Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/02/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2227/2024 c.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Quinta Civile
composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente rel.
Dott.ssa Anna Ferrari ConIGliere
Dott.ssa Maria Vicidomini ConIGliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
sull'appello presentato in data 24.07.2024 da
), nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
Brianza (MB), Via U. Foscolo 9, rappresentato e difeso – giusta procura agli atti – dall'avv. Pietro
Gori, presso il cui studio, sito in Monza, via Carlo Alberto 11, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
Contro
), nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
Verano Brianza, Via Foscolo nr. 9, rappresentata e difesa – giusta procura agli atti – dall'avv. Daniela
Fontana ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, sito in Monza via Masaccio 16, nonché presso il domicilio telematico alla pec . ecavvocati Emai_1 Email_2
APPELLATA
Con l'intervento del P.G., nella persona della dott.ssa Maria Vittoria Mazza, presso la Corte d'Appello di Milano
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1589/2024 emessa il 23.5.2024, pubblicata il 29.5.2024 e comunicata alle parti nella medesima data, nel procedimento n.r.g. 6365/2023
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
“NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa del proposto Appello e per l'effetto, in riforma della
Sentenza n. 1589/2024 emessa dal Tribunale di Monza il 23.05.2024 pubblicata il successivo 29.05.2024 emessa all'esito del giudizio allibrato al R.G. n. 6365/2023, accogliere le seguenti conclusioni formulate nel giudizio di primo grado
NEL MERITO: pagina 1 di 11
RS RS
- Affidare i figli minori e in via condivisa e paritetica ai genitori, con residenza presso la madre nella casa di proprietà di quest'ultima in Verano Brianza, Via XXV aprile 6, ovvero presso quella del padre in Verano Brianza, Via U. Foscolo 9; RS RS
- Disporre che i minori e abitino una settimana con il padre, presso la casa familiare di Via
U. Foscolo 9 ed una settimana con la madre, presso la residenza della stessa in Verano Brianza, Via XXV aprile 6, ovvero secondo le modalità il Tribunale riterrà opportune e comunque nel rispetto del principio di bigenitorialità di cui alla L. 54/2006;
- Disporre per quanto concerne le vacanze estive che i figli trascorrano con ciascun genitore 15 giorni anche consecutivi e che la scelta di detto periodo avvenga con le seguenti modalità: negli anni pari RS RS deciderà la IG.ra il periodo che trascorrerà con e informando in proposito il IG. CP_1
entro il 30/05; negli anni dispari invece deciderà invece il IG. il periodo che Pt_1 Pt_1 trascorrerà con i figli, informando in proposito la IG.ra sempre entro il 30/05; CP_1 RS RS
- Disporre per quanto concerne le vacanze di Natale che e ad anni alternati, stiano con un genitore dal 23/12 al 30/12 (ferma l'alternanza tra genitori di Natale e Vigilia di Natale) e con l'altro dalla sera del 30/12 sino all'inizio delle scuole;
- Disporre per quanto concerne le vacanze di Pasqua che i minori stiano un anno con il padre ed un anno con la madre;
- Disporre per le altre feste comandate i genitori osservino il criterio dell'alternanza;
- Disporre che i genitori provvedano direttamente al mantenimento della prole avendo sostanzialmente il medesimo patrimonio e le medesime entrate mensili;
- Disporre che il cd. “Assegno Unico” venga riconosciuto in favore della IG.ra in misura CP_1 pari al 100% indipendentemente dal relativo ammontare;
- Disporre che i genitori prestino reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, nonché di tutti gli altri documenti per i quali è richiesto il consenso di entrambi i genitori, relativamente ai figli minori.
- Disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado;
In ogni caso, con vittoria delle spese di competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
CONCLUSIONI PER L'APPELLATA:
“in via preliminare dichiarare l'appello promosso dal IG. inammissibile per i motivi esposti in Parte_1 narrativa;
nel merito
- rigettare le domande tutte formulate da controparte e per l'effetto confermare la sentenza nr.
1589/2024 emessa dal Tribunale di Monza il 23/05/2024 e pubblicata il 29/05/2024, all'esito del giudizio allibrato al nr. 6365/2023 r.g.;
- con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
In via istruttoria si chiede all'ill.mo Giudice adito di acquisire in forza dei poteri istruttori e di indagine propri della materia che ci occupa, nonché in quanto di formazione nuova i documenti nr. 2 e dal nr. 5 al nr. 25.”
CONCLUSIONI PER IL PG:
“…Vista l'impugnazione presentata nel proc. in epigrafe Preso atto dei motivi addotti;
Considerato che il gravame è da respingere, in quanto la decisione del Giudice a quo risulta assunta sulla base di una corretta valutazione del materiale prodotto ed altresì esente da vizi di forma o di logica che ne possano imporre la riforma,
pagina 2 di 11 CHIEDE che la Corte d'Appello di Milano voglia CONFERMARE l'impugnata decisione.”
Indice: I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO .............................................................................................. 3 1.1 IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO ............................................................................... 3
1.2. IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO ........................................................................ 6 II. MOTIVI DELLA DECISIONE ..................................................................................................... 9
2.1 SULL'AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E TEMPI DI PERMANENZA PRESSO CIASCUN GENITORE DEI FIGLI MINORI .................................................................................. 9 2.2 SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE ......................................................... 10 2.3 SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI ..................................................... 10 III.
P. Q. M.
................................................................................................................................. 11
I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
1. Il procedimento veniva aperto con ricorso depositato in data 14.09.2023 da , Controparte_1 RS con il quale la stessa chiedeva l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori RS (nata l'[...]) e (nato il [...]), nati dalla sua relazione con il IG. , e il Pt_1 collocamento prevalente degli stessi presso di sé, nonché l'assegnazione della casa familiare di Verano
Brianza, ponendo i costi di gestione ordinaria dell'immobile a carico della madre e le spese di gestione straordinaria a carico del IG. ; la ricorrente, inoltre, proponeva un calendario di visite padre- Pt_1 figli e chiedeva riconoscersi in capo al IG. l'obbligo di versare a titolo di mantenimento dei Pt_1 figli complessivi €800,00 (€400,00 ciascuno) e il 50% delle spese straordinarie (spettando alla madre corrispondere il restante 50%).
2. In data 23.12.2023 si costituiva in giudizio , chiedendo l'assegnazione a sé della Parte_1 casa coniugale, l'affidamento condiviso dei figli e il collocamento paritetico degli stessi, con mantenimento diretto da parte dei genitori e riconoscimento del 100% dell'Assegno Unico alla IG.ra
. CP_1
3. All'udienza tenutasi il 24.01.2024 venivano sentite le parti. La IG.ra dichiarava: “Da ottobre 2022 mi sono trasferita nel reparto di radioterapia, ho un CP_1 orario flessibile dalle 7.30 alle 15.12 oppure dalle 8 alle 15.42 o dalle 10.38 alle 18.30. Quando inizio
a lavorare alle 10.38 accompagno io i figli a scuola, li prelevo sempre io da scuola.
I genitori di vanno avanti e indietro da come hanno sempre fatto. Quando hanno Pt_1 Pt_2 comprato la casa a Verano, è stato chiesto loro se sarebbero venuti a vivere qui e loro si sono rifiutati per cui i miei genitori si sono resi disponibili e ci hanno sempre aiutati nell'accudimento dei figli, abbiamo impostato così la nostra vita familiare. Fino a marzo 2023 venivano qui solo in occasione del RS compleanno di e per le festività, da marzo 2023 sono stati chiamati immediatamente dal figlio e hanno cominciato ad andare avanti e indietro. Io percepisco euro 100 in più rispetto a a titolo di indennità di rischio, mentre il IGnor Pt_1
percepisce l'indennità biologica. Ci siamo accordati in questo senso, per cui io ho preso dei Pt_1 permessi per seguire i figli e avevo chiesto anche il part-time, che mi è stato rifiutato.
pagina 3 di 11 La UC è intestata a e la usa lui. Pt_1 Non sono d'accordo per un collocamento alternato. Io percepisco l'assegno unico familiare di euro 246 mensili. I figli risultano residenti con i miei genitori e con me in via XXV aprile da sempre, si tratta di una decisione assunta insieme.
Io ho pagato la ristrutturazione di casa nostra, i miei genitori hanno pagato la ristrutturazione di casa mia ove vivono.” Il IG. dichiarava: “Io lavoro all'Ospedale San Gerardo di Monza come infermiere, da due Pt_1 anni faccio l'infermiere di famiglia, lavoro sul territorio, devo andare a domicilio per aiutare le persone malate affinchè le patologie non si aggravino. Non lavoro più su turni, bensì in giornata, dalle
7.30 alle 15.30 oppure dalle 8 alle 16, preciso che il mio orario non è rigido. RS RS Mio padre ha comprato casa a Verano quando è nata per stare vicino a i miei genitori da marzo 2023 vivono stabilmente a Verano dopo il problema dello sciame sismico dei Campli Flegrei, mi aiutano quotidianamente con i bambini. Vanno a solo quando non ci sono i bambini per Pt_2 trovare i parenti.
I genitori della vengono a casa nostra il mattino, poi li accompagnano a scuola e li CP_1 prelevano ad orari diversi. Guadagno di più rispetto a perché lavoro il doppio. CP_1
Il furgone Ford è cointestato a me e a , il finanziamento ha voluto farlo lei. Se vuole, può CP_2 riscattare la mia quota, accollandosi lei il finanziamento in quanto abbiamo utilizzato euro 10.000 per il furgone, il resto del finanziamento (altri euro 10.000) li ha tenuto lei.
Io e i miei genitori abbiamo pagato la casa familiare di via Foscolo 9, la non ha contribuito CP_1 alle spese di ristrutturazione.”.
4. Con sentenza del 23.5.2024 il Tribunale di Monza così disponeva: “… I. Affida i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e facoltà per il padre di tenerli:
- il lunedì ed il mercoledì dalle 16,30 alle 18,30, salvo diverso accordo tra le parti. La madre preleverà da scuola i figli per poi consegnarli alle cure del padre che si preoccuperà di prelevarli da casa per ivi riaccompagnarli in seguito;
- a fine settimana alternati: il venerdì dalle 17,00 alle ore 18,00 della domenica. RS RS Nel caso in cui (come anche allorquando pernotterà col padre) non voglia pernottare dal padre, dovrà chiamare la madre che, laddove non riuscisse a tranquillizzare i bambini, saranno riaccompagnati presso la casa materna dal padre, per ritornare dallo stesso il giorno successivo.
Ferie estive: 2024: il padre potrà tenere con sé i figli due settimane non consecutive da concordare entro il 10.6; dal 2025: il padre potrà tenere con sé entrambi i bambini due settimane consecutive, salvo maggior periodo da concordare tra i genitori entro il 30.4
Festività: i bambini staranno insieme e non separatamente con uno dei due genitori alternandosi di anno in anno, e partendo dal 2024, come da calendario che segue:
2 giugno: papà
1 novembre: mamma 8 dicembre: papà 24 dicembre mamma
25 dicembre: papà
In occasione delle vacanze natalizie 2024 il padre potrà tenere i figli una settimana da concordare. A potrà tenere i figli per tre giorni comprendenti la Pasqua o lunedì dell'Angelo, da CP_3 concordare. Il genitore che ha tenuto i figli la Vigilia di Natale, li terrà il giorno di Pasqua. Sono salvi diversi accordi tra i genitori.
pagina 4 di 11 Per le vacanze e in ogni caso di allontanamento dalla casa del padre e/o della madre, il genitore che terrà con sé i bambini provvederà a comunicare all'altro la destinazione;
Ciascun genitore potrà conferire le deleghe necessarie alla gestione quotidiana dei figli minori e dunque per il prelevamento e accompagnamento degli stessi a scuola, asilo, centri estivi etc;
II. Assegna la casa familiare in Verano Brianza via Foscolo 9 a;
Controparte_1
III. Pone a carico del padre l'importo di euro 500 (250 per ciascun figlio), da versarsi con decorrenza dal settembre 2023 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento
e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola.
Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da settembre 2024 e con riferimento al mese di settembre 2023. RS IV. Pone inoltre a carico del resistente il cinquanta per cento del nido per delle spese mediche, scolastiche e sportive di entrambi i figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: [omissis].
V. Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
VI. Dichiara inammissibili le ulteriori domande;
VII. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.”. Con precipuo riferimento al regime di affidamento, collocamento e tempi di permanenza con ciascun genitore, il Giudice di prime cure così argomentava il sopracitato dispositivo: “…La ricorrente può avvalersi dell'aiuto dei suoi genitori, che si sono trasferiti per aiutare le parti da Milano a Verano Brianza via XXV Aprile nell'immobile di due locali con i servizi che Lo ha CP_1 acquistato nel 2018, dopo aver venduto l'immobile di sua proprietà in Milano. La ricorrente risulta residente con i figli a Verano Brianza nell'immobile di sua proprietà anche se di fatto vive nella casa coniugale di via Foscolo 9. Per l'acquisto di detto immobile ha contratto un mutuo con CP_1 ultima rata prevista al 31/05/2048 (doc. 14). si è trasferito a vivere in un'abitazione poco Pt_1 distante (a circa 400 mt.), in Verano Brianza, Via Donatori di Sangue nr. 56 (di tre locali di 108 mq oltre servizi e balcone, con 105 mq di aree scoperte e box di 36 mq come da doc. 7), intestata al di lui padre, che vive a con la moglie nonchè madre del resistente, che allega che si sarebbero Pt_2 trasferiti a Verano Brianza via Donatori di Sangue 56 per lo sciame sismico dei Campi Flegrei. Il padre lavora per l'Ospedale San Gerardo come infermiere di famiglia. Per concorde dichiarazione delle parti, hanno sempre usufruito dell'aiuto dei genitori della , che al mattino si recano CP_1 nella casa familiare per poi accompagnare a scuola i minori, che prelevano all'uscita da scuola. Di recente la ricorrente ha chiesto e ottenuto il part-time al 75%. In considerazione della tenera età dei figli e del fatto che la ricorrente ha ottenuto il part-time, per cui potrà occuparsi dei figli, in ciò coadiuvata dai suoi genitori, come avvenuto fino ad oggi, appare maggiormente rispondente all'interesse dei minori il collocamento prevalente presso la madre, fermo restando l'affido condiviso dei figli minori. Considerata la vicinanza tra la casa familiare e l'abitazione ove si è trasferito a vivere il padre, può essere previsto da subito il pernottamento di entrambi i figli presso il padre a fine settimana alternati. Quanto all'assegnazione della casa familiare, il Tribunale ha dato atto che “Il collocamento prevalente presso la madre legittima l'assegnazione in suo favore della casa familiare in Verano Brianza via Foscolo 9”. Quanto al mantenimento dei figli, l'assegno posto a carico del padre è stato determinato “ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle eIGenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle
pagina 5 di 11 risorse economiche di entrambi i genitori1”, e il Giudice ha stabilito la relativa decorrenza dalla data del deposito del ricorso (settembre 2023) in quanto a tale data era già cessata la convivenza.
1.2. IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO
1. Avverso il suddetto provvedimento in data 24.07.2024 ha proposto appello , Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle medesime conclusioni già formulate nel primo grado di giudizio.
A sostegno della propria impugnazione l'appellante ha dedotto i seguenti motivi:
1. Sull'affidamento, collocamento e tempi di permanenza presso ciascun genitore dei figli minori - Violazione dell'art. 337-ter c.c.. ed art. 8 CEDU - Omesso esame dei fatti decisivi violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. L'appellante ha rilevato che la decisione impugnata determina una sperequazione nei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, lesiva del diritto alla bigenitorialità dei figli e priva di qualsiasi giustificazione, in quanto anche il IG. – come la IG.ra – ha orari di lavoro Pt_1 CP_1 flessibili e pomeriggi liberi (che gli consentirebbero anche di andare a prendere i propri figli a scuola) e può contare sull'aiuto dei propri genitori, trasferitisi in Lombardia proprio per supportarlo nella gestione quotidiana dei bimbi.
2. Sull'Assegnazione della casa familiare - Violazione dell'art. 337- sexies c.c.. - Omesso esame dei fatti decisivi violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. L'appellante ha evidenziato che la IG.ra è proprietaria in via esclusiva di un immobile, sito CP_1 in Verano Brianza alla via XXV Aprile 6, ove la stessa ed i figli della coppia erano residenti sino all'impugnata sentenza e ove, anche successivamente alla sentenza, al di fuori degli orari scolastici e di asilo, i minori continuano a trascorrere la restante parte della giornata in compagnia dei nonni materni. Tale immobile sarebbe percepito dai minori come vera e propria “casa” infatti gli stessi si ritirano in Via Foscolo solo la sera per dormire. Peraltro, l'appellante evidenzia che l'immobile di proprietà della IG.ra dista meno di 100 CP_1 metri dalla casa di proprietà del IG. (casa familiare), per cui, in caso di affido condiviso e Pt_1 collocazione paritetica dei bimbi, gli stessi potrebbero continuare a frequentare le stesse scuole e gli stessi amici senza dover cambiare le proprie abitudini. A parere dell'appellante, inoltre, il giudice di primo grado, nonostante abbia disposto l'affido congiunto dei figli ad entrambi i genitori, avrebbe omesso di valutare il diritto di proprietà del sull'immobile riconosciuto come casa familiare e Pt_1 le condizioni economiche dei genitori, in particolare la circostanza che il in futuro dovrà Pt_1 prendere in locazione un immobile, mentre la può godere della casa familiare e CP_1 dell'immobile di sua proprietà (nel quale attualmente risiedono i genitori ma che potrebbe sempre essere messo a reddito). 3. Sul contributo al mantenimento dei figli - Violazione dell'art. 337- ter c.c.. - Omesso esame dei fatti decisivi violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. L'appellante ha dedotto che nella determinazione del contributo dovuto dal padre al mantenimento dei figli non sarebbero state valutate le attuali eIGenze dei figli - che, data l'età, devono considerarsi sicuramente modeste - ed il tenore di vita goduto in costanza di convivenza dagli stessi. A parere dell'appellante, inoltre, il giudice di primo grado avrebbe errato nell'individuazione del reddito netto mensile della IG.ra e della differenza di reddito con il IG. , poiché: (i) nel CP_1 Pt_1 determinare il reddito della si dovrebbe tenere conto anche dell'Assegno Unico da lei CP_1 percepito mensilmente, della misura di €246,00; (ii) durante gli anni 2020-2021, presi a riferimento dalla sentenza impugnata, il IG. ha percepito importi straordinari per aver prestato la propria Pt_1 attività di infermiere durante l'emergenza sanitaria Covid-2019, mentre la IG.ra nell'anno CP_1 RS 2021 ha avuto una riduzione di stipendio perché era in maternità (il figlio è nato il [...]); (iii) la somma pagata dalla a titolo di mutuo per l'immobile dove abitano i suoi genitori non CP_1 dovrebbe essere dedotta dal suo reddito, poiché è stata una sua scelta quella di non metterlo a reddito;
(iv) parimenti sarebbe ingiustificata la deduzione dal reddito della della rata di finanziamento CP_1 acceso per l'acquisto del furgone in comunione con l'appellante, poiché, sino alla rottura del rapporto affettivo, le parti hanno corrisposto le medesime quote;
(v) infine, il potenziale reddito mensile della IG.ra successivo all'inizio del part-time è individuato dalla sentenza nella misura di CP_1
€1.470,00 esclusivamente sulla base di una simulazione, senza che tale consistenza reddituale sia stata supportata da buste paga.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 09.12.2024 si è costituita
[...]
, deducendo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c., perché non CP_1 vi sarebbe l'indicazione dei capi della decisione di primo grado impugnati né alcuna censura alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado né l'indicazione della legge violata o la rilevanza della violazione in ordine alla decisione impugnata e l'appello sarebbe una mera riproposizione delle domande e delle argomentazioni già riproposte in primo grado. Nel merito, l'appellata ha evidenziato, quanto al primo motivo di appello, che il non ha Pt_1 orari di lavoro flessibili (in quanto, non lavorando più sul territorio, è attualmente occupato presso la
Casa Comunità di Macherio, con orario dalle 7,30 alle 16,00, cfr. doc. 10) e sembra fare affidamento sulle capacità di cura dei propri genitori piuttosto che sulle proprie e, in ogni caso, che lo stesso sarebbe inidoneo alla cura dei figli (i quali sempre più frequentemente manifestano un rifiuto verso il padre e la volontà di stare con la madre, cfr. doc. 11 e 12), come emergerebbe anche dagli atti del processo penale instaurato nei suoi confronti, allegati dall'appellata. Quanto al secondo motivo di appello, l'appellata ha rilevato che l'interesse dell'appellante sarebbe solo quello di recuperare la disponibilità della casa coniugale, in spregio di ogni interesse dei minori e senza neanche chiedere in principalità il collocamento prevalente dei minori presso di sé. Inoltre, la IG.ra ha precisato che i suoi genitori abitano nell'immobile di sua proprietà in forza di un CP_1 contratto di comodato d'uso gratuito (doc. 17) e che il non ha documentato alcuna ricerca di Pt_1 locazione in altra abitazione diversa rispetto a quella vicino alla casa familiare, di proprietà del padre. L'appellata ha evidenziato, peraltro, che la casa familiare è sempre stata quella sita in via Foscolo 9 (circostanza peraltro mai negata da controparte) e deve essere assegnata a tutela dei figli ed in favore del coniuge presso cui i minori sono prevalentemente collocati, a ciò non ostando neppure l'eventuale accoglimento della domanda di affido paritario (v. Cass. civ. n. 5738/2023) Sul punto, l'appellata ha precisato che la domanda di affido paritario proposta dall'appellante dovrebbe essere respinta perché: 1) il non sarebbe in grado di prendersi cura dei minori;
2) il Pt_1 Pt_1 farebbe uso di medicinali (melatonina e stilnox) che provocano sonnolenza e quindi, quantomeno durante la notte, sarebbero idonei ad inibire la sua capacità di attenzione alle richieste dei bambini;
3) il RS
sarebbe incapace di prendersi cura del piccolo tant'è che lo stesso ha chiesto Pt_1 Pt_1
pagina 7 di 11 RS RS di potersi occupare solo della figlia più grande ( e di essere coadiuvato nella cura di o dalla
[...]
o dai propri genitori;
4) una modifica radicale della gestione quotidiana dei bambini CP_1 provocherebbe loro un trauma non giustificabile;
5) si dubita della capacità genitoriale del;
6) Pt_1 da ultimo il ha radicato un atteggiamento violento nei confronti della , che ha Pt_1 CP_1 portato al suo rinvio a giudizio nel procedimento penale a suo carico.
Quanto al terzo motivo di appello, l'appellata ha evidenziato la correttezza della decisione del giudice di primo grado, rilevando che: le eIGenze dei figli e il tenore di vita da loro goduto in costanza di convivenza sarebbero facilmente deducibili dagli atti di causa;
dalla lettura della sentenza emerge che il giudice di primo grado ha considerato la circostanza che la percepisce l'Assegno Unico CP_1 per i figli;
la deduzione avversaria secondo cui il nel 2020/2021 avrebbe guadagnato di più Pt_1 perché impegnato in straordinari durante il periodo COVID sarebbe smentita dalla lettura della dichiarazione dei redditi dello stesso, che evidenziano una minima flessione nell'anno 2022 (PF 2023); la ha effettuato il passaggio al lavoro part-time e sostiene da sola tutte le spese per le utenze CP_1
e condominiali della casa familiare;
sarebbero incomprensibili le eccezioni in ordine alla contabilizzazione dei costi relativi al mutuo per l'acquisto della casa della IG.ra e della rata CP_1 di acquisto del furgone.
3. In data 18.12.2024 il P.G. ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della decisione impugnata.
4. Con atto depositato il 19.12.2024 l'appellante ha contestato le deduzioni avversarie, rilevando, quanto all'eccepita inammissibilità dell'appello, che tutti gli elementi richiesti dall'art.342 c.p.c. sarebbero presenti e di immediata visibilità e ribadendo, per il resto, le censure dedotte a sostegno delle sue richieste. Il IG. ha evidenziato, in particolare, che nei suoi giorni di affidamento gli è Pt_1 fatto divieto di andare a prendere i propri figli a scuola (e la ha revocato la delega anche ai CP_1 nonni paterni) e che, fatta eccezione per i fine settimana di sua competenza, non cena mai con i figli;
inoltre, il tempo di frequentazione previsto viene spesso ridotto senza possibilità di recupero e la madre cercherebbe costantemente di allontanare i figli dal padre e dai nonni paterni. Quanto all'asserita incapacità del ad accudire i figli, l'appellante ha specificato che anche la si fa Pt_1 CP_1 aiutare dai propri genitori nella cura dei figli e che le accuse di maltrattamenti da lei mosse nei suoi confronti sarebbero infondate. L'appellante ha ribadito inoltre che la sua richiesta di assegnazione della casa coniugale tiene conto dell'interesse dei minori, a differenza della richiesta della di confermare l'assegnazione a sé CP_1 della casa familiare indipendentemente dall'affido condiviso o meno dei figli solo perché la casa di sua proprietà è attualmente occupata dai genitori. Infine, l'appellante ha rilevato che, sebbene la redditività individuale delle parti sia molto simile, nella determinazione del contributo al mantenimento dei figli dovuto dai genitori dovrebbe tenersi conto anche della circostanza che la percepisce interamente l'assegno unico. CP_1
5. In data 27.12.2024 l'appellata ha depositato una memoria di replica, con la quale ha precisato che nella comparsa di costituzione è stato erroneamente indicato che la stessa esce da lavoro alle ore 15:12, mentre in realtà svolge la propria attività lavorativa dalle ore 7:30 alle ore 12:54 oppure dalle ore 8:00 alle ore 13:24, per cui può prelevare i propri figli da scuola senza difficoltà, mentre il padre, che finisce di lavorare tra le ore 15:12 e le ore 15:42, non farebbe in tempo. L'appellata ha inoltre ribadito le proprie argomentazioni e la fondatezza dell'accusa di maltrattamenti subiti dal e ha chiesto il Pt_1 rigetto dell'appello.
6. In data 3.01.2025 l'appellata ha depositato note scritte ex art.127ter c.p.c., con le quali si è riportata alle proprie deduzioni e conclusioni, chiedendo inoltre, per la prima volta, l'acquisizione in via istruttoria dei documenti da lei allegati.
pagina 8 di 11
7. In data 7.01.2025 l'appellante ha depositato note scritte ex art.127ter c.p.c., con le quali ha chiesto l'accoglimento della conclusioni già sopra riportate.
8. All'udienza dell'8.01.2025, la Corte, viste le note depositate dalle parti, e visto il parere del P.G., ritenutane la necessità, ha disposto la comparizione delle parti rinviando il procedimento al 6.02.2025.
9. All'udienza del 06.02.2025, la Corte, sentite le parti ed il PG all'esito della camera di conIGlio tenutasi in data odierna, ha trattenuto la causa in decisione.
***
II. MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 SULL'AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E TEMPI DI PERMANENZA PRESSO CIASCUN
GENITORE DEI FIGLI MINORI
La censura è infondata tenuto conto della tenera età che indice a privilegiare quanto più possibile la stabilità delle abitudini di vita dei minori. E' pur vero che in tema di affidamento questa Corte ripete da tempo, reiterando un insegnamento già affermatosi in vigenza dell'art. 155 c.c., che il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (Cass., Sez. VI-I, 19/07/2016, n. 14728; Cass., Sez. VI-I,
23/09/2015, n. 18817; Cass., Sez. I, 27/06/2006, n. 14480); e, in coerenza con questa premessa, che la regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (Cass., Sez. I,
6/03/2019, n. 6535) onde garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori", tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1777), la sua derogabilità, non consentita neppure in caso di grave conflittualità tra i genitori (Cass., Sez. I, 29/03/2012, n. 5108), risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (Cass., Sez. I, 17/01/2017, n. 977).
Cassazione civile sez. I, 17/09/2020, (ud. 01/07/2020, dep. 17/09/2020), n.19323) Del resto, anche nel caso di affidamento condiviso, il Tribunale, per tutelare il minore, può cambiare i tempi e le modalità di frequentazione a scapito del genitore non collocatario. Per la Suprema Corte non si applica il criterio del tempo paritario qualora come nella specie i continui spostamenti finirebbero per influire in modo negativo sull'attività scolastica e sulla vita sociale del figlio. I giudici sul punto ribadiscono il recente orientamento giurisprudenziale per il quale la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'eIGenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una IGnificativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli (Cassazione civile , sez. I , 17/09/2020 , n. 19323)
pagina 9 di 11 Si ritiene anche alla stregua della disponibilità manifestata dalla madre in tal senso (cfr. verbale di udienza 6.2.25) che sia possibile estendere le frequentazioni dei figli con il padre ampliando i tempi durante i quali infrasettimanalmente il padre potrà tenere i minori con sé. Sul punto si provvede come da dispositivo.
2.2 SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
La censura è infondata in quanto la abitazione familiare ed il relativo godimento, sono funzionali al mantenimento dell'ambiente familiare in favore dei figli (Sez. I, ordinanza 10 giugno 2024 n. 16051). Ciò spiega la assegnazione al genitore collocatario nella specie la appellata.
2.3 SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI Il Giudice pertanto deve procedere ad una comparazione tra le capacità economiche e di lavoro di entrambi i genitori, nel rispetto del principio, enunciato dalla norma, di proporzionalità, ma, diversamente da quanto deve apprezzarsi in tema di assegno di mantenimento nei confronti del coniuge, nel caso di determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della prole, la comparazione delle rispettive situazioni reddituali, patrimoniali e lavorative riveste un'importanza non ai fini di conservazione di un tenore di vita familiare, bensì ai fini di assicurare ai figli, in relazione all'età, al grado di sviluppo, alle inclinazioni e aspirazioni dei medesimi, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e ai compiti di cura assunti da entrambi, la soddisfazione delle eIGenze primarie e, in proiezione futura, le stesse prerogative e opportunità cui avrebbero potuto ambire qualora il nucleo familiare fosse rimasto unito. (Cassazione civile sez. I, 27/05/2024, n.14760).
Dalla documentazione in atti risulta quanto segue
Parte_3
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
730/2024
€ 32.885,00 € 3.917,00 € 474,00 € 226,00 € 28.268,00 € 2.355,67 (redditi
2023)
730/2023
€ 31.784,00 € 3.324,00 € 455,00 € 217,00 € 27.788,00 € 2.315,67 (redditi
2022)
730/2022
€ 33.638,00 € 3.881,00 € 487,00 € 205,00 € 29.065,00 € 2.422,08 (redditi
2021)
730/2021
€ 35.428,00 € 5.943,00 € 518,00 € 218,00 € 28.749,00 € 2.395,75 (redditi
2020)
Parte_4
Periodo Reddito Imposta Addizionale Addizionale Netto Netto d'imposta imponibile Netta Regionale Comunale mensile
pagina 10 di 11 730/2024
€ 34.011,00 € 6.654,00 € 493,00 € 235,00 € 26.629,00 € 2.219,08 (redditi
2023)
730/2023
€ 25.173,00 € 2.759,00 € 345,00 € 166,00 € 21.903,00 € 1.825,25 (redditi
2022)
730/2022
€ 27.442,00 € 3.882,00 € 381,00 € 159,00 € 23.020,00 € 1.918,33 (redditi
2021)
730/2021
€ 26.615,00 € 4.168,00 € 368,00 € 153,00 € 21.926,00 € 1.827,17 (redditi
2020)
Nella specie il contributo risulta proporzionato ai redditi dei genitori anche tenuto conto dei tempi di permanenza dei minori. Né sposta i termini della questione la scelta materna del part time dal momento che si tratta di determinazione che al più incide in termini deteriore sui redditi della appellata. Il motivo è quindi infondato e va respinto.
Va dichiarata la inammissibilità delle ulteriori domande che esorbitano dalla competenza di questa
Corte ivi compresa quella relativo al consenso al passaporto ex art. 20 del D.L. 69/2023 .
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
***
III.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n.1589/2024 del Tribunale di Monza,
[...] Controparte_1 emessa il 23.5.2024, pubblicata il 29.5.2024 e comunicata alle parti nella medesima data nel procedimento n.r.g. 6365/2023, così provvede in parziale riforma I. DISPONE l'ampliamento del diritto di visita del padre che potrà tenere le minori con sé due pomeriggi alla settimana dall'uscita di scuola fino alle 20,30 II. CONFERMA nel resto
III. DICHIARA inammissibili le ulteriori domande
Si comunichi
Milano, 06.02.2025
Il Presidente est.
Anna Maria Pizzi
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La ricorrente (tecnico di radiologia) ha dichiarato i seguenti redditi netti mensili ricavati suddividendo su 12 mensilità i redditi netti mensili risultanti dal Mod. 730 al netto degli oneri tributari : nel 2020 euro 1.827 nel 2021 euro 1.918 nel 2022 euro 1.825 (reddito medio netto mensile degli ultimi tre anni euro 1.856). Con l'inizio del part-time percepirà uno stipendio di euro 1.470 mensili. Percepisce l'assegno unico familiare di euro 246. Paga una rata di mutuo di euro 273,38 relativa all'immobile di sua proprietà, ove vivono i suoi genitori, deve rimborsare il finanziamento per l'acquisto del furgone Ford cointestato con di euro 357 mensili. Pt_1
ha dichiarato i seguenti redditi netti mensili calcolati con le medesime modalità: Pt_1 nel 2020 euro 2.395 nel 2021 euro 2.422 nel 2022 euro 2.315. RS Per Devono pagare euro 340 mensili di nido per e la mensa per pagina 6 di 11