Articolo 3 della Legge 29 novembre 1957, n. 1224
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 gennaio 1958
Art. 3.
Il Fondo di cui al precedente articolo e' destinato:
fino a concorrenza del versamento di lire 900 milioni del Ministero del tesoro, alla erogazione delle provvidenze indicate nella lettera d) dell'alinea 4 del paragrafo 23 della Convenzione indicata all'art. 1;
fino a concorrenza dei versamenti sui 900 milioni che saranno effettuati dall'Alta Autorita', alla erogazione delle provvidenze indicate nelle lettere a) e c) dell'alinea 4 dello stesso paragrafo 23.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1958