo con la memoria ex art. 183, co.
6, n. 1, c.p.c. e, quindi, introducendo un nuovo petitum non con l'atto introduttivo, ma successivamente. E senza che tale tardiva formulazione fosse conseguenza
(come richiesto dalla citata Cass. n. 5154/2019) delle difese di controparte.
Ne consegue, a giudizio della Corte, che le predette domande sono inammissibili, come deciso dal Tribunale.
5. Il rigetto dei motivi di gravame prima esdaminati importa assorbimento anche del terzo e il quarto motivo di appello, con i quali l censura la Pt_1
sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto non provati i fatti costitutivi della domanda risarcitoria.
6. Il quinto motivo di gravame attiene alla censura sulla statuizione del
Tribunale in punto di spese, compensate.
La censura è fondata, avendo il primo giudice motivato la compensazione “in
ragione della reciproca soccombenza”, laddove in verità non può parlarsi di soccombenza reciproca su contrapposte domande, ma di accoglimento parziale dell'azione dell' (accolta per la reintegra nel possesso, rigettata per i profili Pt_1
risarcitori).
Pertanto, considerando unitariamente il giudizio ed essendo l Pt_1
parzialmente vincitore, le spese dei due gradi vanno compensate per metà,
dovendosi condannare il a pagare all'attore/Appellante il residuo, CP_1
liquidato come segue, tenuto conto del valore dichiarato della causa (sia in primo grado che in appello):
A) Per il primo grado: metà del contributo unificato ed € 1.400,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 250,00,
fase introduttiva € 250,00, fase di trattazione € 450,00, fase decisoria € 450,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva;
A) Per il secondo grado: metà del contributo unificato ed € 1.550,00 per compensi, in base allo scaglione di riferimento (fase di studio € 300,00,
fase introduttiva € 300,00, fase di trattazione € 500,00, fase decisoria €
450,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 472/2022 R.G., sull'appello proposto da contro avverso la sentenza del tribunale di Parte_1 Controparte_1
Patti n. 378/2022:
1. Accoglie l'appello nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa per metà le spese di lite,
condannando il convenuto/appellato a pagare all'attore/appellante il residuo,
che liquida per il primo grado in metà del contributo unificato ed € 1.400,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva;
per il secondo grado in metà del contributo unificato ed € 1.550,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva.
2. Conferma nel resto.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 6 febbraio 2025.
Il Presidente est.
(dott. Giuseppe Minutoli)