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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di NO n. 351/2018, pubblicata il 13 febbraio 2018, iscritto al n. 1750/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 19 novembre 2024 e pendente
T R A
(c.f.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
25.11.1968, in proprio e quale legale rappresentante della (c.f.: Controparte_1
, (c.f.: ),nato a [...] il P.IVA_1 Parte_2 C.F._2
26.05.1964, rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Soprano (c.f.: ) CodiceFiscale_3
- APPELLANTI -
E la (c.f.: ), con sede legale in Siena, Via Aldo Moro 13/15, non CP_2 P.IVA_2
in proprio ma in nome e per conto di “ (c.f.: Pt_3 CP_3 Parte_4
, con sede in Siena, Piazza Salimbeni n.3, in forza di procura speciale con P.IVA_3
atto a rogito del Notaio Dott. da Siena del 22.05.2018, Repertorio n.195382, Persona_1
Racc. 12890 registrato a Siena il 24.5.2018 al n.2969 serie 1T, quest'ultima in persona del suo procuratore dott. , nato a [...] il [...], nominato con Controparte_4
atto del 18/07/2018 registrato a Milano 4 in data 19/07/2018 al n. 33584 serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Fiore (c.f.: CodiceFiscale_4
- APPELLATA -
NONCHÈ REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
(c.f.: ) nato il [...] a [...], Parte_5 C.F._5
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Palma (c.f.: ), C.F._6
- APPELLATO -
E la (c.f.: , in persona del Presidente del Consiglio di CP_5 P.IVA_4
Amministrazione dott. , con sede in Milano alla Via San Prospero 4, e Controparte_6
per essa, quale mandataria, giusta procura speciale per atto per notar notaio Persona_2
in Milano del 11.01.2019 (rep. n.42.728 – racc. n. 13.238) la CP_7
(c.f. ), con sede legale in Milano alla Via Soperga n.9, in persona del P.IVA_5
dott. nato a [...] il [...], nella qualità di legale rappresentante, Controparte_8
rappresentata e difesa dall'avv. Deosdedio Litterio (c.f.: ) C.F._7
-INTERVENUTA-
E la (c.f. ), in persona del legale Controparte_9 P.IVA_6
rappresentante p.t. dott. con sede in Conegliano (TV) in Via Vittorio CP_10
Alfieri n.1 Gruppo IVA in persona del suo procuratore speciale dott.ssa CP_11
nata ad [...] il [...] (c.f. ), Controparte_12 CodiceFiscale_8
rappresentata e difesa, dall'avv. Deosdedio Litterio ( ) CodiceFiscale_9
-INTERVENUTA- NONCHÉ
(c.f.: , nata a [...] il [...] E_ C.F._10
- APPELLATA CONTUMACE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 31 gennaio 2011, la
[...]
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di NO , Controparte_14 Parte_6
e la al fine di sentir accertare E_ Parte_1 Controparte_1
e dichiarare la simulazione assoluta, o in via subordinata, quella relativa (avendo le parti inteso stipulare un contratto di donazione), ovvero l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 e ss. c.c., di due atti di compravendita del 21.04.2006 stipulati dal notaio , Persona_3
trascritti entrambi in data 27.04.2006 presso la Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria
C.V. rispettivamente ai nn. 25076/12274 e 25078/12276, con cui aveva Parte_6
trasferito rispettivamente: a) col primo atto a sua figlia , con lui Parte_1
Pag. 2 di 9 N. 1750/2018 R.G.A.C.. + 2 c. Parte_1 Controparte_14
+4 Parte_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
convivente, al prezzo di 170.000,00 €, la piena proprietà di un appartamento sito in San
Vitaliano al Corso Frascatoli, n. 181, riportato in catasto al foglio 6, particella 369, sub 9, nonché la nuda proprietà (data la riserva di usufrutto in suo favore e del proprio coniuge di altri due appartamenti, del lastrico di copertura e di un locale E_
deposito facenti parte dello stesso fabbricato riportati in catasto agli stessi foglio e particella con i sub 5, 2, 7 e 8; b) con il secondo atto alla società Controparte_1
di cui era legale rappresentante la figlia e costituita il medesimo giorno della Pt_1
vendita, al prezzo di 90.000,00 €, la piena proprietà di un locale deposito al piano terra con annesso lastrico solare sito in San Vitaliano al Corso Frascatoli, n. 181, riportati in catasto al foglio 6, particella 369, sub 3 e 6.
Deduceva, al riguardo, che il vero intento delle due compravendite era sottrarre i beni immobili, di cui era proprietario, alla garanzia dei creditori di Parte_6
quest'ultimo, tra i quali risultava esservi anche la Banca agente, che vantava un credito verso il primo di 234.487,00 €, derivante da decreto ingiuntivo n. 2262/06 emesso dal
Tribunale di NO in data 24.10.2006 e notificato in data 08.11.2006, tra gli altri, anche a in virtù di una fideiussione del 1995 da lui rilasciata a favore del Parte_6
debitore principale, la Ce.La.Di.Po S.N.C. di e . E_ Parte_2
2. Si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Parte_6
e la in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale Controparte_1
eccepiva, quanto alla simulazione, che il prezzo delle vendite era stato regolarmente pagato con assegni e bonifici e che non ricorreva nella fattispecie nessun accordo simulatorio tra le parti del contratto, benché la legale rappresentante della società Pt_1
fosse la figlia del venditore;
quanto alla revocatoria, che non ne sussistevano i
[...]
presupposti, sostenendo che non si era spogliato di tutti i suoi beni e Parte_6
mancava la prova del consilium fraudis Tanto esposto, la società convenuta domandava il rigetto della domanda attorea.
Dopo la prima udienza, si costituiva in giudizio anche , nel frattempo Parte_1
dichiarata contumace, che ribadiva le difese già svolte dalla di cui Controparte_1
era legale rappresentante. Concludeva anch'ella chiedendo il rigetto della domanda attorea.
La convenuta on si costituiva in giudizio e veniva dichiarata E_
contumace.
Pag. 3 di 9 N. 1750/2018 R.G.A.C.. + 2 c. Parte_1 Controparte_14
+4 Parte_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
3. Interrotto il giudizio a seguito della morte di , esso veniva Parte_6
riassunto dalla banca nei confronti delle parti costituite e degli eredi di;
Parte_6
di questi si costituivano oltre a , anche il fratello , entrambi Parte_1 Parte_2
dichiarando di non aver accettato l'eredità paterna e di ricoprire le sole vesti di chiamati all'eredità, nonché l'altro fratello che dichiarava di aver rinunziato Parte_5
all'eredità del padre unitamente ai suoi discendenti e Parte_6 Pt_6
. Il Tribunale a seguito delle eccezioni sollevate da e Controparte_15 Pt_1 Pt_2
che ribadivano, anche nelle loro comparse conclusionali, che la riassunzione da
[...]
parte della banca era stata malamente effettuata nei loro confronti in quanto essi non erano eredi, ma meri chiamati all'eredità, sicché il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio ex artt. 307 e 310 c.p.c., per mancata corretta integrazione del contraddittorio, non avendo peraltro la banca esperito l'actio interrogatoria ai sensi dell'art. 481 c.c. per far fissare al Giudice un termine entro il quale i chiamati avrebbero dovuto dichiarare se accettare l'eredità del loro genitore.
4. All'esito, il Tribunale di NO decideva la causa con la sentenza impugnata con cui: i) rigettava la domanda di simulazione;
ii) accoglieva la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. dichiarando l'inefficacia relativa degli atti di compravendita stipulati in
Casoria il 21.04.2006 dal notaio tra Persona_3 Parte_6 [...]
e , di cui al n. 33831 di repertorio e n. 5283 di raccolta trascritto CP_13 Parte_1
presso la Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria C. V. il 27.04.2006 ai nn. 25076/12274
e tra e n. 33833 di repertorio e n. 5284 di Parte_6 Controparte_1
raccolta, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria C. V. il 27.04.2006 al n.
25078/12276; iii) ordinava al competente Conservatore dei RR.II. di Santa Maria C.V. di provvedere a tutte le formalità necessarie per l'annotazione della presente sentenza a margine dei predetti atti di vendita;
iv) condannava i convenuti , la Parte_1 [...]
e in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_1 E_
dell'attrice delle spese processuali;
v) compensava le spese di lite tra l'attrice e gli altri convenuti.
Nella specie, per quel che in questa sede rileva, il Tribunale, rigettava l'eccezione preliminare sollevata da e in sede di riassunzione, di estinzione del Pt_1 Parte_2
processo per mancata corretta integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di , sostenendo, da un lato, mediante il riferimento ad un precedente Parte_6
Pag. 4 di 9 N. 1750/2018 R.G.A.C.. + 2 c. Parte_1 Controparte_14
+4 Parte_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
della Cassazione (Cass. 22870/2015), che il rapporto processuale era stato correttamente instaurato nei confronti dei primi, che, in quanto chiamati all'eredità, pur non divenendo eredi per il solo fatto di avere accettato la notifica, avevano l'onere di contestare specificamente, costituendosi in giudizio, la loro qualità di eredi, così da escludere la condizione di fatto che aveva giustificato la riassunzione;
dall'altro lato, sostenendo che, a suo dire, il fatto che anche in sede di E_
riassunzione era rimasta contumace, era sufficiente a far ritenere che non vi fosse stata contestazione specifica di almeno un seppur presunto erede, specificando poi, che, anche qualora quest'ultima si fosse costituita in giudizio, la Banca attrice in riassunzione non avrebbe dovuto esperire l'actio interrogatoria, ma semmai, promuovere la nomina di un curatore dell'eredità giacente.
5. Avverso tale sentenza, , in proprio e quale legale rappresentante Parte_1
della e , con una citazione notificata alla Controparte_1 Parte_2 [...]
a ed a il 21 Controparte_16 Parte_5 E_
marzo 2018, hanno proposto appello chiedendo in via principale di dichiarare la sopravvenuta estinzione del processo ex art. 307 c.p.c. con condanna della banca alle spese e compensi del doppio grado con attribuzione al proprio difensore anticipatario,
e gradatamente, di accogliere l'appello della con conseguente rigetto Controparte_1
della domanda di revocatoria nei confronti della società, con vittoria di spese con attribuzione.
6. Con comparsa del 4 settembre 2018 si è costituita in giudizio la CP_2
quale mandataria della , che ha chiesto il rigetto Controparte_16
dell'appello con vittoria di spese.
Il 17 marzo 2019 si è costituito in appello anche , che ha ribadito Parte_5
di avere rinunziato all'eredità paterna, e pertanto, ha chiesto dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva e di essere estromesso dal processo.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. del 12 giugno 2020 si è costituita in appello la nella qualità di cessionaria dei crediti vantati dalla e per essa la CP_5 CP_17
mandataria dichiarando di sostituirsi alla banca CP_7 Controparte_16
Contr Part (in breve cedente, nel procedimento e subentrando nella medesima posizione processuale e sostanziale, richiamando integralmente e facendo propri tutti i precedenti atti difensivi posti in essere dalla stessa, ribadendo e facendo proprie le già CP_16
Pag. 5 di 9 N. 1750/2018 R.G.A.C.. + 2 c. Parte_1 Controparte_14
+4 Parte_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
adottate conclusioni, istanze e richieste comunque avanzate dai precedenti titolari del credito e si è riportata integralmente alla comparsa di costituzione e risposta relativa al giudizio di appello.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. dell'8 febbraio 2023 è intervenuta in appello la nella qualità di cessionaria dei crediti vantati Controparte_9
dalla , dichiarando di sostituirsi a quest'ultima e subentrando alla stessa nella CP_5
sua medesima posizione processuale e sostanziale, richiamando integralmente e facendo propri tutti i precedenti atti difensivi posti in essere dalla stessa, CP_16
chiedendo l'estromissione dal procedimento della cedente.
7. All'esito dell'udienza del 19 novembre 2024, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi e la Corte si è riservata la decisione, con la contestuale assegnazione degli ordinari termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di E_
ritualmente chiamata nel giudizio d'appello e non costituita.
I.1. Sempre in via preliminare, va dichiarata l'estromissione dal processo di che risulta avere ritualmente rinunziato all'eredità del padre Parte_5 Parte_6
e che, pertanto, risulta privo di legittimazione nel presente giudizio.
[...]
II. Va accolta l'eccezione di nullità della sentenza sollevata dagli appellanti, sia pure per motivi diversi da quelli invocati, ossia per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore dell'eredità giacente.
Difatti, con il loro primo motivo d'appello gli appellanti si dolgono del fatto che il primo Giudice, richiamando la sentenza della Cassazione n. 22870/2015, abbia ritenuto correttamente instaurato il rapporto processuale nei confronti dei chiamati all'eredità, ma poi, in presenza di contestazioni della propria qualifica di eredi da parte dei chiamati all'eredità costituiti in giudizio, ha affermato che, a suo dire, la contumacia di uno dei chiamati non costituiti equivalesse a mancata contestazione, e dunque, che ciò valesse a sanare il rapporto processuale per tutti gli altri chiamati.
Infatti, a giudizio della Corte, nell'ipotesi in cui vi è incertezza sulla qualifica di eredi da parte di coloro che sono stati chiamati all'eredità del debitore ed hanno contestato
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di essere eredi, è onere delle parti, in presenza dei relativi presupposti, procedere all'individuazione degli eredi effettivi ed, in presenza di dubbio, allo stato degli atti procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore dell'eredità giacente (cfr. Cass. 3959/2025; Cass. 27274/2008).
Nella specie, la non ha chiesto al Giudice di prime Controparte_14
cure un termine per tale integrazione, né il Giudice l'ha disposta d'ufficio come pure avrebbe potuto fare, ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
A parere della Corte il Tribunale è incorso in un duplice errore in quanto ha, da un lato, ritenuto che la mancata costituzione in giudizio di valesse E_
come non contestazione della propria qualità di erede e, dall'altro, che tale condotta potesse valere a superare le contestazioni anche degli altri chiamati all'eredità.
Quanto al primo errore, la contumacia di nulla dice sulla E_
accettazione dell'eredità del marito da parte sua, specialmente se si Parte_6
considera che ella era già contumace prima della morte del marito e cioè prima dell'interruzione del giudizio;
pertanto, non avrebbe dovuto essere destinataria dell'atto di riassunzione del processo da parte della banca attrice (cfr. Cass.
26800/2022).
In ogni caso, quanto al secondo errore, anche qualora si fosse voluto attribuire alla sua mancata costituzione - come ha sostenuto il primo Giudice - il valore di accettazione tacita dell'eredità del marito, essa non era idonea a superare la contestazione della qualifica di eredi degli altri chiamati all'eredità.
Tale contestazione, infatti, a giudizio della Corte, non determina un problema di prova della qualità di erede, con conseguente individuazione del soggetto sul quale incombe il relativo onere [sul punto si registra un contrasto tra due diversi orientamenti della Suprema Corte, quello secondo cui tale onere, sulla base del riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., incombe sull'attore che chiama in giudizio i presunti eredi del suo debitore (cfr. Cass. 25885/2020 e Cass. 1330/2024), e quello che, sulla base del principio della vicinanza della prova, scarica tale onere probatorio sui chiamati all'eredità che devono provare di non essere eredi (cfr. Cass. 13851/2020; Cass.
21287/2011)], ma determina ancor prima una problematica di mancata integrità del contraddittorio, con la conseguenza che, qualora risulti dubbia la presenza di tutte le
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parti del processo, va disposta l'integrazione del contraddittorio anche se nei confronti del soggetto che, per legge, è deputato alla gestione del patrimonio ereditario senza eredi.
III. In conclusione, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., va dichiarata la nullità della sentenza impugnata e disposta la rimessione della causa al Tribunale di NO, per procedersi all'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore dell'eredità giacente, come pure peraltro aveva suggerito il primo Giudice nella sentenza impugnata - senza poi trarne le corrette conseguenze - individuando in tale adempimento il rimedio per far fronte alla contestazione da parte di tutti i chiamati all'eredità della propria qualifica di eredi.
IV. Segue la condanna della nonché, in Controparte_16
solido con questa, dei suoi successori a titolo particolare intervenuti nel presente appello, cioè la e la a rifondere al CP_5 Controparte_9
procuratore antistatario degli appellanti le spese del grado d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio, alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014,
n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati.
Esse, sulla base del valore indeterminabile della controversia (scaglione da
26.000,01 € a 52.000,00 €) vanno liquidate nel complessivo importo di 7.934,00, di cui
6.200,00 € per il compenso professionale (1.500,00 € per compenso relativo alla fase di studio, 1.100,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 1.700,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione e istruzione, 1.900,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria), 930,00 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, e 804,00 per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori.
Sussistono invece giusti motivi per compensare le spese di lite tra le altre parti e
, non destinatario di alcuna domanda da parte degli appellanti. Parte_5
P . Q . M .
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di NO n. 351/2018, pubblicata il 13 febbraio 2018, proposto da e e dalla nei confronti della Pt_1 Parte_2 Controparte_1 CP_16
Pag. 8 di 9 N. 1750/2018 R.G.A.C.. + 2 c. Parte_1 Controparte_14
+4 Parte_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
di e di con l'intervento Controparte_16 E_ Parte_5
della e della così provvede: CP_5 Controparte_9
A ) d i c h i a r a l a c o n t u m a c i a d i G i o v a n n i n a L o m b a r d i;
B ) d i c h i a r a i l d i f e t t o d i l e g i t t i m a z i o n e p a s s i v a d i D o m e n i c o
C o v o n e e l o e s t r o m e t t e d a l p r o c e s s o;
C ) dichiara la nullità della sentenza impugnata rimettendo la causa al primo
Giudice;
D) condanna la in solido con la Controparte_16 CP_5
e la a corrispondere le spese di lite a favore Controparte_9
dell'avv. Raffaele Soprano, procuratore degli appellanti dichiaratosi anticipatario, che si liquidano nel complessivo importo di 7.934,00 €, di cui 6.200,00 € per il compenso professionale, 930,00 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, e 804,00 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori;
E) compensa le spese di lite tra le altre parti e . Parte_5
Così deciso in Napoli, il 4 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(GIUSEPPA D'INVERNO) (CATERINA MOLFINO)
Pag. 9 di 9 N. 1750/2018 R.G.A.C.. + 2 c. Parte_1 Controparte_14
+4 Parte_4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di NO n. 351/2018, pubblicata il 13 febbraio 2018, iscritto al n. 1750/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 19 novembre 2024 e pendente
T R A
(c.f.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
25.11.1968, in proprio e quale legale rappresentante della (c.f.: Controparte_1
, (c.f.: ),nato a [...] il P.IVA_1 Parte_2 C.F._2
26.05.1964, rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Soprano (c.f.: ) CodiceFiscale_3
- APPELLANTI -
E la (c.f.: ), con sede legale in Siena, Via Aldo Moro 13/15, non CP_2 P.IVA_2
in proprio ma in nome e per conto di “ (c.f.: Pt_3 CP_3 Parte_4
, con sede in Siena, Piazza Salimbeni n.3, in forza di procura speciale con P.IVA_3
atto a rogito del Notaio Dott. da Siena del 22.05.2018, Repertorio n.195382, Persona_1
Racc. 12890 registrato a Siena il 24.5.2018 al n.2969 serie 1T, quest'ultima in persona del suo procuratore dott. , nato a [...] il [...], nominato con Controparte_4
atto del 18/07/2018 registrato a Milano 4 in data 19/07/2018 al n. 33584 serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Fiore (c.f.: CodiceFiscale_4
- APPELLATA -
NONCHÈ REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
(c.f.: ) nato il [...] a [...], Parte_5 C.F._5
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Palma (c.f.: ), C.F._6
- APPELLATO -
E la (c.f.: , in persona del Presidente del Consiglio di CP_5 P.IVA_4
Amministrazione dott. , con sede in Milano alla Via San Prospero 4, e Controparte_6
per essa, quale mandataria, giusta procura speciale per atto per notar notaio Persona_2
in Milano del 11.01.2019 (rep. n.42.728 – racc. n. 13.238) la CP_7
(c.f. ), con sede legale in Milano alla Via Soperga n.9, in persona del P.IVA_5
dott. nato a [...] il [...], nella qualità di legale rappresentante, Controparte_8
rappresentata e difesa dall'avv. Deosdedio Litterio (c.f.: ) C.F._7
-INTERVENUTA-
E la (c.f. ), in persona del legale Controparte_9 P.IVA_6
rappresentante p.t. dott. con sede in Conegliano (TV) in Via Vittorio CP_10
Alfieri n.1 Gruppo IVA in persona del suo procuratore speciale dott.ssa CP_11
nata ad [...] il [...] (c.f. ), Controparte_12 CodiceFiscale_8
rappresentata e difesa, dall'avv. Deosdedio Litterio ( ) CodiceFiscale_9
-INTERVENUTA- NONCHÉ
(c.f.: , nata a [...] il [...] E_ C.F._10
- APPELLATA CONTUMACE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 31 gennaio 2011, la
[...]
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di NO , Controparte_14 Parte_6
e la al fine di sentir accertare E_ Parte_1 Controparte_1
e dichiarare la simulazione assoluta, o in via subordinata, quella relativa (avendo le parti inteso stipulare un contratto di donazione), ovvero l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 e ss. c.c., di due atti di compravendita del 21.04.2006 stipulati dal notaio , Persona_3
trascritti entrambi in data 27.04.2006 presso la Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria
C.V. rispettivamente ai nn. 25076/12274 e 25078/12276, con cui aveva Parte_6
trasferito rispettivamente: a) col primo atto a sua figlia , con lui Parte_1
Pag. 2 di 9 N. 1750/2018 R.G.A.C.. + 2 c. Parte_1 Controparte_14
+4 Parte_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
convivente, al prezzo di 170.000,00 €, la piena proprietà di un appartamento sito in San
Vitaliano al Corso Frascatoli, n. 181, riportato in catasto al foglio 6, particella 369, sub 9, nonché la nuda proprietà (data la riserva di usufrutto in suo favore e del proprio coniuge di altri due appartamenti, del lastrico di copertura e di un locale E_
deposito facenti parte dello stesso fabbricato riportati in catasto agli stessi foglio e particella con i sub 5, 2, 7 e 8; b) con il secondo atto alla società Controparte_1
di cui era legale rappresentante la figlia e costituita il medesimo giorno della Pt_1
vendita, al prezzo di 90.000,00 €, la piena proprietà di un locale deposito al piano terra con annesso lastrico solare sito in San Vitaliano al Corso Frascatoli, n. 181, riportati in catasto al foglio 6, particella 369, sub 3 e 6.
Deduceva, al riguardo, che il vero intento delle due compravendite era sottrarre i beni immobili, di cui era proprietario, alla garanzia dei creditori di Parte_6
quest'ultimo, tra i quali risultava esservi anche la Banca agente, che vantava un credito verso il primo di 234.487,00 €, derivante da decreto ingiuntivo n. 2262/06 emesso dal
Tribunale di NO in data 24.10.2006 e notificato in data 08.11.2006, tra gli altri, anche a in virtù di una fideiussione del 1995 da lui rilasciata a favore del Parte_6
debitore principale, la Ce.La.Di.Po S.N.C. di e . E_ Parte_2
2. Si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto della domanda Parte_6
e la in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale Controparte_1
eccepiva, quanto alla simulazione, che il prezzo delle vendite era stato regolarmente pagato con assegni e bonifici e che non ricorreva nella fattispecie nessun accordo simulatorio tra le parti del contratto, benché la legale rappresentante della società Pt_1
fosse la figlia del venditore;
quanto alla revocatoria, che non ne sussistevano i
[...]
presupposti, sostenendo che non si era spogliato di tutti i suoi beni e Parte_6
mancava la prova del consilium fraudis Tanto esposto, la società convenuta domandava il rigetto della domanda attorea.
Dopo la prima udienza, si costituiva in giudizio anche , nel frattempo Parte_1
dichiarata contumace, che ribadiva le difese già svolte dalla di cui Controparte_1
era legale rappresentante. Concludeva anch'ella chiedendo il rigetto della domanda attorea.
La convenuta on si costituiva in giudizio e veniva dichiarata E_
contumace.
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+4 Parte_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
3. Interrotto il giudizio a seguito della morte di , esso veniva Parte_6
riassunto dalla banca nei confronti delle parti costituite e degli eredi di;
Parte_6
di questi si costituivano oltre a , anche il fratello , entrambi Parte_1 Parte_2
dichiarando di non aver accettato l'eredità paterna e di ricoprire le sole vesti di chiamati all'eredità, nonché l'altro fratello che dichiarava di aver rinunziato Parte_5
all'eredità del padre unitamente ai suoi discendenti e Parte_6 Pt_6
. Il Tribunale a seguito delle eccezioni sollevate da e Controparte_15 Pt_1 Pt_2
che ribadivano, anche nelle loro comparse conclusionali, che la riassunzione da
[...]
parte della banca era stata malamente effettuata nei loro confronti in quanto essi non erano eredi, ma meri chiamati all'eredità, sicché il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del giudizio ex artt. 307 e 310 c.p.c., per mancata corretta integrazione del contraddittorio, non avendo peraltro la banca esperito l'actio interrogatoria ai sensi dell'art. 481 c.c. per far fissare al Giudice un termine entro il quale i chiamati avrebbero dovuto dichiarare se accettare l'eredità del loro genitore.
4. All'esito, il Tribunale di NO decideva la causa con la sentenza impugnata con cui: i) rigettava la domanda di simulazione;
ii) accoglieva la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. dichiarando l'inefficacia relativa degli atti di compravendita stipulati in
Casoria il 21.04.2006 dal notaio tra Persona_3 Parte_6 [...]
e , di cui al n. 33831 di repertorio e n. 5283 di raccolta trascritto CP_13 Parte_1
presso la Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria C. V. il 27.04.2006 ai nn. 25076/12274
e tra e n. 33833 di repertorio e n. 5284 di Parte_6 Controparte_1
raccolta, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Santa Maria C. V. il 27.04.2006 al n.
25078/12276; iii) ordinava al competente Conservatore dei RR.II. di Santa Maria C.V. di provvedere a tutte le formalità necessarie per l'annotazione della presente sentenza a margine dei predetti atti di vendita;
iv) condannava i convenuti , la Parte_1 [...]
e in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_1 E_
dell'attrice delle spese processuali;
v) compensava le spese di lite tra l'attrice e gli altri convenuti.
Nella specie, per quel che in questa sede rileva, il Tribunale, rigettava l'eccezione preliminare sollevata da e in sede di riassunzione, di estinzione del Pt_1 Parte_2
processo per mancata corretta integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di , sostenendo, da un lato, mediante il riferimento ad un precedente Parte_6
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della Cassazione (Cass. 22870/2015), che il rapporto processuale era stato correttamente instaurato nei confronti dei primi, che, in quanto chiamati all'eredità, pur non divenendo eredi per il solo fatto di avere accettato la notifica, avevano l'onere di contestare specificamente, costituendosi in giudizio, la loro qualità di eredi, così da escludere la condizione di fatto che aveva giustificato la riassunzione;
dall'altro lato, sostenendo che, a suo dire, il fatto che anche in sede di E_
riassunzione era rimasta contumace, era sufficiente a far ritenere che non vi fosse stata contestazione specifica di almeno un seppur presunto erede, specificando poi, che, anche qualora quest'ultima si fosse costituita in giudizio, la Banca attrice in riassunzione non avrebbe dovuto esperire l'actio interrogatoria, ma semmai, promuovere la nomina di un curatore dell'eredità giacente.
5. Avverso tale sentenza, , in proprio e quale legale rappresentante Parte_1
della e , con una citazione notificata alla Controparte_1 Parte_2 [...]
a ed a il 21 Controparte_16 Parte_5 E_
marzo 2018, hanno proposto appello chiedendo in via principale di dichiarare la sopravvenuta estinzione del processo ex art. 307 c.p.c. con condanna della banca alle spese e compensi del doppio grado con attribuzione al proprio difensore anticipatario,
e gradatamente, di accogliere l'appello della con conseguente rigetto Controparte_1
della domanda di revocatoria nei confronti della società, con vittoria di spese con attribuzione.
6. Con comparsa del 4 settembre 2018 si è costituita in giudizio la CP_2
quale mandataria della , che ha chiesto il rigetto Controparte_16
dell'appello con vittoria di spese.
Il 17 marzo 2019 si è costituito in appello anche , che ha ribadito Parte_5
di avere rinunziato all'eredità paterna, e pertanto, ha chiesto dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva e di essere estromesso dal processo.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. del 12 giugno 2020 si è costituita in appello la nella qualità di cessionaria dei crediti vantati dalla e per essa la CP_5 CP_17
mandataria dichiarando di sostituirsi alla banca CP_7 Controparte_16
Contr Part (in breve cedente, nel procedimento e subentrando nella medesima posizione processuale e sostanziale, richiamando integralmente e facendo propri tutti i precedenti atti difensivi posti in essere dalla stessa, ribadendo e facendo proprie le già CP_16
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adottate conclusioni, istanze e richieste comunque avanzate dai precedenti titolari del credito e si è riportata integralmente alla comparsa di costituzione e risposta relativa al giudizio di appello.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. dell'8 febbraio 2023 è intervenuta in appello la nella qualità di cessionaria dei crediti vantati Controparte_9
dalla , dichiarando di sostituirsi a quest'ultima e subentrando alla stessa nella CP_5
sua medesima posizione processuale e sostanziale, richiamando integralmente e facendo propri tutti i precedenti atti difensivi posti in essere dalla stessa, CP_16
chiedendo l'estromissione dal procedimento della cedente.
7. All'esito dell'udienza del 19 novembre 2024, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi e la Corte si è riservata la decisione, con la contestuale assegnazione degli ordinari termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di E_
ritualmente chiamata nel giudizio d'appello e non costituita.
I.1. Sempre in via preliminare, va dichiarata l'estromissione dal processo di che risulta avere ritualmente rinunziato all'eredità del padre Parte_5 Parte_6
e che, pertanto, risulta privo di legittimazione nel presente giudizio.
[...]
II. Va accolta l'eccezione di nullità della sentenza sollevata dagli appellanti, sia pure per motivi diversi da quelli invocati, ossia per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore dell'eredità giacente.
Difatti, con il loro primo motivo d'appello gli appellanti si dolgono del fatto che il primo Giudice, richiamando la sentenza della Cassazione n. 22870/2015, abbia ritenuto correttamente instaurato il rapporto processuale nei confronti dei chiamati all'eredità, ma poi, in presenza di contestazioni della propria qualifica di eredi da parte dei chiamati all'eredità costituiti in giudizio, ha affermato che, a suo dire, la contumacia di uno dei chiamati non costituiti equivalesse a mancata contestazione, e dunque, che ciò valesse a sanare il rapporto processuale per tutti gli altri chiamati.
Infatti, a giudizio della Corte, nell'ipotesi in cui vi è incertezza sulla qualifica di eredi da parte di coloro che sono stati chiamati all'eredità del debitore ed hanno contestato
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di essere eredi, è onere delle parti, in presenza dei relativi presupposti, procedere all'individuazione degli eredi effettivi ed, in presenza di dubbio, allo stato degli atti procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore dell'eredità giacente (cfr. Cass. 3959/2025; Cass. 27274/2008).
Nella specie, la non ha chiesto al Giudice di prime Controparte_14
cure un termine per tale integrazione, né il Giudice l'ha disposta d'ufficio come pure avrebbe potuto fare, ai sensi dell'art. 102 c.p.c.
A parere della Corte il Tribunale è incorso in un duplice errore in quanto ha, da un lato, ritenuto che la mancata costituzione in giudizio di valesse E_
come non contestazione della propria qualità di erede e, dall'altro, che tale condotta potesse valere a superare le contestazioni anche degli altri chiamati all'eredità.
Quanto al primo errore, la contumacia di nulla dice sulla E_
accettazione dell'eredità del marito da parte sua, specialmente se si Parte_6
considera che ella era già contumace prima della morte del marito e cioè prima dell'interruzione del giudizio;
pertanto, non avrebbe dovuto essere destinataria dell'atto di riassunzione del processo da parte della banca attrice (cfr. Cass.
26800/2022).
In ogni caso, quanto al secondo errore, anche qualora si fosse voluto attribuire alla sua mancata costituzione - come ha sostenuto il primo Giudice - il valore di accettazione tacita dell'eredità del marito, essa non era idonea a superare la contestazione della qualifica di eredi degli altri chiamati all'eredità.
Tale contestazione, infatti, a giudizio della Corte, non determina un problema di prova della qualità di erede, con conseguente individuazione del soggetto sul quale incombe il relativo onere [sul punto si registra un contrasto tra due diversi orientamenti della Suprema Corte, quello secondo cui tale onere, sulla base del riparto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., incombe sull'attore che chiama in giudizio i presunti eredi del suo debitore (cfr. Cass. 25885/2020 e Cass. 1330/2024), e quello che, sulla base del principio della vicinanza della prova, scarica tale onere probatorio sui chiamati all'eredità che devono provare di non essere eredi (cfr. Cass. 13851/2020; Cass.
21287/2011)], ma determina ancor prima una problematica di mancata integrità del contraddittorio, con la conseguenza che, qualora risulti dubbia la presenza di tutte le
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parti del processo, va disposta l'integrazione del contraddittorio anche se nei confronti del soggetto che, per legge, è deputato alla gestione del patrimonio ereditario senza eredi.
III. In conclusione, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., va dichiarata la nullità della sentenza impugnata e disposta la rimessione della causa al Tribunale di NO, per procedersi all'integrazione del contraddittorio nei confronti del curatore dell'eredità giacente, come pure peraltro aveva suggerito il primo Giudice nella sentenza impugnata - senza poi trarne le corrette conseguenze - individuando in tale adempimento il rimedio per far fronte alla contestazione da parte di tutti i chiamati all'eredità della propria qualifica di eredi.
IV. Segue la condanna della nonché, in Controparte_16
solido con questa, dei suoi successori a titolo particolare intervenuti nel presente appello, cioè la e la a rifondere al CP_5 Controparte_9
procuratore antistatario degli appellanti le spese del grado d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio, alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014,
n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati.
Esse, sulla base del valore indeterminabile della controversia (scaglione da
26.000,01 € a 52.000,00 €) vanno liquidate nel complessivo importo di 7.934,00, di cui
6.200,00 € per il compenso professionale (1.500,00 € per compenso relativo alla fase di studio, 1.100,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 1.700,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione e istruzione, 1.900,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria), 930,00 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, e 804,00 per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori.
Sussistono invece giusti motivi per compensare le spese di lite tra le altre parti e
, non destinatario di alcuna domanda da parte degli appellanti. Parte_5
P . Q . M .
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di NO n. 351/2018, pubblicata il 13 febbraio 2018, proposto da e e dalla nei confronti della Pt_1 Parte_2 Controparte_1 CP_16
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+4 Parte_4 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
di e di con l'intervento Controparte_16 E_ Parte_5
della e della così provvede: CP_5 Controparte_9
A ) d i c h i a r a l a c o n t u m a c i a d i G i o v a n n i n a L o m b a r d i;
B ) d i c h i a r a i l d i f e t t o d i l e g i t t i m a z i o n e p a s s i v a d i D o m e n i c o
C o v o n e e l o e s t r o m e t t e d a l p r o c e s s o;
C ) dichiara la nullità della sentenza impugnata rimettendo la causa al primo
Giudice;
D) condanna la in solido con la Controparte_16 CP_5
e la a corrispondere le spese di lite a favore Controparte_9
dell'avv. Raffaele Soprano, procuratore degli appellanti dichiaratosi anticipatario, che si liquidano nel complessivo importo di 7.934,00 €, di cui 6.200,00 € per il compenso professionale, 930,00 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, e 804,00 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori;
E) compensa le spese di lite tra le altre parti e . Parte_5
Così deciso in Napoli, il 4 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(GIUSEPPA D'INVERNO) (CATERINA MOLFINO)
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