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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 24/03/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti De Scolari Claudia e Marcabruni Lara e domiciliato presso il loro studio in Riva del Garda viale dei Tigli n.14, giusta delega allegata al ricorso
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
rappresentata e difesa dall' avv. Maroadi Sabrina e domiciliata presso il suo studio in Riva del Garda viale Canella n.9, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 21.09.2013
Riva del Garda
- preso atto che all'udienza presidenziale del 20.01.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 06.02.2020 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 18.12.2019 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- che è integrata la condizione di procedibilità di legge;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e trascritto Parte_1 Parte_2
al n. 16 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Riva del Garda per l'anno 2013 alle seguenti condizioni:
1) RIGUARDO ALL'AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MI
. Persona_1
In relazione all'affidamento della prole, i coniugi convengono quanto segue:
a) Il figlio minore rimane affidato ad entrambi i Persona_1
genitori, in maniera condivisa (con facoltà di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione),
pag. 2 di 6 ferma restando la collocazione prevalente dello stesso presso la madre, nell'abitazione familiare sita in 38062 Arco (TN), Via Verona nr. 13 presso la quale ha la propria residenza;
I ricorrenti eserciteranno quindi paritariamente la responsabilità genitoriale sul figlio, nel senso che le decisioni di maggiore interesse che riguardano la scuola, l'educazione e la salute dello stesso dovranno essere previamente discusse e concordate dai genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1
I ricorrenti si impegnano a comunicare l'un l'altro ogni informazione relativa agli impegni scolastici ed extrascolastici del minore (a titolo meramente esemplificativo: udienze degli insegnanti, consigli di classe, gite ed uscite didattiche varie).
Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio verrà presa di comune accordo tra i genitori, nell'esclusivo interesse del minore.
I genitori fin d'ora si danno reciproco consenso/assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio a nome del figlio minore documenti che saranno custoditi dalla madre. Persona_1
b) Le parti concordano che l'alloggio familiare di proprietà esclusiva del sig. sito in Arco via Verona n. 13, identificato tavolarmente Parte_1
nella p.m. 38 e relativi garage e posto auto pertinenziali (pp. mm. 28/43) della p.ed. 2135 in P.T. 4252 C.C. Arco unitamente a tutti gli arredi e corredi ivi contenuti, permanga assegnato in uso alla signora
[...]
, nella sua qualità di genitore –collocatario e convivente con il figlio Pt_2
minore fintanto che il figlio della coppia non avrà raggiunto l'indipendenza pag. 3 di 6 economica, fermo l'onere per il signor di continuare a Per_1
corrispondere le dovute rate del mutuo ipotecario iscritto su tale immobile.
c) I genitori concordano che il figlio minore possa trascorrere con il padre una giornata infrasettimanale in cui il padre è a riposo dal lavoro;
in ogni caso resta inteso fra i genitori che il bambino potrà stare con il padre ogni qualvolta ne faccia espressa richiesta alla madre, previo Per_1
accordo con il padre e compatibilmente con i suoi impegni e così accadrà anche durante le vacanze natalizie e pasquali.
2) RIGUARDO AL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO
MI . Per_1
d) A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore, il signor corrisponderà alla signora l'importo Parte_1 Parte_2
mensile come concordato in sede di separazione di Euro 250,00 (oggi rivalutato secondo gli indici ISTAT e pari ad Euro 289,98 e già corrisposto dal padre) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese.
e) Con riferimento alle spese straordinarie per il figlio minore , i Per_1
genitori applicheranno, a partire dalla data di deposito del ricorso, il protocollo CNF, allegato sub doc. 7 e sottoscritto dalle parti con le seguenti specificazioni:
saranno a carico di ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno sia esse obbligatorie o subordinate al consenso di entrambi i genitori e dovranno in ogni caso essere documentate ed essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla relativa richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente utilizzato per il mantenimento ordinario.
pag. 4 di 6 Quanto alle spese che prevedono il preventivo accordo, il genitore che vorrà sostenere la spesa lo comunicherà all'altro che avrà 10 giorni (5 in ipotesi di spese urgenti) per fornire il proprio assenso o motivato dissenso all'assunzione della spesa stessa, in assenza di riscontro la spesa sarà da considerarsi approvata.
In particolare, in applicazione del Protocollo CNF, le parti espressamente concordano che la spesa per la mensa scolastica del figlio minore è considerata spesa ordinaria, e pertanto inclusa nel contributo di mantenimento dovuto dal padre alla madre.
f) Le parti concordano che l'assegno unico universale (AUU) e l'assegno unico provinciale (AUP), così come ogni altra provvidenza e/o sussidio saranno richiesti, corrisposti e trattenuti integralmente (100%) dalla madre, sig.ra collocataria del minore;
le detrazioni Parte_2
fiscali saranno poste a favore di entrambi i genitori in ragione del 50 % ciascuno.
g) Con il presente atto le parti dichiarano di avere regolato ogni questione tra loro pendente di carattere patrimoniale e non e di null'altro avere a pretendere ad alcun titolo o ragione reciprocamente in relazione all'intercorso rapporto di coniugio e ai correlati obblighi di mantenimento nei confronti del figlio.
i) spese legali relative alla presente procedura compensate fra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 20.3.2025.
pag. 5 di 6 Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti De Scolari Claudia e Marcabruni Lara e domiciliato presso il loro studio in Riva del Garda viale dei Tigli n.14, giusta delega allegata al ricorso
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
rappresentata e difesa dall' avv. Maroadi Sabrina e domiciliata presso il suo studio in Riva del Garda viale Canella n.9, giusta delega allegata al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 21.09.2013
Riva del Garda
- preso atto che all'udienza presidenziale del 20.01.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 06.02.2020 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 18.12.2019 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- che è integrata la condizione di procedibilità di legge;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e trascritto Parte_1 Parte_2
al n. 16 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Riva del Garda per l'anno 2013 alle seguenti condizioni:
1) RIGUARDO ALL'AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MI
. Persona_1
In relazione all'affidamento della prole, i coniugi convengono quanto segue:
a) Il figlio minore rimane affidato ad entrambi i Persona_1
genitori, in maniera condivisa (con facoltà di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione),
pag. 2 di 6 ferma restando la collocazione prevalente dello stesso presso la madre, nell'abitazione familiare sita in 38062 Arco (TN), Via Verona nr. 13 presso la quale ha la propria residenza;
I ricorrenti eserciteranno quindi paritariamente la responsabilità genitoriale sul figlio, nel senso che le decisioni di maggiore interesse che riguardano la scuola, l'educazione e la salute dello stesso dovranno essere previamente discusse e concordate dai genitori, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1
I ricorrenti si impegnano a comunicare l'un l'altro ogni informazione relativa agli impegni scolastici ed extrascolastici del minore (a titolo meramente esemplificativo: udienze degli insegnanti, consigli di classe, gite ed uscite didattiche varie).
Ogni decisione relativa all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio verrà presa di comune accordo tra i genitori, nell'esclusivo interesse del minore.
I genitori fin d'ora si danno reciproco consenso/assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio a nome del figlio minore documenti che saranno custoditi dalla madre. Persona_1
b) Le parti concordano che l'alloggio familiare di proprietà esclusiva del sig. sito in Arco via Verona n. 13, identificato tavolarmente Parte_1
nella p.m. 38 e relativi garage e posto auto pertinenziali (pp. mm. 28/43) della p.ed. 2135 in P.T. 4252 C.C. Arco unitamente a tutti gli arredi e corredi ivi contenuti, permanga assegnato in uso alla signora
[...]
, nella sua qualità di genitore –collocatario e convivente con il figlio Pt_2
minore fintanto che il figlio della coppia non avrà raggiunto l'indipendenza pag. 3 di 6 economica, fermo l'onere per il signor di continuare a Per_1
corrispondere le dovute rate del mutuo ipotecario iscritto su tale immobile.
c) I genitori concordano che il figlio minore possa trascorrere con il padre una giornata infrasettimanale in cui il padre è a riposo dal lavoro;
in ogni caso resta inteso fra i genitori che il bambino potrà stare con il padre ogni qualvolta ne faccia espressa richiesta alla madre, previo Per_1
accordo con il padre e compatibilmente con i suoi impegni e così accadrà anche durante le vacanze natalizie e pasquali.
2) RIGUARDO AL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO
MI . Per_1
d) A titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore, il signor corrisponderà alla signora l'importo Parte_1 Parte_2
mensile come concordato in sede di separazione di Euro 250,00 (oggi rivalutato secondo gli indici ISTAT e pari ad Euro 289,98 e già corrisposto dal padre) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese.
e) Con riferimento alle spese straordinarie per il figlio minore , i Per_1
genitori applicheranno, a partire dalla data di deposito del ricorso, il protocollo CNF, allegato sub doc. 7 e sottoscritto dalle parti con le seguenti specificazioni:
saranno a carico di ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno sia esse obbligatorie o subordinate al consenso di entrambi i genitori e dovranno in ogni caso essere documentate ed essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla relativa richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente utilizzato per il mantenimento ordinario.
pag. 4 di 6 Quanto alle spese che prevedono il preventivo accordo, il genitore che vorrà sostenere la spesa lo comunicherà all'altro che avrà 10 giorni (5 in ipotesi di spese urgenti) per fornire il proprio assenso o motivato dissenso all'assunzione della spesa stessa, in assenza di riscontro la spesa sarà da considerarsi approvata.
In particolare, in applicazione del Protocollo CNF, le parti espressamente concordano che la spesa per la mensa scolastica del figlio minore è considerata spesa ordinaria, e pertanto inclusa nel contributo di mantenimento dovuto dal padre alla madre.
f) Le parti concordano che l'assegno unico universale (AUU) e l'assegno unico provinciale (AUP), così come ogni altra provvidenza e/o sussidio saranno richiesti, corrisposti e trattenuti integralmente (100%) dalla madre, sig.ra collocataria del minore;
le detrazioni Parte_2
fiscali saranno poste a favore di entrambi i genitori in ragione del 50 % ciascuno.
g) Con il presente atto le parti dichiarano di avere regolato ogni questione tra loro pendente di carattere patrimoniale e non e di null'altro avere a pretendere ad alcun titolo o ragione reciprocamente in relazione all'intercorso rapporto di coniugio e ai correlati obblighi di mantenimento nei confronti del figlio.
i) spese legali relative alla presente procedura compensate fra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 20.3.2025.
pag. 5 di 6 Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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