Art. 1543. Cessazione dall'ufficio 1. L'Ordinario militare che cessa dall'ufficio per eta' o d'autorita' ne conserva la qualifica a titolo onorario. (( 2. Il Vicario generale militare che cessa dall'ufficio per eta', d'autorita', per infermita' o a domanda, e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneita' ))
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9 ottobre 2010
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23 maggio 2021
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- 1. Forma del contrattoAccesso limitatoPaolo Franceschetti · https://www.altalex.com/ · 7 marzo 2016
Giurisprudenza • 1
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- prescrizione azione per vizi·
- giurisdizione civile·
- art. 1669 c.c.·
- contratto di appalto·
- art. 1668 c.c.·
- risarcimento danni·
- vizi dell'opera·
- decadenza azione per vizi·
- responsabilità dell'appaltatore·
- art. 1667 c.c.