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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 12478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12478 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37950/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in camera di consiglio e composto collegialmente da dott. Francesco Frettoni Presidente relatore dott.ssa Silvia Albano Giudice dott.ssa Francesca Giacomini Giudice
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. sopra indicato,
promossa da nato il [...] in [...], C.F. , C.U.I. , Parte_1 C.F._1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv.to Marco Silipo (C.F. - P.E.C.: C.F._3
, giusta procura speciale alle liti allegata al presente ricorso, ed Email_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato sito in Latina, viale Italia 7;
RICORRENTE
nei confronti di
– Questura di Latina Controparte_1 domiciliati ex lege c/o l'Avvocatura dello Stato;
RESISTENTE COSTITUITO
Conclusioni delle parti pagina 1 di 4 Per parte ricorrente:
'…voglia accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di rifiuto della di CP_2
Latina, con il quale non è stata riconosciuta la protezione speciale, per tutte le motivazioni esposte, e per l'effetto accogliere il ricorso di cui sopra, dichiarando il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex D.L. 130/2020, convertito in L. 173/2020 in combinato disposto con l'art. 19 D.lgs. 286/98 e con l'art.32 co.3 D.lgs 25/08.; Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CNAP.'
Per parte resistente:
'Piaccia al Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione rigettare l'avverso ricorso. Con vittoria di spese, competenze e onorari.'
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con la presente azione propone impugnazione avverso il provvedimento della Parte_1
Questura di Latina di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 emesso il giorno 01/07/2024 e notificatogli in data 05/09/2024 – Cat. A.11/2024, Prot. nr. 445/2024.
Premette il ricorrente di essere giunto in Italia nel 2021 per svolgere attività lavorativa;
di aver presentato nel febbraio 2023 allo Sportello Unico per l'immigrazione di Terracina istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale ex art. 19 T.U.I.; che la CP_1
inviava parere negativo a seguito del quale la Questura di Latina rigettava la predetta
[...] istanza, con decreto notificatogli il 5/09/2024.
Il ricorrente si duole della decisione assunta in sede amministrativa nella parte in cui la Questura e, ancora prima, la di Roma nel parere espresso non hanno debitamente Controparte_1 considerato la sua piena integrazione sul territorio italiano.
Chiede, dunque, di accertare il suo diritto al rilascio di un permesso per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 recante Testo unico in materia di immigrazione come novellato dal d.l. 21 ottobre 2020 n. 130 convertito con l. 173/2020 e, per l'effetto, di ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Si sono costituiti il e la Questura di Latina contestando in fatto e in Controparte_1 diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
3. L'azione è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento.
Sono ravvisabili i presupposti per riconoscere al ricorrente un titolo di soggiorno per protezione speciale funzionale alla tutela della vita privata e riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
La disposizione trova applicazione nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.l. 10 marzo 2023 n. 20 entrato in vigore 11 marzo 2023 e convertito con modificazioni con la legge 6 maggio 2023 n. 50, in quanto l'art. 7 di tale fonte normativa, che abroga il terzo e il quarto periodo del pagina 2 di 4 predetto art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 si applica, per espressa previsione normativa, soltanto per le domande presentate successivamente all'entrata in vigore della novella.
Ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione vigente ratione temporis, “…non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica [ed] ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere, infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (tra le ultime, Corte EDU, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale può essere accordato in ragione degli sforzi profusi dal ricorrente per raggiungere un grado di integrazione sociale e lavorativa tale da consentirgli di vivere dignitosamente nel rispetto delle regole sociali.
Nello specifico il sig. ha dimostrato un serio percorso di integrazione socio- Parte_1 lavorativa. In particolare, il ricorrente ha iniziato a lavorare, seppur in modo irregolare, sin dal suo ingresso in Italia a novembre 2021. Dopo la presentazione dell'istanza volta al rilascio della protezione speciale, l'odierno ricorrente ha invece lavorato regolarmente nel settore agricolo (sempre presso il medesimo datore di lavoro, la Soc. Agricola F.lli Pacchiarini con sede in Sabaudia), nonché presso stabilimenti balneari, come si evince dalle buste paga e dalle comunicazioni obbligatorie UniLav relative agli anni 2023 e 2024 allegate in atti. Il ricorrente deposita nel presente giudizio anche la Certificazione unica del 2024.
Il sig. , inoltre, ha evidenziato di avere intrapreso in Italia una relazione sentimentale con Pt_1 una concittadina.
In definitiva, stante quanto finora osservato, il ricorrente ha dimostrato volontà di integrarsi e migliorare la sua situazione economica intraprendendo tutti i passi necessari per tutelare la sua dignità di persona e che consentono di sentirsi parte della società e contribuire al progresso materiale o spirituale della stessa secondo quanto previsto dall'art. 4 della Costituzione. La sua pagina 3 di 4 espulsione, quindi, interromperebbe il percorso intrapreso ledendo il diritto al rispetto della sua vita privata come tutelata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
4. Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque dichiararsi la sussistenza del diritto della ricorrente alla protezione speciale in esame.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo la disciplina intertemporale di cui all'art. 7 della menzionata fonte normativa.
5. Spese compensate ricorrendo eccezionali ragioni, visto che il ricorso è stato accolto in forza di documentazione depositata in corso di causa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto di al conseguimento del permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286;
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese interamente compensate.
Roma, 10 settembre 2025
Il Presidente relatore
Francesco Frettoni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale in camera di consiglio e composto collegialmente da dott. Francesco Frettoni Presidente relatore dott.ssa Silvia Albano Giudice dott.ssa Francesca Giacomini Giudice
ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. sopra indicato,
promossa da nato il [...] in [...], C.F. , C.U.I. , Parte_1 C.F._1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv.to Marco Silipo (C.F. - P.E.C.: C.F._3
, giusta procura speciale alle liti allegata al presente ricorso, ed Email_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato sito in Latina, viale Italia 7;
RICORRENTE
nei confronti di
– Questura di Latina Controparte_1 domiciliati ex lege c/o l'Avvocatura dello Stato;
RESISTENTE COSTITUITO
Conclusioni delle parti pagina 1 di 4 Per parte ricorrente:
'…voglia accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di rifiuto della di CP_2
Latina, con il quale non è stata riconosciuta la protezione speciale, per tutte le motivazioni esposte, e per l'effetto accogliere il ricorso di cui sopra, dichiarando il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex D.L. 130/2020, convertito in L. 173/2020 in combinato disposto con l'art. 19 D.lgs. 286/98 e con l'art.32 co.3 D.lgs 25/08.; Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CNAP.'
Per parte resistente:
'Piaccia al Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione rigettare l'avverso ricorso. Con vittoria di spese, competenze e onorari.'
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con la presente azione propone impugnazione avverso il provvedimento della Parte_1
Questura di Latina di rifiuto dell'istanza volta al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 c.
1.2 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 emesso il giorno 01/07/2024 e notificatogli in data 05/09/2024 – Cat. A.11/2024, Prot. nr. 445/2024.
Premette il ricorrente di essere giunto in Italia nel 2021 per svolgere attività lavorativa;
di aver presentato nel febbraio 2023 allo Sportello Unico per l'immigrazione di Terracina istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale ex art. 19 T.U.I.; che la CP_1
inviava parere negativo a seguito del quale la Questura di Latina rigettava la predetta
[...] istanza, con decreto notificatogli il 5/09/2024.
Il ricorrente si duole della decisione assunta in sede amministrativa nella parte in cui la Questura e, ancora prima, la di Roma nel parere espresso non hanno debitamente Controparte_1 considerato la sua piena integrazione sul territorio italiano.
Chiede, dunque, di accertare il suo diritto al rilascio di un permesso per protezione speciale ex art. 19, comma 1.2 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 recante Testo unico in materia di immigrazione come novellato dal d.l. 21 ottobre 2020 n. 130 convertito con l. 173/2020 e, per l'effetto, di ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Si sono costituiti il e la Questura di Latina contestando in fatto e in Controparte_1 diritto l'impugnazione e chiedendone il rigetto.
3. L'azione è fondata e, pertanto, può trovare accoglimento.
Sono ravvisabili i presupposti per riconoscere al ricorrente un titolo di soggiorno per protezione speciale funzionale alla tutela della vita privata e riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
La disposizione trova applicazione nel testo anteriore alla modifica apportata dal d.l. 10 marzo 2023 n. 20 entrato in vigore 11 marzo 2023 e convertito con modificazioni con la legge 6 maggio 2023 n. 50, in quanto l'art. 7 di tale fonte normativa, che abroga il terzo e il quarto periodo del pagina 2 di 4 predetto art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 si applica, per espressa previsione normativa, soltanto per le domande presentate successivamente all'entrata in vigore della novella.
Ai sensi del comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione vigente ratione temporis, “…non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica [ed] ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”.
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata da parte della disposizione in esame permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere, infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (tra le ultime, Corte EDU, Sezione I, 14 febbraio 2019, n. 57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere.
Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale può essere accordato in ragione degli sforzi profusi dal ricorrente per raggiungere un grado di integrazione sociale e lavorativa tale da consentirgli di vivere dignitosamente nel rispetto delle regole sociali.
Nello specifico il sig. ha dimostrato un serio percorso di integrazione socio- Parte_1 lavorativa. In particolare, il ricorrente ha iniziato a lavorare, seppur in modo irregolare, sin dal suo ingresso in Italia a novembre 2021. Dopo la presentazione dell'istanza volta al rilascio della protezione speciale, l'odierno ricorrente ha invece lavorato regolarmente nel settore agricolo (sempre presso il medesimo datore di lavoro, la Soc. Agricola F.lli Pacchiarini con sede in Sabaudia), nonché presso stabilimenti balneari, come si evince dalle buste paga e dalle comunicazioni obbligatorie UniLav relative agli anni 2023 e 2024 allegate in atti. Il ricorrente deposita nel presente giudizio anche la Certificazione unica del 2024.
Il sig. , inoltre, ha evidenziato di avere intrapreso in Italia una relazione sentimentale con Pt_1 una concittadina.
In definitiva, stante quanto finora osservato, il ricorrente ha dimostrato volontà di integrarsi e migliorare la sua situazione economica intraprendendo tutti i passi necessari per tutelare la sua dignità di persona e che consentono di sentirsi parte della società e contribuire al progresso materiale o spirituale della stessa secondo quanto previsto dall'art. 4 della Costituzione. La sua pagina 3 di 4 espulsione, quindi, interromperebbe il percorso intrapreso ledendo il diritto al rispetto della sua vita privata come tutelata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
4. Tenuto conto che non sono state allegate né risultano in atti ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dunque dichiararsi la sussistenza del diritto della ricorrente alla protezione speciale in esame.
Dovendosi applicare la disciplina precedente all'entrata in vigore del d.l. 10 marzo 2023 n. 20, convertito con modificazioni in legge 5 maggio 2023 n. 50, al ricorrente deve essere riconosciuto un permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo la disciplina intertemporale di cui all'art. 7 della menzionata fonte normativa.
5. Spese compensate ricorrendo eccezionali ragioni, visto che il ricorso è stato accolto in forza di documentazione depositata in corso di causa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto di al conseguimento del permesso di soggiorno per Parte_1 protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286;
- dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno, di durata biennale e convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020 convertito dalla legge n. 173/2020;
- spese interamente compensate.
Roma, 10 settembre 2025
Il Presidente relatore
Francesco Frettoni
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