al merito di dieci lustri di carriera militare 1. L'onere derivante dalla concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare di cui all'articolo 1459 e dall'estensione della stessa ai sottufficiali delle Forze armate, grava sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa. 2. L'onere derivante per la concessione della medaglia mauriziana al personale del Corpo della Guardia di finanza e' a carico del Ministero dell'economia e delle finanze.
9 ottobre 2010
al merito di dieci lustri di carriera militare 1. L'onere derivante dalla concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare di cui all'articolo 1459 e dall'estensione della stessa ai sottufficiali delle Forze armate, grava sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa. 2. L'onere derivante per la concessione della medaglia mauriziana al personale del Corpo della Guardia di finanza e' a carico del Ministero dell'economia e delle finanze.
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- 1. Art. 571 - Impugnazione dell’imputatohttps://www.filodiritto.com/
1. Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall'articolo 613, comma 1, l'imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento. 2. Il tutore per l'imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per l'imputato incapace di intendere o di volere, che non ha tutore, possono proporre l'impugnazione che spetta all'imputato. 3. Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine. 4. L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore. Per …
Leggi di più… - 2. Art. 591 del Codice di procedura civile Commentato Onlinehttps://www.filodiritto.com/
Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di incanto Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a incanto, sempre che ritenga che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568. Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore al precedente fino al limite di un quarto e, dopo il quarto tentativo di …
Leggi di più… - 3. Art. 591 - Inammissibilità dell’impugnazionehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Inammissibilità dell'impugnazione (art. 591) Si consulti anche la giurisprudenza citata per tutti gli articoli di questo Titolo. In generale Il metro per valutare l'ammissibilità dell'appello, il cui vaglio si pone in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto accade per il ricorso per Cassazione, in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo rimedio, atto a provocare un nuovo esame del merito, a confronto del carattere di impugnazione a critica vincolata proprio del secondo, è costituito dall'indicazione quantomeno nelle linee essenziali delle ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice di appello …
Leggi di più… - 4. Art. 595 del Codice di procedura civile Commentato Onlinehttps://www.filodiritto.com/
Cessazione dell'amministrazione giudiziaria In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice dell'esecuzione, sentite le altre parti [Codice di procedura civile 485], proceda a nuovo incanto o all'assegnazione [Codice di procedura civile 586, 589, 590, 591] dell'immobile. Durante l'amministrazione giudiziaria ognuno può fare offerta d'acquisto a norma degli articoli 571 e seguenti. L'amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a scadere il termine previsto nell'ordinanza di cui all'articolo 592, tranne che il giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter concedere una o più proroghe che …
Leggi di più… - 5. Art. 613 - Difensorihttps://www.filodiritto.com/
1. L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione. Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori. 2. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla corte, il domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori, salvo quanto previsto dal comma 4. Il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente; in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio, purché abbia i requisiti indicati nel comma 1. 3. Se l'imputato è privo del difensore di fiducia, il presidente del …
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