CA
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/07/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
n. 355/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- SEZIONE PRIMA CIVILE - riunita in Camera di Consiglio e composta da:
Dott.ssa Isabella MARIANI - Presidente
Dott.ssa Daniela LOCOCO - Consigliere relatore
Dott.ssa Alessandra GUERRIERI - Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 25.2.2022 al n. 355 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Livorno emessa in data 25.01.2021 nella causa iscritta al RG. n. 2924/2020, promossa da:
, in persona del legale rappresentante, Signor , rappresentata e Parte_1 Parte_2 difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Alessandro Orselli, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Marco Barbaro del Foro di Firenze
- appellante - contro rappresentata e difesa, come da procura Controparte_1 in atti, dall'Avv. Marco Bianchini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto difensore
- appellata -
La causa era posta in decisione sulle conclusioni così precisate: per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma del capo di sentenza impugnato, condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
CP_ con sede in Piazza Salimbeni n. 3, , cod. fiscale e P. Iva n. , al pagamento delle spese P.IVA_1 processuali, tutte, occorse e dovute per la causa di primo grado, compreso le spese della fase cautelare, oltre interessi dal dì della pronuncia impugnata e sino al saldo effettivo, oltre al risarcimento danni derivanti dalla impugnata pronuncia, come previsto ex art. 345 cpc, 1° comma, cpc, dovuti per il procedimento in Cassazione Contr ed alle conseguenti spese processuali che l'appellante ha dovuto affrontare, per avere il promosso causa di opposizione a precetto innanzi al Tribunale di Livorno nonostante l'inderogabilità del Foro delle
Esecuzioni, nonché alle spese, funzioni ed onorari di questa necessaria fase di appello.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, IVA, CAP e 15% rimborso spese generali, sia di primo che di secondo grado, per le quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario”; per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le causali di cui in narrativa, respingere l'appello notificato dalla avverso l'ordinanza del 25/01/2021 del Tribunale di Livorno nel giudizio Parte_1
R.G. 2924/2020, confermando la stessa e rigettando altresì la richiesta di risarcimento danni ex art. 245, comma 1, c.p.c.; in ipotesi, di parziale accoglimento dell'appello avversario, per le causali di cui in narrativa, compensare le spese legali del giudizio dinanzi al Tribunale di Livorno R.G. 2924/2020 e rigettando in ogni caso la richiesta di risarcimento danni ex art. 245, comma 1, c.p.c.; con vittoria di spese di lite di secondo grado”.
- Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione -
1.1. Con ordinanza emessa in data 25 gennaio 2021, nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione promosso da avverso l'atto di Controparte_1 precetto notificatole in data 27 settembre 2020 da , il Tribunale di Parte_1
Livorno si dichiarava incompetente per territorio per essere competente il Tribunale di Firenze e, dato atto che l'opponente aveva espressamente aderito alla indicazione del giudice competente come effettuata da parte opposta, con le conseguenze previste dall'art. 38 c.p.c., fissava il termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Firenze, cui era rimessa la liquidazione delle spese relative alla fase finora svolta.
1.2. Avverso tale provvedimento era proposto dall'odierna appellante regolamento di competenza con conseguente sospensione del termine per impugnare, a norma dell'art. 43, 3° comma, c.p.c., intervenendo ordinanza della Suprema Corte, comunicata il 21 gennaio 2022, la quale respingeva il regolamento proposto in quanto afferente esclusivamente l'omessa statuizione sulle spese, pur rilevando che il provvedimento del Tribunale di Livorno aveva natura di sentenza impugnabile, sul punto, nelle forme ordinarie.
2 1.3. Sulla scorta di quanto sopra, con atto di citazione notificato in data Parte_1
21.2.2022 ha interposto appello avverso la “sentenza” del Tribunale di Livorno in data
25.1.2021, così riqualificata l'ordinanza emessa all'udienza in pari data, articolando un unico motivo in punto di spese;
ha in particolare contestato la decisione adottata dal primo Giudice in ragione della sussistenza della competenza inderogabile del Foro delle Esecuzioni, a norma degli artt. 27 e 28 c.p.c., con conseguente inapplicabilità alla fattispecie del disposto dell'art. 38, comma 2 c.p.c. richiamato dal Tribunale di
Livorno (pure evidenziando che controparte aveva reiteratamente contestato l'eccezione di incompetenza da essa formulata, salvo in seguito aderirvi premunendosi di chiedere al Giudice di nulla disporre sulle spese, al fine di evitare il relativo onere); ha pertanto contestato la omessa statuizione sulle spese chiedendone la refusione, comprese quelle relative alla fase cautelare, oltre al risarcimento dei danni derivanti dalla impugnata pronuncia, come previsto dall'art. 345 , comma 1, c.p.c..
1.4. La parte appellata, costituitasi in giudizio, ha resistito alle pretese avversarie evidenziando che controparte aveva notificato un precetto in relazione a credito di cui non era titolare intervenendo la sospensiva della esecutorietà del titolo sia da parte del Tribunale di Livorno che, in seguito, in data 20 maggio 2021, dal Tribunale di
Firenze innanzi al quale la causa era stata riassunta (e che, in data 27/10/2023, emetteva ordinanza con cui dichiarava la litispendenza della causa con altra preventivamente instaurata innanzi al Tribunale di Lucca, compensando le spese tra le parti); che l'odierna appellante aveva notificato, in data 22.2.2021 regolamento di competenza innanzi alla Corte di Cassazione intervenendo, in data 12.10.2021, Parte pronuncia di rigetto del regolamento di competenza, con condanna di al pagamento delle spese processuali.
Ciò posto, ha comunque contestato quanto dedotto ex adverso in ordine alla pronuncia emessa ex art. 38 comma 2 c.p.c., in ogni caso evidenziando che, attesa l'adesione della CP_1 all'eccezione di incompetenza, il Tribunale di Livorno - anziché rimettere le spese al Giudice competente - avrebbe potuto disporne la compensazione tenuto conto dell'adesione da essa manifestata all'eccezione formulata ex adverso e, al contempo, della natura e dell'oggetto dell'opposizione.
Ha infine contestato la domanda risarcitoria proposta tanto alla luce della condotta processuale di controparte (mediante notifica di un precetto sulla base di una cessione inefficace e in relazione a credito già interamente pagato al Controparte_3
[...] effettivo titolare del rapporto giuridico), tanto alla luce della
[...] indimostrata sussistenza di alcun danno, comunque non liquidabile in via equitativa.
Ha pertanto concluso ai fini del rigetto dell'appello proposto ex adverso, e, in ipotesi di parziale accoglimento delle pretese avversarie, per la compensazione delle spese del giudizio innanzi al Tribunale di Livorno, rigettando in ogni caso la richiesta di risarcimento dei danni, con vittoria di spese.
2.4. All'udienza di trattazione innanzi a questa Corte, svoltasi in modalità c.d. cartolare, raccolte le conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Osserva la Corte che l'appellante fonda le proprie pretese sulla inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 38 comma 2 c.p.c., vertendosi in ipotesi di competenza inderogabile ai sensi degli artt. 27 e 28 c.p.c. contestando pertanto la pronuncia impugnata nella parte in cui, sulla base del richiamo alla norma citata, rimetteva al Giudice competente la decisione sulle spese della fase finora svolta;
sulla scorta della soccombenza di controparte rispetto alla decisione sulla competenza del Giudice adito ne chiede la rifusione oltre al risarcimento dei danni ex art. 345 comma 1 c.p.c..
La resistente contesta tali assunti e comunque, in ipotesi, rileva che il Tribunale di CP_1
Livorno avrebbe dovuto eventualmente “compensare” le spese, in considerazione dell'adesione da essa manifestata all'eccezione di incompetenza territoriale, e tenuto conto anche della natura e dell'oggetto dell'opposizione oltre che dei provvedimenti emessi in tema di sospensiva in senso sfavorevole a controparte.
Ritiene la Corte che la prospettazione formulata dalla Banca appellata in via di ipotesi risulta corretta e condivisibile;
dato atto della inapplicabilità dell'art. 38 comma 2 c.p.c. alla fattispecie in esame, vertendosi in ipotesi di competenza inderogabile, e fermo restando che, pertanto, il Tribunale di Livorno, con il provvedimento impugnato, avrebbe dovuto regolare le spese della fase sinora svolta, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Assume rilievo in tal senso il comportamento processuale della che aderiva CP_1 all'eccezione di incompetenza formulata ex adverso, non assumendo rilievo a tal fine l'attività difensiva prima svolta onde ottenere la sospensione della esecutività del titolo in quanto afferente a profili di natura cautelare.
Ne consegue la riforma della gravata sentenza entro tali limiti;
non ricorrono conseguentemente i presupposti per il risarcimento dei danni da lite temeraria risultando del tutto generica la ulteriore domanda risarcitoria ex art. 345 comma 1 c.p.c..
4 4. Ricorrono i presupposti per la integrale compensazione delle spese dell'odierno giudizio, stante il parziale accoglimento delle pretese dell'appellante.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze - Prima Sezione Civile, ogni altra domanda reietta, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso il provvedimento emesso dal Pt_1
Tribunale di Livorno in data 25.1.2021 nel procedimento R.G. n. 2924/2020, così provvede:
- dichiara compensate le spese del giudizio nella fase del procedimento innanzi al Tribunale di Livorno;
- dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
Firenze, camera di consiglio del 1 luglio 2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Daniela Lococo Isabella Mariani
NOTA: Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del
D.Lgs. 30/06/2003 n.196.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- SEZIONE PRIMA CIVILE - riunita in Camera di Consiglio e composta da:
Dott.ssa Isabella MARIANI - Presidente
Dott.ssa Daniela LOCOCO - Consigliere relatore
Dott.ssa Alessandra GUERRIERI - Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 25.2.2022 al n. 355 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Livorno emessa in data 25.01.2021 nella causa iscritta al RG. n. 2924/2020, promossa da:
, in persona del legale rappresentante, Signor , rappresentata e Parte_1 Parte_2 difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Alessandro Orselli, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Marco Barbaro del Foro di Firenze
- appellante - contro rappresentata e difesa, come da procura Controparte_1 in atti, dall'Avv. Marco Bianchini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto difensore
- appellata -
La causa era posta in decisione sulle conclusioni così precisate: per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma del capo di sentenza impugnato, condannare il , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
CP_ con sede in Piazza Salimbeni n. 3, , cod. fiscale e P. Iva n. , al pagamento delle spese P.IVA_1 processuali, tutte, occorse e dovute per la causa di primo grado, compreso le spese della fase cautelare, oltre interessi dal dì della pronuncia impugnata e sino al saldo effettivo, oltre al risarcimento danni derivanti dalla impugnata pronuncia, come previsto ex art. 345 cpc, 1° comma, cpc, dovuti per il procedimento in Cassazione Contr ed alle conseguenti spese processuali che l'appellante ha dovuto affrontare, per avere il promosso causa di opposizione a precetto innanzi al Tribunale di Livorno nonostante l'inderogabilità del Foro delle
Esecuzioni, nonché alle spese, funzioni ed onorari di questa necessaria fase di appello.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, IVA, CAP e 15% rimborso spese generali, sia di primo che di secondo grado, per le quali il sottoscritto difensore si dichiara antistatario”; per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le causali di cui in narrativa, respingere l'appello notificato dalla avverso l'ordinanza del 25/01/2021 del Tribunale di Livorno nel giudizio Parte_1
R.G. 2924/2020, confermando la stessa e rigettando altresì la richiesta di risarcimento danni ex art. 245, comma 1, c.p.c.; in ipotesi, di parziale accoglimento dell'appello avversario, per le causali di cui in narrativa, compensare le spese legali del giudizio dinanzi al Tribunale di Livorno R.G. 2924/2020 e rigettando in ogni caso la richiesta di risarcimento danni ex art. 245, comma 1, c.p.c.; con vittoria di spese di lite di secondo grado”.
- Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione -
1.1. Con ordinanza emessa in data 25 gennaio 2021, nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione promosso da avverso l'atto di Controparte_1 precetto notificatole in data 27 settembre 2020 da , il Tribunale di Parte_1
Livorno si dichiarava incompetente per territorio per essere competente il Tribunale di Firenze e, dato atto che l'opponente aveva espressamente aderito alla indicazione del giudice competente come effettuata da parte opposta, con le conseguenze previste dall'art. 38 c.p.c., fissava il termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Firenze, cui era rimessa la liquidazione delle spese relative alla fase finora svolta.
1.2. Avverso tale provvedimento era proposto dall'odierna appellante regolamento di competenza con conseguente sospensione del termine per impugnare, a norma dell'art. 43, 3° comma, c.p.c., intervenendo ordinanza della Suprema Corte, comunicata il 21 gennaio 2022, la quale respingeva il regolamento proposto in quanto afferente esclusivamente l'omessa statuizione sulle spese, pur rilevando che il provvedimento del Tribunale di Livorno aveva natura di sentenza impugnabile, sul punto, nelle forme ordinarie.
2 1.3. Sulla scorta di quanto sopra, con atto di citazione notificato in data Parte_1
21.2.2022 ha interposto appello avverso la “sentenza” del Tribunale di Livorno in data
25.1.2021, così riqualificata l'ordinanza emessa all'udienza in pari data, articolando un unico motivo in punto di spese;
ha in particolare contestato la decisione adottata dal primo Giudice in ragione della sussistenza della competenza inderogabile del Foro delle Esecuzioni, a norma degli artt. 27 e 28 c.p.c., con conseguente inapplicabilità alla fattispecie del disposto dell'art. 38, comma 2 c.p.c. richiamato dal Tribunale di
Livorno (pure evidenziando che controparte aveva reiteratamente contestato l'eccezione di incompetenza da essa formulata, salvo in seguito aderirvi premunendosi di chiedere al Giudice di nulla disporre sulle spese, al fine di evitare il relativo onere); ha pertanto contestato la omessa statuizione sulle spese chiedendone la refusione, comprese quelle relative alla fase cautelare, oltre al risarcimento dei danni derivanti dalla impugnata pronuncia, come previsto dall'art. 345 , comma 1, c.p.c..
1.4. La parte appellata, costituitasi in giudizio, ha resistito alle pretese avversarie evidenziando che controparte aveva notificato un precetto in relazione a credito di cui non era titolare intervenendo la sospensiva della esecutorietà del titolo sia da parte del Tribunale di Livorno che, in seguito, in data 20 maggio 2021, dal Tribunale di
Firenze innanzi al quale la causa era stata riassunta (e che, in data 27/10/2023, emetteva ordinanza con cui dichiarava la litispendenza della causa con altra preventivamente instaurata innanzi al Tribunale di Lucca, compensando le spese tra le parti); che l'odierna appellante aveva notificato, in data 22.2.2021 regolamento di competenza innanzi alla Corte di Cassazione intervenendo, in data 12.10.2021, Parte pronuncia di rigetto del regolamento di competenza, con condanna di al pagamento delle spese processuali.
Ciò posto, ha comunque contestato quanto dedotto ex adverso in ordine alla pronuncia emessa ex art. 38 comma 2 c.p.c., in ogni caso evidenziando che, attesa l'adesione della CP_1 all'eccezione di incompetenza, il Tribunale di Livorno - anziché rimettere le spese al Giudice competente - avrebbe potuto disporne la compensazione tenuto conto dell'adesione da essa manifestata all'eccezione formulata ex adverso e, al contempo, della natura e dell'oggetto dell'opposizione.
Ha infine contestato la domanda risarcitoria proposta tanto alla luce della condotta processuale di controparte (mediante notifica di un precetto sulla base di una cessione inefficace e in relazione a credito già interamente pagato al Controparte_3
[...] effettivo titolare del rapporto giuridico), tanto alla luce della
[...] indimostrata sussistenza di alcun danno, comunque non liquidabile in via equitativa.
Ha pertanto concluso ai fini del rigetto dell'appello proposto ex adverso, e, in ipotesi di parziale accoglimento delle pretese avversarie, per la compensazione delle spese del giudizio innanzi al Tribunale di Livorno, rigettando in ogni caso la richiesta di risarcimento dei danni, con vittoria di spese.
2.4. All'udienza di trattazione innanzi a questa Corte, svoltasi in modalità c.d. cartolare, raccolte le conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Osserva la Corte che l'appellante fonda le proprie pretese sulla inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 38 comma 2 c.p.c., vertendosi in ipotesi di competenza inderogabile ai sensi degli artt. 27 e 28 c.p.c. contestando pertanto la pronuncia impugnata nella parte in cui, sulla base del richiamo alla norma citata, rimetteva al Giudice competente la decisione sulle spese della fase finora svolta;
sulla scorta della soccombenza di controparte rispetto alla decisione sulla competenza del Giudice adito ne chiede la rifusione oltre al risarcimento dei danni ex art. 345 comma 1 c.p.c..
La resistente contesta tali assunti e comunque, in ipotesi, rileva che il Tribunale di CP_1
Livorno avrebbe dovuto eventualmente “compensare” le spese, in considerazione dell'adesione da essa manifestata all'eccezione di incompetenza territoriale, e tenuto conto anche della natura e dell'oggetto dell'opposizione oltre che dei provvedimenti emessi in tema di sospensiva in senso sfavorevole a controparte.
Ritiene la Corte che la prospettazione formulata dalla Banca appellata in via di ipotesi risulta corretta e condivisibile;
dato atto della inapplicabilità dell'art. 38 comma 2 c.p.c. alla fattispecie in esame, vertendosi in ipotesi di competenza inderogabile, e fermo restando che, pertanto, il Tribunale di Livorno, con il provvedimento impugnato, avrebbe dovuto regolare le spese della fase sinora svolta, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Assume rilievo in tal senso il comportamento processuale della che aderiva CP_1 all'eccezione di incompetenza formulata ex adverso, non assumendo rilievo a tal fine l'attività difensiva prima svolta onde ottenere la sospensione della esecutività del titolo in quanto afferente a profili di natura cautelare.
Ne consegue la riforma della gravata sentenza entro tali limiti;
non ricorrono conseguentemente i presupposti per il risarcimento dei danni da lite temeraria risultando del tutto generica la ulteriore domanda risarcitoria ex art. 345 comma 1 c.p.c..
4 4. Ricorrono i presupposti per la integrale compensazione delle spese dell'odierno giudizio, stante il parziale accoglimento delle pretese dell'appellante.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze - Prima Sezione Civile, ogni altra domanda reietta, in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso il provvedimento emesso dal Pt_1
Tribunale di Livorno in data 25.1.2021 nel procedimento R.G. n. 2924/2020, così provvede:
- dichiara compensate le spese del giudizio nella fase del procedimento innanzi al Tribunale di Livorno;
- dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
Firenze, camera di consiglio del 1 luglio 2025
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Daniela Lococo Isabella Mariani
NOTA: Si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del
D.Lgs. 30/06/2003 n.196.
5