Articolo 1543 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1542Articolo 1544
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9 ottobre 2010
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23 maggio 2021
Art. 1543. Cessazione dall'ufficio 1. L'Ordinario militare che cessa dall'ufficio per eta' o d'autorita' ne conserva la qualifica a titolo onorario. (( 2. Il Vicario generale militare che cessa dall'ufficio per eta', d'autorita', per infermita' o a domanda, e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita' ))
Entrata in vigore il 23 maggio 2021
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