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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/06/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 4 giugno 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1941/2018 R.G. vertente
fra
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa– giusta mandato Parte_1 C.F._1
in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone;
RICORRENTE
e
(C.F. ), con sede in Roma, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro – tempore, rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dal Dott. CP_2 CP_3
(C.F. ), Dirigente pro – tempore dell'
[...] C.F._2 [...]
, giusta autorizzazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_4
Potenza alla trattazione diretta ex art. 417 bis cpc, domiciliato presso l'
[...]
[...] , Piazza delle Controparte_5
Regioni n.1 RESISTENTI CP_4
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il giorno 11.12.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, ha dedotto di essere docente di ruolo del Controparte_1
siccome assunta con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.1992 ed economica dal 19.09.1992; a seguito del positivo superamento dell'anno di formazione e prova, di aver presentato istanza di ricostruzione integrale della carriera al fine di beneficiare del servizio complessivamente reso sia a fini giuridici che economici;
che l'Amministrazione resistente provvedeva a ricostruire la carriera del ricorrente con riconoscimento del servizio pre-ruolo reso;
Accadeva successivamente che, nel determinare il trattamento retributivo erogato secondo le posizioni stipendiali nelle more maturate, l'Amministrazione resistente non computava l'anno 2013, escludendo tout court l'intera annualità, ancorché regolarmente svolta.
Tanto premesso in fatto, adiva il Tribunale al fine di a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale 28/34 a decorrere dall'a.s. 2020/2021;
c) per l'effetto, condannare il ad effettuare alla Controparte_1 rivalutazione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante;
d) conseguentemente, condannare il al pagamento di Controparte_1 tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali
2 derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
e) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, ivi compreso il decreto di ricostruzione di carriera adottato, siccome omette la valutazione dell'anno 2013. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone.
Si costituiva il , in persona del Controparte_6
in carica, per l' , in persona dei rispettivi legali CP_2 Controparte_5
rappresentanti pro tempore e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato, l'estinzione del diritto azionato per maturata prescrizione e, per l'effetto, la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
La parte ricorrente, avendo prestato servizio d'insegnamento alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta in forza di reiterati contratti a tempo determinato e successivamente immessa in ruolo, ha instaurato il presente giudizio al fine di ottenere l'integrale valutazione del servizio pre ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e ai fini della collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali.
Al riguardo si osserva che la ricostruzione della carriera, per quel che rileva nel caso di specie, trova la propria disciplina negli artt. 485 e 489, comma 1, del D.Lgs 297/1994, nell'art. 11, comma 4, della legge n. 124/1999 e nell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 399/1988, dei quali è incontestato che l'amministrazione convenuta abbia fatto corretta applicazione.
Parte ricorrente allega che tale complesso di norme si ponga in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, si tratta, tuttavia, di
3 argomentazione che non può trovare accoglimento, in quanto ampiamente sconfessata dalla sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-466/17 del 20.09.2018, né risulta fornita la prova di elementi che consentono di superare la suddetta statuizione.
Per le ragioni sinteticamente esposte, il ricorso va rigettato.
3. La novità e la complessità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 11.12.2024, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 4 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
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